52.2006.182
Revoca di un permesso di dimora - abuso di diritto
6 luglio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2006.182
Data decisione, Autorità:
06.07.2006, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di dimora - abuso di diritto
ABUSO DI DIRITTO
DIMORA E RESIDENZA
PERMESSO DI DIMORA
REVOCA
RINNOVO
art. 7 LDDS
Incarto n.
52.2006.182
Lugano
6 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1° giugno 2006 di
RI 1
patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 16 maggio 2006 (n. 2376) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 23 febbraio 2006 con cui il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, le ha revocato il permesso
di dimora;
viste le risposte:
- 12 giugno 2006 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 14 giugno 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La
cittadina brasiliana RI 1 (1975) è entrata illegalmente
in Svizzera il 7 dicembre 2002
per poi sposarsi l'11 aprile 2003 a Tesserete con il cittadino elvetico G__________
(1978).
A seguito del matrimonio, ella ha ottenuto
per tale motivo un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato, l'ultima
volta fino al 1° maggio 2006.
B. a) All'inizio
di settembre 2005, G__________
ha lasciato l'appartamento coniugale di __________ per trasferirsi a __________.
Con decreto supercautelare 30 settembre
2005, il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha autorizzato la
sospensione della comunione domestica dei coniugi __________.
b) Il 1° dicembre 2005, la ricorrente ha
notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di dimora,
indicando di abitare dal 14 novembre precedente in un monolocale a __________.
c) Interrogata il 13 gennaio 2006 in merito
alla sua situazione matrimoniale, RI 1 ha dichiarato alla
Polizia cantonale che suo marito, dedito all'alcool, aveva lasciato l'appartamento
coniugale nel settembre 2005 portando via mobili e suppellettili.
Dal canto suo, il 20 gennaio 2006 G__________ ha precisato alla polizia che per
un paio di mesi dall'agosto 2005 aveva avuto una relazione con un'altra donna,
che al momento dell'interrogatorio aveva una nuova amica e che voleva
divorziare dalla moglie.
d) Fondandosi sulle premesse emergenze, il
23 febbraio 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di
revocare il permesso di dimora a RI 1 e le ha fissato un termine con scadenza
il 30 aprile 2006 per lasciare il territorio cantonale.
In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo
scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in
seguito all'avvenuta cessazione, il mese di settembre 2005, della vita in
comune con il marito, il quale era intenzionato a divorziare, ritenendo in tal
modo che ella invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per
continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8
ODDS).
C. Con
giudizio 16 maggio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi
fossero gli estremi per revocare il permesso all'interessata per i motivi
addotti dal dipartimento, soggiungendo che il suo rientro nel Paese d'origine
era esigibile.
L'Esecutivo cantonale ha pure respinto la
domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del suo permesso di dimora.
La ricorrente contesta di invocare il
vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, adducendo che la separazione
è provvisoria ed è dovuta la marito che beveva e la maltrattava. Sostiene che
una riconciliazione sarà possibile quando egli si comporterà bene con lei.
Chiede di poter soggiornare in Ticino almeno
fino alla pronunzia di un eventuale divorzio. Ritiene che la restrittiva
giurisprudenza federale in materia di abuso di diritto debba conciliarsi con il
nuovo diritto del divorzio, che presume il fallimento del matrimonio soltanto
dopo una separazione di 2 anni.
La ricorrente sostiene che la decisione di
revoca è in ogni caso contraria al principio della proporzionalità, ritenendo
inesigibile il suo rientro in Brasile per motivi economici.
Chiede inoltre di concedere l'effetto
sospensivo al ricorso e di essere posta anche in questa sede al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
In concreto, il 23 febbraio 2006 il
dipartimento ha revocato il permesso di dimora valido sino al 1° maggio 2006 di
RI 1.
Contro questo genere di provvedimenti è, in
linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG). Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava
l'insorgente è scaduta durante la procedura ricorsuale. Dato che ella non ha
più un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è
pertanto divenuto privo di oggetto.
1.2. Il giudizio impugnato non concerne
tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a RI 1
il permesso di dimora di cui era titolare. Occorre dunque esaminare se il
ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.
