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Decisione

52.2006.179

Pubblico concorso per opere da impresa generale per la costruzione di uno stabile d'appartamenti

20 luglio 2006Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I. Prezzo (minor costo) 60%

Considerandi

II. Attendibilità 20%

1.

Programma lavori (50%)

2.

Grafico

della manodopera sul cantiere (25%)

3.

Impianto

cantiere (25%)

III. Referenze per lavori analoghi in

Ticino 15%

IV. Formazione apprendisti

5%

Il formulario di concorso precisava in

dettaglio le modalità di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione,

avvertendo che determinati parametri erano stati depositati presso un notaio in

busta chiusa, che sarebbe stata aperta assieme alle offerte.

B. In tempo

utile sono pervenute alla committente le offerte di sette ditte, fra cui quella

della P__________ (fr. 5'593'915.25), quella della M__________ (fr. 5'591'800.00)

e quella dell'Impresa G__________ (fr. 5'973'852.60).

Valutatele, il 17 maggio 2006 la CPDCL ha aggiudicato la commessa alla G__________, classificatasi al primo posto con 90.40 punti.

C. Contro la

predetta decisione sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo

sia la P__________, sia la B__________, chiedendone l'annullamento. Contro la

decisione di aggiudicazione si è aggravata davanti a questo tribunale anche l'Impresa

B__________, che tuttavia ha anzitutto contestato la decisione della CPDCL di

escluderla dalla gara.

La P__________ e la B__________ sollecitano il rinvio degli atti alla committente per nuova decisione. La B__________ postula invece che la commessa le sia direttamente aggiudicata.

a. La P__________, terza in graduatoria con

45.83

punti, contesta la valutazione del prezzo operata dalla committente.

Osserva di aver inoltrato l'offerta a miglior mercato. Fa inoltre presente di

aver conseguito il miglior punteggio per quel che concerne l'attendibilità. L'aggiudicazione,

conclude, violerebbe il principio dell'impiego parsimonioso delle risorse,

richiamato dagli atti di gara.

b. La B__________, seconda in graduatoria

con 86.89 punti, contesta anzitutto la valutazione delle offerte dal profilo

del sottocriterio programma lavori, ritenendo ingiustificati i parametri

applicati dalla committente. Sostiene in seguito che la G__________ avrebbe dovuto essere esclusa dall'aggiudicazione, poiché non ha prodotto il

grafico della manodopera, richiesto dalle prescrizioni di gara con comminatoria

d'esclusione in caso d'inosservanza. L'organigramma prodotto dall'aggiudicataria

non risponderebbe alle esigenze prestabilite.

Ingiustificata sarebbe pure la valutazione

dell'impianto di cantiere e quella delle referenze. Le due ville private e la cucina

dell'Ospedale Sociopsichiatrico, indicate dalla G__________ come referenze, non

sarebbero lavori analoghi. La referenza relativa alla casa per anziani di

Massagno (fr. 4 mio) non sarebbe computabile poiché eseguita in consorzio con

altra ditta al 50% e quindi inferiore al valore minimo (fr. 2 mio) fissato

dalle prescrizioni di gara.

In conclusione, la B__________ censura infine la nota che le è stata assegnata per gli apprendisti (1.00),

obiettando che qualora la documentazione allegata fosse incompleta, la

committente avrebbe dovuto chiederle di completarla.

c. Il ricorso della B__________, in quanto

rivolto contro l'esclusione, è trattato con separato giudizio.

D. All'accoglimento

dei ricorsi si oppongono la CPDCL e la G__________ contestando in dettaglio le

tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi

nei seguenti considerandi.

E. Con le

repliche e con le dupliche, le parti hanno ulteriormente sviluppato gli argomenti

addotti in precedenza, confermandone le conclusioni e le domande.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipanti alla gara, le ricorrenti sono senz'altro

legittimate ad impugnare la decisione di aggiudicazione. I ricorsi, tempestivi,

sono dunque ricevibili in ordine.

1.2

Avendo il medesimo fondamento di fatto,

le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 52 PAmm) sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti rilevanti per il

giudizio non sono invero contestati.

2.

Ricorso P__________

2.1

La posizione 224.210 del formulario di

concorso stabiliva che il prezzo avrebbe ottenuto un punteggio da 1 a 6. La

nota concernente il criterio del prezzo, precisava questa posizione, sarà

assegnata applicando quanto previsto dalla documentazione aggiudicazione

commesse pubbliche al punto 3.3 attendibilità globale del prezzo, allegato.

I parametri applicati:

Pp preventivo del committente

F fattore d'importanza del

Pp

f1 fascia della nota 6

f2 fascia nota scalare

sono stati depositati in busta chiusa

presso uno studio notarile.

