52.2006.176
Revoca di un permesso di dimora
9 agosto 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
52.2006.176
Data decisione, Autorità:
09.08.2006, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di dimora
ABUSO DI DIRITTO
DIMORA E RESIDENZA
DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMIGLIARE
PERMESSO DI DIMORA
PROPORZIONALITÀ
REVOCA
RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
RINNOVO
art. 8 CEDU
art. 7 LDDS
Incarto n.
52.2006.176
Lugano
9 agosto 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 maggio 2006 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 3 maggio 2006 (n. 2041) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la
decisione 16 giugno 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;
viste le risposte:
- 2 giugno 2006 del
Dipartimento delle istituzioni;
- 7 giugno 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a) Il 3 giugno 2003 il cittadino turco__________ (1973) si è sposato
nel proprio Paese d'origine con __________ (1965), di nazionalità elvetica.
Al fine di vivere insieme alla moglie, il
ricorrente è stato autorizzato ad entrare in Svizzera, dove ha ottenuto un
permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 25
settembre 2005.
Dalla loro unione, il 7 gennaio 2004, è natan la figlia__________.
b) Con decreto supercautelare 9 agosto 2004
il Pretore __________ ha autorizzato i coniugi __________ a vivere separati,
affidando la figlia __________ alle cure della madre e assegnando a quest'ultima
l'uso dell'abitazione coniugale.
In occasione dell'udienza tenutasi il 23 settembre successivo, il Giudice
civile, oltre che a confermare i suddetti provvedimenti, ha stabilito in fr.
700.- il contributo alimentare mensile dovuto da RI 1 in favore della figlia ed
ha garantito al medesimo il diritto di rendere visita ad __________ durante un
pomeriggio a settimana per alcune ore in forma sorvegliata presso __________ a __________.
B. Il 10
maggio 2005 RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione la
modifica dell'indirizzo sul proprio permesso di dimora annuale.
Dopo avere sentito, per il tramite della Polizia cantonale, i coniugi __________
in merito alla loro situazione matrimoniale, la predetta autorità cantonale,
con decisione 16 giugno 2005, ha revocato all'istante il permesso di dimora e
gli ha fissato un termine con scadenza il 31 luglio 2005 per lasciare il
territorio cantonale, rilevando che lo scopo per il quale tale autorizzazione
gli era stata concessa era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione,
nel corso del mese di settembre del 2004, della vita in comune con la moglie.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS, nonché 8 ODDS.
C. Con
giudizio 3 maggio 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo, dopo aver proceduto per il
tramite della Polizia cantonale a compiere alcuni accertamenti, ha ritenuto che
da tempo tra l'insorgente e la moglie __________ non sussisteva più alcuna comunione
coniugale. Prevalersene avrebbe costituito un abuso di diritto, tanto più che
il 3 agosto 2005 i coniugi __________ avevano inoltrato presso la competente
autorità giudiziaria una domanda congiunta di divorzio.
Secondo l'Esecutivo cantonale, il rilascio
del permesso di dimora non si giustificava nemmeno tenedo conto della relazione
tra il ricorrente e la figlia __________. Oltre a non averle quasi mai reso visita,
RI 1 aveva costantemente omesso di far fronte ai suoi obblighi di mantenimento nei
confronti della medesima. Infine il Governo ha rilevato che con decreto
d'accusa del 6 marzo 2006, cresciuto in giudicato, RI 1 era stato condannato
per ripetute vie di fatto nei confronti della moglie, manifestando in questo
modo un comportamento inaccettabile.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente critica
innanzitutto la precedente autorità di giudizio per il modo in cui ha condotto
l'istruttoria, senza coinvolgerlo in prima persona. A tale proposito rimprovera
alla medesima di avere violato il principio dell'intimità, il diritto di essere
sentito oralmente e quello della parità di trattamento.
Nel merito sostiene di avere diritto al permesso di dimora sulla base dell'art.
8 CEDU, in virtù della sua relazione con la figlia__________. Secondo
l'insorgente, il giudizio impugnato disattende il principio della
proporzionalità, ritenuto oltretutto che la madre ostacolerebbe la sua relazione
con la figlia.
