52.2006.168
Disdetta del rapporto d'impiego quale docente supplente
22 giugno 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2006.168
Data decisione, Autorità:
22.06.2006, TRAM
Titolo:
Disdetta del rapporto d'impiego quale docente supplente
RAPPORTO D'IMPIEGO
art. 335b/c CO
art. 18 LORD
art. 20 LORD
Incarto n.
52.2006.168
Lugano
22 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 maggio 2006 di
RI 1, ,
patrocinata da: avv. dott. PA 1, ,
contro
la decisione 26 aprile 2006 del Consiglio di Stato
(n. 1969) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 20 ottobre 2004 con cui il Dipartimento dell’educazione della
cultura e dello sport (DECS) conferma la disdetta del rapporto d’impiego
quale docente supplente presso la Scuola arti e mestieri della sartoria
(SAMS) di Viganello;
viste le risposte:
- 30 maggio 2006 del DECS;
- 30 maggio 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 1°
settembre 2003 la ricorrente RI 1, titolare di un diploma di tecnico dell’abbigliamento,
è stata assunta dalla direzione della SAMS per supplire il docente titolare
della materia lavori sartoriali, assente a tempo indeterminato per malattia.
Non è stato stipulato alcun contratto
scritto.
Il 9 ottobre 2003 la direzione della SAMS ha
notificato alla ricorrente la disdetta del rapporto d’impiego con effetto al 17
seguente, ritenendo che le sue prestazioni d’insegnamento non fossero conformi
agli standard della scuola.
B. Contro la
predetta decisione RI 1 è insorta davanti al DECS, chiedendo il versamento
dello stipendio sino alla fine di novembre ed un risarcimento pari a due
mensilità di stipendio per licenziamento abusivo.
Con decisione 20 ottobre 2004 il DECS ha
respinto l’impugnativa, ritenendo inapplicabili i termini di disdetta dell’art.
335c CO siccome incompatibili con la natura precaria e di durata incerta
del rapporto d’impiego.
C. Con
giudizio 26 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta
risoluzione dipartimentale, respingendo a sua volta il ricorso contro di essa
inoltrato da RI 1.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il
licenziamento fosse giustificato dal profilo dell’art. 337 CO, che permette ad
entrambe le parti di recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause
gravi. L’inadeguatezza delle prestazioni lavorative costituirebbe una causa
sufficientemente grave.
D. Contro il
predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato e che le sia riconosciuto il
diritto allo stipendio per i mesi da settembre a novembre 2003.
La ricorrente rileva anzitutto che il datore
di lavoro ha differito di una settimana l’effetto del licenziamento, che non
sarebbe pertanto stato dettato da cause gravi. Essa contesta in seguito dettagliatamente
gli addebiti mossi nei suoi confronti dalla direzione della scuola in relazione
alle sue prestazioni di insegnante, obiettando che non le sarebbero state date
le necessarie istruzioni, che le allieve sarebbero state impreparate e che le
valutazioni degli esperti sui prodotti da esse confezionati sarebbero ingiustificate.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il DECS, senza formulare
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 67 cpv. 1 lett.
f LOrd, che prevede la possibilità di impugnare davanti al Tribunale cantonale
amministrativo le decisioni con cui l’autorità di nomina disdice il rapporto d’impiego
indipendentemente dalla natura giuridica di quest’ultimo.
La legittimazione attiva dell’insorgente,
direttamente e personalmente toccata dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm).
In quanto rivolto contro la disdetta, il
ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. La domanda di accertamento del diritto allo
stipendio per i mesi da settembre a novembre 2003 è invece ricevibile in via di
azione diretta ai sensi dell’art. 68 LOrd, che demanda a questo tribunale la
competenza a dirimere quale istanza unica le
contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego
tra l’autorità di nomina e il dipendente. Anche da questo profilo, la
giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo è data indipendentemente
dalla natura giuridica del rapporto d’impiego (cfr. STA 23.3.06 in re N. = 53.5.19).
Per economia di giudizio questo tribunale rinuncia a rilevare che la procedura
d’accertamento è di natura sussidiaria (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 41 PAmm n. 3).