Le modalità di valutazione fissate dalla

documentazione richiamata (punto 3.3) non servono in realtà a valutare il

prezzo, ma l'attendibilità del prezzo. Esse prevedono di ponderare il preventivo

del committente (Pp) con la media degli importi offerti (Po), assegnando una nota,

che, al di fuori di una certa fascia determinata percentualmente (+/- f1%) attorno al valore (Pr) dell'offerta di riferimento,

diminuisce in seguito proporzionalmente sino al prezzo minimo, rispettivamente

sino a quello massimo nell'ambito di una poligonale definita dal committente

come segue.

6.

- Pinf Psup

5.

-

4.

-

3.

-

2.

-

1.

Pmin Pr

Pmax

f2 f1 f1 f2

in cui:

Po = Prezzo

medio di tutte le offerte

Pp =

Preventivo del committente

F = Fattore d'importanza del Pp (definito dal committente)

Pr = Prezzo di riferimento = (Po + Pp

. F) : (1 + F)

f1 = fascia della nota 6 (definita in % dal committente)

f2 = fascia nota scalare (definita in % dal

committente)

Pinf = Pr . (1 – f1)

Psup = Pr . (1 + f1)

I parametri scaturiti dalla busta

depositata dalla CPDCL presso un notaio,

Pp = fr. 6'032'000.-

F = 4

f1 = 0.5%

f2 = 4.5%

hanno portato la committente ad assegnare la nota 6 (punti

60) alle concorrenti B__________ e G__________, rispettivamente la nota 1

(punti 10) alla P__________.

2.2

La ricorrente P__________

lamenta di aver ricevuto la peggior nota (1.00), rispettivamente il peggior

punteggio (10.00) per il prezzo pur avendo offerto il prezzo più basso. La

censura, essenzialmente rivolta contro il criterio d'aggiudicazione del prezzo

e le relative modalità di valutazione fissate dal formulario di concorso, è improponibile.

Lo esclude l'art. 38 cpv. 3 LCPubb, che vieta di sollevare contro le decisioni

di aggiudicazione eccezioni che non sono state sollevate mediante impugnazione

del bando.

È ben vero che l'avviso di gara apparso sul FU induceva a credere

che il prezzo sarebbe stato valutato dal profilo del minor costo, ma è

altrettanto vero che il formulario di concorso, prevalente sull'avviso di gara

in caso di discordanza, stabiliva chiaramente che il prezzo sarebbe stato

valutato soltanto in base alla sua attendibilità, ovvero per rapporto ad

un prezzo di riferimento, risultante da fattori prestabiliti, ma sconosciuti ai

concorrenti, prescindendo da qualsiasi ponderazione della sua entità.

La legittimità di questa prescrizione, inusuale in quanto non

abbinata a una valutazione dell'entità del prezzo in termini assoluti, non può

dunque essere rimessa in discussione in sede di ricorso contro l'aggiudicazione.

Ai concorrenti non è in particolare concesso di contestare il fatto che il

criterio d'aggiudicazione dell'attendibilità del prezzo finisca per penalizzare

pesantemente, anziché premiare, il prezzo più basso, ovvero quello che maggiormente

si scosta dal prezzo di riferimento, risultante dal prezzo preventivato dal

committente, ponderato con un coefficiente 4, assieme agli altri prezzi.

Rinunciando ad impugnare il bando ed inoltrando l'offerta senza riserve, la

ricorrente ha accettato le condizioni contenute negli atti di gara (art. 31

cpv. 2 RLCPubb). Sarebbe dunque contrario al principio della buona fede permetterle

ora di contestare le prescrizioni di gara nell'ambito di un ricorso proposto

contro l'aggiudicazione.

Non sollevando altre eccezioni, in particolare, non

censurando i parametri di valutazione depositati presso un notaio in busta

chiusa e resi noti dalla committente al momento dell'apertura delle offerte,

nella misura in cui è volta a contestare il punteggio assegnatole, l'impugnativa

della P__________ non può dunque essere accolta.

3.

Ricorso M__________

3.1

Affidabilità / Grafico della mano d'opera

3.1.1

Il secondo dei tre sottocriteri, in cui era suddiviso

il criterio dell'affidabilità dell'offerta, era riferito al grafico

della mano d'opera che sarebbe stata impiegata sul cantiere (25% del 20%).

La posizione 224.300 illustrava le modalità di valutazione per ogni singolo

sottocriterio. Per la mano d'opera era previsti tre diversi punteggi: 4

(insufficiente, non raggiunge gli obbiettivi minimi richiesti), 5

(sufficiente, raggiunge gli obbiettivi minimi richiesti) e 6 (valido, il

contenuto risponde alle aspettative e fornisce indicazioni superiori alla media

delle altre offerte). La posizione 251.400 elencava i documenti che dovevano

essere allegati all'offerta. Fra questi era annoverato il grafico della mano d'opera.

