52.2006.178
Pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere da impresa generale
20 luglio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2006.178
Data decisione, Autorità:
20.07.2006, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere da impresa generale
PROCEDURA
art. 26 LCPUBB
art. 33 RLCPUBB
Incarto n.
52.2006.178
Lugano
20 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Raffaello Balerna
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 maggio 2006 dell'
RI 1, ,
patrocinata da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 17 maggio 2006 della Cassa
pensioni dei Dipendenti della Città di Lugano, che esclude l'insorgente dal
concorso indetto per aggiudicare le opere da impresa generale relative alla
costruzione di un nuovo stabile d'appartamenti a Molino Nuovo;
viste le risposte:
- 12 giugno 2006 della
Cassa Pensioni dei Dipendenti della Città di Lugano;
- 12 giugno 2006 della CO
3;
- 12 giugno 2006 dell'CO 1;
preso atto della replica 28
giugno 2006 della ricorrente e delle dupliche:
- 13 luglio 2006 della
Cassa Pensioni dei Dipendenti della Città di Lugano;
- 14 luglio 2006 dell'CO 1;
- 14 luglio della CO 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6
dicembre 2005 (FU n. 97/2005 pag. 8149), la Cassa Pensioni dei Dipendenti della
Città di Lugano (CPDCL) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed
impostato secondo la procedura libera, al fine di aggiudicare le opere da impresa
generale per la costruzione di un nuovo stabile d'appartamenti a Molino Nuovo.
Il bando di concorso indicava che le offerte sarebbero state valutata in base
ai seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:
Fatti
I. Prezzo (minor costo) 60%
Considerandi
II. Attendibilità 20%
1.
Programma lavori (50%)
2.
Grafico
della manodopera sul cantiere (25%)
3.
Impianto
cantiere (25%)
III. Referenze per lavori analoghi in
Ticino 15%
IV. Formazione apprendisti
5%
Il formulario di concorso precisava in
dettaglio le modalità di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione,
avvertendo che determinati parametri erano stati depositati presso un notaio in
busta chiusa, che sarebbe stata aperta assieme alle offerte. Detto formulario
comprendeva 28 moduli d'offerta per le corrispondenti prestazioni d’opera
(scavo generale, opere da impresario costruttore, finestre in alluminio, opere
da lattoniere ecc.).
Le prescrizioni speciali elencavano i
documenti che venivano consegnati ai concorrenti (planimetria dell'area di
cantiere, piani esecutivi e piani di dettaglio dello studio d'architettura
Grasso & Giordani, piani esecutivi degli impianti ed elenco prezzi delle singole
opere). Queste prescrizioni avvertivano che:
Per facilitare il compito delle ditte offerenti l'elenco prezzi è stato
redatto per le singole opere in conformità al catalogo delle posizioni normalizzate
(CPN),
Nell'elenco prezzi non figurano i quantitativi che dovranno essere calcolati
dalle ditte offerenti.
Le opere dovranno essere eseguite come dai piani esecutivi che sono
parte integrante del contratto d'appalto.
Eventuali discordanze tra piani esecutivi ed elenco prezzi non potranno
dare adito a pretese da parte dell'assuntore.
Le ditte offerenti esporranno nell'elenco prezzi l'importo globale per
ogni singola opera, senza quantitativi e senza prezzi unitari.
Esse precisavano tuttavia che fanno
eccezione a questa regola le seguenti posizioni:
– CCC 211.5 511.221
Acciaio d'armatura (lunghezze fisse)
511.241
Acciaio
d'armatura (lavorato)
512.111
Numero di
posizioni
532.111
Gabbie di
ripresa EBEA o simili
Per queste posizioni le ditte offerenti dovranno esporre il prezzo unitario
e assumere come quantitativo per l'appalto quanto indicato nell'elenco prezzi.
In fase di liquidazione verranno conteggiati a conguaglio i
quantitativi effettivi risultanti dalle liste ferro dello studio ing. __________.
In tempo utile
sono pervenute alla committente le offerte di sette concorrenti, fra cui quelle
delle imprese di costruzione qui comparenti. Quella dell'RI 1 di fr.
6'045'290.80 alla posizione 532.111 Gabbie di ripresa EBEA o simili non
indicava alcun prezzo unitario.
Esaminate e valutate le offerte inoltrate,
con decisione 17 maggio 2006 la CPDCL ha escluso la RI 1 dalla gara perché l'offerta
era incompleta, in quanto mancante del prezzo unitario richiesto per quella
posizione. Con decisione dello stesso giorno, la committente ha inoltre
aggiudicato la commessa all'CO 1 risultata prima in graduatoria con 90.40
punti, per l'importo di fr. 5'973'845.05.
