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Decisione

52.2006.181

Procedimento contravvenzionale per violazione della LE (ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria)

11 luglio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato assieme alle controverse risoluzioni municipali;

che i ricorrenti sollevano in limine l'eccezione

di perenzione della procedura, asserendo che già nel 1996 il Consiglio

di Stato aveva annullato un'analoga richiesta riguardante la part. 1470; in

quell'occasione, obiettano, sarebbe stato accertato che il fondo era utilizzato

da oltre trent'anni come deposito di materiali e macchinari per l'edilizia;

che la tettoia esistente sulla part. 1470 è

sempre stata utilizzata per il ricovero di veicoli e macchinari edili; il fondo

sarebbe stato soltanto riordinato, pulito e recintato con una recinzione in

plastica; la situazione esistente sul fondo sarebbe acquisita;

che all'accoglimento del ricorso si oppone

il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;

che ad identica conclusione perviene il

municipio, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti cui

semmai si dirà qui appresso;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; certa

è la legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente toccati

dal giudizio censurato (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è

dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); il sopralluogo chiesto dai

ricorrenti non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti

rilevanti;

che la procedura di ricorso è scritta; va

quindi disattesa la domanda di audizione personale dei ricorrenti;

che l'ordine di presentare una domanda di

costruzione in sanatoria configura un atto amministrativo incoercibile,

mediante il quale l'autorità, dopo aver accertato che una determinata opera edilizia,

soggetta all'obbligo del permesso di costruzione, è stata realizzata od è

utilizzata senza permesso od in contrasto con il permesso ricevuto, sollecita il

proprietario ad inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;

che siffatto ordine si limita all'accertamento

dell'esistenza di una violazione formale della LE (mancanza del permesso di

costruzione); non si esprime sulla legittimità materiale dell'opera edilizia,

che sarà semmai oggetto di esame nell'ambito della domanda di costruzione in

sanatoria o di provvedimenti di ripristino;

che lo scopo dell'ordine di inoltrare una

domanda di costruzione in sanatoria è essenzialmente quello di promuovere l'apertura

di un procedimento destinato a stabilire se l'opera formalmente abusiva,

siccome priva di titolo che la autorizzi, possa beneficiare di un permesso in

sanatoria o configuri una violazione materiale della legge, suscettibile di

giustificare l'adozione di misure di ripristino di una situazione conforme al

Considerandi

diritto applicabile;

che il proprietario che non ottempera all'ordine

non è passibile di sanzioni; dovrà tuttavia sopportare che l'autorità verifichi

la conformità materiale dell'opera in quanto tale o della sua utilizzazione

basandosi esclusivamente sulle informazioni di cui dispone (STA 17.6.02 in re R

& Ci);

che l'obbligo di chiedere la licenza

edilizia per qualsiasi intervento rilevante dal profilo della polizia delle

costruzioni non è di principio soggetto a perenzione; l'obbligo di presentare

una domanda di costruzione in sanatoria per opere realizzate senza permesso sussiste

pertanto anche a distanza di tempo;

che, per principio, non fanno eccezione

nemmeno i casi in cui appare certo che qualsiasi azione di ripristino di una

situazione conforme al diritto risulta irrimediabilmente perenta per effetto

del lungo tempo trascorso; il proprietario gravato dall'ordine, che reputa

perenta qualsiasi azione di ripristino per decorrenza del termine trentennale di

perenzione al quale essa soggiace non ha che da rimanere passivo ed attendere

che l'autorità adotti semmai misure volte a ripristinare una situazione conforme

al diritto;

che la disattenzione dell'ordine di

presentare una domanda di costruzione in sanatoria non comporta particolari

conseguenze;

il proprietario perde soltanto l'occasione

di sottoporre all'autorità informazioni, di cui quest'ultima eventualmente non

dispone;

che, nel caso concreto, i ricorrenti

sostengono di utilizzare i fondi in questione come deposito per macchinari e

materiali edili da cinquant'anni; non sono tuttavia in grado di esibire un

qualsivoglia permesso, rilasciato in base alla LE 1940 vigente cinquant'anni or

sono, che confermi la loro tesi e precisi semmai i limiti dell'utilizzazione

dei fondi autorizzata;

che, dal profilo meramente formale, l'ordine

di presentare una domanda di costruzione in sanatoria, conseguente all'accerta-mento

dell'inesistenza di un permesso di costruzione, appare dunque sostanzialmente

giustificato;

che, in quanto volto a contestare la

legittimità di tale accertamento e dell'ordine di presentare una domanda di

costruzione in sanatoria, che ne è scaturito, il ricorso non può di conseguenza

essere accolto;

che il controverso accertamento e l'ordine

ad esso connesso non pregiudicano il diritto dei ricorrenti di opporsi ad

eventuali misure di ripristino, eccependone la perenzione od obiettando che all'epoca

in cui si è instaurata la controversa utilizzazione nulla ostava al rilascio

del permesso;

che la decisione di promuovere un

procedimento contravvenzionale a carico dei ricorrenti configura un

provvedimento incidentale (art. 44 PAmm), che in quanto tale non poteva essere

impugnato nemmeno in prima istanza, poiché non arreca loro alcun danno non

altrimenti riparabile;

che i ricorrenti non hanno sollevato alcuna

particolare contestazione nei confronti del divieto, emanato sotto forma di

misura cautelare, di depositare altri macchinari o materiali sui fondi in

oggetto, di spostare quelli già depositati o di alterare la situazione esistente;

da questo profilo, il ricorso è del tutto immotivato;

che in esito alle considerazioni che

precedono, l'impugnativa va dunque respinta;

che la tassa di giustizia e le ripetibili

sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti, che rifonderanno fr. 1'500.-

al comune di CO 1 a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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