La cifra 7 delle prescrizioni speciali stabiliva che la mancata presentazione

di questi documenti avrebbe comportato “l'annullamento dell'offerta”. L'obbligo

di allegare all'offerta un diagramma della manodopera era ulteriormente

richiamato dal formulario aggiuntivo consegnato ai concorrenti per fornire le

indicazioni richieste dai tre sottocriteri (programma lavori, diagramma della manodopera,

impianto di cantiere) in cui era suddiviso il criterio dell'attendibilità. Lasciata

ai concorrenti la libertà di scegliere la forma del diagramma, questo formulario

ribadiva che la mancata consegna avrebbe comportato l'annullamento (recte:

l'esclusione) dell'offerta.

Benché la documentazione di gara non spiegasse in dettaglio

il contenuto della richiesta e lasciasse ai concorrenti un'ampia libertà d'impostazione,

è evidente che attraverso il grafico della mano d'opera la committente

intendeva sollecitare i concorrenti a fornirle le informazioni necessarie per

valutare l'attendibilità dell'offerta dal profilo delle maestranze impiegate

sul cantiere sull'arco dell'intera durata dei lavori. Avendo la commessa per oggetto

un appalto generale (art. 39 RLCPubb), appare altrettanto evidente che il

grafico della mano d'opera non avrebbe dovuto limitarsi ai lavori di impresario

costruttore, ma comprendere le prestazioni di tutte le altre categorie

artigianali necessarie per realizzare l'immobile.

3.1.2

Nel caso concreto, la resistente G__________

ha allegato all'offerta un documento denominato grafico/organigramma della

mano d'opera, che illustra l'organizzazione delle maestranze impiegate sul

cantiere e la suddivisione delle responsabilità. Il documento indica i

nominativi del direttore e preposto alla sicurezza del cantiere (F__________),

dell'amministratore e responsabile della qualità (G__________), del capocantiere

e responsabile del magazzino (F__________) del responsabile dell'officina (R__________),

dell'assistente (P__________) e del caposquadra (A__________). Indica inoltre

che la squadra sarà composta da 8 muratori, 1 macchinista, 1 muratore gruista,

3.

manovali ed 1 apprendista. Il grafico/organigramma della mano d'opera allegato

non fornisce tuttavia alcuna indicazione sulle oscillazioni del numero di

dipendenti impiegati sul cantiere previsto dalla resistente durante l'esecuzione

dei lavori.

La committente ha nondimeno ritenuto che il

documento, pur non essendo al 100% esaustivo, poiché non specifica la

ripartizione della mano d'opera nel tempo, raggiungesse gli obbiettivi

minimi per l'attribuzione della nota 5.

Benché opinabile, la deduzione della CPDCL resiste

alla critica dell'insorgente. Non appare in effetti fuori luogo interpretare l'indicazione

fornita dalla G__________ come l'espressione dell'intenzione di impiegare sul

cantiere una squadra fissa di 14 dipendenti per tutta la durata dei lavori di costruzione.

Considerato che gli atti di gara lasciavano ai concorrenti un'ampia libertà di

impostare il grafico della mano d'opera, si può tutto sommato ammettere che la

resistente abbia adempiuto la prescrizione che imponeva ai concorrenti di

allegare all'offerta un documento che illustrasse le risorse di personale che

prevedeva di impiegare sul cantiere. Non può di conseguenza accolta la domanda

della ricorrente di escludere l'offerta della G__________ dall'aggiudicazione.

Censurabile è soltanto la nota (5, sufficiente)

assegnata dalla CPDCL. Il documento si limita infatti ad indicare che sul

cantiere verranno costantemente impiegati 17 dipendenti dell'impresa di

costruzione G__________ per tutta la durata dei lavori. Esso considera

unicamente il personale che la ditta aggiudicataria si ripropone di impiegare

senza alcuna variazione durante i lavori. Non prende in considerazione alcuna

oscillazione e non fornisce alcuna indicazione utile circa le maestranze degli

altri imprenditori coinvolti nella realizzazione dell'opera. Corretta, nelle

circostanza concrete, può essere soltanto la nota minima (4, insufficiente,

pari a punti 3.33), prevista dalla posizione 224.302 del formulario d'offerta.

3.2

Affidabilità / Programma

dei lavori

3.2.1

Il primo dei tre sottocriteri,

fissati dalla CPDCL per valutare l'affidabilità dell'offerta, aveva invece per oggetto il programma

dei lavori. Ad esso è stato attribuito un fattore di ponderazione del 50%.

