52.2006.188
Licenza per l'ampliamento di due locali ad uso deposito
4 agosto 2006Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2006.188
Lugano
4 agosto 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 30 maggio 2006 di
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la
decisione 9 maggio 2006 del Consiglio di Stato (n. 2231) che annulla la
licenza edilizia 27 gennaio 2006 rilasciata in sanatoria dal municipio di CO
2 all'insorgente per l'ampliamento di due locali ad uso deposito annessi a
due case d'abitazione realizzate sulle part. 1284 e 1226;
viste le risposte:
- 14 giugno 2006 del Consiglio di
Stato;
- 7 luglio 2006 del municipio di CO
2;
- 14 luglio 2006 di CO 1;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 12 settembre 2002 il municipio
di CO 2 ha rilasciato ai resistenti CO 1 il permesso di costruire due villette
unifamiliari (villa A part. 1226 / villa B: part. 1284) sul pendio situato a
valle della loro casa d'abitazione (part. 451). Il progetto prevedeva fra
l'altro di edificare a ridosso della facciata sudovest di entrambi gli edifici
un locale seminterrato ad uso deposito, la cui copertura avrebbe dovuto fungere
da terrazza aperta, accessibile dall'attigua cucina.
Il locale attrezzi della villa A avrebbe dovuto misurare m
2.50 x 4.05; quello della villa B m 5.22 x 4.05. Il lato a monte di entrambi i
manufatti avrebbe dovuto essere schermato da un muro, costruito sul
prolungamento delle facciate nordovest degli edifici principali. Quello della
villa A sarebbe stato alto al massimo m 4.50, quello della villa B invece
appena m 1.00.
Pianta
part. 451
5.20 2.50
muro muro
villa B (part. 1284) villa A (part. 1226)
Prospetto da monte
verso valle
2.50
4.50
Villa A villa
B
In sede di esecuzione del progetto, gli
acquirenti delle due villette si sono in parte scostati dai piani approvati. Il
locale attrezzi della villetta A è stato in particolare allungato da m 2.50 a m
4.90, prolungando di conseguenza il muro che scherma la terrazza verso monte.
La parte interrata del locale attrezzi della villetta B è stata leggermente
ingrandita, mentre il muro eretto a monte è stato innalzato sino all'altezza
della facciata dell'edificio principale ad esso contigua.
B. Su notifica inoltrata a posteriori
dalla RI 1, direttrice dei lavori, il 27 gennaio 2006 il municipio ha
rilasciato la licenza in sanatoria per le opere eseguite abusivamente,
respingendo nel contempo l'opposizione dei vicini CO 1.
L'autorità comunale ha in sostanza ritenuto che
Fatti
i manufatti in oggetto fossero costruzioni accessorie e che potessero pertanto
sorgere ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta per gli
edifici principali.
C. Con giudizio 9 maggio 2006 il
Consiglio di Stato ha annullato la predetta licenza, negando in sostanza che i
manufatti in contestazione potessero essere configurati come costruzioni accessorie.
Considerato che la loro copertura è utilizzata come terrazza, si tratterebbe di
prolungamenti dell'edificio principale, del quale condividerebbero la qualifica
giuridica.
La domanda di costruzione in sanatoria non potrebbe inoltre essere
trattata secondo la procedura di notifica, ma andrebbe ripresentata secondo la
procedura ordinaria.
D. Contro il predetto giudizio la
soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza
rilasciatale dal municipio.
Secondo la ricorrente, i locali attrezzi sarebbero da
considerare come costruzioni accessorie, siccome non utilizzate per l'abitazione
o per il lavoro. Il fatto che la loro copertura sia utilizzata come terrazza
non ne muterebbe la qualifica. I muri eretti verso monte non farebbero d'altro
canto parte dei manufatti in questione, ma sarebbero semplici prolungamenti
delle facciate degli edifici principali. I proprietari delle due villette
sarebbero d'accordo di ridurre le distanze dal confine.
E. All'accoglimento del ricorso si
oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini opponenti, contestando
in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario
saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio aderisce invece all'impugnativa.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva
dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti
(art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e delle opere in contestazione emerge
chiaramente dai piani annessi alla domanda di costruzione in sanatoria. La
visita in luogo e le altre prove auspicate dalla ricorrente non appaiono dunque
atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 6 cpv. 1 lett. b NAPR di CO 2, sono considerate costruzioni
accessorie quelle al servizio di un fabbricato, indipendenti da quest'ultimo
in quanto a funzione, non destinate all'abitazione o al lavoro e non utilizzate
per attività o depositi industriali, artigianali o commerciali. L'altezza
delle costruzioni accessorie non deve superare il limite di 3.00 m. Se prive di
aperture possono sorgere a confine, altrimenti ad almeno m 1.50. Analogamente,
devono rispettare una distanza di 3.00 m da facciate di edifici principali
prive di aperture. Altrimenti devono sorgere ad una distanza di almeno 4.00 m.
Per beneficiare di queste facilitazioni, le costruzioni
accessorie devono essere prive di una destinazione autonoma e porsi in un
rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla costruzione principale. Non
devono inoltre servire all'abitazione o al lavoro (RDAT 1986 n. 39, 1985 n. 61,
1978, n. 52; Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 11 LE n. 849 seg.).
2.2
Un edificio è destinato all'abitazione quando permette
alle persone di risiedervi, temporaneamente o in modo durevole, soggiornando al
suo interno, al riparo dalle intemperie, per trascorrere il tempo libero da
impegni di lavoro, per riposarsi e ristorarsi. La funzione residenziale si
manifesta sotto molteplici aspetti e comprende diverse attività, tipiche della
vita domestica. Per essere considerato idoneo all'abitazione l'edificio deve
quindi essere strutturato in modo da permettere ai suoi utenti di soddisfare le
loro esigenze in fatto di riposo, di ristorazione (cucina) e di cura
dell'igiene (bagno/WC). Gli spazi destinati al soddisfacimento di queste
esigenze sono considerati abitabili e vanno conteggiati come SUL ai fini del
calcolo dell'i.s. (STA 17.7.2002 in re C.).
2.3
Nel caso concreto, entrambi i locali in oggetto servono
per il deposito degli attrezzi e dei contenitori dell'olio combustibile. Dal
profilo della destinazione degli spazi che racchiudono, entrambi i manufatti
sono chiaramente da considerare come costruzioni accessorie. Fatta astrazione
dei muri di schermatura delle terrazze eretti verso monte, di cui si dirà più
avanti, l'altezza di entrambe le opere è invero contenuta nel limite di 3.00 m.
La distanza dal confine verso il fondo dei resistenti è di circa m 2.90, quella
verso la villetta B è invece di m 3.05. Sono quindi rispettate le distanze
minime prescritte dall'art. 6 cpv. 1 lett. b NAPR.
Entrambi i fabbricati sono al servizio della costruzione
principale alla quale sono annessi e non sono abitabili. Il fatto che la loro
copertura sia utilizzata come terrazza aperta accessibile dalla cucina delle
due villette non impedisce di considerarle costruzioni accessorie. Anche se
connessa all'uso residenziale dell'edificio principale, questa destinazione non
le rende invero abitabili. La superficie adibita a terrazza rimane in particolare
esclusa dal computo della SUL.
In quanto volta ad autorizzare il modico ampliamento sotterraneo
del locale deposito della villetta B ed il raddoppio della volumetria del
corrispondente locale della villetta A la licenza era quindi conforme al
diritto.
Trattandosi di varianti di poco conto ed essendo stata
offerta ai vicini l’opportunità di opporvisi, contrariamente a quanto assume il
Consiglio di Stato, le modifiche potevano senz'altro essere approvate secondo
la procedura di semplice notifica (cfr. art. 16 cpv. 2 LE).
3.
Lesivi del diritto, in particolare
dell'ordinamento delle distanze dal confine, sono invece i muri eretti sul
retro dei locali attrezzi, sul prolungamento verso sudovest delle facciate
rivolte verso monte delle due villette. Come costruzioni accessorie, questi manufatti
non possono essere autorizzati, poiché, sviluppandosi in verticale per oltre
3.00
m dal terreno sistemato, superano abbondantemente l’altezza massima
fissata dall’art. 6 cpv. 1 NAPR per questo genere di costruzioni minori.
Qualificati come costruzioni principali, i muri in questione
non possono invece essere autorizzati così come sono progettati, poiché
disattendono entrambi la distanza minima di 3.00 m dal confine prescritta
dall’art. 6 cpv. 1 lett. a NAPR.
Seppur per pochi centimetri, il muro della villa A,
nell’angolo nordovest invade infatti la fascia larga 3.00 m che deve rimanere
libera da costruzioni verso il confine con la part. 451 dei resistenti. Se
debba rispettare anche una distanza minima verso la villetta B è questione che
può rimanere indecisa. Al riguardo si può comunque già sin d'ora rilevare che
ad un’eventuale, insufficiente distanza verso tale edificio potrebbe semmai
essere posto rimedio prolungando il muro sino a chiudere completamente il varco
tra i due stabili.
Il muro eretto sul prolungamento della facciata nordovest
della villetta B non può invece essere autorizzato perché non rispetta la
distanza minima dal confine verso la part. 455, il cui proprietario non ha dato
il suo consenso alla riduzione di tale parametro (art. 6 cpv. 1 lett. c NAPR).
4.
Sulla scorta delle considerazioni
che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio
governativo impugnato e ripristinando la licenza rilasciata dal municipio alla RI
1.
per le modifiche apportate alle due villette, fatta eccezione per i muri
eretti sul prolungamento delle due facciate rivolte verso monte al fine di
schermare le terrazze realizzate sulla copertura dei due locali attrezzi.
La tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra le
parti. Le ripetibili sono invece compensate.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 6 NAPR di CO 2; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1
la decisione 9 maggio 2006 del Consiglio di Stato (n. 2231) è annullata
e riformata nel senso che:
1.2
la licenza edilizia 27 gennaio 2006 rilasciata in sanatoria dal
municipio di CO 2 alla RI 1 è confermata ad eccezione dei muri eretti sul
prolungamento delle due facciate rivolte verso monte al fine di schermare le
terrazze realizzate sulla copertura dei due locali attrezzi.
2.
La tassa di giustizia di fr.
1'200.- è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente (fr. 600.-) ed i
resistenti in solido (fr. 600.-). Le ripetibili sono compensate.
3.
Intimazione a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario