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Decisione

52.2006.170

Esclusione da parte della committente di un'impresa partecipante ad un pubblico concorso

6 luglio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi di esclusione di cui alle lett. da

a) ad e) della norma in esame ricalcano in sostanza l'art. 11 LAPub,

rispettivamente il paragrafo 11 DirCIAP. Il motivo di cui alla lett. f)

costituisce invece un novum per rapporto a queste disposizioni. Come ben

si può evincere dai materiali legislativi, questo motivo di esclusione non era

in effetti previsto dal messaggio governativo concernente la LCPubb. Esso è

stato aggiunto soltanto in un secondo tempo, su proposta della commissione

della legislazione, allo scopo precipuo "di frenare in questo modo il

fenomeno di quelle aziende che, essendo in mora con il pagamento delle imposte

o con l'osservanza delle leggi previdenziali, concorrono all'assegnazione di

commesse pubbliche con altri nominativi societari, aventi comunque la stessa

sostanza aziendale" (cfr. rapporto 19.01. 2001 della commissione della

legislazione sul messaggio concernente la LCPubb, pag. 15).

Questo tribunale ha ritenuto che la norma

non intende escludere dalla gara tutte le ditte concorrenti che abbiano i

medesimi titolari o siano controllate dalle medesime persone, ma soltanto

quelle nelle quali operano persone attive a livello dirigenziale in ditte che

non si attengono ai principi dell'art. 5 LCPubb. Ai fini dell'esclusione non

basta quindi che vi sia identità a livello di titolari o di detentori del

potere di disposizione, ma occorre anche che questi dirigenti siano attivi in

seno a ditte che disattendono i principi suddetti, segnatamente a ditte che

sono in mora con il pagamento degli oneri sociali. Non è necessario che quest'ultime

partecipino al concorso. Lo scopo della norma è invero quello di estromettere

dalla gara quelle ditte che sono soltanto l'emanazione di altre ditte, impedite

a partecipare o comunque da escludere perché disattendono il principio in

Considerandi

questione. Non è quello di impedire a certe ditte di partecipare ad un concorso

soltanto perché hanno i medesimi titolari o sono controllate dalle medesime

persone (STA 8.9.2004 in re RI 1 e rimandi).

3.2

Nel caso concreto, la RI 1, qui

ricorrente, e la __________, in liquidazione per fallimento, non hanno gli

stessi titolari. In particolare, non hanno amministratori in comune. Il

direttore della RI 1, __________, è stato amministratore unico della __________

soltanto sino al 6 aprile 2005, data in cui gli è subentrato __________, sino a

quel momento direttore della stessa.

Dopo l'emanazione della sentenza sopra

citata, la situazione che aveva determinato l'esclusione della RI 1 dal

concorso oggetto di quel giudizio si è pertanto modificata. Lo riconosce lo

stesso ULSA senza tuttavia trarne le dovute conclusioni.

Non sussistono d'altro canto elementi che

consentano di affermare che le due ditte siano controllate dalle stesse

persone. Il fatto che la RI 1 abbia rilevato la clientela, l'inventario e la manodopera

della __________ non permette di giungere a diversa conclusione. Manifestamente

insostenibile è la tesi dell'ULSA secondo cui assumendo gli operai della __________,

in mora con il pagamento degli oneri sociali, si sarebbe a sua volta resa

responsabile del mancato pagamento di tali oneri. Ammetterla, significherebbe

fra l'altro precludere alle maestranze di ditte fallite qualsiasi possibilità

di ritrovare un lavoro nello stesso settore.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto e la

decisione annullata nella misura in cui esclude a torto la ricorrente dalla

gara. Di conseguenza, va pure annullata la decisione di aggiudicare la commessa

alla CO 2. Gli atti vanno rinviati alla committente, affinché, valutata anche l'offerta

della RI 1, statuisca nuovamente sul concorso.

Ritenuto che la CO 2 non ha resistito all'impugnativa,

la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della FRR secondo

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 25 lett. f, 36, 37 LCPubb; 3, 18,

28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 4 maggio 2006 della Fondazione

Luogo Pio Riziero Rezzonico è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati alla Fondazione Luogo Pio

Riziero Rezzonico per nuova decisione previa valutazione dell'offerta della RI

1.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico della resistente FRR che rifonderà fr. 2'500.-

alla RI 1 a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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