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Decisione

52.2006.174

Innalzamento del livello del terreno naturale

24 luglio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i loro fondi. I piani annessi alla domanda di costruzione sarebbero imprecisi.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non

formulano particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i

beneficiari della controversa licenza, contestando in dettaglio le tesi delle

ricorrenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti

considerandi. Essi allegano in particolare una planimetria indicante l'altezza

dei muri previsti lungo il confine verso i fondi contermini sui lati est (part.

1511) e sud (part. 1512).

E. Con la

replica le ricorrenti ribadiscono e precisano le contestazioni sollevate in precedenza,

sottolineando in particolare le carenze dei piani allegati alla domanda di

costruzione, che non potrebbe essere completata in questa sede.

Il Consiglio di Stato ed il municipio non

hanno presentato osservazioni di duplica.

I beneficiari della controversa licenza

hanno a loro volta puntualizzato la loro posizione.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva delle

ricorrenti, già opponenti e proprietarie di fondi contermini sono

incontestabili. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e

dell'oggetto della vertenza emerge con sufficiente chiarezza dai piani annessi

alla domanda di costruzione, integrati dalle planimetrie e dalle fotografie

ulteriormente prodotte dai resistenti in questa sede. La visita in luogo sollecitata

dalle resistenti non appare dunque atta a procurare la conoscenza di ulteriori

fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

In sede di

risposta all'opposizione, i resistenti hanno affermato di non prevedere alcuna

sistemazione del terreno verso la part. 1512 delle ricorrenti. La planimetria allegata

dai resistenti alla risposta all'impugnativa inoltrata dalle opponenti a questo

tribunale conferma che non è prevista alcuna sistemazione del terreno in

prossimità del confine sud del fondo dedotto in edificazione. Da questo

profilo, le critiche delle ricorrenti vanno dunque disattese.

A maggior ragione si giustifica questa

conclusione se si considera che il municipio ha comunque assoggettato la

licenza alla condizione di sistemare il terreno con una scarpata di pendenza

inferiore al rapporto 3 : 1 (33%). Verso sud il terrapieno davanti alla nuova

costruzione dovrà dunque essere sfumato di conseguenza.

3.

Diversa è

invece la conclusione per quel che riguarda l'angolo nordest del fondo dei

resistenti, ove è prevista la realizzazione di una tettoia per i veicoli, alta

m 2.90 dal terreno sistemato alla quota di - m 1.40 rispetto alla quota 0.00

del pianterreno, situato a sua volta alla quota di + m 1.60 rispetto al campo

stradale.

Dai piani annessi alla domanda di

costruzione non si evince l'attuale livello del terreno. Dalla sezione

trasversale C-C si può tuttavia dedurre che lungo i confine fra la part. 1689

dei resistenti e la part. 1511 delle ricorrenti, l'attuale livello del terreno

si situa ad una quota di circa - m 0.40 rispetto al livello della strada che delimita

i fondi verso nord. Ciò significa che per sistemare il terreno lungo il confine

fra i fondi predetti alla quota di - m 1.40 occorre formare un terrapieno alto

almeno m 0.60. La planimetria allegata dai resistenti alla risposta prevede in

effetti di erigere lungo questo confine un muro alto m 0.50 su un primo tratto

lungo

m 4.70 a partire dal ciglio sud della strada, rispettivamente

m 1.00 sul tratto seguente, lungo m 7.80, corrispondente al lato est della

tettoia.

Ma se su questo tratto di confine, il

terreno viene sistemato con la formazione di un terrapieno alto m 0.60,

sostenuto da un muro in cemento armato alto m 1.00 dal terreno naturale, la

tettoia sovrastante, non sarà alta soltanto m 2.90, come può essere dedotto dai

piani mediante misurazione, bensì m 3.50. L'altezza del terrapieno (+ m 0.60) deve

infatti essere aggiunta a quella del manufatto sovrastante, poiché il ciglio

del terrapieno, non situandosi ad una distanza di almeno m 3.00 dal lato est

della tettoia, non rispetta la condizione posta dall'art. 41 cpv. 2 LE per escludere

l'altezza del terrapieno dal computo dell'altezza dell'edificio.

Su questo punto, il ricorso non è dunque privo

di fondamento.

4.

Il difetto

riscontrato non è tuttavia tale da giustificare l'annullamento dell'intera licenza,

come a torto pretendono le ricorrenti.

Esso può infatti essere facilmente corretto

subordinando la licenza alla condizione di abbassare la tettoia di quanto

occorre in modo che il filo superiore del suo cornicione di gronda non superi

l'altezza di m 3.00, misurata dall'attuale livello del fondo delle ricorrenti

(part. 1511) lungo quel tratto di confine. Determinante, in effetti, non è

tanto l'altezza del muro e del terrapieno previsti lungo il confine fra i due

fondi, che comunque non supera il limite di un metro, quanto piuttosto

l'altezza della tettoia sovrastante, che non può in nessun caso superare il

limite di 3.00 m, prescritto dall'art. 20 cpv. 1 NAPR per le costruzioni

accessorie erette lungo il confine. Il lato della tettoia che insiste sul

confine tra i fondi delle parti dovrà inoltre essere chiuso, poiché l’art. 20

cpv. 2 NAPR permette l'edificazione di costruzioni accessorie lungo il confine

soltanto se prive di aperture. Resta riservata ai resistenti la facoltà di

mantenerlo aperto arretrandolo tuttavia a m 1.50 dal confine.

Entro questi limiti, il ricorso può essere

parzialmente accolto, annullando la decisione del Consiglio di Stato e

riformando di conseguenza la licenza impugnata.

La tassa di giustizia è suddivisa fra le

parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 41 LE; 20 NAPR di L__________; 3,

18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 3 maggio 2006 del Consiglio di

Stato (n. 2047) è annullata;

1.2.

la licenza edilizia 24 febbraio 2006 rilasciata

dal municipio di CO 2 ai resistenti è subordinata all'ulteriore condizione che:

-

l'altezza della tettoia misurata a partire dall'attuale

livello del terreno lungo il confine fra le part. 1511 e 1689 non superi il

limite di m 3.00;

-

il lato est della tettoia sia privo di aperture

o arretrato a m 1.50 dal confine.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico delle ricorrenti in solido nella misura di

fr. 600.- e dei resistenti per la differenza.

3. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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