1.3. La ricorrente, pur contestando i fatti posti a
fondamento del giudizio governativo impugnato, non postula l’assunzione di particolari
prove. Considerato che oggetto del contendere non è il licenziamento in quanto
tale, che non potrebbe comunque essere annullato (art. 69 PAmm e 67 cpv. 2
LOrd), ma il termine di disdetta applicato dall’autorità, il ricorso può essere
evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2. 2.1. A
norma dell’art. 20 cpv. 2 LOrd, il rapporto d’impiego del personale ausiliario,
nel cui novero rientrano fra l’altro i supplenti, è retto dal diritto privato
(art. 319 segg. CO) ed è disciplinato dal regolamento sul personale
ausiliario dello Stato del 3 aprile 1990 (RPAS; cfr. RL 2.5.4.14).
Il personale ausiliario, precisa
l’art. 2 cpv. 1 e 2 RPAS, è assunto con contratto di lavoro individuale di
diritto privato secondo gli art. 319 seg. CO, che deve essere stipulato in
forma scritta preventivamente all’inizio dell’attività. Il rapporto d’impiego
dei docenti supplenti, in particolare, è disciplinato dal regolamento sulle supplenze
dei docenti del 13 febbraio 1996 (RSD, cfr. RL 5.1.4.2), che per quanto non
previsto dallo stesso dichiara a sua volta applicabili le norme del CO.
Fatti
I supplenti possono essere assunti sia a tempo determinato,
per sostituire transitoriamente dipendenti impediti al lavoro per un periodo di
tempo prestabilito, sia a tempo indeterminato, per supplire dipendenti assenti
per un periodo di tempo, di cui non è dato di conoscere preventivamente la
durata (art. 1 cpv. 3 lett. a RPAS).
2.2. Indipendentemente dalla durata determinata od indeterminata
del rapporto d’impiego, per principio, anche i supplenti soggiacciono ad un
periodo di prova. Non sussiste invero alcun motivo per esentarli. Salvo
pattuizione contraria, è considerato tempo di prova il primo
mese di lavoro. Durante questo periodo, il rapporto di lavoro può essere
disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni (art. 335b CO).
L’art. 18 LOrd, che considera di prova il primo anno di servizio, è
inapplicabile già per la particolare natura del rapporto di lavoro.
Dopo il tempo di prova, il rapporto d’impiego
dei supplenti assunti per un periodo di tempo determinato cessa senza disdetta
alla scadenza prestabilita (art. 334 cpv. 1 CO). Il rapporto di lavoro dei
supplenti assunti a tempo indeterminato può invece essere disdetto per la fine
di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al
nono anno di servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con
preavviso di tre mesi (art. 335c cpv. 1 CO). Questi
termini possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o
contratto collettivo, ma possono essere resi inferiori a un mese soltanto per
contratto collettivo e per il primo anno di servizio (art. 335c cpv. 2
CO).
La disdetta ordinaria dei dipendenti
ausiliari, a differenza di quelli nominati o incaricati, non presuppone l’esistenza
di circostanze, date le quali non si può pretendere in buona fede la
continuazione del rapporto di impiego (art. 60 cpv. 1 lett. c LOrd). È sufficiente
che non sia abusiva ai sensi dell’art. 336 CO.
Resta riservata la rescissione immediata del
rapporto di lavoro per cause gravi, che ne rendano inesigibile la continuazione
secondo le regole della buona fede, prevista dall’art. 337 CO.
3. 3.1. Nel
caso concreto, la ricorrente è stata assunta dalla direzione della SAMS di
Viganello per supplire un docente titolare, assente a tempo indeterminato per
malattia. Non è stato stipulato alcun contratto scritto.
Incontestabilmente, il rapporto d’impiego della ricorrente è
stato concluso a tempo indeterminato. Dato che la disdetta non si fonda sulla
ripresa del lavoro da parte del docente supplito, non occorre esaminare se il
rapporto soggiacesse ad un’implicita condizione risolutiva, di dubbia legalità,
Considerandi
che permettesse all’autorità di porvi fine entro termini più brevi di quelli
previsti dall’art. 335c CO in caso di riacquisita capacità lavorativa
del docente titolare.
