52.2006.190
Diniego iscrizione all'albo delle imprese
18 dicembre 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2006.190
Data decisione, Autorità:
18.12.2006, TRAM
Titolo:
Diniego iscrizione all'albo delle imprese
ISCRIZIONE ALL'ALBO
art. 27 COST
art. 3 LEPIC
art. 5 LEPIC
art. 15 LEPIC
Incarto n.
52.2006.190
Lugano
18 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 giugno 2006 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 26 maggio 2006, (n. 005/2006) con la
quale la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge
sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) ha
negato alla ricorrente l'iscrizione all'albo delle imprese;
vista la risposta 21 giugno 2006 della Commissione
di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di
impresario costruttore;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30
settembre 2005 l'impresa di costruzioni RI 1costituita all'inizio di quello
stesso mese, ha chiesto alla Commissione di vigilanza per l'applicazione della
legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) di
essere iscritta all'albo delle imprese del cantone Ticino. Alla domanda era
allegato il curriculum vitae dell'ing. STS __________, di __________, diplomatosi
nel 1999, designato quale responsabile tecnico. Da questo documento risultava fra
l'altro che l'ing. __________ aveva lavorato a tempo parziale dal 2000 al 2004
presso lo studio d'ingegneria __________ di __________, collaborando contemporaneamente
con l'impresa di costruzioni del padre Mario alla progettazione ed alla direzione
lavori di due case d'abitazione.
Con scritti del 30 gennaio, rispettivamente
del 9 marzo 2006 la CV-LEPIC ha chiesto alla RI 1 di inviarle un'attestazione
comprovante che l'ing. __________ aveva svolto una pratica professionale di
almeno 3 anni quale dirigente di cantiere. Dando seguito alla richiesta, la RI
1 ha prodotto uno scritto del 1° marzo 2006, nel quale lo stesso ing. __________
dichiarava di aver lavorato presso lo studio d'ingegneria __________ a __________
in qualità anche di direzione lavori per opere di sopra e sottostruttura tra
cui anche case d'abitazione e riattazioni, rispettivamente di aver progettato
e diretto personalmente cantieri in collaborazione con l'impresa di costruzioni
del padre.
B. Con decisione 25 maggio 2006 la CV-LEPIC ha respinto la domanda in
quanto in contrasto con l'art. 5 cpv. 3 LEPIC, secondo il quale il responsabile
tecnico deve possedere una pratica professionale di almeno tre anni quale
dirigente di cantiere. L'esperienza accumulata dall'ing. __________ presso lo studio
d'ingegneria __________ (2000-2004) e presso l'impresa di costruzioni __________
(2000-2005) non si identifica con la pratica di dirigente di cantiere prevista
dalla LEPIC.
C. Contro tale
decisione laRI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando l'iscrizione all'albo delle imprese. Eccepita
la carenza di motivazione del provvedimento, la RI 1 contesta in sostanza le
deduzioni della CV-LEPIC. La pratica svolta dall'ing. __________ presso l'impresa
paterna sarebbe sufficiente. Pretendere che fosse iscritto a RC costituirebbe
un formalismo eccessivo. La decisione, conclude, violerebbe la libertà economica,
poiché non terrebbe debitamente conto che l'ing. __________ ha lavorato in posizione
subalterna nella ditta del padre dal 2000 al 2005.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone la CV-LEPIC, contestando le tesi dell'insorgente con
argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende
dall'art. 15 cpv. 1 LEPIC. La legittimazione attiva della ricorrente,
direttamente e personalmente toccata dalla decisione impugnata, è certa (art.
43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2.1. Giusta l’art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione dev’essere motivata
per iscritto. Per costante giurisprudenza, una decisione risulta essere
sufficientemente motivata, allorquando la parte interessata è messa nelle
condizioni di rendersi conto della sua portata e di poter far uso con piena
cognizione di causa dei rimedi di diritto a sua disposizione per impugnare la
medesima dinanzi ad un'istanza di giudizio superiore. In questo modo è
sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi che l'hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 129 I 232 consid.
3.2., 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT
1988 n. 45).
2.2. Nel caso concreto, la decisione
impugnata indica chiaramente che la domanda d'iscrizione all'albo delle imprese
veniva respinta perché l'istante non aveva dimostrato che l'ing. __________
aveva svolto una pratica di almeno 3 anni quale dirigente di cantiere richiesta
dall'art. 5 cpv. 3 LEPIC. Benché succinta, la motivazione risponde pienamente
alle esigenze di motivazione dell'art. 26 PAmm. Essa permetteva infatti a
chiunque di rendersi immediatamente conto che il motivo del rifiuto era da ricercare
nella mancata attestazione dell'adempimento del requisito posto dalla succitata
norma della LEPIC. Il ricorso inoltrato dalla RI 1 dimostra chiaramente che la
motivazione del provvedimento censurato non l'ha minimamente pregiudicata nell'esercizio
dei suoi diritti di difesa.
3.Secondo l’art. 3 cpv. 2 lett. a LEPIC, hanno diritto di essere iscritte
all'albo le imprese di costruzione nelle quali almeno un titolare o membro
dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali richiesti dalla LEPIC
ed è in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione di
impresario costruttore. Dispongono dei requisiti professionali di impresario
costruttore, soggiunge l’art. 5 cpv. 1 LEPIC, i titolari di uno dei diplomi ivi
elencati.