In via subordinata postula la riduzione della tassa di giustizia messagli a carico
dal Consiglio di Stato e l'assegnazione di un'indennità ridotta a titolo di
ripetibili. A questo proposito afferma di non poter essere considerato
totalmente soccombente di fronte alla precedente istanza di giudizio, dal
momento che quest'ultima, seguendo le sue tesi ricorsuali, ha dovuto entrare
nel merito delle sue relazioni con la figlia __________ per evadere il gravame.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento, sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 19
maggio 2006, il Pretore __________ ha pronunciato il divorzio dei coniugi RI 1
omologando la convenzione comune sugli effetti accessori.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In concreto, il 16 giugno 2005 il
dipartimento ha revocato il permesso di dimora di RI 1 valido fino al 25
settembre 2005.
Contro questo genere di provvedimenti è, in
linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG). Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava
l'insorgente è scaduta durante la procedura ricorsuale. Dato che egli non ha
più un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è
pertanto divenuto privo di oggetto.
1.3. Il giudizio impugnato non concerne
tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a RI 1
il permesso di dimora di cui era titolare. Occorre dunque esaminare se il
ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.
Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG,
in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi
al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità
competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio:
lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo
laddove tale pretesa si fonda si di una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii).
Va rilevato che l'interessato non può
prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un accordo
internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso
di dimora e non procedere alla revoca.
Non esiste infatti nessun trattato tra la
Confederazione Svizzera e la Turchia che regoli in modo specifico il soggiorno
in Svizzera dei cittadini turchi, accordo dal quale potrebbe scaturire un
diritto al rinnovo di un permesso di dimora.
Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero
di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso
di dimora (cpv. 1 prima frase) e dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque
anni ha diritto al permesso di domicilio (cpv. 1 seconda frase). Sennonché, RI
1 non può prevalersi della menzionata disposizione legale, in quanto il suo
matrimonio con __________ è stato sciolto per divorzio il 19 maggio 2006, dopo
poco meno di tre anni di matrimonio.
Lo straniero che ha uno stretto legame di
parentela con una persona risiedente nel nostro paese e titolare di un permesso
di domicilio o della cittadinanza elvetica, può invocare a protezione della
propria vita familiare l'art. 8 CEDU (DTF 118 Ib 157, consid. 1c). In tal caso,
se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà
dell'autorità cantonale di negare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è
limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93
consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui
all'art. 10 LALPS. Ci si può invero chiedere se RI 1 possa richiamarsi all'art.
8 CEDU a seguito del suo legame con la figlia __________, la quale possiede la
cittadinanza elvetica. Vi sono in effetti dubbi sul fatto che egli intrattenga
una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta con la stessa, dal
momento che egli continua a non versare a quest'ultima i contributi alimentari
cui è tenuto in virtù della convenzione sulle conseguenze accessorie al
divorzio omologata il 19 maggio 2006 dal Pretore __________. Sia come sia, il
quesito non necessita di essere approfondito. In effetti, il gravame va
respinto nel merito per i motivi che verranno esposti nel considerando 3.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
2.1. Il
ricorrente si duole innanzitutto della violazione del suo diritto di essere
sentito. A questo proposito rimprovera all'Esecutivo cantonale di avere compiuto
degli accertamenti in merito alla natura e all'intensità delle relazioni che a
quel tempo intratteneva con sua moglie __________, interpellando unicamente quest'ultima
e senza coinvolgerlo direttamente nell'inchiesta. Ritiene questo modo d'agire
da parte del Consiglio di Stato pure lesivo della sua sfera privata e del
principio di uguaglianza, in quanto egli, a differenza di sua moglie, non ha
potuto esprimersi oralmente in proposito.
2.2
La censura è infondata. La procedura
amministrativa è retta dalla massima dell'ufficialità, secondo cui - contrariamente
a quanto avviene nel processo civile - l'iniziativa, la forma ed il contenuto
dell'istruttoria sono di principio lasciati all'autorità competente, che non è
vincolata alle domande presentate dalle parti. Il Governo era quindi libero di esperire
gli accertamenti che reputava necessari per l'emanazione del suo giudizio, operando
nel modo che riteneva più adatto alle circostanze. La scelta di procedere all'interrogatorio
della sola __________ quale persona direttamente informata dei fatti, al fine
di chiarire quali fossero a quel tempo le effettive relazioni esistenti tra i
coniugi non presta il fianco a nessuna critica. Il ricorrente ha in ogni caso
avuto modo di partecipare a questo atto istruttorio, formulando le proprie
osservazioni in merito a quanto dichiarato dalla moglie in quell'ambito.