La posizione 224.301 indicava che questo criterio sarebbe stato valutato applicando

quanto previsto nella documentazione aggiudicazione di commesse pubbliche, al

punto 3.2.1 nota sul programma dei lavori legato a penalità. Come per il

prezzo, i parametri che sarebbero stati applicati:

Tp Durata dei lavori prevista dal committente

F Fattore d'importanza

della Tp

f1 fascia della nota 6

f2 fascia nota scalare

sono stati depositati in busta chiusa

presso uno studio notarile.

Le modalità di valutazione fissate dalla

documentazione richiamata (punto 3.2.1) prevedono di ponderare la durata dei

lavori prevista dalla committente (Tp) con la durata media prevista dalle singole offerte (To), assegnando la

sufficienza (nota 4) alle offerte che prevedono una durata compresa all'interno

di una certa fascia determinata percentualmente (+/- f1%) attorno alla durata (Tr) dell'offerta di riferimento. La

nota massima (6) viene invece assegnata all'offerta con la durata uguale o inferiore

(Tmin) alla durata

dell'offerta di riferimento, ridotta in base alla somma delle percentuali f1 ed f2.

Quella minima (1) è invece assegnata all'offerta

con la durata uguale o superiore (Tmax) alla durata dell'offerta di riferimento, aumentata in base al

doppio della percentuale f1. E meglio come

alla seguente poligonale:

6.

- Tinf

Tsup

5.

-

4.

-

3.

-

2.

-

1.

Tmin

Tr

Tmax

f2 f1 f1 f1

in cui:

To = durata media delle offerte

Tr = durata dei lavori prevista dal

committente

F = fattore d'importanza della Tp (definito

dal committente)

Tr = durata di riferimento = (To +

Tp . F) : (1 + F)

f1 = fascia della nota 4 (definita in %

dal committente)

f2 = fascia nota scalare (definita in %

dal committente)

Tinf = Tr (1 – f1)

Tsup = Tr (1 + f1)

Tmin = Tr (1 – f1

– f2)

Tmax = Tr (1 + 2 f1)

Dalla busta depositata dalla CPDCL presso un notaio, sono emersi

i seguenti parametri:

Tp

= 366 giorni

F = 4

f1 = 2%

f2 = 2%

che, rapportati alla durata delle offerte della resistente

(400 giorni), rispettivamente della ricorrente (384 giorni) e della P__________

(360 giorni), hanno determinato i seguenti tempi:

– durata media (To)

di 381.33 giorni

– durata di riferimento (Tr)

di 369.07 giorni

– durata inferiore (Tinf)

di 361.69 giorni

– durata superiore (Tsup)

di 376.45 giorni

– durata minima (Tmin)

di 354.30 giorni

– durata massima (Tmax)

di 383.83 giorni

tempi, che hanno, a loro volta, comportato l'assegnazione

delle seguenti note:

– P__________ 4.50

– B__________ 1.00

– G__________ 1.00

3.2.2

La ricorrente contesta in particolare il parametro f1,

reso noto dalla committente al momento dell'apertura delle offerte, sostenendo

che porterebbe a risultati insostenibili. La contestazione è in

linea di massima inammissibile siccome tardiva. Avendo per oggetto una

prescrizione di gara, che precisa una regola fissata dal capitolato, l'eccezione

avrebbe infatti dovuto essere proposta mediante ricorso contro un elemento del bando (art. 37 lett. a LCPubb), che avrebbe

dovuto essere inoltrato entro 10 giorni dalla notifica, rispettivamente dalla

presa di conoscenza del provvedimento (art. 36

cpv. 1 e 46 cpv. 1 PAmm) e non soltanto nell'ambito di un ricorso contro

la decisione di aggiudicazione (art. 37 lett. d LCPubb) risultatale

sfavorevole. Contro la decisione di aggiudicazione non possono infatti più

essere proposte eccezioni che non sono state sollevate mediante impugnazione

del bando (art. 38 cpv. 3 LCPubb; STA 2.6.06 in re C__________).

La censura non potrebbe comunque essere

accolta nel merito nemmeno nel caso in cui si ammettesse, a dispetto delle

legittime aspettative della resistente, che possa ancora essere sollevata

contro la decisione di aggiudicazione in considerazione

del fatto che la committente ha omesso di abbinare alla controversa,

nuova prescrizione di gara l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

È ben vero che un sorpasso di una settimana

sulla durata preventivata dalla committente in un anno di lavoro non è di

rilievo ai fini del giudizio sull'attendibilità dell'offerta. La decisione

della CPDCL di penalizzare in misura marcata le offerte che avessero preventivato

una durata dei lavori superiore ad un limite (Tsup) corrispondente alla

durata di riferimento (Tr), aumentata in base ad un coefficiente (f1) definito dalla stessa committente, non appare tuttavia

insostenibile. Essa riflette soltanto l'importanza che la committente

attribuiva ad una conclusione dei lavori nei tempi preventivati. Non permette

di rimproverarle di aver abusato della latitudine di giudizio che le deve

essere riconosciuta nell'ambito della determinazione dei criteri d'aggiudicazione.

