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Decisione

52.2006.190

Diniego iscrizione all'albo delle imprese

18 dicembre 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti temporali e sostanziali del lavoro svolto, precisando in particolare

quali cantieri avrebbe diretto in modo da permettere all'autorità, se del caso,

di esperire le necessarie verifiche.

Nella stessa lettera l'ing. __________ ha

inoltre dichiarato di aver anche progettato e diretto personalmente cantieri

in collaborazione con l'impresa di costruzioni del padre. Dichiarazione,

controfirmata dal padre, che integra l'indicazione del curriculum vitae,

ove già afferma di aver collaborato con l'impresa __________ dal 2000 in avanti

alla progettazione ed alla direzione lavori di due case d'abitazione,

delle quali non è dato di conoscere ulteriori dettagli.

A fronte di queste scarne indicazioni, non

si può ragionevolmente rimproverare alla CV-LEPIC di aver abusato del suo

potere d'apprezzamento per aver ritenuto che l'ing. __________ non avesse

dimostrato di aver svolto una pratica di almeno tre anni quale dirigente di

cantiere. Nelle circostanze concrete, non è invero dato di vedere come si possa

pretendere che la semplice indicazione di aver diretto personalmente i lavori

di costruzione di due case d'abitazione, di cui non si sa null'altro, dovesse necessariamente

indurre la CV-LEPIC a concludere che l'ing. __________ è in grado di gestire

Considerandi

un'impresa di costruzioni, poiché ha dimostrato di conoscere adeguatamente le

problematiche connesse alla direzione di un cantiere.

La conclusione tratta dalla CV-LEPIC,

sostanzialmente fondata sulla mancata dimostrazione di disporre di un

responsabile tecnico che ha svolto la pratica triennale quale dirigente di

cantiere richiesta dall'art. 5 cpv. 3 LEPIC, regge perfettamente alla critica

dell'insorgente.

5.

Prive di

fondamento sono le ulteriori censure sollevate dall'insorgente con riferimento

alla libertà economica garantita dall'art. 36 Cost. federale per il fatto che

la CV-LEPIC non avrebbe tenuto debitamente conto della pratica svolta quale

collaboratore presso l'impresa di costruzioni del padre.

La decisione censurata non esclude affatto

che l'ing. __________ possa aver svolto la pratica di dirigente di cantiere

presso la ditta del padre. Tanto meno esige che la pratica venga svolta presso

ditte di terzi. Pretende unicamente che l'istante dimostri concretamente in

cosa è consistita, indicando in dettaglio quali cantieri ha effettivamente

diretto, in modo che la CV-LEPIC possa semmai procedere alle necessarie

verifiche ed esprimersi con sufficiente cognizione di causa.

6.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto. La

tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art.

28.

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 e 36 Cost; 3 cpv. 2 lett. a, 3 cpv.

3, 5 cpv. 1, 5 cpv. 3 e 15 cpv. 1 LEPIC; 3, 18, 26, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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