52.2006.174
Innalzamento del livello del terreno naturale
24 luglio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2006.174
Data decisione, Autorità:
24.07.2006, TRAM
Titolo:
Innalzamento del livello del terreno naturale
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
art. 21 LE
art. 41 LE
Incarto n.
52.2006.174
Lugano
24 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 maggio 2006 di
RI 1
contro
la decisione 3 maggio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 2047) che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la
licenza edilizia 24 febbraio 2006 rilasciata dal municipio di CO 2 a CO 1 per
la costruzione di una casa d'abitazione unifamiliare in località alla T__________
(part. 1689 e 1868);
viste le risposte:
- 2 giugno 2006 del
municipio di CO 2;
- 7 giugno 2006 del
Consiglio di Stato;
- 8 giugno 2006 di CO 1;
preso atto della replica 4 luglio 2006 delle
ricorrenti e delle dupliche:
- 12 luglio 2006 del
municipio di CO 2;
- 12 luglio 2006 del
Consiglio di Stato;
- 17 luglio 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'11
novembre 2005 CO 1 hanno chiesto al municipio di CO 2 il permesso di costruire
una casa d'abitazione unifamiliare in località alla T__________, su due fondi
contigui, pianeggianti (part. 1689 e 1868), situati lungo il ciglio sud della
strada che proviene dal nucleo di C__________. Il progetto prevede di innalzare
il livello del terreno naturale mediante la formazione di terrapieni alti da m
0.70 (lato est) a m 1.80 (lato ovest). Non prevede la formazione di appositi
muri di sostegno. Nell'angolo nordest è prevista una tettoia alta circa m 2.40
dal terreno sistemato mediante formazione di un terrapieno di altezza non
meglio precisata dai piani.
Alla domanda si sono opposte le ricorrenti,
proprietarie di due fondi, confinanti verso est (part. 1511), rispettivamente
verso sud (part. 1512), che hanno contestato l'imprecisione dei piani in quanto
riferiti alla sistemazione esterna.
Raccolto il preavviso del Dipartimento del
territorio, il 24 febbraio 2006 il municipio ha rilasciato la licenza
richiesta, subordinandola alla condizione di sistemare il terreno verso la
part. 1512 mediante formazione di una scarpata di pendenza inferiore al rapporto
3:1.
B. Con
giudizio 3 maggio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo
il ricorso contro di essa inoltrato dalle opponenti.
Pur riconoscendo una certa insufficienza dei
piani in quanto riferiti alla sistemazione del terreno a confine con la part.
1512, il Governo ha in sostanza ritenuto che la condizione alla quale la
licenza è stata subordinata permettesse di escludere qualsiasi violazione del
diritto.
C. Contro il
predetto giudizio le vicine opponenti sono insorte davanti al Consiglio di
Stato, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
Le ricorrenti contestano in sostanza che i
piani permettano di dedurre con la necessaria precisione come saranno
configurate le opere di sistemazione del terreno previste lungo il confine verso
Fatti
i loro fondi. I piani annessi alla domanda di costruzione sarebbero imprecisi.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non
formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i
beneficiari della controversa licenza, contestando in dettaglio le tesi delle
ricorrenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti
considerandi. Essi allegano in particolare una planimetria indicante l'altezza
dei muri previsti lungo il confine verso i fondi contermini sui lati est (part.
1511) e sud (part. 1512).
E. Con la
replica le ricorrenti ribadiscono e precisano le contestazioni sollevate in precedenza,
sottolineando in particolare le carenze dei piani allegati alla domanda di
costruzione, che non potrebbe essere completata in questa sede.
Il Consiglio di Stato ed il municipio non
hanno presentato osservazioni di duplica.
I beneficiari della controversa licenza
hanno a loro volta puntualizzato la loro posizione.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva delle
ricorrenti, già opponenti e proprietarie di fondi contermini sono
incontestabili. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della vertenza emerge con sufficiente chiarezza dai piani annessi
alla domanda di costruzione, integrati dalle planimetrie e dalle fotografie
ulteriormente prodotte dai resistenti in questa sede. La visita in luogo sollecitata
dalle resistenti non appare dunque atta a procurare la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
In sede di
risposta all'opposizione, i resistenti hanno affermato di non prevedere alcuna
sistemazione del terreno verso la part. 1512 delle ricorrenti. La planimetria allegata
dai resistenti alla risposta all'impugnativa inoltrata dalle opponenti a questo
tribunale conferma che non è prevista alcuna sistemazione del terreno in
prossimità del confine sud del fondo dedotto in edificazione. Da questo
profilo, le critiche delle ricorrenti vanno dunque disattese.