Circostanza questa che gli ha permesso di esercitare senza alcuna restrizione
il proprio diritto di essere sentito, ritenuto che né la legislazione
cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il diritto di esprimersi
oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare valere le loro
ragioni per iscritto (DTF 117 II 132, consid. 3b pag. 137 e rinvii).
Sotto questo profilo, la procedura adottata
dal Consiglio di Stato risulta pertanto immune da critiche. In nessun caso la
stessa può inoltre essere considerata lesiva dei diritti della personalità dell'insorgente
o del principio di uguaglianza.
In ogni caso, in seguito allo scioglimento
per divorzio del matrimonio tra RI 1 e __________, la questione al centro del
citato accertamento istruttorio è divenuta del tutto irrilevante per l'esito
della presente vertenza. Pertanto, quand'anche il Consiglio di Stato abbia
nell'occasione violato i diritti di parte del ricorrente, ciò non basterebbe
ancora per annullare il giudizio impugnato.
3.
Il
ricorrente lamenta in seguito la violazione dell'art. 8 CEDU, che garantisce il
rispetto della vita privata e familiare, sostenendo che il diniego del rinnovo
del suo permesso si ripercuoterebbe in maniera importante sui suoi rapporti con
la figlia.
3.1
Il cittadino straniero che non ha la
custodia dei figli può già di per sé vivere soltanto in misura limitata le
relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto
di visita riconosciutogli. A questo scopo non è indispensabile che egli viva
stabilmente nello stesso paese del figlio e che disponga pertanto di un'autorizzazione
di soggiorno in detto stato. Di principio il diritto di visita non implica
quindi un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di
un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole; le esigenze dell'art.
8.
CEDU risultano rispettate già se il diritto di visita può venir esercitato nell'ambito
di soggiorni di breve durata, adattandone se del caso le modalità (durata e
frequenza). Un diritto all'ottenimento di un permesso di dimora può semmai
sussistere solo se i rapporti con i figli sono particolarmente intensi dal
profilo economico ed affettivo, se questi rapporti non potrebbero venir
mantenuti a causa della distanza del paese d'origine del genitore e se il
comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (sentenza
2A.563/2002 del 23 maggio 2003, riass. in: FamPra.ch 2003 pag. 633, consid.
2.
; sentenza 2A.516/1999 del 16 febbraio 2000, riass. in: AJP 2000 pag. 879,
consid. 3b; da ultimo: sentenza 2A.423/2005 del 25 ottobre 2005, consid. 4.3).
Soltanto a queste condizioni l'interesse pubblico ad una politica restrittiva
in materia di soggiorno degli stranieri e d'immigrazione non risulta prevalente
(DTF 120 Ib 1 consid. 3c; sentenza 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, riass. in:
FamPra.ch 2002 pag. 112, consid. 3a).
3.2
In concreto, quando RI 1 ha lasciato
l'abitazione coniugale, sua figlia __________ aveva meno di 9 mesi. Ella è
stata affidata alle cure della madre, la quale esercita sulla medesima l'autorità
parentale. Dal canto suo l'insorgente beneficia nei confronti di __________,
fino al compimento del suo 4° anno di età, di un diritto di visita limitato e
sotto sorveglianza, da esercitare durante un pomeriggio alla settimana, per
qualche ora, presso __________ a __________. Dagli atti emerge tuttavia che le
sue visite alla figlia (la quale ha ormai poco più di due anni di età) non
hanno luogo tutto le settimane e, anzi, sono piuttosto sporadiche, a causa – a
suo dire - dell'atteggiamento ostruzionistico di __________ (verbale
d'interrogatorio di polizia del 3 giugno 2005, pag. 3).
Dal profilo economico, il ricorrente è
tenuto a versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 700.- (v.
convenzione 15 novembre 2005 sulle conseguenze accessorie del divorzio).