È inoltre richiesta una pratica
professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere (art. 5 cpv. 3
LEPIC).
Le imprese nazionali che chiedono di essere
iscritte all’albo devono fra l'altro allegare all'istanza i certificati dettagliati
concernenti l’attività pratica svolta dal responsabile tecnico come dirigente
di cantiere in un’impresa di costruzione (art. 3 lett. a RLEPIC).
La legge non precisa ulteriormente i
requisiti minimi della pratica che il responsabile tecnico designato deve aver
svolto quale dirigente di cantiere di un'impresa di costruzione sull'arco di
tre anni. Alla CV-LEPIC è lasciato al riguardo un certo margine d'apprezzamento,
che l'autorità può sindacare unicamente nei limiti della violazione del
diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 PAmm).
Considerate le finalità perseguite dal requisito in discussione, si può
comunque ammettere che l'istante deve dimostrare che il responsabile tecnico ha
acquisito una solida esperienza nel campo della direzione lavori; funzione che
comprende la gestione della manodopera, il coordinamento degli artigiani, la
sicurezza delle infrastrutture, il controllo di qualità ed altre attività che
non occorre qui menzionare.
4.Nel caso concreto la ricorrente pretende di aver dimostrato in modo
convincente che l'ing. __________ ha svolto la pratica di dirigente di cantiere
richiesta dall'art. 5 cpv. 3 LEPIC, lavorando a tempo parziale presso lo studio
d'ingegneria __________ dal 2000 al 2004 e collaborando nel contempo con
l'impresa di costruzioni del padre __________.
Sollecitata dalla CV-LEPIC a documentare tale
pratica mediante adeguate attestazioni, la RI 1 si è limitata a produrre una lettera
dello stesso ing. __________, nella quale quest'ultimo afferma di aver lavorato
presso lo studio d'ingegneria __________ a __________ in qualità anche di
direzione lavori per opere di sopra e sottostruttura tra cui anche case
d'abitazione e riattazioni. L'autocertificazione non può essere ammessa.
Ben si può in effetti pretendere che l'ing. __________ producesse una dichiarazione
del suo ex datore di lavoro, dalla quale risultino in modo chiaro ed analitico
Fatti
i limiti temporali e sostanziali del lavoro svolto, precisando in particolare
quali cantieri avrebbe diretto in modo da permettere all'autorità, se del caso,
di esperire le necessarie verifiche.
Nella stessa lettera l'ing. __________ ha
inoltre dichiarato di aver anche progettato e diretto personalmente cantieri
in collaborazione con l'impresa di costruzioni del padre. Dichiarazione,
controfirmata dal padre, che integra l'indicazione del curriculum vitae,
ove già afferma di aver collaborato con l'impresa __________ dal 2000 in avanti
alla progettazione ed alla direzione lavori di due case d'abitazione,
delle quali non è dato di conoscere ulteriori dettagli.
A fronte di queste scarne indicazioni, non
si può ragionevolmente rimproverare alla CV-LEPIC di aver abusato del suo
potere d'apprezzamento per aver ritenuto che l'ing. __________ non avesse
dimostrato di aver svolto una pratica di almeno tre anni quale dirigente di
cantiere. Nelle circostanze concrete, non è invero dato di vedere come si possa
pretendere che la semplice indicazione di aver diretto personalmente i lavori
di costruzione di due case d'abitazione, di cui non si sa null'altro, dovesse necessariamente
indurre la CV-LEPIC a concludere che l'ing. __________ è in grado di gestire
Considerandi
un'impresa di costruzioni, poiché ha dimostrato di conoscere adeguatamente le
problematiche connesse alla direzione di un cantiere.
La conclusione tratta dalla CV-LEPIC,
sostanzialmente fondata sulla mancata dimostrazione di disporre di un
responsabile tecnico che ha svolto la pratica triennale quale dirigente di
cantiere richiesta dall'art. 5 cpv. 3 LEPIC, regge perfettamente alla critica
dell'insorgente.
5.
Prive di
fondamento sono le ulteriori censure sollevate dall'insorgente con riferimento
alla libertà economica garantita dall'art. 36 Cost. federale per il fatto che
la CV-LEPIC non avrebbe tenuto debitamente conto della pratica svolta quale
collaboratore presso l'impresa di costruzioni del padre.
La decisione censurata non esclude affatto
che l'ing. __________ possa aver svolto la pratica di dirigente di cantiere
presso la ditta del padre. Tanto meno esige che la pratica venga svolta presso
ditte di terzi. Pretende unicamente che l'istante dimostri concretamente in
cosa è consistita, indicando in dettaglio quali cantieri ha effettivamente
diretto, in modo che la CV-LEPIC possa semmai procedere alle necessarie
verifiche ed esprimersi con sufficiente cognizione di causa.
6.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto. La
tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art.
28.
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 e 36 Cost; 3 cpv. 2 lett. a, 3 cpv.
3, 5 cpv. 1, 5 cpv. 3 e 15 cpv. 1 LEPIC; 3, 18, 26, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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