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Decisione

52.2006.178

Pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere da impresa generale

20 luglio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I. Prezzo (minor costo) 60%

Considerandi

II. Attendibilità 20%

1.

Programma lavori (50%)

2.

Grafico

della manodopera sul cantiere (25%)

3.

Impianto

cantiere (25%)

III. Referenze per lavori analoghi in

Ticino 15%

IV. Formazione apprendisti

5%

Il formulario di concorso precisava in

dettaglio le modalità di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione,

avvertendo che determinati parametri erano stati depositati presso un notaio in

busta chiusa, che sarebbe stata aperta assieme alle offerte. Detto formulario

comprendeva 28 moduli d'offerta per le corrispondenti prestazioni d’opera

(scavo generale, opere da impresario costruttore, finestre in alluminio, opere

da lattoniere ecc.).

Le prescrizioni speciali elencavano i

documenti che venivano consegnati ai concorrenti (planimetria dell'area di

cantiere, piani esecutivi e piani di dettaglio dello studio d'architettura

Grasso & Giordani, piani esecutivi degli impianti ed elenco prezzi delle singole

opere). Queste prescrizioni avvertivano che:

Per facilitare il compito delle ditte offerenti l'elenco prezzi è stato

redatto per le singole opere in conformità al catalogo delle posizioni normalizzate

(CPN),

Nell'elenco prezzi non figurano i quantitativi che dovranno essere calcolati

dalle ditte offerenti.

Le opere dovranno essere eseguite come dai piani esecutivi che sono

parte integrante del contratto d'appalto.

Eventuali discordanze tra piani esecutivi ed elenco prezzi non potranno

dare adito a pretese da parte dell'assuntore.

Le ditte offerenti esporranno nell'elenco prezzi l'importo globale per

ogni singola opera, senza quantitativi e senza prezzi unitari.

Esse precisavano tuttavia che fanno

eccezione a questa regola le seguenti posizioni:

– CCC 211.5 511.221

Acciaio d'armatura (lunghezze fisse)

511.241

Acciaio

d'armatura (lavorato)

512.111

Numero di

posizioni

532.111

Gabbie di

ripresa EBEA o simili

Per queste posizioni le ditte offerenti dovranno esporre il prezzo unitario

e assumere come quantitativo per l'appalto quanto indicato nell'elenco prezzi.

In fase di liquidazione verranno conteggiati a conguaglio i

quantitativi effettivi risultanti dalle liste ferro dello studio ing. __________.

In tempo utile

sono pervenute alla committente le offerte di sette concorrenti, fra cui quelle

delle imprese di costruzione qui comparenti. Quella dell'RI 1 di fr.

6'045'290.80 alla posizione 532.111 Gabbie di ripresa EBEA o simili non

indicava alcun prezzo unitario.

Esaminate e valutate le offerte inoltrate,

con decisione 17 maggio 2006 la CPDCL ha escluso la RI 1 dalla gara perché l'offerta

era incompleta, in quanto mancante del prezzo unitario richiesto per quella

posizione. Con decisione dello stesso giorno, la committente ha inoltre

aggiudicato la commessa all'CO 1 risultata prima in graduatoria con 90.40

punti, per l'importo di fr. 5'973'845.05.

B. Contro le

predette decisioni la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che siano annullate e che gli atti siano rinviati alla committente,

affinché si pronunci nuovamente tenendo in considerazione anche la sua offerta.

Con separati ricorsi, la decisione di

aggiudicazione è stata impugnata anche da due altri concorrenti (CO 3 e CO 2).

Narrati i fatti, la RI 1 rileva di aver

segnalato alla committente, già il 3 aprile 2006, ovvero prima della decisione

di aggiudicazione, di aver omesso per svista di indicare il prezzo unitario

relativo alla posizione CCC 211.5.532.111 Gabbie di ripresa EBEA o simili,

posizione necessaria per stabilire eventuali conguagli.

Il prezzo mancante sarebbe stato di fr.

30.00

Tenuto conto del quantitativo (50 m) indicato dal capitolato, la

posizione equivaleva dunque ad un importo complessivo di fr. 1'500.00, che

doveva comunque essere considerato compreso nel prezzo complessivo esposto per

le opere in calcestruzzo (fr. 1'487'000.00).