Censurabile è semmai aver considerato il programma lavori quale

sottocriterio dell'attendibilità dell'offerta e non quale criterio a sé

stante. Ai fini della valutazione la circostanza è tuttavia priva di rilievo,

poiché il risultato comunque non cambierebbe.

È anche vero che la distribuzione delle note

nella fascia compresa tra la durata Tsup

(nota 4) e la durata Tmax

(nota 1) può a prima vista apparire opinabile, nella

misura in cui la nota si riduce da 4 a 1 nello stesso lasso di tempo che

intercorre tra la durata di riferimento (Tr)

e la durata Tsup. Nemmeno in

questo caso si può tuttavia rimproverare alla committente di aver abusato della

latitudine di giudizio, di cui disponeva ai fini della

determinazione dei criteri d'aggiudicazione, per aver sottolineato l'importanza

attribuita alla consegna dell'opera nei termini da essa preventivati, stabilendo

che le note regredissero da 4 a 1 nello stesso periodo che intercorre tra la

durata Tr e la durata Tsup. L'equivalenza dei due periodi Tr → Tsup e Tsup

→ Tmax era d'altro canto

facilmente riconoscibile, se si considera che entrambi erano determinati dal

fattore f1 applicato al fattore Tr.

Censurabile sarebbe semmai la rapidità della progressione delle note da

assegnare alle durate comprese nel periodo Tinf

→ Tmin , che in seguito

dell'attribuzio-ne al coefficiente f2 dello stesso valore assegnato

al coefficiente f1, è risultata sensibilmente superiore a quella che

poteva essere ragionevolmente prevista in base alla documentazione richiamata

dalla posizione 224.301 del formulario di concorso. Considerato che le durate

previste dalla ricorrente B__________ e dalla resistente G__________ non

ricadono nel periodo Tinf

→ Tmin , la questione

non deve tuttavia essere ulteriormente esaminata.

3.3

Affidabilità / Impianto di cantiere

3.3.1

L'ultimo dei tre sottocriteri fissati dalla CPDCL nel

quadro del criterio dell'affidabilità dell'offerta comportava la

valutazione dell'impianto di cantiere, proposto dai concorrenti. La

posizione 224.303 del formulario di concorso prevedeva l'assegnazione di tre

diversi punteggi: 4 (insufficiente, non raggiunge gli obbiettivi minimi

richiesti), 5 (sufficiente, raggiunge gli obbiettivi minimi richiesti) e

6.

(valido, il contenuto risponde alle aspettative e fornisce indicazioni

superiori alla media delle altre offerte).

In sede di valutazione la CPDCL ha risolto di valutare l'impianto

di cantiere sotto i seguenti aspetti:

1.

confezione e getto del

calcestruzzo (x3)

2.

ubicazione gru e numero (x3)

3.

occupazione di sedimi esterni al

mappale della CPDCL

4.

messa a disposizione container

ufficio e posteggi per CPDCL

5.

presenza in cantiere del

responsabile della IG (x3)

6.

accessibilità veicolare dell'autorimessa

durante il cantiere

7.

qualità e robustezza della

recinzione di cantiere.

Sulla base di questi parametri, la CPDCL ha assegnato alle

due ditte qui in esame le seguenti note

B__________

G__________

1.

Calcestruzzo

5.0

6.0

2.

Gru

5.0

6.0

3.

Sedimi

esterni

6.0

6.0

4.

Container

ufficio

5.5

5.5

5.

Presenza

responsabile

6.0

5.0

6.

Accessibilità

autorimessa

4.0

6.0

7.

Recinzione

5.0

6.0

Nota

5.27

5.73

Punti

4.39

4.78

3.3.2

La B__________ contesta anzitutto l'applicazione di

questi parametri dei criteri di aggiudicazione, obiettando che non sono stati

preannunciati dalla documentazione del concorso.

Il principio di trasparenza (art. 1 lett. a

LCPubb) esige che il committente indichi preventivamente i criteri di aggiudicazione

in ordine d'importanza, al fine di prestabilire il quadro all'interno del quale

si impegna ad esercitare il suo apprezzamento in ordine alla delibera.

