52.2006.171
Edificazione di una piscina
23 giugno 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.171
Data decisione, Autorità:
23.06.2006, TRAM
Titolo:
Edificazione di una piscina
NOTIFICA DI COSTRUZIONE
art. 16 LE
art. 46 LPAMM
Incarto n.
52.2006.171-173
Lugano
23 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 22 maggio 2006 di
a.
b.
contro
la decisione 3 maggio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 2032) che, annullata parzialmente la decisione 4 luglio 2005 con cui il CO
1 si è rifiutato d’intervenire in merito all’edificazione di una piscina
sulla part. 93 di CO 2, rinvia gli atti all’autorità comunale affinché ordini
l’avvio di una procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruzione
per l’installazione di una pompa in un locale tecnico e per la costruzione di
un muro di sostegno;
viste le risposte:
- 13 giugno 2006 di CO 2;
- 7 giugno 2006 del CO 1;
- 7 giugno 2006 del
Consiglio di Stato;
al ricorso sub a)
- 7 giugno 2006 del CO 1;
- 7 giugno 2006 del
Consiglio di Stato;
- 13 giugno 2006 di RI 1;
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 23
settembre 2003 CO 2 ha chiesto al CO 1 il permesso di costruire una piscina all’aperto,
sporgente m 2.10 dal terreno antistante la sua casa d’abitazione (part. 93); il
progetto allegato alla domanda non prevedeva né la costruzione di un locale
tecnico, né l’installazione di pompe e di filtri;
che il 23 gennaio 2004 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione del vicino RI 1
(part. 90);
che con sentenza 21 luglio 2004 il Tribunale
cantonale amministrativo ha confermato la licenza edilizia alla condizione che
la piscina fosse abbassata di m 0.60, in modo da poter essere considerata opera
sotterranea, esclusa in quanto tale dal computo dell’indice di occupazione;
che dopo aver invano sollecitato il
municipio ad ordinare la sospensione dei lavori, a suo avviso non conformi al
progetto approvato, RI 1 ha chiesto all’autorità comunale di avviare una procedura
di rilascio del permesso per le modifiche apportate in corso d’opera, ovvero
per un locale tecnico, una nuova scala ed un muro di sostegno non previsti dal
progetto approvato;
che con decisione 4 luglio 2005 il municipio
ha respinto la domanda;
che con giudizio 3 maggio 2006 il Consiglio
di Stato ha parzialmente annullato il provvedimento, accogliendo l’impugnativa
contro di esso inoltrata da RI 1 e rinviando gli atti al municipio affinché
fissi a CO 2 un termine per inoltrare una domanda di costruzione per un muro
realizzato a sudest della piscina e per la posa di una pompa nel locale
tecnico;
che il Governo ha anzitutto ritenuto che il
ricorrente fosse precluso ad impugnare la licenza 10 maggio 2005, che il
municipio aveva rilasciato in variante a CO 2 su semplice notifica per il locale
tecnico e la scala d’accesso alla piscina realizzata in corso d’opera; licenza,
che era stata acquisita agli atti in occasione del sopralluogo esperito dall’autorità
cantonale il 19 maggio 2005 nell’ambito del ricorso inoltrato da RI 1 contro la
decisione 11 aprile 2005 con cui il municipio si era rifiutato di ordinare la sospensione
dei lavori;
che il Consiglio di Stato si è pertanto
limitato ad imporre l’avvio di una procedura di rilascio del permesso soltanto
per il muro di sostegno realizzato a sudest e per la posa della pompa nel locale
tecnico; interventi che erano risultati privi della necessaria autorizzazione;
che contro il predetto giudizio governativo
insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto RI 1, quanto CO 2,
chiedendone l’annullamento;
che RI 1 afferma di essersi formalmente
opposto, in occasione del sopralluogo di cui si è detto sopra, alla licenza 10
maggio 2005, che il municipio aveva rilasciato in variante a CO 2 per la
costruzione del locale tecnico; contesta pertanto di essere precluso ad impugnarla;
che CO 2 sostiene invece che autorizzando il
locale tecnico il municipio avrebbe implicitamente autorizzato anche l’installazione
della pompa; il muro di sostegno si sarebbe invece reso necessario per dar
seguito alla condizione di abbassare la piscina di m 0.60, imposta dal