Secondo l'insorgente l'offerta non sarebbe

incompleta, poiché i prezzi totali non subirebbero alcun cambiamento. Il suo

completamento andrebbe dunque ammesso. L'errore non inciderebbe sui prezzi

totali. Ed anche se incidesse l'influsso sarebbe minimo per rapporto al valore

complessivo della commessa. Negarne la correzione sarebbe contrario al

principio di proporzionalità ed al divieto di formalismo eccessivo.

La decisione di aggiudicazione andrebbe dal

canto suo annullata già perché adottata senza considerare l'offerta a torto

esclusa.

C. All'accoglimento

del ricorso si oppongono la committente e l'aggiudicataria, che contestano in

dettaglio le tesi dell'insorgente.

Ad identica conclusione perviene la CO 3,

che ha a sua volta impugnato la decisione di aggiudicazione. La CO 2 ha invece rinunciato a prendere posizione.

D. Con la

replica e con le dupliche, le parti hanno ulteriormente sviluppato gli

argomenti addotti in precedenza, confermandone le conclusioni e le domande.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la RI 1 è senz'altro legittimata a

contestare la decisione che la esclude dall'aggiudicazione. Se otterrà ragione,

sarà anche legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicare la commessa alla

CO 1. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2

Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti rilevanti per il

giudizio non sono invero contestati.

2.

Giusta

l’art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per

iscritto, in modo completo e tempestivo. Il committente, soggiunge la norma,

esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune

formali rilevanti (cpv. 2). La disposizione si ispira all'art. 19 cpv. 3 della

legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), che impone al committente

di escludere "dalla procedura ulteriore le offerte con lacune formali

rilevanti". Il capitolato d’appalto, sottolinea l’art. 31 cpv. 1

RLCPubb, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con

esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni

altra indicazione complementare richiesta.

Offerte incomplete o che non rispondono alle

esigenze del capitolato devono di principio essere escluse dall’aggiudicazione

(STA 3.3.03 in re Lindo Clean SA; V. Malfanti, Principali novità introdotte

dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452, nonché, in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub; Galli / Lehmann / Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen

in der Schweiz, n. 407). Sono in particolare escluse le

offerte mancanti di prezzi unitari, di prezzi a corpo, per le commesse edili e

le forniture (art. 33 cpv. 1 cifra e RLCPubb). Una diversa conclusione, che

permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura

sarebbe contraria al principio della parità di trattamento sancito dall'art. 1

lett. c LCPubb.

Eccezioni sono ammesse in caso di errori di

scritturazione. Errori aritmetici presenti nell’elenco prezzi non sono motivo

di esclusione e devono essere rettificati dal committente previa comunicazione

a tutti i concorrenti (art. 33 cpv. 2 RLCPubb). L'esclusione dell'offerta per

errori o carenze formali deve inoltre rispettare il principio di

proporzionalità. Non deve, in particolare, tradursi in un eccesso di

formalismo. La correzione non deve comunque esplicare effetti discriminatori

nei confronti degli altri concorrenti (STF 12 aprile 2002 in re consorzio Cossi

SA e llcc in RDAT II-2002 pag. 156; Galli/Lehmann//Rechsteiner, Das öffentliche

Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 382, 402 e 444).

3.

Nell'evenienza concreta, la CPDCL ha escluso l'offerta della RI 1

perché priva dell'indicazione del prezzo unitario, obbligatoriamente richiesto

dalla posizione CCC 211.5.532.111 Gabbie di ripresa

EBEA o simili del modulo d'offerta per le opere da impresario costruttore

(n. 101), per un quantitativo preventivato in 50 m di lunghezza.

La mancata indicazione di questo prezzo

unitario è chiaramente il frutto di un'involontaria dimenticanza. La svista non

è tuttavia marginale e priva di rilievo come, a torto, pretende la ricorrente.