Attraverso la predeterminazione di tali criteri e del peso ad essi attribuito viene

limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte

pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di

giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi; STA 14.6.02 in re D. SA; 29.1.02 in re R. AG e llcc;

26.2.02

in re CL Sagl; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öf-fentlichen

Beschaffungsrechts, Zurigo 2003, n. 443 seg.). Il

committente non deve necessariamente prestabilire complesse ed articolate

griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a definire preventivamente

soltanto una scala delle note, congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione,

che indichi sommariamente, anche mediante semplici predicati (p. es. 6 =

ottimo; 5 = buono; 4 = sufficiente, ecc.), come intende valutare le offerte

sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli

dai concorrenti. In questi casi, dovrà poi giustificare adeguatamente, nella

motivazione del provvedimento di delibera, la nota che ha attribuito ad ogni

offerta nel quadro di ogni singolo criterio d'aggiudicazione (STA 20.1.2004 in

re C__________ e Co; 5.8.2003 in re E__________).

L'allestimento di griglie di valutazione

costituisce un valido strumento di lavoro, che consente al committente di

esercitare il potere d'apprezzamento in modo rispettoso della parità di trattamento,

permettendo nel contempo ai concorrenti soccombenti, rispettivamente all'autorità

di ricorso, di verificare agevolmente la legittimità delle valutazioni

espresse. In ossequio al principio di trasparenza, le griglie di valutazione

vanno per quanto possibile elaborate ed annunciate ai concorrenti assieme alla

documentazione di gara. Un temperamento del principio di trasparenza può tuttavia

essere ammesso quando la preventiva indicazione dettagliata di tutti gli

elementi su cui il committente intende fondare la sua valutazione finirebbe per

alterare il gioco della concorrenza, inducendo i partecipanti a configurare

artificiosamente le loro offerte in funzione dei fattori di giudizio risultanti

dalla griglia di valutazione. In questi casi, la griglia, elaborata prima dell'apertu-ra

delle offerte, al fine di escludere il sospetto che sia stata messa a punto

soltanto successivamente allo scopo di giustificare una determinata scelta, può

essere resa nota in concomitanza con l'apertura delle offerte. Conclusa questa

fase della gara, l'allestimento di griglie di valutazione può essere ammesso

soltanto nella misura in cui costituiscono semplici schemi, rientranti nei

limiti di un affinamento dei parametri fissati dal bando e destinati a giustificare

in modo organico ed uniforme le valutazioni espresse dal committente (STA 10.5.04

in re G__________; 30.1.2003 in re V. SA e CSC SA).

3.3.3

Nel caso concreto, i parametri

fissati dalla committente per valutare l'impianto di cantiere possono tutto

sommato ancora essere considerati come un semplice schema, destinato ad

affinare il sottocriterio d'aggiudicazione prestabilito e ad assicurare un

giudizio rispettoso del principio della parità di trattamento. Per la maggior

parte di essi è inoltre evidente che se fossero stati resi noti dalla

documentazione di gara avrebbero potuto facilmente indurre i concorrenti ad

impostare artificiosamente le loro offerte.

Nulla permette di accreditare la tesi della

ricorrente B__________ secondo cui sarebbero stati definiti a posteriori all'unico

scopo di favorire la G__________. Quanto alle note assegnate, non sussistono

elementi che permettano di ravvisarvi un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento

che deve essere riconosciuto alla committente in quest'ambito. Il fatto che l'area

pubblica venga temporaneamente invasa dalla betoniera e dall'autopompa

impiegate dalla __________ durante il getto del calcestruzzo non rende insostenibili

le note assegnate dalla CPDCL. L'eccezione sollevata dalla B__________ con

riferimento ai decimali dopo la nota, non previsti dalla documentazione di

gara, può rimanere indecisa, poiché in caso di accoglimento la correzione

andrebbe a sfavore della ricorrente, la cui nota andrebbe ridotta da 5.27 a 5 (sufficiente), rispettivamente a vantaggio della resistente, che si vedrebbe aumentare

la nota da 5.73 a 6, corrispondente alla valutazione valido.

3.4

Referenze

3.4.1

Le cosiddette referenze

servono essenzialmente ad attestare la capacità del concorrente di realizzare l'opera

messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della

commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del

concorrente. La giurisprudenza, scostandosi dalla dottrina, ammette tuttavia la

possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione (AGVE 1999, 329 e

rimandi).

Di regola, le referenze sono costituite da

lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in

epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale,

soprattutto dirigente (quadri, specialisti). Nella loro valutazione, il

committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può

essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in

cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il

profilo dell'abuso di potere (art. 61 cpv. 2 PAmm; M. Borghi/G. Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2 d).

Il terzo criterio d'aggiudicazione,

ponderato nella misura del 15%, aveva per oggetto le referenze. Alla

posizione 224.400 il formulario di concorso sollecitava i concorrenti ad

indicarne cinque per lavori edili analoghi eseguiti in Ticino, precisando che

per il calcolo dei punti avrebbero fatto stato soltanto opere edilizie da

impresario costruttore eseguite negli ultimi 10 anni, per importi superiori a

fr. 2'000'000.-, che sarebbero state valutate da 1 (nessun opera) a 6 (5

opere).