Nel corso dell'udienza 23 settembre 2004
relativa alle misure di protezione dell'unione coniugale, i coniugi si erano accordati
per tale importo e l'insorgente non si era opposto al fatto che dal 1° ottobre
2004.
tale somma gli fosse trattenuta direttamente sul suo salario.
Nel settembre 2005 egli si è licenziato dal
posto di lavoro. Da quel momento non ha più versato gli alimenti alla figlia, nonostante
che in seguito a tale fatto abbia usufruito delle prestazioni fornite dall'assicurazione
contro la disoccupazione. Per questo motivo, con decreto 10 marzo 2006 il
Pretore __________ ha ordinato la trattenuta del predetto importo dalle
indennità di disoccupazione percepite dal ricorrente.
Ne deriva che RI 1, oltre a non esercitare
in maniera regolare il suo diritto di visita, non ha nemmeno mai versato
spontaneamente il contributo alimentare a cui è tenuto, omettendo in questo
modi di far fronte alle proprie responsabilità legali di padre.
3.3
Nelle descritte circostanze, poco
importa che le difficoltà nell'instaurare e nel gestire la relazione genitoriale
con la figlia siano in una certa misura riconducibili ad un atteggiamento
ostruzionistico della madre, come pretende l'interessato. In effetti, il legame
del ricorrente con la figlia non può in ogni caso venir considerato come
particolarmente intenso nel senso inteso dalla giurisprudenza. L'insorgente non
ha infatti dimostrato grande interesse per quest'ultima, né sotto l'aspetto
affettivo, né sotto quello economico, né in altro modo.
Oltre a ciò, bisogna pure considerare che con il suo comportamento, egli ha avuto
modo di interessare le autorità penali svizzere. A causa del suo atteggiamento
violento e minaccioso (cfr. verbale d'interrogatorio 3 giugno 2005), con
decreto d'accusa 6 marzo 2006 il Procuratore pubblico lo ha condannato al pagamento
di una multa di fr. 300.- per ripetute vie di fatto nei confronti di __________.
Bisogna anche tenere conto che il ricorrente ha incontrato non poche difficoltà
ad inserirsi nella realtà socio-economica ticinese, cambiando a due riprese
posto di lavoro e rimanendo per complessivamente quasi un anno senza
occupazione nel corso del suo breve soggiorno nel nostro Paese.
Nemmeno gli innegabili, ma comunque non
insormontabili, inconvenienti che comporterebbe per l'esercizio del diritto di
visita l'eventuale rientro in Turchia permettono di ritenere prevalente il suo interesse
privato a rimanere stabilmente in Svizzera.
3.4
In siffatte circostanze, confermando
il diniego del permesso di dimora al ricorrente, la sentenza impugnata non
appare pertanto lesiva delle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU.
Nulla permette oltretutto di affermare che
egli non possa fare rientro nel proprio Paese natio, dove ha vissuto sino
all'età di 30 anni e dove vivono tuttora i suoi familiari.
4.
4.1. In
virtù dell'art. 28 cpv. 1 PAmm, la tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza.
Il Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni una tassa di
giustizia, che varia da fr. 10.- a fr. 5'000.- nei procedimenti amministrativi
di carattere non pecuniario. Soccombente è la parte o il soggetto del rapporto
processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o
parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente
resistito al ricorso (RDAT 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 31).
La commisurazione della tassa è censurabile
da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui viola il
diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 PAmm).
4.2
Nel caso concreto, RI 1 ha chiesto al
Governo di annullare la decisione dipartimentale e di rilasciare il permesso di
dimora sulla base dell'art. 7 LDDS. Ritenuto che, indipendentemente dalle
argomentazioni addotte, il ricorrente è risultato su tutta la linea soccombente
dinnanzi all'autorità inferiore, a ragione il Consiglio di Stato gli ha posto a
carico la modica tassa di giustizia di fr. 500.-.
Considerata la natura della lite, tale
importo rispetta senz'altro il principio della copertura dei costi e quello
dell'equivalenza ed appare finanche troppo contenuto.
Anche su questo punto, il gravame si rivela
infondato.
5.
Stante
tutto quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10
LALPS; 1, 4, 10, 11 LDDS; 3, 18, 28, 443, 46, 60, 61, PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono a
carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
__________
__________
__________
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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