Scostandosi dalla regola generale, sancita

dall'art. 31 cpv. 1 RLCPubb, che obbliga i concorrenti a compilare il

capitolato in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali,

delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta, le

prescrizioni speciali del concorso in esame permettevano ai concorrenti di

esporre nell'elenco prezzi l'importo globale per ogni singola opera, senza

quantitativi e senza prezzi unitari. A questa regola, facevano tuttavia

eccezione quattro singole posizioni, esplicitamente enumerate, per le quali le

ditte offerenti dovevano esporre il prezzo unitario ed assumere come quantitativo

per l'appalto quanto indicato nell'elenco prezzi, onde permettere, in fase di

liquidazione, di conteggiare a conguaglio i quantitativi effettivi risultanti

dalle liste ferro dello studio dell'ingegnere progettista.

Ora, la ricorrente ha omesso di indicare una

delle uniche quattro posizioni di tutto il capitolato, figuranti sulla stessa

pagina, per le quali i concorrenti non erano dispensati dall'obbligo di

indicare i prezzi unitari. Pretendere, nelle particolari circostanze del caso

concreto, che si tratti di un difetto scusabile, che poteva ancora essere corretto

dopo l'apertura delle offerte, ma prima dell'aggiudicazione, non appare ragionevolmente

sostenibile. È ben vero che il prezzo unitario omesso non influisce sul prezzo

globale. È altrettanto vero che l'importo risultante dalla posizione in discussione,

ammontante ad un paio di migliaia di franchi, riveste un ruolo secondario per

rapporto al valore delle opere in calcestruzzo semplice ed armato (fr.

1'487'000), od a quello dell'intera commessa (6'045'290.80). Decisivo ai fini

del giudizio sull’am-missibilità di un completamento dell’offerta con il prezzo

unitario mancante non è tuttavia il valore oggettivo della posizione in esame,

raffrontato a quello della commessa. Determinante è l’importanza,

immediatamente riconoscibile per chiunque, che la committente attribuiva alle

indicazioni richieste in merito alle uniche quattro posizioni per le quali non

valeva la dispensa dall’ob-bligo di esporre i prezzi unitari.

Non viola dunque il divieto di formalismo

eccessivo, discendente dal principio di proporzionalità, la decisione della

CPDCL di escludere l’offerta della ricorrente dall’aggiudicazione siccome lesiva

dell’obbligo di indicare tutti i quattro prezzi unitari richiesti, sancito

dalle prescrizioni speciali. Nemmeno il fatto che per la valutazione

dell’offerta dal profilo economico entrasse in considerazione soltanto il

prezzo globale permette di giungere a conclusioni più favorevoli

all’insorgente. Per esplicita ed inderogabile prescrizione di gara, i quattro

prezzi unitari richiesti dovevano comunque essere indicati. Parimenti non giova

alla RI 1 obiettare che il prezzo unitario (fr. 30.00/m) sarebbe stato basso e

che i quantitativi preventivati (50 m) sono minimi. Nulla permette di affermare

che in sede di liquidazione i conguagli per le prestazioni relative alla

posizione 532.111 possano anche essere rilevanti e superare quelli delle

posizioni 511.221 o 511.241, che prevedono prezzi unitari inferiori (fr. 1.45

risp. 1.50/kg), ma quantitativi di gran lunga superiori (110'000 risp. 116'000 kg).

Ininfluente ai fini del giudizio è pure il

fatto che la ricorrente abbia chiesto alla committente di poter completare

l’offerta con l’indica-zione mancante prima che questa procedesse

all’aggiudicazione e che la CPDCL non si sia pronunciata sulla richiesta.

Decisivo è unicamente il termine per l’inoltro delle offerte; termine, decorso

il quale è escluso qualsiasi completamento. Il rifiuto di dar seguito alla

richiesta è d’altro canto implicito nella decisione di esclusione.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, in quanto volto a contestare

l’esclusione dalla gara, va quindi respinto. Va invece dichiarato improponibile,

nella misura in cui è inteso a contestare la decisione di aggiudicazione.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate al lavoro occasionato dall’impugnativa ed al valore della commessa,

sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza. Alla CO 3 non vengono

assegnate ripetibili, poiché non è patrocinata da un legale iscritto nel

registro degli avvocati, ma rappresentata dal suo amministratore unico.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 31, 33 RLCPubb; 3,

18, 28, 31, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 3'000.-

alla resistente CPDCL e fr. 2'500.- alla resistente CO 1.

3. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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