52.2006.191
Permesso di dimora
2 agosto 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2006.191
Data decisione, Autorità:
02.08.2006, TRAM
Titolo:
Permesso di dimora
ABUSO DI DIRITTO
PERMESSO DI DIMORA
RINNOVO
art. 7 cpv. 2 LDDS
Incarto n.
52.2006.191
Lugano
2 agosto 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 giugno 2006 di
RI 1
patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 16 maggio 2006 (n. 2368) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 17 ottobre 2005 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del
permesso di dimora per sé e per i figli __________
viste le risposte:
- 14 giugno 2006 del
Consiglio di Stato,
- 20 giugno 2006 del Dipartimento
delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18
febbraio 2002 la cittadina brasiliana RI 1 madre di __________ e ____________________
nati dal matrimonio con un connazionale e tutrice dal 10 maggio 2002 delle nipoti
__________, è entrata in Svizzera accompagnata dagli stessi allo scopo di
sposarsi con il cittadino elvetico __________.
Le nozze sono state celebrate il 26
settembre 2002 a __________. A seguito del matrimonio, ella ha ottenuto un permesso
di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 25
settembre 2005.
Anche __________, __________, __________ ed __________
sono stati posti al beneficio di un'identica autorizzazione di soggiorno
nell'ambito del ricongiungimento familiare per vivere con la madre/zia a __________.
La ricorrente lavora attualmente quale aiuto
educatrice sociale presso __________.
B. a) Il 14
luglio 2005, RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni il rinnovo del proprio permesso di dimora. Ella
ha indicato di essersi separata di fatto dal marito e di essersi trasferita con
Fatti
i figli in un'altra abitazione, sempre nel comune di __________.
Il 6 ottobre 2005, __________ ha informato
l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ di vivere separato dalla
moglie dal luglio precedente e che, visti i buoni rapporti con la stessa, non
escludeva di ricomporre in futuro la comunione coniugale.
b) Il 17 ottobre 2005, l'autorità
dipartimentale ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e, di
riflesso, ai figli __________, fissando loro un termine con scadenza il 31 dicembre
2005 per lasciare il territorio cantonale.
L'autorità ha rilevato che lo scopo per il
quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito
all'avvenuta cessazione, il mese di luglio precedente, della vita in comune con
il marito e che non era dato a sapere se essi avrebbero ripreso la vita in
comune, ritenendo in tal modo che ella invocasse il matrimonio in maniera
manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4,
7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS).
C. Con
giudizio 16 maggio 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1
Il Governo ha rilevato che dal luglio 2005 i
coniugi __________ avevano organizzato ciascuno autonomamente la propria vita,
ritenendo pertanto che vi fossero gli estremi per rifiutare il rinnovo del
permesso all'interessata e ai suoi figli per i motivi addotti dal dipartimento.
L'Esecutivo cantonale ha inoltre considerato tutto sommato esigibile il loro
rientro nel Paese d'origine.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa,__________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del permesso di dimora per sé e per __________ e __________.
La ricorrente contesta di invocare il
vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva. Sostiene che nulla
impedisce ai coniugi di vivere in due domicili diversi, precisando che la cessazione
della comunione domestica è stata causata solo dalle incomprensioni con il
marito sulla gestione dei figli. Non esclude tuttavia di riprendere la
relazione sentimentale con il marito, come quest'ultimo ha affermato in una dichiarazione
versata agli atti. Afferma di essere bene integrata nel tessuto sociale elvetico
insieme a __________ e __________, i quali svolgono e frequentano rispettivamente
un apprendistato e la scuola media, e che essi avrebbero grosse difficoltà a
riadattarsi alla realtà del loro paese d'origine. Rileva inoltre di avere
sempre mantenuto una buona condotta durante il suo soggiorno nel nostro paese e
di lavorare da parecchi anni con piena soddisfazione da parte del suo datore di
lavoro e dei colleghi.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove
un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.
1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente
valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, RI 1 è sposata con un cittadino
elvetico. Di conseguenza ella ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del
permesso di dimora. Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti
al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve
concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa
inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso sollecitato non possa esserle
rinnovato è una questione di merito.
Dal canto loro, __________ (1989) e __________
(1991) __________ sono al beneficio di un permesso di dimora per vivere insieme
alla madre (ricongiungimento familiare). Di conseguenza, il destino del loro
permesso di soggiorno dipende dall'esito del ricorso inoltrato da RI 1.
Di transenna va rilevato che la presente
decisione non riguarda le nipoti della ricorrente, in quanto J__________ ed E__________
sono ormai maggiorenni e vivono autonomamente.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
L'art. 7
cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo
diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il
matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro
effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di
diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,
consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge
straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste
solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli
tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato
che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di
far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero
all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione
matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi
siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)
intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale
soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e
rif.).
3.
3.1. Come accennato in narrativa, la ricorrente è entrata in Svizzera il 18
febbraio 2002 per sposarsi il 26 settembre successivo con un cittadino elvetico
e vivere con lo stesso a __________.
