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Decisione

52.2006.191

Permesso di dimora

2 agosto 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i figli in un'altra abitazione, sempre nel comune di __________.

Il 6 ottobre 2005, __________ ha informato

l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ di vivere separato dalla

moglie dal luglio precedente e che, visti i buoni rapporti con la stessa, non

escludeva di ricomporre in futuro la comunione coniugale.

b) Il 17 ottobre 2005, l'autorità

dipartimentale ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e, di

riflesso, ai figli __________, fissando loro un termine con scadenza il 31 dicembre

2005 per lasciare il territorio cantonale.

L'autorità ha rilevato che lo scopo per il

quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito

all'avvenuta cessazione, il mese di luglio precedente, della vita in comune con

il marito e che non era dato a sapere se essi avrebbero ripreso la vita in

comune, ritenendo in tal modo che ella invocasse il matrimonio in maniera

manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4,

7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS).

C. Con

giudizio 16 maggio 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1

Il Governo ha rilevato che dal luglio 2005 i

coniugi __________ avevano organizzato ciascuno autonomamente la propria vita,

ritenendo pertanto che vi fossero gli estremi per rifiutare il rinnovo del

permesso all'interessata e ai suoi figli per i motivi addotti dal dipartimento.

L'Esecutivo cantonale ha inoltre considerato tutto sommato esigibile il loro

rientro nel Paese d'origine.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa,__________ si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo

del permesso di dimora per sé e per __________ e __________.

La ricorrente contesta di invocare il

vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva. Sostiene che nulla

impedisce ai coniugi di vivere in due domicili diversi, precisando che la cessazione

della comunione domestica è stata causata solo dalle incomprensioni con il

marito sulla gestione dei figli. Non esclude tuttavia di riprendere la

relazione sentimentale con il marito, come quest'ultimo ha affermato in una dichiarazione

versata agli atti. Afferma di essere bene integrata nel tessuto sociale elvetico

insieme a __________ e __________, i quali svolgono e frequentano rispettivamente

un apprendistato e la scuola media, e che essi avrebbero grosse difficoltà a

riadattarsi alla realtà del loro paese d'origine. Rileva inoltre di avere

sempre mantenuto una buona condotta durante il suo soggiorno nel nostro paese e

di lavorare da parecchi anni con piena soddisfazione da parte del suo datore di

lavoro e dei colleghi.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10

lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro

il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove

un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.

1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase

LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e

alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta

norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente

valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

In concreto, RI 1 è sposata con un cittadino

elvetico. Di conseguenza ella ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del

permesso di dimora. Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti

al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve

concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa

inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso sollecitato non possa esserle

rinnovato è una questione di merito.

Dal canto loro, __________ (1989) e __________

(1991) __________ sono al beneficio di un permesso di dimora per vivere insieme

alla madre (ricongiungimento familiare). Di conseguenza, il destino del loro

permesso di soggiorno dipende dall'esito del ricorso inoltrato da RI 1.

Di transenna va rilevato che la presente

decisione non riguarda le nipoti della ricorrente, in quanto J__________ ed E__________

sono ormai maggiorenni e vivono autonomamente.

1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

L'art. 7

cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino

svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo

diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il

matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e

domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro

effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di

diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare

interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,

consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge

straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste

solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un

permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli

tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato

che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di

far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero

all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione

matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi

siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)

intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale

soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e

rif.).

3.

3.1. Come accennato in narrativa, la ricorrente è entrata in Svizzera il 18

febbraio 2002 per sposarsi il 26 settembre successivo con un cittadino elvetico

e vivere con lo stesso a __________.

Il 14 luglio 2005, dopo nemmeno tre anni di

matrimonio, ella ha chiesto il rinnovo del suo permesso di dimora indicando di

essersi separata di fatto dal marito e di essersi trasferita insieme ai figli in

un'altra abitazione sempre a __________ (v. anche lo scritto 6 ottobre 2005 di __________

all'Ufficio regionale degli stranieri ad __________).

Ora, tenuto conto di tutte le circostanze

del caso, in particolare il fatto che la separazione dei coniugi __________

dura ormai da un anno e che da allora essi non hanno più ripreso la vita in comune,

vi sono sufficienti elementi per ritenere che essi hanno da tempo organizzato

autonomamente la loro vita e che il loro matrimonio esiste solo sulla carta. Il

fatto che il matrimonio è sempre in crisi lo conferma peraltro la circostanza

che ella continua a ricevere mensilmente un contributo

finanziario dal marito.

L'argomento secondo cui la disunione sarebbe

imputabile al marito a causa delle sue incomprensioni

sulla gestione dei figli è ininfluente ai fini della

decisione, i motivi che conducono alla separazione non essendo determinanti

(STF 20 aprile 2001,2A.178/2001, in re I. consid. 3a).

Non porta a diversa conclusione il fatto che

non sarebbe pendente una procedura di separazione legale o di divorzio tra i coniugi

__________. Giova infatti ricordare che le autorità amministrative responsabili

dell'applicazione delle norme in materia di diritto degli stranieri sono

sostanzialmente tenute a valutare le relazioni tra coniuge svizzero e coniuge

straniero senza essere vincolati dalla situazione esistente dal profilo del

diritto del divorzio e soprattutto in maniera indipendente dal giudice civile (DTF

128.