B. Contro le
predette decisioni la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che siano annullate e che gli atti siano rinviati alla committente,
affinché si pronunci nuovamente tenendo in considerazione anche la sua offerta.
Con separati ricorsi, la decisione di
aggiudicazione è stata impugnata anche da due altri concorrenti (CO 3 e CO 2).
Narrati i fatti, la RI 1 rileva di aver
segnalato alla committente, già il 3 aprile 2006, ovvero prima della decisione
di aggiudicazione, di aver omesso per svista di indicare il prezzo unitario
relativo alla posizione CCC 211.5.532.111 Gabbie di ripresa EBEA o simili,
posizione necessaria per stabilire eventuali conguagli.
Il prezzo mancante sarebbe stato di fr.
30.00
Tenuto conto del quantitativo (50 m) indicato dal capitolato, la
posizione equivaleva dunque ad un importo complessivo di fr. 1'500.00, che
doveva comunque essere considerato compreso nel prezzo complessivo esposto per
le opere in calcestruzzo (fr. 1'487'000.00).
Secondo l'insorgente l'offerta non sarebbe
incompleta, poiché i prezzi totali non subirebbero alcun cambiamento. Il suo
completamento andrebbe dunque ammesso. L'errore non inciderebbe sui prezzi
totali. Ed anche se incidesse l'influsso sarebbe minimo per rapporto al valore
complessivo della commessa. Negarne la correzione sarebbe contrario al
principio di proporzionalità ed al divieto di formalismo eccessivo.
La decisione di aggiudicazione andrebbe dal
canto suo annullata già perché adottata senza considerare l'offerta a torto
esclusa.
C. All'accoglimento
del ricorso si oppongono la committente e l'aggiudicataria, che contestano in
dettaglio le tesi dell'insorgente.
Ad identica conclusione perviene la CO 3,
che ha a sua volta impugnato la decisione di aggiudicazione. La CO 2 ha invece rinunciato a prendere posizione.
D. Con la
replica e con le dupliche, le parti hanno ulteriormente sviluppato gli
argomenti addotti in precedenza, confermandone le conclusioni e le domande.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la RI 1 è senz'altro legittimata a
contestare la decisione che la esclude dall'aggiudicazione. Se otterrà ragione,
sarà anche legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicare la commessa alla
CO 1. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2
Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti rilevanti per il
giudizio non sono invero contestati.
2.
Giusta
l’art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per
iscritto, in modo completo e tempestivo. Il committente, soggiunge la norma,
esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune
formali rilevanti (cpv. 2). La disposizione si ispira all'art. 19 cpv. 3 della
legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), che impone al committente
di escludere "dalla procedura ulteriore le offerte con lacune formali
rilevanti". Il capitolato d’appalto, sottolinea l’art. 31 cpv. 1
RLCPubb, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con
esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni
altra indicazione complementare richiesta.
Offerte incomplete o che non rispondono alle
esigenze del capitolato devono di principio essere escluse dall’aggiudicazione
(STA 3.3.03 in re Lindo Clean SA; V. Malfanti, Principali novità introdotte
dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452, nonché, in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub; Galli / Lehmann / Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen
in der Schweiz, n. 407). Sono in particolare escluse le
offerte mancanti di prezzi unitari, di prezzi a corpo, per le commesse edili e
le forniture (art. 33 cpv. 1 cifra e RLCPubb). Una diversa conclusione, che
permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura
sarebbe contraria al principio della parità di trattamento sancito dall'art. 1
lett. c LCPubb.
Eccezioni sono ammesse in caso di errori di
scritturazione. Errori aritmetici presenti nell’elenco prezzi non sono motivo
di esclusione e devono essere rettificati dal committente previa comunicazione
a tutti i concorrenti (art. 33 cpv. 2 RLCPubb). L'esclusione dell'offerta per
errori o carenze formali deve inoltre rispettare il principio di
proporzionalità. Non deve, in particolare, tradursi in un eccesso di
formalismo. La correzione non deve comunque esplicare effetti discriminatori
nei confronti degli altri concorrenti (STF 12 aprile 2002 in re consorzio Cossi
SA e llcc in RDAT II-2002 pag. 156; Galli/Lehmann//Rechsteiner, Das öffentliche
Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 382, 402 e 444).
3.
Nell'evenienza concreta, la CPDCL ha escluso l'offerta della RI 1
perché priva dell'indicazione del prezzo unitario, obbligatoriamente richiesto
dalla posizione CCC 211.5.532.111 Gabbie di ripresa
EBEA o simili del modulo d'offerta per le opere da impresario costruttore
(n. 101), per un quantitativo preventivato in 50 m di lunghezza.
