52.2006.181
Procedimento contravvenzionale per violazione della LE (ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria)
11 luglio 2006Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2006.181
Data decisione, Autorità:
11.07.2006, TRAM
Titolo:
Procedimento contravvenzionale per violazione della LE (ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria)
DOMANDA DI COSTRUZIONE
art. 21 LE
Incarto n.
52.2006.181
Lugano
11 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 maggio 2006 di
RI 1 RI 1
RI 2
RI 3
tutti patrocinati da: PA 2
contro
la decisione 9 maggio 2006 del Consiglio
di Stato (n. 2244) che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti
avverso le risoluzioni 1° febbraio 2006 con cui il municipio di CO 1 ha aperto un procedimento contravvenzionale nei loro confronti per violazione della LE ed ha loro
ingiunto di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per interventi
edilizi eseguiti senza permesso sulle part. 1470 e 1471;
viste le risposte:
- 12 giugno 2006 del
municipio di CO 1;
- 14 giugno 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che i
ricorrenti RI 1, RI 2 e RI 3 sono comproprietari di due fondi (part. 1470 e
1471), situati a __________, fuori della zona edificabile (zona agricola);
che il 5 febbraio 2006 l'Ufficio tecnico comunale di __________ ha constatato che i fondi sono utilizzati per il
deposito di materiali e macchinari per l'edilizia, che sono stati recintati e che
sarebbero stati oggetto di sistemazione del terreno;
che con decisioni del 1° febbraio 2006 il
municipio ha posto i ricorrenti in contravvenzione per violazione formale e
materiale della LE;
che con le stesse decisioni l'autorità comunale
ha inoltre ingiunto loro di presentare una domanda di costruzione in sanatoria
per l'uso non autorizzato che verrebbe fatto dei fondi e per altri piccoli
interventi, che sarebbero stati attuati recentemente senza il necessario permesso;
che con le stesse decisioni il municipio ha
altresì fatto divieto ai ricorrenti, sotto comminatoria dell'art. 292 CPS, di
depositare altro materiale e altri macchinari sui fondi in questione e di astenersi
da qualsiasi ulteriore intervento sugli stessi;
che contro queste risoluzioni RI 1, RI 2 e RI
3 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, asserendo di utilizzare i fondi
per questi scopi da oltre 50 anni;
che con giudizio 9 maggio 2006 il Consiglio
di Stato ha confermato entrambi i provvedimenti, respingendo le impugnative contro
di essi inoltrate dai comproprietari dei fondi;
che, illustrate le disposizioni applicabili,
il Governo ha in sostanza constatato che l'uso attualmente fatto dei fondi non
è mai stato formalmente autorizzato;
che contro il predetto giudizio governativo
Fatti
i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato assieme alle controverse risoluzioni municipali;
che i ricorrenti sollevano in limine l'eccezione
di perenzione della procedura, asserendo che già nel 1996 il Consiglio
di Stato aveva annullato un'analoga richiesta riguardante la part. 1470; in
quell'occasione, obiettano, sarebbe stato accertato che il fondo era utilizzato
da oltre trent'anni come deposito di materiali e macchinari per l'edilizia;
che la tettoia esistente sulla part. 1470 è
sempre stata utilizzata per il ricovero di veicoli e macchinari edili; il fondo
sarebbe stato soltanto riordinato, pulito e recintato con una recinzione in
plastica; la situazione esistente sul fondo sarebbe acquisita;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il
municipio, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti cui
semmai si dirà qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; certa
è la legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente toccati
dal giudizio censurato (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è
dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); il sopralluogo chiesto dai
ricorrenti non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti;
che la procedura di ricorso è scritta; va
quindi disattesa la domanda di audizione personale dei ricorrenti;
che l'ordine di presentare una domanda di
costruzione in sanatoria configura un atto amministrativo incoercibile,
mediante il quale l'autorità, dopo aver accertato che una determinata opera edilizia,
