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Decisione

52.2006.171

Edificazione di una piscina

23 giugno 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.171

Data decisione, Autorità:

23.06.2006, TRAM

Titolo:

Edificazione di una piscina

NOTIFICA DI COSTRUZIONE

art. 16 LE

art. 46 LPAMM

Incarto n.

52.2006.171-173

Lugano

23 giugno

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 22 maggio 2006 di

a.

b.

contro

la decisione 3 maggio 2006 del Consiglio di Stato

(n. 2032) che, annullata parzialmente la decisione 4 luglio 2005 con cui il CO

1 si è rifiutato d’intervenire in merito all’edificazione di una piscina

sulla part. 93 di CO 2, rinvia gli atti all’autorità comunale affinché ordini

l’avvio di una procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruzione

per l’installazione di una pompa in un locale tecnico e per la costruzione di

un muro di sostegno;

viste le risposte:

- 13 giugno 2006 di CO 2;

- 7 giugno 2006 del CO 1;

- 7 giugno 2006 del

Consiglio di Stato;

al ricorso sub a)

- 7 giugno 2006 del CO 1;

- 7 giugno 2006 del

Consiglio di Stato;

- 13 giugno 2006 di RI 1;

al ricorso sub b)

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 23

settembre 2003 CO 2 ha chiesto al CO 1 il permesso di costruire una piscina all’aperto,

sporgente m 2.10 dal terreno antistante la sua casa d’abitazione (part. 93); il

progetto allegato alla domanda non prevedeva né la costruzione di un locale

tecnico, né l’installazione di pompe e di filtri;

che il 23 gennaio 2004 il municipio ha

rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione del vicino RI 1

(part. 90);

che con sentenza 21 luglio 2004 il Tribunale

cantonale amministrativo ha confermato la licenza edilizia alla condizione che

la piscina fosse abbassata di m 0.60, in modo da poter essere considerata opera

sotterranea, esclusa in quanto tale dal computo dell’indice di occupazione;

che dopo aver invano sollecitato il

municipio ad ordinare la sospensione dei lavori, a suo avviso non conformi al

progetto approvato, RI 1 ha chiesto all’autorità comunale di avviare una procedura

di rilascio del permesso per le modifiche apportate in corso d’opera, ovvero

per un locale tecnico, una nuova scala ed un muro di sostegno non previsti dal

progetto approvato;

che con decisione 4 luglio 2005 il municipio

ha respinto la domanda;

che con giudizio 3 maggio 2006 il Consiglio

di Stato ha parzialmente annullato il provvedimento, accogliendo l’impugnativa

contro di esso inoltrata da RI 1 e rinviando gli atti al municipio affinché

fissi a CO 2 un termine per inoltrare una domanda di costruzione per un muro

realizzato a sudest della piscina e per la posa di una pompa nel locale

tecnico;

che il Governo ha anzitutto ritenuto che il

ricorrente fosse precluso ad impugnare la licenza 10 maggio 2005, che il

municipio aveva rilasciato in variante a CO 2 su semplice notifica per il locale

tecnico e la scala d’accesso alla piscina realizzata in corso d’opera; licenza,

che era stata acquisita agli atti in occasione del sopralluogo esperito dall’autorità

cantonale il 19 maggio 2005 nell’ambito del ricorso inoltrato da RI 1 contro la

decisione 11 aprile 2005 con cui il municipio si era rifiutato di ordinare la sospensione

dei lavori;

che il Consiglio di Stato si è pertanto

limitato ad imporre l’avvio di una procedura di rilascio del permesso soltanto

per il muro di sostegno realizzato a sudest e per la posa della pompa nel locale

tecnico; interventi che erano risultati privi della necessaria autorizzazione;

che contro il predetto giudizio governativo

insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto RI 1, quanto CO 2,

chiedendone l’annullamento;

che RI 1 afferma di essersi formalmente

opposto, in occasione del sopralluogo di cui si è detto sopra, alla licenza 10

maggio 2005, che il municipio aveva rilasciato in variante a CO 2 per la

costruzione del locale tecnico; contesta pertanto di essere precluso ad impugnarla;