Tribunale cantonale amministrativo a titolo di condizione della licenza;
che il Consiglio di Stato si oppone all’accoglimento
di entrambi i ricorsi senza formulare osservazioni;
che il municipio postula invece l’accoglimento
di quello di CO 2 ed il rigetto di quello di RI 1;
che i ricorrenti si avversano
reciprocamente, con argomenti che non occorre qui riassumere;
considerato, in diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;
che la legittimazione attiva di entrambi i
ricorrenti, l’uno proprietario dell’opera controversa, l’altro vicino, titolare
di un diritto d’abitazione e già opponente, è certa (art. 43 PAmm);
che entrambi i ricorsi, tempestivi (art. 46
PAmm), sono ricevibili in ordine;
che le impugnative, fondate sulla medesima
fattispecie, possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm) senza
istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi risulta dagli atti ed è
arcinota a questo tribunale;
che il ricorrente RI 1 pretende in sostanza
di rimettere in discussione la licenza in variante rilasciata il 10 maggio 2005
al vicino per la costruzione del locale tecnico; licenza, che il municipio aveva
omesso di notificargli;
che di tale licenza, rilasciata secondo la
procedura di semplice notifica, ritenuta applicabile in forza dell’art. 16 cpv.
Considerandi
2.
LE, il ricorrente in questione ha avuto notizia piena e certa in occasione
del sopralluogo esperito dal servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato il 19
maggio 2005 nell’ambito dell’impugnativa che aveva inoltrato contro il rifiuto
del municipio di ordinare la sospensione dei lavori;
che il fatto che in quella sede il
ricorrente RI 1, assistito da un legale, abbia dichiarato di contestare la
procedura di notifica da cui era scaturito tale permesso non lo esimeva dall’obbligo
di impugnarlo nella forma prescritta dall’art. 46 cpv. 1 PAmm;
che una semplice dichiarazione, rilasciata a
verbale nel quadro di un gravame proposto contro il rifiuto dell’autorità
comunale di adottare misure cautelari, può al massimo essere configurato quale
atto di formale opposizione al rilascio della licenza;
che in tale dichiarazione non si possono
invece ravvisare gli estremi di un formale atto d’impugnazione di quel provvedimento;
che, a giusta ragione, il Consiglio di Stato
ha di conseguenza dedotto dall’art. 46 cpv. 1 PAmm che la licenza in questione
fosse cresciuta in giudicato formale alla scadenza del termine quindicinale di
ricorso, che in mancanza di intimazione ha iniziato a decorrere il giorno
seguente a quello del sopralluogo;
che il ricorso di RI 1, che si limita in
definitiva a censurare la procedura di notifica applicata dal municipio
omettendo di darne comunicazione ai vicini, senza allegare un solo argomento
per contestare la licenza anche dal profilo materiale, va quindi respinto senza
ulteriori approfondimenti;
che parimenti da respingere è il ricorso
inoltrato da CO 2 contro la decisione del Consiglio di Stato di rinviare gli
atti al municipio affinché gli fissi un termine per avviare un procedimento di
rilascio della licenza mancante per l’installazione della pompa nel locale
tecnico e per il muro di sostegno eretto verso sudest;
che gli atti della notifica dalla quale è
scaturita la licenza 10 maggio 2005 rilasciatagli dal municipio in variante non
contemplano infatti né la pompa, né il muro di sostegno, che vanno pertanto
considerati quali opere sprovviste della necessaria autorizzazione;
che la tassa di giustizia è suddivisa in
parti uguali fra i ricorrenti, mentre le ripetibili sono poste unicamente a
carico del ricorrente CO 2, poiché soltanto RI 1 si è avvalso del patrocinio di
un legale iscritto nel registro degli avvocati.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 21 LE; 3, 19, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono respinti.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti.
3. Il
ricorrente CO 2 rifonderà fr. 400.- al ricorrente RI 1 a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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