La __________ ha allegato le seguenti

referenze:

OSC nuova cucina M__________

4'000'000

2005.

A__________

Residenza Florence G__________

2'000'000

2005.

A__________

Villa privata Savosa

3'000'000

2004.

A__________

Villa privata Sorengo

4'000'000

2004.

A__________

Centro anziani Massagno

3'720'000

2002.

A__________

3.4.2

Secondo la ricorrente B__________

sarebbero computabili soltanto le prime due referenze. Le ville private non

costituirebbero lavori analoghi, mentre il centro anziani di Massagno non

raggiungerebbe l'importo minimo di 2 milioni, poiché eseguito in consorzio al

50% con la B__________. Alla resistente andrebbe pertanto assegnata la nota 3,

pari a 7.5 punti.

La contestazione va disattesa nella misura

in cui concerne le due ville.

Il concetto di lavori analoghi è di

natura indeterminata (Max Imboden/ René Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, V. ed. n. 66 B I seg.). Ai fini dell'individuazione

del suo contenuto normativo, esso riserva dunque al committente una certa

latitudine di giudizio, che l'autorità di ricorso è tenuta a rispettare,

limitandosi a censurare le interpretazioni prive di ragioni oggettive, fondate

su criteri estranei alla materia o altrimenti lesive del diritto in quanto

insostenibili. Analoghi, secondo il significato comunemente attribuito al termine,

sono da considerare i lavori che tanto dal profilo qualitativo, quanto dal

profilo quantitativo presentano un adeguato grado di affinità con quelli

oggetto della commessa (STA 22.6.05 in re P. SA).

In concreto, la posizione 224.400 fa 20 del

formulario di concorso fa riferimento a lavori analoghi. La posizione

224.420

specifica che deve trattarsi di opere edilizie da impresario

costruttore. Ora la costruzione di ville è sicuramente un'opera edilizia da

impresario costruttore. L'opera è inoltre destinata all'abitazione. Non appare

dunque per nulla insostenibile la decisione della committente di considerarla

alla stregua di un lavoro analogo. La documentazione di gara, che non brilla

certo per precisione, non permette di limitare il concetto di lavoro analogo

agli stabili d'appartamenti. La stessa ricorrente in sede di replica non ha

peraltro più contestato la validità della prima delle referenze (cucina OSC

Mendrisio) addotte dalla resistente.

Va invece accolta l'eccezione relativa all'ultima

referenza (Centro anziani di Massagno) indicata dalla G__________. Il valore

dei lavori di costruzione di quest'opera, eseguiti in consorzio al 50% con la B__________ e liquidati per fr. 3'011'000.-, si situano infatti al di sotto della soglia di 2'000'000.-,

fissata dalla committente. A torto la CPDCL ha ritenuto valida la referenza in

considerazione del fatto che la ricorrente ha funto da impresa pilota. Nessuna

prescrizione di gara permette di accreditare questa tesi. Né si può ammettere

che un'opera realizzata da un consorzio possa essere addotta come referenza da

tutti i membri in base al suo valore com-plessivo, prescindendo dalla relativa

quota di partecipazione.

3.5

Apprendisti

3.5.1

Quale ultimo criterio d'aggiudicazione,

ponderato nella misura del 5%, la posizione 224.500 del formulario di concorso

prevedeva di assegnare ai concorrenti una nota variante da 1 a 6 a seconda del

numero di apprendisti impiegati negli ultimi cinque anni rapportato al numero

di dipendenti. Per l'assegnazione della nota, faceva stato l'apposita tabella

elaborata dai competenti servizi cantonali. Secondo la posizione 224.520, l'offerente

doveva allegare, in aggiunta alle pag. 1 – 4 delle disposizioni

particolari (CPN 102) la documentazione comprovante:

- n° apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni (sono da allegare

i contratti di tirocinio)

- n° richieste senza successo per formare apprendisti negli ultimi

12.

mesi (allegare anche la risposta negativa degli uffici preposti).

La posizione

224.550

poneva ai concorrenti la seguente domanda:

L'impresa attualmente senza

apprendisti ha fatto richiesta senza successo per formare degli apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Indicare SI o NO.

soggiungendo:

In caso affermativo

verrà assegnato un punteggio sulla base del dato A se vengono alleate le

richieste per la formazione di apprendisti e le relative risposte dell'ufficio

formazione professionale.

Il mancato invio

della documentazione implicherà la valutazione nella tabella come 0

apprendisti.