che CO 2 sostiene invece che autorizzando il

locale tecnico il municipio avrebbe implicitamente autorizzato anche l’installazione

della pompa; il muro di sostegno si sarebbe invece reso necessario per dar

seguito alla condizione di abbassare la piscina di m 0.60, imposta dal

Tribunale cantonale amministrativo a titolo di condizione della licenza;

che il Consiglio di Stato si oppone all’accoglimento

di entrambi i ricorsi senza formulare osservazioni;

che il municipio postula invece l’accoglimento

di quello di CO 2 ed il rigetto di quello di RI 1;

che i ricorrenti si avversano

reciprocamente, con argomenti che non occorre qui riassumere;

considerato, in diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;

che la legittimazione attiva di entrambi i

ricorrenti, l’uno proprietario dell’opera controversa, l’altro vicino, titolare

di un diritto d’abitazione e già opponente, è certa (art. 43 PAmm);

che entrambi i ricorsi, tempestivi (art. 46

PAmm), sono ricevibili in ordine;

che le impugnative, fondate sulla medesima

fattispecie, possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm) senza

istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi risulta dagli atti ed è

arcinota a questo tribunale;

che il ricorrente RI 1 pretende in sostanza

di rimettere in discussione la licenza in variante rilasciata il 10 maggio 2005

al vicino per la costruzione del locale tecnico; licenza, che il municipio aveva

omesso di notificargli;

che di tale licenza, rilasciata secondo la

procedura di semplice notifica, ritenuta applicabile in forza dell’art. 16 cpv.

Considerandi

2.

LE, il ricorrente in questione ha avuto notizia piena e certa in occasione

del sopralluogo esperito dal servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato il 19

maggio 2005 nell’ambito dell’impugnativa che aveva inoltrato contro il rifiuto

del municipio di ordinare la sospensione dei lavori;

che il fatto che in quella sede il

ricorrente RI 1, assistito da un legale, abbia dichiarato di contestare la

procedura di notifica da cui era scaturito tale permesso non lo esimeva dall’obbligo

di impugnarlo nella forma prescritta dall’art. 46 cpv. 1 PAmm;

che una semplice dichiarazione, rilasciata a

verbale nel quadro di un gravame proposto contro il rifiuto dell’autorità

comunale di adottare misure cautelari, può al massimo essere configurato quale

atto di formale opposizione al rilascio della licenza;

che in tale dichiarazione non si possono

invece ravvisare gli estremi di un formale atto d’impugnazione di quel provvedimento;

che, a giusta ragione, il Consiglio di Stato

ha di conseguenza dedotto dall’art. 46 cpv. 1 PAmm che la licenza in questione

fosse cresciuta in giudicato formale alla scadenza del termine quindicinale di

ricorso, che in mancanza di intimazione ha iniziato a decorrere il giorno

seguente a quello del sopralluogo;

che il ricorso di RI 1, che si limita in

definitiva a censurare la procedura di notifica applicata dal municipio

omettendo di darne comunicazione ai vicini, senza allegare un solo argomento

per contestare la licenza anche dal profilo materiale, va quindi respinto senza

ulteriori approfondimenti;

che parimenti da respingere è il ricorso

inoltrato da CO 2 contro la decisione del Consiglio di Stato di rinviare gli

atti al municipio affinché gli fissi un termine per avviare un procedimento di

rilascio della licenza mancante per l’installazione della pompa nel locale

tecnico e per il muro di sostegno eretto verso sudest;

che gli atti della notifica dalla quale è

scaturita la licenza 10 maggio 2005 rilasciatagli dal municipio in variante non

contemplano infatti né la pompa, né il muro di sostegno, che vanno pertanto

considerati quali opere sprovviste della necessaria autorizzazione;

che la tassa di giustizia è suddivisa in

parti uguali fra i ricorrenti, mentre le ripetibili sono poste unicamente a

carico del ricorrente CO 2, poiché soltanto RI 1 si è avvalso del patrocinio di

un legale iscritto nel registro degli avvocati.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 21 LE; 3, 19, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono respinti.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti.

3. Il

ricorrente CO 2 rifonderà fr. 400.- al ricorrente RI 1 a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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