II 145 consid. 2.2. STF del 25 ottobre 2002 nella causa 2A.245/2002 consid.

4.1

).

La ricorrente afferma che ella e suo marito si renderebbero reciprocamente visita e il

1° giugno 2006 __________ ha dichiarato di non

escludere una riconciliazione con la moglie (doc. B). D'altra parte, però, la ricorrente non può

pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere

dalla volontà dei coniugi di ricomporre la comunione coniugale in un futuro non

ancora ben definito. Tanto più che è da diverso tempo che il marito afferma di

voler tornare a vivere insieme alla consorte, senza però darvi seguito (scritto 6 ottobre 2005 di __________ all'Ufficio regionale degli

stranieri di __________).

Certo, l'insorgente ha notificato

immediatamente all'Ufficio regionale degli stranieri la sua separazione di

fatto dal marito, come peraltro le imponeva le legge (v. domanda di rinnovo del

permesso di dimora del 14 luglio 2005). Tuttavia, contrariamente a quanto ella

assume, la separazione con due domicili separati non è protetta dall'art. 7

LDDS se vi sono concreti indizi tali da ritenere, come ricordato dianzi, che i

coniugi non sono più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangono

uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri

(DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

3.2

In siffatte circostanze, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente

nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai

da almeno un anno, al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora ottenuto

per vivere con il marito.

Ne consegue che è venuto meno il fine del

soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva

giustificato il rilascio di un permesso di dimora. Come correttamente rilevato

dal Governo, la posizione della ricorrente non può essere tutelata sul piano

giuridico.

4.

4.1. RI 1

risiede da meno di quattro anni nel nostro paese. Il suo soggiorno va quindi

considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami

familiari, sociali e culturali in Brasile, dove è nata, è cresciuta, risiedeva e

lavorava come maestra, segretaria e venditrice prima di giungere in Svizzera

all'età di 43 anni (v. ricorso ad 2 pag. 2; curriculum vitae 23 febbraio 2002).

In Svizzera l'insorgente ha potuto perfezionarsi quale aiuto educatrice sociale

presso __________, istituto che applica la pedagogia curativa antroposofica e

si occupa di bambini bisognosi di cure speciali, e ha frequentato in tale

ambito dei corsi a __________ (doc. C, F e G). Ella potrà quindi far capo anche

a questa esperienza lavorativa, al momento di intraprendere un'attività

lucrativa nel suo paese d'origine. Per questi motivi, il suo rientro in patria

non le pone insormontabili problemi di riadattamento, nemmeno dal profilo professionale.

Bisogna peraltro rilevare che la sua autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa

in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce

lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente

ambito, come non possono esserlo le dichiarazioni a suo favore di colleghi e

del datore di lavoro. Il fatto che sia ben integrata nel nostro cantone non

permette quindi di pervenire ad una conclusione a lei più favorevole (doc. H: dichiarazione

2.6.2006

del municipio di __________).

Visto quanto precede, l'insorgenteRI 1non

potrebbe prevalersi nemmeno di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art.

8.

CEDU al fine di conservare il proprio permesso di soggiorno in base a questo

disposto, non essendovi più vita familiare con il marito.

4.2

Per quanto concerne i permessi di

soggiorno di __________ (1989) e __________ (1991), essi dipendono dal destino

di quello della madre. Di conseguenza, in quanto rispetta l'unità famigliare,

la decisione impugnata non costituisce

un'ingerenza nei rapporti tra madre e figli. Non è inoltre dato a vedere

come __________, che segue un apprendistato come elettronico multimediale, e __________,

che frequenta la scuola media, non possano riadattarsi alla realtà del loro

paese d'origine, dove vivevano prima di giungere in Svizzera quattro anni fa e

dove si recano per trascorrere le vacanze. Si può pertanto ritenere che essi,

tornando a vivere in Brasile dove hanno trascorso la loro infanzia, non si

troveranno confrontati con insormontabili difficoltà di adattamento.

5.

Infine, a

torto la ricorrente invoca la parità di trattamento con diversi e imprecisati

casi, ove il dipartimento avrebbe rinnovato il permesso di dimora a cittadini

stranieri che si erano separati solo di fatto dal coniuge elvetico. Giova

ricordare che il principio di legalità dell’amministrazione prevale di regola

su quello della parità di trattamento e che la parità di trattamento

nell’illegalità può essere invocata con successo soltanto in casi del tutto

particolari (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed.,

N. 71 B i seg.). Ora, i casi invocati dall'insorgente, oltre a non essere stati

concretamente definiti, non permetterebbero di giungere a conclusioni a lei più

favorevoli in quanto non è dimostrata l’esistenza di una prassi contraria alla

legge che l'autorità non intende abbandonare.

6.

La Sezione

dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni

legali invocate, non rinnovando il permesso di soggiorno all'interessata e, di

riflesso, ai figli __________.

7.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10

lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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