Altrettanto incontestabilmente, in assenza di contraria
pattuizione, il periodo di prova di un mese, previsto dall’art. 335b CO,
è scaduto all’inizio di ottobre 2003. Non è dunque applicabile il termine di
disdetta di sette giorni previsto dall’art. 335b CO.
3.2
Giusta l’art. 335c cpv. 1 CO, a partire dall’inizio
di ottobre 2003 il rapporto d’impiego della ricorrente poteva dunque essere
disdetto soltanto per la fine di un mese con il preavviso di un mese.
Ora, è evidente che la disdetta, notificata il 9 ottobre 2003
dalla direzione della SAMS alla ricorrente per il 17 seguente, non rispettava
il termine previsto dalla norma succitata.
La semplice disattenzione del termine fissato dall’art. 335c
cpv. 1 CO non rende abusiva la disdetta. L’inosservanza del termine non appare
invero riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 336 CO. Né la disdetta è
nulla. Il licenziamento rimane valido, ma l’effetto va differito alla prima
scadenza ammissibile. Il termine va semplicemente corretto e reso conforme alla
legge (Frank Vischer, Der Arbeitsvertrag, Basilea 2005, § 23 n. 7 a pag. 234).
Per rispettare il preavviso di un mese prescritto dall’art. 335c
cpv. 1 CO, nel caso concreto, il termine di disdetta va pertanto riportato al 30
novembre 2003.
3.3
A torto pretende il Consiglio di Stato di giustificare
la disdetta ravvisando nell’insufficienza delle prestazioni lavorative della
ricorrente l’esistenza di motivi gravi ai sensi dell’art. 337 CO. La tesi
appare manifestamente priva di fondamento già perché il rapporto d’impiego non
è stato rescisso con effetto immediato, ma con effetto differito ad otto giorni
più tardi. Prestazioni lavorative non conformi giustificano peraltro un
licenziamento immediato soltanto in casi di particolare gravità, di cui in
concreto non sono di certo dati gli estremi (Ullin Streiff/Adrian von Känel, Der
Arbeitsvertrag, 6. ed., Zurigo 2006, ad art. 337 pag. 739).
Le carenze professionali, riscontrate dalla direzione della
scuola in capo alla ricorrente sin dall’inizio del rapporto di lavoro, ma
addebitate all’interessata soltanto alcuni giorni dopo la scadenza del periodo
di prova, non appaiono d’altro canto talmente importanti da rendere
inesigibile, secondo le regole della buona fede, la continuazione del rapporto
d’impiego da parte del datore di lavoro.
4.
4.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto dei limiti posti dall’art.
69.
cpv. 1 PAmm, al quale rimanda l’art. 67 cpv. 2 LOrd, il ricorso va accolto,
accertando l’illegittimità del termine di disdetta, fissato per il 17 ottobre
2003, anziché per il 30 novembre seguente. Essendo l’illegittimità del licenziamento
riferita unicamente al termine, non si giustifica l’assegnazione di ulteriori
indennità fondate sull’art. 69 cpv. 2 PAmm.
4.2
Statuendo quale istanza unica giusta l’art. 68 LOrd,
questo tribunale accerta inoltre che la ricorrente ha diritto allo stipendio
sino a quella scadenza.
4.3
Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia. Il riconoscimento di una congrua indennità per le ripetibili di
tutte le istanze rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio. In
tal senso è riformato il dispositivo n. 2 del giudizio impugnato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 20, 60, 67, 68 LOrd; 2 RPAS; 6 RDS; 335b,
335c, 336, 337 CO; 3, 18, 28, 60, 61, 65, 69, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso,
trattato in parte come petizione, è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
è accertato che la disdetta è illegittima prima
del 30 novembre 2003;
1.2.
a RI 1 è riconosciuto il diritto allo stipendio
sino alla fine di novembre 2003.
2. Lo Stato
verserà alla ricorrente fr. 2’500.- a titolo di ripetibili per tutte le
istanze. Il dispositivo n. 2 della decisione 26 aprile 2006 (n. 1969) del
Consiglio di Stato è riformato di conseguenza.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport,, 6500 Bellinzona,
2. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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