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Decisione

52.2006.176

Revoca di un permesso di dimora

9 agosto 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. a) Il 3 giugno 2003 il cittadino turco__________ (1973) si è sposato

nel proprio Paese d'origine con __________ (1965), di nazionalità elvetica.

Al fine di vivere insieme alla moglie, il

ricorrente è stato autorizzato ad entrare in Svizzera, dove ha ottenuto un

permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 25

settembre 2005.

Dalla loro unione, il 7 gennaio 2004, è natan la figlia__________.

b) Con decreto supercautelare 9 agosto 2004

il Pretore __________ ha autorizzato i coniugi __________ a vivere separati,

affidando la figlia __________ alle cure della madre e assegnando a quest'ultima

l'uso dell'abitazione coniugale.

In occasione dell'udienza tenutasi il 23 settembre successivo, il Giudice

civile, oltre che a confermare i suddetti provvedimenti, ha stabilito in fr.

700.- il contributo alimentare mensile dovuto da RI 1 in favore della figlia ed

ha garantito al medesimo il diritto di rendere visita ad __________ durante un

pomeriggio a settimana per alcune ore in forma sorvegliata presso __________ a __________.

B. Il 10

maggio 2005 RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione la

modifica dell'indirizzo sul proprio permesso di dimora annuale.

Dopo avere sentito, per il tramite della Polizia cantonale, i coniugi __________

in merito alla loro situazione matrimoniale, la predetta autorità cantonale,

con decisione 16 giugno 2005, ha revocato all'istante il permesso di dimora e

gli ha fissato un termine con scadenza il 31 luglio 2005 per lasciare il

territorio cantonale, rilevando che lo scopo per il quale tale autorizzazione

gli era stata concessa era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione,

nel corso del mese di settembre del 2004, della vita in comune con la moglie.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS, nonché 8 ODDS.

C. Con

giudizio 3 maggio 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo, dopo aver proceduto per il

tramite della Polizia cantonale a compiere alcuni accertamenti, ha ritenuto che

da tempo tra l'insorgente e la moglie __________ non sussisteva più alcuna comunione

coniugale. Prevalersene avrebbe costituito un abuso di diritto, tanto più che

il 3 agosto 2005 i coniugi __________ avevano inoltrato presso la competente

autorità giudiziaria una domanda congiunta di divorzio.

Secondo l'Esecutivo cantonale, il rilascio

del permesso di dimora non si giustificava nemmeno tenedo conto della relazione

tra il ricorrente e la figlia __________. Oltre a non averle quasi mai reso visita,

RI 1 aveva costantemente omesso di far fronte ai suoi obblighi di mantenimento nei

confronti della medesima. Infine il Governo ha rilevato che con decreto

d'accusa del 6 marzo 2006, cresciuto in giudicato, RI 1 era stato condannato

per ripetute vie di fatto nei confronti della moglie, manifestando in questo

modo un comportamento inaccettabile.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente critica

innanzitutto la precedente autorità di giudizio per il modo in cui ha condotto

l'istruttoria, senza coinvolgerlo in prima persona. A tale proposito rimprovera

alla medesima di avere violato il principio dell'intimità, il diritto di essere

sentito oralmente e quello della parità di trattamento.

Nel merito sostiene di avere diritto al permesso di dimora sulla base dell'art.

8 CEDU, in virtù della sua relazione con la figlia__________. Secondo

l'insorgente, il giudizio impugnato disattende il principio della

proporzionalità, ritenuto oltretutto che la madre ostacolerebbe la sua relazione

con la figlia.

In via subordinata postula la riduzione della tassa di giustizia messagli a carico

dal Consiglio di Stato e l'assegnazione di un'indennità ridotta a titolo di

ripetibili. A questo proposito afferma di non poter essere considerato

totalmente soccombente di fronte alla precedente istanza di giudizio, dal

momento che quest'ultima, seguendo le sue tesi ricorsuali, ha dovuto entrare

nel merito delle sue relazioni con la figlia __________ per evadere il gravame.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento, sia il Consiglio di Stato con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

F. Il 19

maggio 2006, il Pretore __________ ha pronunciato il divorzio dei coniugi RI 1

omologando la convenzione comune sugli effetti accessori.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10

lett. a LALPS).

1.2. In concreto, il 16 giugno 2005 il

dipartimento ha revocato il permesso di dimora di RI 1 valido fino al 25

settembre 2005.

Contro questo genere di provvedimenti è, in

linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1

lett. b n. 3 OG). Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava

l'insorgente è scaduta durante la procedura ricorsuale. Dato che egli non ha

più un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è

pertanto divenuto privo di oggetto.

1.3. Il giudizio impugnato non concerne

tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a RI 1

il permesso di dimora di cui era titolare. Occorre dunque esaminare se il

ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.

Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG,

in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi

al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.

L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità

competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati

con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio:

lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo

laddove tale pretesa si fonda si di una disposizione particolare del diritto

federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425

consid. 1 con rinvii).

Va rilevato che l'interessato non può

prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un accordo

internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso

di dimora e non procedere alla revoca.

Non esiste infatti nessun trattato tra la

Confederazione Svizzera e la Turchia che regoli in modo specifico il soggiorno

in Svizzera dei cittadini turchi, accordo dal quale potrebbe scaturire un

diritto al rinnovo di un permesso di dimora.

Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero

di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso

di dimora (cpv. 1 prima frase) e dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque

anni ha diritto al permesso di domicilio (cpv. 1 seconda frase). Sennonché, RI

1 non può prevalersi della menzionata disposizione legale, in quanto il suo

matrimonio con __________ è stato sciolto per divorzio il 19 maggio 2006, dopo

poco meno di tre anni di matrimonio.

Lo straniero che ha uno stretto legame di

parentela con una persona risiedente nel nostro paese e titolare di un permesso

di domicilio o della cittadinanza elvetica, può invocare a protezione della

propria vita familiare l'art. 8 CEDU (DTF 118 Ib 157, consid. 1c). In tal caso,

se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà

dell'autorità cantonale di negare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è

limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto

amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv.

1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93

consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui

all'art. 10 LALPS. Ci si può invero chiedere se RI 1 possa richiamarsi all'art.

8 CEDU a seguito del suo legame con la figlia __________, la quale possiede la

cittadinanza elvetica. Vi sono in effetti dubbi sul fatto che egli intrattenga

una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta con la stessa, dal

momento che egli continua a non versare a quest'ultima i contributi alimentari

cui è tenuto in virtù della convenzione sulle conseguenze accessorie al

divorzio omologata il 19 maggio 2006 dal Pretore __________. Sia come sia, il

quesito non necessita di essere approfondito. In effetti, il gravame va

respinto nel merito per i motivi che verranno esposti nel considerando 3.

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo

(art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a

ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. Il

ricorrente si duole innanzitutto della violazione del suo diritto di essere

sentito. A questo proposito rimprovera all'Esecutivo cantonale di avere compiuto

degli accertamenti in merito alla natura e all'intensità delle relazioni che a

quel tempo intratteneva con sua moglie __________, interpellando unicamente quest'ultima

e senza coinvolgerlo direttamente nell'inchiesta. Ritiene questo modo d'agire

da parte del Consiglio di Stato pure lesivo della sua sfera privata e del

principio di uguaglianza, in quanto egli, a differenza di sua moglie, non ha

potuto esprimersi oralmente in proposito.

2.2

La censura è infondata. La procedura

amministrativa è retta dalla massima dell'ufficialità, secondo cui - contrariamente

a quanto avviene nel processo civile - l'iniziativa, la forma ed il contenuto

dell'istruttoria sono di principio lasciati all'autorità competente, che non è

vincolata alle domande presentate dalle parti. Il Governo era quindi libero di esperire

gli accertamenti che reputava necessari per l'emanazione del suo giudizio, operando

nel modo che riteneva più adatto alle circostanze. La scelta di procedere all'interrogatorio

della sola __________ quale persona direttamente informata dei fatti, al fine

di chiarire quali fossero a quel tempo le effettive relazioni esistenti tra i

coniugi non presta il fianco a nessuna critica. Il ricorrente ha in ogni caso

avuto modo di partecipare a questo atto istruttorio, formulando le proprie

osservazioni in merito a quanto dichiarato dalla moglie in quell'ambito.

Circostanza questa che gli ha permesso di esercitare senza alcuna restrizione

il proprio diritto di essere sentito, ritenuto che né la legislazione

cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il diritto di esprimersi

oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare valere le loro

ragioni per iscritto (DTF 117 II 132, consid. 3b pag. 137 e rinvii).

Sotto questo profilo, la procedura adottata

dal Consiglio di Stato risulta pertanto immune da critiche. In nessun caso la

stessa può inoltre essere considerata lesiva dei diritti della personalità dell'insorgente

o del principio di uguaglianza.

In ogni caso, in seguito allo scioglimento

per divorzio del matrimonio tra RI 1 e __________, la questione al centro del

citato accertamento istruttorio è divenuta del tutto irrilevante per l'esito

della presente vertenza. Pertanto, quand'anche il Consiglio di Stato abbia

nell'occasione violato i diritti di parte del ricorrente, ciò non basterebbe

ancora per annullare il giudizio impugnato.

3.

Il

ricorrente lamenta in seguito la violazione dell'art. 8 CEDU, che garantisce il

rispetto della vita privata e familiare, sostenendo che il diniego del rinnovo

del suo permesso si ripercuoterebbe in maniera importante sui suoi rapporti con

la figlia.

3.1

Il cittadino straniero che non ha la

custodia dei figli può già di per sé vivere soltanto in misura limitata le

relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto

di visita riconosciutogli. A questo scopo non è indispensabile che egli viva

stabilmente nello stesso paese del figlio e che disponga pertanto di un'autorizzazione

di soggiorno in detto stato. Di principio il diritto di visita non implica

quindi un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di

un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole; le esigenze dell'art.

8.

CEDU risultano rispettate già se il diritto di visita può venir esercitato nell'ambito

di soggiorni di breve durata, adattandone se del caso le modalità (durata e

frequenza). Un diritto all'ottenimento di un permesso di dimora può semmai

sussistere solo se i rapporti con i figli sono particolarmente intensi dal

profilo economico ed affettivo, se questi rapporti non potrebbero venir

mantenuti a causa della distanza del paese d'origine del genitore e se il

comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (sentenza

2A.563/2002 del 23 maggio 2003, riass. in: FamPra.ch 2003 pag. 633, consid.

2.

; sentenza 2A.516/1999 del 16 febbraio 2000, riass. in: AJP 2000 pag. 879,

consid. 3b; da ultimo: sentenza 2A.423/2005 del 25 ottobre 2005, consid. 4.3).

Soltanto a queste condizioni l'interesse pubblico ad una politica restrittiva

in materia di soggiorno degli stranieri e d'immigrazione non risulta prevalente

(DTF 120 Ib 1 consid. 3c; sentenza 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, riass. in:

FamPra.ch 2002 pag. 112, consid. 3a).

3.2

In concreto, quando RI 1 ha lasciato

l'abitazione coniugale, sua figlia __________ aveva meno di 9 mesi. Ella è

stata affidata alle cure della madre, la quale esercita sulla medesima l'autorità

parentale. Dal canto suo l'insorgente beneficia nei confronti di __________,

fino al compimento del suo 4° anno di età, di un diritto di visita limitato e

sotto sorveglianza, da esercitare durante un pomeriggio alla settimana, per

qualche ora, presso __________ a __________. Dagli atti emerge tuttavia che le

sue visite alla figlia (la quale ha ormai poco più di due anni di età) non

hanno luogo tutto le settimane e, anzi, sono piuttosto sporadiche, a causa – a

suo dire - dell'atteggiamento ostruzionistico di __________ (verbale

d'interrogatorio di polizia del 3 giugno 2005, pag. 3).

Dal profilo economico, il ricorrente è

tenuto a versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 700.- (v.

convenzione 15 novembre 2005 sulle conseguenze accessorie del divorzio).

Nel corso dell'udienza 23 settembre 2004

relativa alle misure di protezione dell'unione coniugale, i coniugi si erano accordati

per tale importo e l'insorgente non si era opposto al fatto che dal 1° ottobre

2004.

tale somma gli fosse trattenuta direttamente sul suo salario.

Nel settembre 2005 egli si è licenziato dal

posto di lavoro. Da quel momento non ha più versato gli alimenti alla figlia, nonostante

che in seguito a tale fatto abbia usufruito delle prestazioni fornite dall'assicurazione

contro la disoccupazione. Per questo motivo, con decreto 10 marzo 2006 il

Pretore __________ ha ordinato la trattenuta del predetto importo dalle

indennità di disoccupazione percepite dal ricorrente.

Ne deriva che RI 1, oltre a non esercitare

in maniera regolare il suo diritto di visita, non ha nemmeno mai versato

spontaneamente il contributo alimentare a cui è tenuto, omettendo in questo

modi di far fronte alle proprie responsabilità legali di padre.

3.3

Nelle descritte circostanze, poco

importa che le difficoltà nell'instaurare e nel gestire la relazione genitoriale

con la figlia siano in una certa misura riconducibili ad un atteggiamento

ostruzionistico della madre, come pretende l'interessato. In effetti, il legame

del ricorrente con la figlia non può in ogni caso venir considerato come

particolarmente intenso nel senso inteso dalla giurisprudenza. L'insorgente non

ha infatti dimostrato grande interesse per quest'ultima, né sotto l'aspetto

affettivo, né sotto quello economico, né in altro modo.

Oltre a ciò, bisogna pure considerare che con il suo comportamento, egli ha avuto

modo di interessare le autorità penali svizzere. A causa del suo atteggiamento

violento e minaccioso (cfr. verbale d'interrogatorio 3 giugno 2005), con

decreto d'accusa 6 marzo 2006 il Procuratore pubblico lo ha condannato al pagamento

di una multa di fr. 300.- per ripetute vie di fatto nei confronti di __________.

Bisogna anche tenere conto che il ricorrente ha incontrato non poche difficoltà

ad inserirsi nella realtà socio-economica ticinese, cambiando a due riprese

posto di lavoro e rimanendo per complessivamente quasi un anno senza

occupazione nel corso del suo breve soggiorno nel nostro Paese.

Nemmeno gli innegabili, ma comunque non

insormontabili, inconvenienti che comporterebbe per l'esercizio del diritto di

visita l'eventuale rientro in Turchia permettono di ritenere prevalente il suo interesse

privato a rimanere stabilmente in Svizzera.

3.4

In siffatte circostanze, confermando

il diniego del permesso di dimora al ricorrente, la sentenza impugnata non

appare pertanto lesiva delle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU.

Nulla permette oltretutto di affermare che

egli non possa fare rientro nel proprio Paese natio, dove ha vissuto sino

all'età di 30 anni e dove vivono tuttora i suoi familiari.

4.

4.1. In

virtù dell'art. 28 cpv. 1 PAmm, la tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza.

Il Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni una tassa di

giustizia, che varia da fr. 10.- a fr. 5'000.- nei procedimenti amministrativi

di carattere non pecuniario. Soccombente è la parte o il soggetto del rapporto

processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o

parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente

resistito al ricorso (RDAT 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 31).

La commisurazione della tassa è censurabile

da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui viola il

diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 PAmm).

4.2

Nel caso concreto, RI 1 ha chiesto al

Governo di annullare la decisione dipartimentale e di rilasciare il permesso di

dimora sulla base dell'art. 7 LDDS. Ritenuto che, indipendentemente dalle

argomentazioni addotte, il ricorrente è risultato su tutta la linea soccombente

dinnanzi all'autorità inferiore, a ragione il Consiglio di Stato gli ha posto a

carico la modica tassa di giustizia di fr. 500.-.

Considerata la natura della lite, tale

importo rispetta senz'altro il principio della copertura dei costi e quello

dell'equivalenza ed appare finanche troppo contenuto.

Anche su questo punto, il gravame si rivela

infondato.

5.

Stante

tutto quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10

LALPS; 1, 4, 10, 11 LDDS; 3, 18, 28, 443, 46, 60, 61, PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono a

carico del ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo

al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

__________

__________

__________

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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