In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove
un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.
1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il
coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla
proroga di un permesso di dimora: ai fini dell'applicazione della suddetta norma
è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente
valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, ritenuto che la ricorrente
risulta sempre sposata con il cittadino elvetico G__________, ella ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di
dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata
essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a
statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1RI 1
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
L'art. 7
cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo
diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il
matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro
effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di
diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,
consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge
straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste
solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli
tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato
che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di
far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero
all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione
matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi
siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)
intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale
soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e
rif.).
3.
Come
accennato in narrativa, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora a seguito
del suo matrimonio contratto l'11 aprile 2003 con un cittadino svizzero.
Ora, è incontestato che i coniugi __________
vivono separati di fatto dall'agosto/settembre 2005, quando il marito dell'insorgente
si è trasferito a __________ (v. ricorso ad 1, pag. 2; verbale d'interrogatorio
di polizia 13.1.2006 dell'insorgente, pag. 2). La cessazione della comunione
coniugale tra RI 1 e G__________ dura ormai da quasi un
anno ed essi hanno da tempo ormai organizzato ciascuno la propria vita
autonomamente, ritenuto che anche la ricorrente ha lasciato l'appartamento
coniugale di __________ e vive dal 14 novembre 2005 in un monolocale a __________.
Da quanto precede risulta pertanto in modo
manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio,
svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare
del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il consorte.
Il fatto che la disunione sarebbe imputabile
al marito è ininfluente ai fini della decisione, i motivi che conducono alla
separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001,2A.178/2001, in re I.
consid. 3a). Inoltre la ricorrente non può pretendere che l'autorità sospenda
la propria decisione, facendola dipendere dalla condizione che in futuro suo
marito si comporti bene con lei.
A torto poi l'insorgente sostiene che la
decisione impugnata sarebbe incompatibile con lo spirito del nuovo diritto del
divorzio che prevede, in caso di disaccordo, che lo scioglimento dell'unione
coniugale può essere richiesto dopo un periodo di separazione di due anni al
fine di concedere ai coniugi un lasso di tempo sufficiente per poter
eventualmente riconciliarsi. Il Tribunale federale ha già avuto modo di
considerare come le autorità amministrative responsabili dell'applicazione
delle norme in materia di diritto degli stranieri siano sostanzialmente tenute
a valutare le relazioni tra coniuge svizzero e coniuge straniero senza essere
vincolati dalla situazione esistente dal profilo del diritto del divorzio e
soprattutto in maniera indipendente dal giudice civile (DTF 128 II 145 consid.
2.2
STF del 25 ottobre 2002 nella causa 2A.245/2002 consid. 4.1.2). In questo
senso, l'esistenza o meno di una procedura di separazione o di divorzio
pendente è quindi ininfluente per il presente giudizio.
Non porterebbe a diversa conclusione anche
se ella invocasse la necessità di conservare il permesso per poter presenziare
in futuro alle udienze in Pretura relative concernenti un'eventuale procedura
di divorzio: nulla le impedirebbe di farsi rappresentare o di chiedere un nulla
osta per tale motivo.
Ne consegue che è venuto meno il fine del
soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva
giustificato il rilascio di un permesso di dimora.
4.
RI 1 risiede regolarmente da circa tre anni nel nostro Paese. Il suo
soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha
essenzialmente i suoi legami sociali, culturali e familiari in Brasile, dove
viveva, risiedeva e lavorava prima di giungere in Svizzera.
Dispositivo
Per questi motivi, il suo rientro in patria
non le pone alcun problema insormontabile di riadattamento, nemmeno dal profilo
lavorativo.
5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto
così come l'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio
formulata in questa sede, il gravame essendo destinato all'insuccesso sin
dall'inizio (art. 14 Lag). Ad identica conclusione si può giungere per quella
presentata dinnanzi al Consiglio di Stato.
Con l'emanazione del presente giudizio, la
domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto.
Tassa di giustizia e spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3,
10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm; la Lag;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La domanda
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
5. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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