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Decisione

52.2006.175

Permesso per la sopraelevazione di una casa di due appartamenti

26 giugno 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il diritto edilizio applicabile;

che all’occorrenza, soggiunge il cpv.

3 della norma in questione, l’autorità può chiedere

informazioni o completamenti; analogo diritto spetta al Consiglio di Stato, in

quanto autorità di ricorso dotata di pieno potere cognitivo, tenuta ad istruire

compiutamente i casi sottoposti al suo giudizio (art. 56 PAmm), evitando nella

misura del possibile giudizi di rinvio superflui (Borghi/Corti, op. cit., ad

art. 59 PAmm n. 1 a);

che, nel caso concreto, la domanda di

costruzione avvertiva anzitutto che la controversa sopraelevazione non avrebbe

modificato l'attuale allacciamento dello stabile alla rete delle canalizzazioni;

il preavviso della SPAAS disponeva a sua volta che lo smaltimento delle acque

avrebbe dovuto avvenire tramite l'allacciamento agli impianti esistenti;

che l'annullamento della licenza per

mancanza di documentazione riguardante l'allacciamento dello stabile alla rete

delle canalizzazioni appare palesemente viziato da eccessivo formalismo;

che, nella misura in cui tale questione

poteva essere di una certa rilevanza ai fini del giudizio che era chiamato a

Considerandi

rendere, non sarebbe infatti costato nulla al Consiglio di Stato richiamare gli

atti riguardanti l'attuale canalizzazione, dandone notizia alle parti affinché

potessero pronunciarsi al riguardo;

che analoghe considerazioni valgono per il

formulario riguardante i provvedimenti di risparmio energetico, che i

ricorrenti avevano chiesto ed ottenuto di inoltrare soltanto in un secondo

tempo;

che ai fini del giudizio non occorre

stabilire se tale differimento delle indicazioni riguardanti i provvedimenti di

risparmio energetico fosse giustificato o meno; è sufficiente rilevare che se

il Consiglio di Stato riteneva che l'inoltro del formulario in questione fosse

assolutamente indifferibile nulla gli impediva di sollecitarlo immediatamente;

che il ricorso va dunque accolto, annullando

il giudizio impugnato siccome viziato da formalismo eccessivo;

che gli atti vanno rinviati al Consiglio di

Stato, affinché assunte le informazioni che reputa mancanti, per rapporto alle

canalizzazioni, ai provvedimenti di risparmio energetico ed eventualmente anche

alle misure di prevenzione degli incendi, si pronunci nel merito dei ricorsi

inoltratigli dai vicini qui resistenti;

che, considerato come l'esito sia imputabile

all'agire del Consiglio di Stato, si prescinde dal prelievo di una tassa di

giustizia;

che le ripetibili sono suddivise in parti

uguali fra i resistenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 11 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61,

65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 9 maggio 2006 del Consiglio di

Stato (n. 2234) è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato

affinché assunte le informazioni che reputa mancanti, per rapporto alle

canalizzazioni, ai provvedimenti di risparmio energetico ed eventualmente anche

alle misure di prevenzione degli incendi, si pronunci nel merito dei ricorsi

inoltratigli dai vicini qui resistenti.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Le ripetibili di fr. 600.- sono poste a carico dei

resistenti CO 1 e CO 2 (fr. 300.-) e CO 3 (fr. 300.-).

3. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

1, 2 patrocinati da: PA 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

6. CO 6

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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