52.2006.172
Rilascio di una licenza da parte del municipio malgrado il preavviso negativo del dipartimento del territorio
7 luglio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.172
Data decisione, Autorità:
07.07.2006, TRAM
Titolo:
Rilascio di una licenza da parte del municipio malgrado il preavviso negativo del dipartimento del territorio
OPPOSIZIONE
art. 7 LE
Incarto n.
52.2006.172
Lugano
7 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 maggio 2006 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 3 maggio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 2035) che annulla la licenza edilizia 23 dicembre 2005 rilasciata dal
municipio di CO 1 all’insorgente per la costruzione di tre stabili
d’appar-tamenti su due fondi (part. 1039 e 2665) situati lungo via M__________;
viste le risposte:
- 31 maggio 2006 del
municipio di CO 1;
- 30 maggio 2006 del
Dipartimento del territorio;
- 14 giugno 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 19
settembre 2005 la RI 1 ha chiesto al municipio di CO 1 il permesso di costruire
tre stabili d’appartamenti su due fondi (part. 1039 e 2665) situati nella zona
residenziale intensiva lungo via M__________;
che alla domanda si è opposto il
Dipartimento del territorio, riallacciandosi ai preavvisi negativi espressi
dalla Commissione delle bellezze naturali (CBN) e dall’Ufficio beni culturali
(UBC);
che, disattendendo l’opposizione del Dipartimento
del territorio, il 23 dicembre 2006 il municipio ha rilasciato la licenza
richiesta;
che contro la predetta decisione il
Dipartimento del territorio è insorto davanti al Consiglio di Stato, lamentando
la palese disattenzione del suo preavviso negativo;
che con giudizio 3 maggio 2006 il Consiglio
di Stato ha accolto l’impugnativa, annullando la licenza rilasciata dal
municipio alla RI 1;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che
il preavviso negativo del Dipartimento del territorio, fondato essenzialmente
sul piano dei siti e dei paesaggi pittoreschi di B__________, vincolasse
l’au-torità comunale, alla quale ha di conseguenza rinviato gli atti affinché
statuisse nuovamente sulla domanda conformemente al preavviso negativo
dell’autorità cantonale;
che contro il predetto giudizio la RI 1 si
aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento, previo accertamento della nullità del piano dei siti e dei
paesaggi pittoreschi;
che secondo l’insorgente il piano in
questione sarebbe stato adottato ed approvato in spregio delle garanzie
procedurali previste dalla LPT e dalla LALPT; la popolazione non è stata debitamente
informata ed il piano non sarebbe nemmeno stato pubblicato;
che all’accoglimento del ricorso si oppone
il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;
che il Dipartimento del territorio rinuncia
a prendere posizione, mentre il municipio si rimette al giudizio del Tribunale
cantonale amministrativo;
considerato, in diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
Considerandi
che la ricorrente, beneficiaria della
licenza annullata, è indubbiamente legittimata ad impugnare il giudizio
governativo qui in esame (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è
ricevibile in ordine;
che oggetto del ricorso è una decisione
incidentale, mediante la quale il Consiglio di Stato, annullata la licenza
impugnata, rinvia gli atti al municipio affinché statuisca nuovamente sulla
domanda di costruzione con decisione impugnabile conforme al preavviso del
Dipartimento del territorio;
che le decisioni incidentali sono
impugnabili soltanto se arrecano al ricorrente un danno non altrimenti
riparabile (art. 44 PAmm);
che la decisione impugnata non arreca
all'insorgente altro pregiudizio all'infuori del ritardo nell’evasione della
domanda di costruzione; da questo profilo il ricorso non sarebbe ricevibile poiché
l'allungamento della procedura non è di per sé
considerato un pregiudizio irreparabile;
che, tenuto conto delle considerazioni sviluppate, in via meramente
abbondanziale dal Consiglio di Stato, in merito alla competenza del
Dipartimento del territorio a pronunciarsi sulla conformità dell'intervento per
rapporto al piano dei siti e dei paesaggi pittoreschi, vincolanti per lo stesso
Consiglio in caso di nuovo ricorso (crf. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 59 PAmm n. 1 b), si giustifica
comunque entrare nel merito dell'impugnativa;
che la licenza edilizia è concessa dal
municipio previo avviso del Dipartimento del territorio; l’avviso del
dipartimento riguarda il diritto di competenza cantonale (art. 3 cpv. 1 LE);
che, pubblicata la domanda di costruzione,
il municipio trasmette gli atti al dipartimento per l'esame di sua competenza
(art. 6 cpv. 4 LE); il dipartimento può opporvisi nel termine di 30 giorni;
l’op-posizione può concernere solo il diritto la cui applicazione compete
all'autorità cantonale (art. 7 cpv. 1 LE); il silenzio equivale ad assenso,
salvo nei casi in cui il diritto federale prescrive
un'autorizzazione cantonale (art. 7 cpv. 4 e 5 LE);
che secondo l'art. 7 cpv. 2 LE, l'avviso del
dipartimento è vincolante per il municipio; resta riservato il caso,
eccezionale, in cui la concessione della licenza risultasse lesiva di interessi
comunali preponderanti;
che da questa norma discende anzitutto che
il municipio non può in nessun caso scostarsi dall'avviso negativo del
dipartimento; la norma riserva infatti soltanto il caso in cui la concessione
della licenza risultasse lesiva di interessi comunali; non riserva anche il
caso in cui il rifiuto della licenza pregiudicasse tali interessi;
che il municipio non può dunque rilasciare
la licenza in contrasto con un'opposizione dell'autorità cantonale; il
preavviso negativo lo obbliga a respingere la domanda di costruzione; spetta
all'istante in licenza adire le autorità di ricorso per ottenerla (cfr. STA
9.5.2000
in re SM SA e lc; 3.5.2002 in re B. sagl);
che il municipio non può favorire l'istante,
accordandogli la licenza in contrasto con il preavviso dell'autorità cantonale
e costringendo il Dipartimento del territorio ad impugnare la licenza davanti
al Consiglio di Stato;
che il municipio può soltanto scostarsi
dall'avviso favorevole del dipartimento; esso può in particolare
opporvisi, negando la licenza per un intervento, che il dipartimento ha
ritenuto, a suo avviso a torto, conforme al diritto federale e cantonale;
che non potendosi esigere che il municipio
si adegui passivamente ad un preavviso dipartimentale che reputa illegittimo e
non potendosi nemmeno concepire che il comune impugni una licenza rilasciata da
un suo organo, si deve necessariamente concedergli la facoltà di rifiutarsi di
rilasciarla, costringendo il richiedente anche in questo caso ad insorgere
davanti al Consiglio di Stato per ottenerla (STA 23.3.04 in re B.- D.);
che il Consiglio di Stato, chiamato a
statuire su un ricorso del dipartimento che rimprovera al municipio di aver
disatteso il suo preavviso, deve limitarsi ad accertare se l'autorità comunale
abbia effettivamente violato l'obbligo sancito dall'art. 7 cpv. 2 LE di
attenersi al preavviso negativo; non deve accertare se il dipartimento fosse
competente ad esprimere un preavviso in applicazione di una determinata legge;
tanto meno deve stabilire se il preavviso fosse fondato o meno;
che l'accertamento della violazione
dell'obbligo sancito dall'art. 7 cpv. 2 LE e della suddivisione dei ruoli
processuali definita da tale norma è sufficiente per accogliere il ricorso del
dipartimento, annullando la licenza concessa dal municipio e rinviando gli atti
all'autorità comunale affinché statuisca sulla domanda di costruzione attenendosi
al preavviso negativo dell'autorità cantonale;
che nel caso concreto, il municipio ha rilasciato
la licenza richiesta dalla ricorrente in palese violazione dell'opposizione del
Dipartimento del territorio;
che questa violazione bastava da sola per
annullare la licenza e rinviare gli atti al municipio affinché statuisse sulla
domanda di costruzione in conformità del preavviso negativo del dipartimento; a
torto, il Consiglio di Stato ha esaminato, sia pure soltanto in via
abbondanziale, se il dipartimento fosse competente ad esprimere siffatto
preavviso;
che nell'esito, il giudizio governativo
merita comunque di essere condiviso siccome conforme al diritto;
che, per i motivi sin qui illustrati, improponibili,
in quanto premature, sono le censure sollevate dall'insorgente con riferimento
alla legittimità del piano dei siti e dei paesaggi pittoreschi;
che tali censure andranno sollevate
nell'ambito del ricorso che la RI 1 semmai interporrà contro la decisione che
il municipio è chiamato ad emanare in ossequio all'opposizione dell'autorità
cantonale;
che sulla scorta delle considerazioni che
precedono il ricorso va respinto; la tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 21 LE; 3, 18, 28, 3, 43, 44, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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