3.5.2

La ricorrente B__________, che occupa

75.

persone, ha indicato alla posizione 224.540 di aver avuto alle sue dipendenze

10.

apprendisti negli ultimi cinque anni. All'offerta ha allegato l'elenco dei

loro nominativi. Sostiene inoltre di aver accluso anche i relativi contratti di

tirocinio. Affermazione, questa, che la CPDCL contesta recisamente.

In sede di valutazione delle offerte, la

committente, non rinvenendo alcun contratto di tirocinio fra gli allegati, ha

assegnato alla ricorrente la nota 1, prevista dalla tabella summenzionata per

le imprese con 75 dipendenti e senza apprendisti. La ricorrente contesta questa

deduzione, rimproverando alla CPDCL di non averle concesso l'opportunità di

rimediare all'omissione.

La contestazione è fondata, poiché la

clausola che commina la valutazione nella tabella come 0 apprendisti in

caso di mancato invio della documentazione, di cui alla posizione

224.

, è chiaramente circoscritta alla mancata allegazione delle richieste

per la formazione degli apprendisti e delle relative risposte dell'ufficio

formazione professionale. Non può essere estesa alla mancata allegazione

dei contratti di tirocinio senza violare il divieto di formalismo eccessivo,

che informa l'intero esame dell'offerta. Trattandosi di informazioni

complementari, che non concernono la sostanza delle prestazioni offerte, ma servono

soltanto a comprovare le caratteristiche intrinseche del concorrente, dallo stesso

addotte, il principio di proporzionalità imponeva alla CPDCL di procedere come

nel caso di mancata produzione delle dichiarazioni comprovanti l'avvenuto

pagamento dei contributi sociali e delle imposte (cfr. pos. R252191). A maggior

ragione si giustifica questa conclusione se si considera che, diversamente

dalla posizione 224.550 del formulario di concorso, la posizione 224520 non

avvertiva i concorrenti che in caso di mancata produzione dei contratti di

tirocinio l'offerta sarebbe valutata come quella di una ditta priva di apprendisti.

Come ha assegnato a tutti i concorrenti un termine per produrre le dichiarazioni,

che avevano omesso di allegare alle offerte, la committente avrebbe pertanto

dovuto fissare all'insorgente anche un termine adeguato per produrre i

contratti di tirocinio mancanti, avvertendola che in caso di mancata produzione

avrebbe applicato il punteggio previsto dalla tabella di valutazione per le ditte

senza apprendisti. Opportunità, questa, che era in grado di permettere alla

ricorrente di conseguire la nota 5 (= punti 4.17), prevista dalla tabella in

questione per le ditte con 10 apprendisti e più di 75 dipendenti, invece della

nota 1 (= punti 0.833).

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa della P__________ va

respinta. Quella della B__________ va invece parzialmente accolta, poiché le

correzioni da apportare al sottocriterio mano d'opera (- 0.833) ed al

criterio referenze (- 2.50) dell'offerta della resistente G__________,

rispettivamente la correzione che può scaturire dagli ulteriori accertamenti al

criterio Apprendisti (+ 3.33) dell'offerta della ricorrente, potrebbero

sovvertire la graduatoria, permettendo a quest'ultima di scavalcare la rivale. La

domanda di aggiudicazione diretta, posta a giudizio dalla B__________ con

riferimento all'art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb, non può essere accolta,

poiché, dovendo la CPDCL ancora verificare i contratti di tirocinio prodotti

dalla ricorrente in questa sede, questo tribunale non dispone di tutti gli

elementi necessari.

La delibera censurata va dunque annullata,

rinviando nel contempo gli atti alla committente, affinché, esperite le

necessarie verifiche sui contratti di tirocinio degli apprendisti, si pronunci nuovamente

sulle offerte sulla base delle considerazioni sopra sviluppate.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico della committente, della P__________ e della resistente G__________

proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60,

61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.1.1. Il ricorso della P__________ è respinto.

1.2.

Il ricorso della B__________ è parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

la decisione 17 maggio 2006 della Cassa Pensioni

dei Dipendenti della Città di Lugano, che aggiudica all'Impresa G__________ le

opere da impresa generale per la costruzione di uno stabile d'appartamenti è annullata;

gli atti sono rinviati alla committente per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di

giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico della Cassa Pensioni dei Dipendenti

della Città di Lugano e dell'Impresa G__________ nella misura di fr. 2'500.-

ciascuna, rispettivamente della P__________ per la differenza.

3. La Cassa Pensioni dei Dipendenti della Città di Lugano e l'Impresa G__________ verseranno fr. 4'000.-

ciascuna alla __________ & E__________ a titolo di ripetibili.

Allo stesso titolo, la P__________ verserà fr. 2'000.- alla M__________ e fr. 2'000.- alla Cassa Pensioni dei

Dipendenti della Città di Lugano.

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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