52.2006.175
Permesso per la sopraelevazione di una casa di due appartamenti
26 giugno 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2006.175
Data decisione, Autorità:
26.06.2006, TRAM
Titolo:
Permesso per la sopraelevazione di una casa di due appartamenti
DECISIONE INCIDENTALE
DOMANDA DI COSTRUZIONE
art. 44 LPAMM
art. 11 RLE
Incarto n.
52.2006.175
Lugano
26 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Raffaello Balerna in sostituzione del Giudice Matteo Cassina,
astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 maggio 2006 di
RI 1
patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 9 maggio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 2234) che annulla la licenza edilizia 21 dicembre 2005 rilasciata dal
municipio di CO 4 a RI 1 per ampliare una casa d'abitazione situata in via
monte __________ (part. 4068);
viste le risposte:
- 7 giugno 2006 del
Consiglio di Stato;
- 8 giugno 2006 di CO 1
e CO 2;
- 10 giugno 2006 di CO 3;
- 12 giugno del municipio
di CO 4;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 23
settembre 2005 RI 1 hanno chiesto al municipio di CO 4 il permesso di sopraelevare
una casa di due appartamenti situata in via monte __________ (part. 4068),
aggiungendovi un nuovo volume adibito ad appartamento duplex;
che alla domanda si sono opposti alcuni
vicini, fra cui i resistenti CO 1 e CO 2 e CO 3, che hanno contestato
l'intervento da numerosi punti di vista;
che raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 21 dicembre 2005 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo le opposizioni;
che con giudizio 9 maggio 2005 il Consiglio
di Stato ha annullato la licenza, accogliendo le impugnative contro di essa
interposte da due opponenti;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che
la domanda di costruzione fosse carente poiché priva di indicazioni sui
provvedimenti adottati in funzione del risparmio energetico e
sull'allacciamento alle canalizzazioni;
che il Consiglio di Stato ha quindi rinviato
gli atti al municipio affinché proceda ad una nuova pubblicazione della domanda
completata con la documentazione mancante;
che contro il predetto giudizio RI 1 insorgono
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che gli insorgenti rilevano anzitutto che il
fondo è già allacciato alla rete di canalizzazione pubblica e che la domanda di
costruzione indicava espressamente che l'intervento non comportava alcuna modifica
dell'impianto di canalizzazione; obiettano inoltre che il formulario
concernente i provvedimenti di risparmio energetico prevede esplicitamente la
possibilità di chiedere di differirne l'inoltro;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed i vicini
opponenti, che contestano invece le tesi degli insorgenti con argomenti che non
occorre qui riassumere;
che il municipio si rimette invece al
giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che la legittimazione attiva degli
insorgenti, beneficiari della licenza annullata, è certa;
che il ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm);
che giusta l'art. 44 PAmm le decisioni incidentali
possono essere impugnate se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile;
che nel ricorso di diritto amministrativo, a
differenza di quello di diritto pubblico, il danno non altrimenti riparabile
non deve essere necessariamente di natura giuridica, ma può anche consistere in
un pregiudizio di mero fatto, ad esempio di natura economica (Borghi/Corti,
loc. cit. ad art. 44 PAmm n. 2 d);
che i giudizi con cui le istanze di ricorso
annullano una decisione, rinviando la causa all'autorità inferiore affinché
abbia a pronunciarsi nuovamente sono di natura incidentale se non la vincolano
a statuire ai sensi dei considerandi (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 44 PAmm n. 2 c);
che in concreto l'annullamento della licenza
con conseguente obbligo di ripetere ab initio l'intera procedura di
rilascio del permesso ritarda in misura apprezzabile l'eventuale realizzazione
dell'opera, arrecando ai ricorrenti un pregiudizio certo, al quale ben
difficilmente potrà essere posto rimedio;
che il ricorso, benché rivolto contro una
decisione incidentale, appare dunque proponibile;
che, giusta l’art. 11 cpv. 1 RLE, i progetti
annessi alla domanda di costruzione devono fornire tutte le indicazioni atte a
rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere
previste, in modo da consentire all'autorità ed ai vicini di esercitare un
opportuno controllo preventivo sulla conformità dell'intervento progettato con
Fatti
il diritto edilizio applicabile;
che all’occorrenza, soggiunge il cpv.
3 della norma in questione, l’autorità può chiedere
informazioni o completamenti; analogo diritto spetta al Consiglio di Stato, in
quanto autorità di ricorso dotata di pieno potere cognitivo, tenuta ad istruire
compiutamente i casi sottoposti al suo giudizio (art. 56 PAmm), evitando nella
misura del possibile giudizi di rinvio superflui (Borghi/Corti, op. cit., ad
art. 59 PAmm n. 1 a);
che, nel caso concreto, la domanda di
costruzione avvertiva anzitutto che la controversa sopraelevazione non avrebbe
modificato l'attuale allacciamento dello stabile alla rete delle canalizzazioni;
il preavviso della SPAAS disponeva a sua volta che lo smaltimento delle acque
avrebbe dovuto avvenire tramite l'allacciamento agli impianti esistenti;
che l'annullamento della licenza per
mancanza di documentazione riguardante l'allacciamento dello stabile alla rete
delle canalizzazioni appare palesemente viziato da eccessivo formalismo;
che, nella misura in cui tale questione
poteva essere di una certa rilevanza ai fini del giudizio che era chiamato a
Considerandi
rendere, non sarebbe infatti costato nulla al Consiglio di Stato richiamare gli
atti riguardanti l'attuale canalizzazione, dandone notizia alle parti affinché
potessero pronunciarsi al riguardo;
che analoghe considerazioni valgono per il
formulario riguardante i provvedimenti di risparmio energetico, che i
ricorrenti avevano chiesto ed ottenuto di inoltrare soltanto in un secondo
tempo;
che ai fini del giudizio non occorre
stabilire se tale differimento delle indicazioni riguardanti i provvedimenti di
risparmio energetico fosse giustificato o meno; è sufficiente rilevare che se
il Consiglio di Stato riteneva che l'inoltro del formulario in questione fosse
assolutamente indifferibile nulla gli impediva di sollecitarlo immediatamente;
che il ricorso va dunque accolto, annullando
il giudizio impugnato siccome viziato da formalismo eccessivo;
che gli atti vanno rinviati al Consiglio di
Stato, affinché assunte le informazioni che reputa mancanti, per rapporto alle
canalizzazioni, ai provvedimenti di risparmio energetico ed eventualmente anche
alle misure di prevenzione degli incendi, si pronunci nel merito dei ricorsi
inoltratigli dai vicini qui resistenti;
che, considerato come l'esito sia imputabile
all'agire del Consiglio di Stato, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia;
che le ripetibili sono suddivise in parti
uguali fra i resistenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 11 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61,
65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 9 maggio 2006 del Consiglio di
Stato (n. 2234) è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato
affinché assunte le informazioni che reputa mancanti, per rapporto alle
canalizzazioni, ai provvedimenti di risparmio energetico ed eventualmente anche
alle misure di prevenzione degli incendi, si pronunci nel merito dei ricorsi
inoltratigli dai vicini qui resistenti.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Le ripetibili di fr. 600.- sono poste a carico dei
resistenti CO 1 e CO 2 (fr. 300.-) e CO 3 (fr. 300.-).
3. Intimazione
a:
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
1, 2 patrocinati da: PA 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
6. CO 6
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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