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Decisione

52.2006.168

Disdetta del rapporto d'impiego quale docente supplente

22 giugno 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I supplenti possono essere assunti sia a tempo determinato,

per sostituire transitoriamente dipendenti impediti al lavoro per un periodo di

tempo prestabilito, sia a tempo indeterminato, per supplire dipendenti assenti

per un periodo di tempo, di cui non è dato di conoscere preventivamente la

durata (art. 1 cpv. 3 lett. a RPAS).

2.2. Indipendentemente dalla durata determinata od indeterminata

del rapporto d’impiego, per principio, anche i supplenti soggiacciono ad un

periodo di prova. Non sussiste invero alcun motivo per esentarli. Salvo

pattuizione contraria, è considerato tempo di prova il primo

mese di lavoro. Durante questo periodo, il rapporto di lavoro può essere

disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni (art. 335b CO).

L’art. 18 LOrd, che considera di prova il primo anno di servizio, è

inapplicabile già per la particolare natura del rapporto di lavoro.

Dopo il tempo di prova, il rapporto d’impiego

dei supplenti assunti per un periodo di tempo determinato cessa senza disdetta

alla scadenza prestabilita (art. 334 cpv. 1 CO). Il rapporto di lavoro dei

supplenti assunti a tempo indeterminato può invece essere disdetto per la fine

di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al

nono anno di servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con

preavviso di tre mesi (art. 335c cpv. 1 CO). Questi

termini possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o

contratto collettivo, ma possono essere resi inferiori a un mese soltanto per

contratto collettivo e per il primo anno di servizio (art. 335c cpv. 2

CO).

La disdetta ordinaria dei dipendenti

ausiliari, a differenza di quelli nominati o incaricati, non presuppone l’esistenza

di circostanze, date le quali non si può pretendere in buona fede la

continuazione del rapporto di impiego (art. 60 cpv. 1 lett. c LOrd). È sufficiente

che non sia abusiva ai sensi dell’art. 336 CO.

Resta riservata la rescissione immediata del

rapporto di lavoro per cause gravi, che ne rendano inesigibile la continuazione

secondo le regole della buona fede, prevista dall’art. 337 CO.

3. 3.1. Nel

caso concreto, la ricorrente è stata assunta dalla direzione della SAMS di

Viganello per supplire un docente titolare, assente a tempo indeterminato per

malattia. Non è stato stipulato alcun contratto scritto.

Incontestabilmente, il rapporto d’impiego della ricorrente è

stato concluso a tempo indeterminato. Dato che la disdetta non si fonda sulla

ripresa del lavoro da parte del docente supplito, non occorre esaminare se il

rapporto soggiacesse ad un’implicita condizione risolutiva, di dubbia legalità,

Considerandi

che permettesse all’autorità di porvi fine entro termini più brevi di quelli

previsti dall’art. 335c CO in caso di riacquisita capacità lavorativa

del docente titolare.

Altrettanto incontestabilmente, in assenza di contraria

pattuizione, il periodo di prova di un mese, previsto dall’art. 335b CO,

è scaduto all’inizio di ottobre 2003. Non è dunque applicabile il termine di

disdetta di sette giorni previsto dall’art. 335b CO.

3.2

Giusta l’art. 335c cpv. 1 CO, a partire dall’inizio

di ottobre 2003 il rapporto d’impiego della ricorrente poteva dunque essere

disdetto soltanto per la fine di un mese con il preavviso di un mese.

Ora, è evidente che la disdetta, notificata il 9 ottobre 2003

dalla direzione della SAMS alla ricorrente per il 17 seguente, non rispettava

il termine previsto dalla norma succitata.

La semplice disattenzione del termine fissato dall’art. 335c

cpv. 1 CO non rende abusiva la disdetta. L’inosservanza del termine non appare

invero riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 336 CO. Né la disdetta è

nulla. Il licenziamento rimane valido, ma l’effetto va differito alla prima

scadenza ammissibile. Il termine va semplicemente corretto e reso conforme alla

legge (Frank Vischer, Der Arbeitsvertrag, Basilea 2005, § 23 n. 7 a pag. 234).

Per rispettare il preavviso di un mese prescritto dall’art. 335c

cpv. 1 CO, nel caso concreto, il termine di disdetta va pertanto riportato al 30

novembre 2003.

3.3

A torto pretende il Consiglio di Stato di giustificare

la disdetta ravvisando nell’insufficienza delle prestazioni lavorative della

ricorrente l’esistenza di motivi gravi ai sensi dell’art. 337 CO. La tesi

appare manifestamente priva di fondamento già perché il rapporto d’impiego non

è stato rescisso con effetto immediato, ma con effetto differito ad otto giorni

più tardi. Prestazioni lavorative non conformi giustificano peraltro un

licenziamento immediato soltanto in casi di particolare gravità, di cui in

concreto non sono di certo dati gli estremi (Ullin Streiff/Adrian von Känel, Der

Arbeitsvertrag, 6. ed., Zurigo 2006, ad art. 337 pag. 739).

Le carenze professionali, riscontrate dalla direzione della

scuola in capo alla ricorrente sin dall’inizio del rapporto di lavoro, ma

addebitate all’interessata soltanto alcuni giorni dopo la scadenza del periodo

di prova, non appaiono d’altro canto talmente importanti da rendere

inesigibile, secondo le regole della buona fede, la continuazione del rapporto

d’impiego da parte del datore di lavoro.

4.

4.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto dei limiti posti dall’art.

69.

cpv. 1 PAmm, al quale rimanda l’art. 67 cpv. 2 LOrd, il ricorso va accolto,

accertando l’illegittimità del termine di disdetta, fissato per il 17 ottobre

2003, anziché per il 30 novembre seguente. Essendo l’illegittimità del licenziamento

riferita unicamente al termine, non si giustifica l’assegnazione di ulteriori

indennità fondate sull’art. 69 cpv. 2 PAmm.

4.2

Statuendo quale istanza unica giusta l’art. 68 LOrd,

questo tribunale accerta inoltre che la ricorrente ha diritto allo stipendio

sino a quella scadenza.

4.3

Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di

giustizia. Il riconoscimento di una congrua indennità per le ripetibili di

tutte le istanze rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio. In

tal senso è riformato il dispositivo n. 2 del giudizio impugnato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 20, 60, 67, 68 LOrd; 2 RPAS; 6 RDS; 335b,

335c, 336, 337 CO; 3, 18, 28, 60, 61, 65, 69, 71 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso,

trattato in parte come petizione, è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

è accertato che la disdetta è illegittima prima

del 30 novembre 2003;

1.2.

a RI 1 è riconosciuto il diritto allo stipendio

sino alla fine di novembre 2003.

2. Lo Stato

verserà alla ricorrente fr. 2’500.- a titolo di ripetibili per tutte le

istanze. Il dispositivo n. 2 della decisione 26 aprile 2006 (n. 1969) del

Consiglio di Stato è riformato di conseguenza.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Dipartimento

dell’educazione, della cultura e dello sport,, 6500 Bellinzona,

2. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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