soggetta all'obbligo del permesso di costruzione, è stata realizzata od è
utilizzata senza permesso od in contrasto con il permesso ricevuto, sollecita il
proprietario ad inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;
che siffatto ordine si limita all'accertamento
dell'esistenza di una violazione formale della LE (mancanza del permesso di
costruzione); non si esprime sulla legittimità materiale dell'opera edilizia,
che sarà semmai oggetto di esame nell'ambito della domanda di costruzione in
sanatoria o di provvedimenti di ripristino;
che lo scopo dell'ordine di inoltrare una
domanda di costruzione in sanatoria è essenzialmente quello di promuovere l'apertura
di un procedimento destinato a stabilire se l'opera formalmente abusiva,
siccome priva di titolo che la autorizzi, possa beneficiare di un permesso in
sanatoria o configuri una violazione materiale della legge, suscettibile di
giustificare l'adozione di misure di ripristino di una situazione conforme al
Considerandi
diritto applicabile;
che il proprietario che non ottempera all'ordine
non è passibile di sanzioni; dovrà tuttavia sopportare che l'autorità verifichi
la conformità materiale dell'opera in quanto tale o della sua utilizzazione
basandosi esclusivamente sulle informazioni di cui dispone (STA 17.6.02 in re R
& Ci);
che l'obbligo di chiedere la licenza
edilizia per qualsiasi intervento rilevante dal profilo della polizia delle
costruzioni non è di principio soggetto a perenzione; l'obbligo di presentare
una domanda di costruzione in sanatoria per opere realizzate senza permesso sussiste
pertanto anche a distanza di tempo;
che, per principio, non fanno eccezione
nemmeno i casi in cui appare certo che qualsiasi azione di ripristino di una
situazione conforme al diritto risulta irrimediabilmente perenta per effetto
del lungo tempo trascorso; il proprietario gravato dall'ordine, che reputa
perenta qualsiasi azione di ripristino per decorrenza del termine trentennale di
perenzione al quale essa soggiace non ha che da rimanere passivo ed attendere
che l'autorità adotti semmai misure volte a ripristinare una situazione conforme
al diritto;
che la disattenzione dell'ordine di
presentare una domanda di costruzione in sanatoria non comporta particolari
conseguenze;
il proprietario perde soltanto l'occasione
di sottoporre all'autorità informazioni, di cui quest'ultima eventualmente non
dispone;
che, nel caso concreto, i ricorrenti
sostengono di utilizzare i fondi in questione come deposito per macchinari e
materiali edili da cinquant'anni; non sono tuttavia in grado di esibire un
qualsivoglia permesso, rilasciato in base alla LE 1940 vigente cinquant'anni or
sono, che confermi la loro tesi e precisi semmai i limiti dell'utilizzazione
dei fondi autorizzata;
che, dal profilo meramente formale, l'ordine
di presentare una domanda di costruzione in sanatoria, conseguente all'accerta-mento
dell'inesistenza di un permesso di costruzione, appare dunque sostanzialmente
giustificato;
che, in quanto volto a contestare la
legittimità di tale accertamento e dell'ordine di presentare una domanda di
costruzione in sanatoria, che ne è scaturito, il ricorso non può di conseguenza
essere accolto;
che il controverso accertamento e l'ordine
ad esso connesso non pregiudicano il diritto dei ricorrenti di opporsi ad
eventuali misure di ripristino, eccependone la perenzione od obiettando che all'epoca
in cui si è instaurata la controversa utilizzazione nulla ostava al rilascio
del permesso;
che la decisione di promuovere un
procedimento contravvenzionale a carico dei ricorrenti configura un
provvedimento incidentale (art. 44 PAmm), che in quanto tale non poteva essere
impugnato nemmeno in prima istanza, poiché non arreca loro alcun danno non
altrimenti riparabile;
che i ricorrenti non hanno sollevato alcuna
particolare contestazione nei confronti del divieto, emanato sotto forma di
misura cautelare, di depositare altri macchinari o materiali sui fondi in
oggetto, di spostare quelli già depositati o di alterare la situazione esistente;
da questo profilo, il ricorso è del tutto immotivato;
che in esito alle considerazioni che
precedono, l'impugnativa va dunque respinta;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti, che rifonderanno fr. 1'500.-
al comune di CO 1 a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster