Lexipedia

Decisione

52.2006.188

Licenza per l'ampliamento di due locali ad uso deposito

4 agosto 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i manufatti in oggetto fossero costruzioni accessorie e che potessero pertanto

sorgere ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta per gli

edifici principali.

C. Con giudizio 9 maggio 2006 il

Consiglio di Stato ha annullato la predetta licenza, negando in sostanza che i

manufatti in contestazione potessero essere configurati come costruzioni accessorie.

Considerato che la loro copertura è utilizzata come terrazza, si tratterebbe di

prolungamenti dell'edificio principale, del quale condividerebbero la qualifica

giuridica.

La domanda di costruzione in sanatoria non potrebbe inoltre essere

trattata secondo la procedura di notifica, ma andrebbe ripresentata secondo la

procedura ordinaria.

D. Contro il predetto giudizio la

soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza

rilasciatale dal municipio.

Secondo la ricorrente, i locali attrezzi sarebbero da

considerare come costruzioni accessorie, siccome non utilizzate per l'abitazione

o per il lavoro. Il fatto che la loro copertura sia utilizzata come terrazza

non ne muterebbe la qualifica. I muri eretti verso monte non farebbero d'altro

canto parte dei manufatti in questione, ma sarebbero semplici prolungamenti

delle facciate degli edifici principali. I proprietari delle due villette

sarebbero d'accordo di ridurre le distanze dal confine.

E. All'accoglimento del ricorso si

oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i vicini opponenti, contestando

in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario

saranno discussi nei seguenti considerandi.

Il municipio aderisce invece all'impugnativa.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva

dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti

(art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e delle opere in contestazione emerge

chiaramente dai piani annessi alla domanda di costruzione in sanatoria. La

visita in luogo e le altre prove auspicate dalla ricorrente non appaiono dunque

atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 6 cpv. 1 lett. b NAPR di CO 2, sono considerate costruzioni

accessorie quelle al servizio di un fabbricato, indipendenti da quest'ultimo

in quanto a funzione, non destinate all'abitazione o al lavoro e non utilizzate

per attività o depositi industriali, artigianali o commerciali. L'altezza

delle costruzioni accessorie non deve superare il limite di 3.00 m. Se prive di

aperture possono sorgere a confine, altrimenti ad almeno m 1.50. Analogamente,

devono rispettare una distanza di 3.00 m da facciate di edifici principali

prive di aperture. Altrimenti devono sorgere ad una distanza di almeno 4.00 m.

Per beneficiare di queste facilitazioni, le costruzioni

accessorie devono essere prive di una destinazione autonoma e porsi in un

rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla costruzione principale. Non

devono inoltre servire all'abitazione o al lavoro (RDAT 1986 n. 39, 1985 n. 61,

1978, n. 52; Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 11 LE n. 849 seg.).

2.2

Un edificio è destinato all'abitazione quando permette

alle persone di risiedervi, temporaneamente o in modo durevole, soggiornando al

suo interno, al riparo dalle intemperie, per trascorrere il tempo libero da

impegni di lavoro, per riposarsi e ristorarsi. La funzione residenziale si

manifesta sotto molteplici aspetti e comprende diverse attività, tipiche della

vita domestica. Per essere considerato idoneo all'abitazione l'edificio deve

quindi essere strutturato in modo da permettere ai suoi utenti di soddisfare le

loro esigenze in fatto di riposo, di ristorazione (cucina) e di cura

dell'igiene (bagno/WC). Gli spazi destinati al soddisfacimento di queste

esigenze sono considerati abitabili e vanno conteggiati come SUL ai fini del

calcolo dell'i.s. (STA 17.7.2002 in re C.).

2.3

Nel caso concreto, entrambi i locali in oggetto servono

per il deposito degli attrezzi e dei contenitori dell'olio combustibile. Dal

profilo della destinazione degli spazi che racchiudono, entrambi i manufatti

sono chiaramente da considerare come costruzioni accessorie. Fatta astrazione

dei muri di schermatura delle terrazze eretti verso monte, di cui si dirà più

avanti, l'altezza di entrambe le opere è invero contenuta nel limite di 3.00 m.

La distanza dal confine verso il fondo dei resistenti è di circa m 2.90, quella

verso la villetta B è invece di m 3.05. Sono quindi rispettate le distanze

minime prescritte dall'art. 6 cpv. 1 lett. b NAPR.

Entrambi i fabbricati sono al servizio della costruzione

principale alla quale sono annessi e non sono abitabili. Il fatto che la loro

copertura sia utilizzata come terrazza aperta accessibile dalla cucina delle

due villette non impedisce di considerarle costruzioni accessorie. Anche se

connessa all'uso residenziale dell'edificio principale, questa destinazione non

le rende invero abitabili. La superficie adibita a terrazza rimane in particolare

esclusa dal computo della SUL.

In quanto volta ad autorizzare il modico ampliamento sotterraneo

del locale deposito della villetta B ed il raddoppio della volumetria del

corrispondente locale della villetta A la licenza era quindi conforme al

diritto.

Trattandosi di varianti di poco conto ed essendo stata

offerta ai vicini l’opportunità di opporvisi, contrariamente a quanto assume il

Consiglio di Stato, le modifiche potevano senz'altro essere approvate secondo

la procedura di semplice notifica (cfr. art. 16 cpv. 2 LE).

3.

Lesivi del diritto, in particolare

dell'ordinamento delle distanze dal confine, sono invece i muri eretti sul

retro dei locali attrezzi, sul prolungamento verso sudovest delle facciate

rivolte verso monte delle due villette. Come costruzioni accessorie, questi manufatti

non possono essere autorizzati, poiché, sviluppandosi in verticale per oltre

3.00

m dal terreno sistemato, superano abbondantemente l’altezza massima

fissata dall’art. 6 cpv. 1 NAPR per questo genere di costruzioni minori.

Qualificati come costruzioni principali, i muri in questione

non possono invece essere autorizzati così come sono progettati, poiché

disattendono entrambi la distanza minima di 3.00 m dal confine prescritta

dall’art. 6 cpv. 1 lett. a NAPR.

Seppur per pochi centimetri, il muro della villa A,

nell’angolo nordovest invade infatti la fascia larga 3.00 m che deve rimanere

libera da costruzioni verso il confine con la part. 451 dei resistenti. Se

debba rispettare anche una distanza minima verso la villetta B è questione che

può rimanere indecisa. Al riguardo si può comunque già sin d'ora rilevare che

ad un’eventuale, insufficiente distanza verso tale edificio potrebbe semmai

essere posto rimedio prolungando il muro sino a chiudere completamente il varco

tra i due stabili.

Il muro eretto sul prolungamento della facciata nordovest

della villetta B non può invece essere autorizzato perché non rispetta la

distanza minima dal confine verso la part. 455, il cui proprietario non ha dato

il suo consenso alla riduzione di tale parametro (art. 6 cpv. 1 lett. c NAPR).

4.

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio

governativo impugnato e ripristinando la licenza rilasciata dal municipio alla RI

1.

per le modifiche apportate alle due villette, fatta eccezione per i muri

eretti sul prolungamento delle due facciate rivolte verso monte al fine di

schermare le terrazze realizzate sulla copertura dei due locali attrezzi.

La tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra le

parti. Le ripetibili sono invece compensate.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 21 LE; 6 NAPR di CO 2; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione 9 maggio 2006 del Consiglio di Stato (n. 2231) è annullata

e riformata nel senso che:

1.2

la licenza edilizia 27 gennaio 2006 rilasciata in sanatoria dal

municipio di CO 2 alla RI 1 è confermata ad eccezione dei muri eretti sul

prolungamento delle due facciate rivolte verso monte al fine di schermare le

terrazze realizzate sulla copertura dei due locali attrezzi.

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'200.- è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente (fr. 600.-) ed i

resistenti in solido (fr. 600.-). Le ripetibili sono compensate.

3.

Intimazione a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario