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Decisione

52.2006.182

Revoca di un permesso di dimora - abuso di diritto

6 luglio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

cittadina brasiliana RI 1 (1975) è entrata illegalmente

in Svizzera il 7 dicembre 2002

per poi sposarsi l'11 aprile 2003 a Tesserete con il cittadino elvetico G__________

(1978).

A seguito del matrimonio, ella ha ottenuto

per tale motivo un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato, l'ultima

volta fino al 1° maggio 2006.

B. a) All'inizio

di settembre 2005, G__________

ha lasciato l'appartamento coniugale di __________ per trasferirsi a __________.

Con decreto supercautelare 30 settembre

2005, il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha autorizzato la

sospensione della comunione domestica dei coniugi __________.

b) Il 1° dicembre 2005, la ricorrente ha

notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle

istituzioni la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di dimora,

indicando di abitare dal 14 novembre precedente in un monolocale a __________.

c) Interrogata il 13 gennaio 2006 in merito

alla sua situazione matrimoniale, RI 1 ha dichiarato alla

Polizia cantonale che suo marito, dedito all'alcool, aveva lasciato l'appartamento

coniugale nel settembre 2005 portando via mobili e suppellettili.

Dal canto suo, il 20 gennaio 2006 G__________ ha precisato alla polizia che per

un paio di mesi dall'agosto 2005 aveva avuto una relazione con un'altra donna,

che al momento dell'interrogatorio aveva una nuova amica e che voleva

divorziare dalla moglie.

d) Fondandosi sulle premesse emergenze, il

23 febbraio 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di

revocare il permesso di dimora a RI 1 e le ha fissato un termine con scadenza

il 30 aprile 2006 per lasciare il territorio cantonale.

In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo

scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in

seguito all'avvenuta cessazione, il mese di settembre 2005, della vita in

comune con il marito, il quale era intenzionato a divorziare, ritenendo in tal

modo che ella invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per

continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8

ODDS).

C. Con

giudizio 16 maggio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi

fossero gli estremi per revocare il permesso all'interessata per i motivi

addotti dal dipartimento, soggiungendo che il suo rientro nel Paese d'origine

era esigibile.

L'Esecutivo cantonale ha pure respinto la

domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo

del suo permesso di dimora.

La ricorrente contesta di invocare il

vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, adducendo che la separazione

è provvisoria ed è dovuta la marito che beveva e la maltrattava. Sostiene che

una riconciliazione sarà possibile quando egli si comporterà bene con lei.

Chiede di poter soggiornare in Ticino almeno

fino alla pronunzia di un eventuale divorzio. Ritiene che la restrittiva

giurisprudenza federale in materia di abuso di diritto debba conciliarsi con il

nuovo diritto del divorzio, che presume il fallimento del matrimonio soltanto

dopo una separazione di 2 anni.

La ricorrente sostiene che la decisione di

revoca è in ogni caso contraria al principio della proporzionalità, ritenendo

inesigibile il suo rientro in Brasile per motivi economici.

Chiede inoltre di concedere l'effetto

sospensivo al ricorso e di essere posta anche in questa sede al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10

lett. a LALPS).

In concreto, il 23 febbraio 2006 il

dipartimento ha revocato il permesso di dimora valido sino al 1° maggio 2006 di

RI 1.

Contro questo genere di provvedimenti è, in

linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1

lett. b n. 3 OG). Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava

l'insorgente è scaduta durante la procedura ricorsuale. Dato che ella non ha

più un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è

pertanto divenuto privo di oggetto.

1.2. Il giudizio impugnato non concerne

tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a RI 1

il permesso di dimora di cui era titolare. Occorre dunque esaminare se il

ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.

In ambito di polizia degli stranieri il

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro

il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove

un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.

1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il

coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla

proroga di un permesso di dimora: ai fini dell'applicazione della suddetta norma

è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente

valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

In concreto, ritenuto che la ricorrente

risulta sempre sposata con il cittadino elvetico G__________, ella ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di

dimora.

Pertanto, potendo la decisione impugnata

essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto

amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a

statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1RI 1

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

L'art. 7

cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino

svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo

diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il

matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e

domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro

effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di

diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare

interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,

consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge

straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste

solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un

permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli

tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato

che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di

far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero

all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione

matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi

siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)

intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale

soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e

rif.).

3.

Come

accennato in narrativa, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora a seguito

del suo matrimonio contratto l'11 aprile 2003 con un cittadino svizzero.

Ora, è incontestato che i coniugi __________

vivono separati di fatto dall'agosto/settembre 2005, quando il marito dell'insorgente

si è trasferito a __________ (v. ricorso ad 1, pag. 2; verbale d'interrogatorio

di polizia 13.1.2006 dell'insorgente, pag. 2). La cessazione della comunione

coniugale tra RI 1 e G__________ dura ormai da quasi un

anno ed essi hanno da tempo ormai organizzato ciascuno la propria vita

autonomamente, ritenuto che anche la ricorrente ha lasciato l'appartamento

coniugale di __________ e vive dal 14 novembre 2005 in un monolocale a __________.

Da quanto precede risulta pertanto in modo

manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio,

svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare

del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il consorte.

Il fatto che la disunione sarebbe imputabile

al marito è ininfluente ai fini della decisione, i motivi che conducono alla

separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001,2A.178/2001, in re I.

consid. 3a). Inoltre la ricorrente non può pretendere che l'autorità sospenda

la propria decisione, facendola dipendere dalla condizione che in futuro suo

marito si comporti bene con lei.

A torto poi l'insorgente sostiene che la

decisione impugnata sarebbe incompatibile con lo spirito del nuovo diritto del

divorzio che prevede, in caso di disaccordo, che lo scioglimento dell'unione

coniugale può essere richiesto dopo un periodo di separazione di due anni al

fine di concedere ai coniugi un lasso di tempo sufficiente per poter

eventualmente riconciliarsi. Il Tribunale federale ha già avuto modo di

considerare come le autorità amministrative responsabili dell'applicazione

delle norme in materia di diritto degli stranieri siano sostanzialmente tenute

a valutare le relazioni tra coniuge svizzero e coniuge straniero senza essere

vincolati dalla situazione esistente dal profilo del diritto del divorzio e

soprattutto in maniera indipendente dal giudice civile (DTF 128 II 145 consid.

2.2

STF del 25 ottobre 2002 nella causa 2A.245/2002 consid. 4.1.2). In questo

senso, l'esistenza o meno di una procedura di separazione o di divorzio

pendente è quindi ininfluente per il presente giudizio.

Non porterebbe a diversa conclusione anche

se ella invocasse la necessità di conservare il permesso per poter presenziare

in futuro alle udienze in Pretura relative concernenti un'eventuale procedura

di divorzio: nulla le impedirebbe di farsi rappresentare o di chiedere un nulla

osta per tale motivo.

Ne consegue che è venuto meno il fine del

soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva

giustificato il rilascio di un permesso di dimora.

4.

RI 1 risiede regolarmente da circa tre anni nel nostro Paese. Il suo

soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha

essenzialmente i suoi legami sociali, culturali e familiari in Brasile, dove

viveva, risiedeva e lavorava prima di giungere in Svizzera.

Dispositivo

Per questi motivi, il suo rientro in patria

non le pone alcun problema insormontabile di riadattamento, nemmeno dal profilo

lavorativo.

5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto

così come l'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio

formulata in questa sede, il gravame essendo destinato all'insuccesso sin

dall'inizio (art. 14 Lag). Ad identica conclusione si può giungere per quella

presentata dinnanzi al Consiglio di Stato.

Con l'emanazione del presente giudizio, la

domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto.

Tassa di giustizia e spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 7, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3,

10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm; la Lag;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

5. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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