A maggior ragione si giustifica questa
conclusione se si considera che il municipio ha comunque assoggettato la
licenza alla condizione di sistemare il terreno con una scarpata di pendenza
inferiore al rapporto 3 : 1 (33%). Verso sud il terrapieno davanti alla nuova
costruzione dovrà dunque essere sfumato di conseguenza.
3.
Diversa è
invece la conclusione per quel che riguarda l'angolo nordest del fondo dei
resistenti, ove è prevista la realizzazione di una tettoia per i veicoli, alta
m 2.90 dal terreno sistemato alla quota di - m 1.40 rispetto alla quota 0.00
del pianterreno, situato a sua volta alla quota di + m 1.60 rispetto al campo
stradale.
Dai piani annessi alla domanda di
costruzione non si evince l'attuale livello del terreno. Dalla sezione
trasversale C-C si può tuttavia dedurre che lungo i confine fra la part. 1689
dei resistenti e la part. 1511 delle ricorrenti, l'attuale livello del terreno
si situa ad una quota di circa - m 0.40 rispetto al livello della strada che delimita
i fondi verso nord. Ciò significa che per sistemare il terreno lungo il confine
fra i fondi predetti alla quota di - m 1.40 occorre formare un terrapieno alto
almeno m 0.60. La planimetria allegata dai resistenti alla risposta prevede in
effetti di erigere lungo questo confine un muro alto m 0.50 su un primo tratto
lungo
m 4.70 a partire dal ciglio sud della strada, rispettivamente
m 1.00 sul tratto seguente, lungo m 7.80, corrispondente al lato est della
tettoia.
Ma se su questo tratto di confine, il
terreno viene sistemato con la formazione di un terrapieno alto m 0.60,
sostenuto da un muro in cemento armato alto m 1.00 dal terreno naturale, la
tettoia sovrastante, non sarà alta soltanto m 2.90, come può essere dedotto dai
piani mediante misurazione, bensì m 3.50. L'altezza del terrapieno (+ m 0.60) deve
infatti essere aggiunta a quella del manufatto sovrastante, poiché il ciglio
del terrapieno, non situandosi ad una distanza di almeno m 3.00 dal lato est
della tettoia, non rispetta la condizione posta dall'art. 41 cpv. 2 LE per escludere
l'altezza del terrapieno dal computo dell'altezza dell'edificio.
Su questo punto, il ricorso non è dunque privo
di fondamento.
4.
Il difetto
riscontrato non è tuttavia tale da giustificare l'annullamento dell'intera licenza,
come a torto pretendono le ricorrenti.
Esso può infatti essere facilmente corretto
subordinando la licenza alla condizione di abbassare la tettoia di quanto
occorre in modo che il filo superiore del suo cornicione di gronda non superi
l'altezza di m 3.00, misurata dall'attuale livello del fondo delle ricorrenti
(part. 1511) lungo quel tratto di confine. Determinante, in effetti, non è
tanto l'altezza del muro e del terrapieno previsti lungo il confine fra i due
fondi, che comunque non supera il limite di un metro, quanto piuttosto
l'altezza della tettoia sovrastante, che non può in nessun caso superare il
limite di 3.00 m, prescritto dall'art. 20 cpv. 1 NAPR per le costruzioni
accessorie erette lungo il confine. Il lato della tettoia che insiste sul
confine tra i fondi delle parti dovrà inoltre essere chiuso, poiché l’art. 20
cpv. 2 NAPR permette l'edificazione di costruzioni accessorie lungo il confine
soltanto se prive di aperture. Resta riservata ai resistenti la facoltà di
mantenerlo aperto arretrandolo tuttavia a m 1.50 dal confine.
Entro questi limiti, il ricorso può essere
parzialmente accolto, annullando la decisione del Consiglio di Stato e
riformando di conseguenza la licenza impugnata.
La tassa di giustizia è suddivisa fra le
parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 41 LE; 20 NAPR di L__________; 3,
18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 3 maggio 2006 del Consiglio di
Stato (n. 2047) è annullata;
1.2.
la licenza edilizia 24 febbraio 2006 rilasciata
dal municipio di CO 2 ai resistenti è subordinata all'ulteriore condizione che:
-
l'altezza della tettoia misurata a partire dall'attuale
livello del terreno lungo il confine fra le part. 1511 e 1689 non superi il
limite di m 3.00;
-
il lato est della tettoia sia privo di aperture
o arretrato a m 1.50 dal confine.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico delle ricorrenti in solido nella misura di
fr. 600.- e dei resistenti per la differenza.
3. Intimazione
a:
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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