La mancata indicazione di questo prezzo
unitario è chiaramente il frutto di un'involontaria dimenticanza. La svista non
è tuttavia marginale e priva di rilievo come, a torto, pretende la ricorrente.
Scostandosi dalla regola generale, sancita
dall'art. 31 cpv. 1 RLCPubb, che obbliga i concorrenti a compilare il
capitolato in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali,
delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta, le
prescrizioni speciali del concorso in esame permettevano ai concorrenti di
esporre nell'elenco prezzi l'importo globale per ogni singola opera, senza
quantitativi e senza prezzi unitari. A questa regola, facevano tuttavia
eccezione quattro singole posizioni, esplicitamente enumerate, per le quali le
ditte offerenti dovevano esporre il prezzo unitario ed assumere come quantitativo
per l'appalto quanto indicato nell'elenco prezzi, onde permettere, in fase di
liquidazione, di conteggiare a conguaglio i quantitativi effettivi risultanti
dalle liste ferro dello studio dell'ingegnere progettista.
Ora, la ricorrente ha omesso di indicare una
delle uniche quattro posizioni di tutto il capitolato, figuranti sulla stessa
pagina, per le quali i concorrenti non erano dispensati dall'obbligo di
indicare i prezzi unitari. Pretendere, nelle particolari circostanze del caso
concreto, che si tratti di un difetto scusabile, che poteva ancora essere corretto
dopo l'apertura delle offerte, ma prima dell'aggiudicazione, non appare ragionevolmente
sostenibile. È ben vero che il prezzo unitario omesso non influisce sul prezzo
globale. È altrettanto vero che l'importo risultante dalla posizione in discussione,
ammontante ad un paio di migliaia di franchi, riveste un ruolo secondario per
rapporto al valore delle opere in calcestruzzo semplice ed armato (fr.
1'487'000), od a quello dell'intera commessa (6'045'290.80). Decisivo ai fini
del giudizio sull’am-missibilità di un completamento dell’offerta con il prezzo
unitario mancante non è tuttavia il valore oggettivo della posizione in esame,
raffrontato a quello della commessa. Determinante è l’importanza,
immediatamente riconoscibile per chiunque, che la committente attribuiva alle
indicazioni richieste in merito alle uniche quattro posizioni per le quali non
valeva la dispensa dall’ob-bligo di esporre i prezzi unitari.
Non viola dunque il divieto di formalismo
eccessivo, discendente dal principio di proporzionalità, la decisione della
CPDCL di escludere l’offerta della ricorrente dall’aggiudicazione siccome lesiva
dell’obbligo di indicare tutti i quattro prezzi unitari richiesti, sancito
dalle prescrizioni speciali. Nemmeno il fatto che per la valutazione
dell’offerta dal profilo economico entrasse in considerazione soltanto il
prezzo globale permette di giungere a conclusioni più favorevoli
all’insorgente. Per esplicita ed inderogabile prescrizione di gara, i quattro
prezzi unitari richiesti dovevano comunque essere indicati. Parimenti non giova
alla RI 1 obiettare che il prezzo unitario (fr. 30.00/m) sarebbe stato basso e
che i quantitativi preventivati (50 m) sono minimi. Nulla permette di affermare
che in sede di liquidazione i conguagli per le prestazioni relative alla
posizione 532.111 possano anche essere rilevanti e superare quelli delle
posizioni 511.221 o 511.241, che prevedono prezzi unitari inferiori (fr. 1.45
risp. 1.50/kg), ma quantitativi di gran lunga superiori (110'000 risp. 116'000 kg).
Ininfluente ai fini del giudizio è pure il
fatto che la ricorrente abbia chiesto alla committente di poter completare
l’offerta con l’indica-zione mancante prima che questa procedesse
all’aggiudicazione e che la CPDCL non si sia pronunciata sulla richiesta.
Decisivo è unicamente il termine per l’inoltro delle offerte; termine, decorso
il quale è escluso qualsiasi completamento. Il rifiuto di dar seguito alla
richiesta è d’altro canto implicito nella decisione di esclusione.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, in quanto volto a contestare
l’esclusione dalla gara, va quindi respinto. Va invece dichiarato improponibile,
nella misura in cui è inteso a contestare la decisione di aggiudicazione.
La tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate al lavoro occasionato dall’impugnativa ed al valore della commessa,
sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza. Alla CO 3 non vengono
assegnate ripetibili, poiché non è patrocinata da un legale iscritto nel
registro degli avvocati, ma rappresentata dal suo amministratore unico.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 31, 33 RLCPubb; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 3'000.-
alla resistente CPDCL e fr. 2'500.- alla resistente CO 1.
3. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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