Il 14 luglio 2005, dopo nemmeno tre anni di
matrimonio, ella ha chiesto il rinnovo del suo permesso di dimora indicando di
essersi separata di fatto dal marito e di essersi trasferita insieme ai figli in
un'altra abitazione sempre a __________ (v. anche lo scritto 6 ottobre 2005 di __________
all'Ufficio regionale degli stranieri ad __________).
Ora, tenuto conto di tutte le circostanze
del caso, in particolare il fatto che la separazione dei coniugi __________
dura ormai da un anno e che da allora essi non hanno più ripreso la vita in comune,
vi sono sufficienti elementi per ritenere che essi hanno da tempo organizzato
autonomamente la loro vita e che il loro matrimonio esiste solo sulla carta. Il
fatto che il matrimonio è sempre in crisi lo conferma peraltro la circostanza
che ella continua a ricevere mensilmente un contributo
finanziario dal marito.
L'argomento secondo cui la disunione sarebbe
imputabile al marito a causa delle sue incomprensioni
sulla gestione dei figli è ininfluente ai fini della
decisione, i motivi che conducono alla separazione non essendo determinanti
(STF 20 aprile 2001,2A.178/2001, in re I. consid. 3a).
Non porta a diversa conclusione il fatto che
non sarebbe pendente una procedura di separazione legale o di divorzio tra i coniugi
__________. Giova infatti ricordare che le autorità amministrative responsabili
dell'applicazione delle norme in materia di diritto degli stranieri sono
sostanzialmente tenute a valutare le relazioni tra coniuge svizzero e coniuge
straniero senza essere vincolati dalla situazione esistente dal profilo del
diritto del divorzio e soprattutto in maniera indipendente dal giudice civile (DTF
128.
II 145 consid. 2.2. STF del 25 ottobre 2002 nella causa 2A.245/2002 consid.
4.1
).
La ricorrente afferma che ella e suo marito si renderebbero reciprocamente visita e il
1° giugno 2006 __________ ha dichiarato di non
escludere una riconciliazione con la moglie (doc. B). D'altra parte, però, la ricorrente non può
pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere
dalla volontà dei coniugi di ricomporre la comunione coniugale in un futuro non
ancora ben definito. Tanto più che è da diverso tempo che il marito afferma di
voler tornare a vivere insieme alla consorte, senza però darvi seguito (scritto 6 ottobre 2005 di __________ all'Ufficio regionale degli
stranieri di __________).
Certo, l'insorgente ha notificato
immediatamente all'Ufficio regionale degli stranieri la sua separazione di
fatto dal marito, come peraltro le imponeva le legge (v. domanda di rinnovo del
permesso di dimora del 14 luglio 2005). Tuttavia, contrariamente a quanto ella
assume, la separazione con due domicili separati non è protetta dall'art. 7
LDDS se vi sono concreti indizi tali da ritenere, come ricordato dianzi, che i
coniugi non sono più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangono
uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri
(DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
3.2
In siffatte circostanze, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente
nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai
da almeno un anno, al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora ottenuto
per vivere con il marito.
Ne consegue che è venuto meno il fine del
soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva
giustificato il rilascio di un permesso di dimora. Come correttamente rilevato
dal Governo, la posizione della ricorrente non può essere tutelata sul piano
giuridico.
4.
4.1. RI 1
risiede da meno di quattro anni nel nostro paese. Il suo soggiorno va quindi
considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami
familiari, sociali e culturali in Brasile, dove è nata, è cresciuta, risiedeva e
lavorava come maestra, segretaria e venditrice prima di giungere in Svizzera
all'età di 43 anni (v. ricorso ad 2 pag. 2; curriculum vitae 23 febbraio 2002).
In Svizzera l'insorgente ha potuto perfezionarsi quale aiuto educatrice sociale
presso __________, istituto che applica la pedagogia curativa antroposofica e
si occupa di bambini bisognosi di cure speciali, e ha frequentato in tale
ambito dei corsi a __________ (doc. C, F e G). Ella potrà quindi far capo anche
a questa esperienza lavorativa, al momento di intraprendere un'attività
lucrativa nel suo paese d'origine. Per questi motivi, il suo rientro in patria
non le pone insormontabili problemi di riadattamento, nemmeno dal profilo professionale.
Bisogna peraltro rilevare che la sua autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa
in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce
lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente
ambito, come non possono esserlo le dichiarazioni a suo favore di colleghi e
del datore di lavoro. Il fatto che sia ben integrata nel nostro cantone non
permette quindi di pervenire ad una conclusione a lei più favorevole (doc. H: dichiarazione
2.6.2006
del municipio di __________).
Visto quanto precede, l'insorgenteRI 1non
potrebbe prevalersi nemmeno di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art.
8.
CEDU al fine di conservare il proprio permesso di soggiorno in base a questo
disposto, non essendovi più vita familiare con il marito.
4.2
Per quanto concerne i permessi di
soggiorno di __________ (1989) e __________ (1991), essi dipendono dal destino
di quello della madre. Di conseguenza, in quanto rispetta l'unità famigliare,
la decisione impugnata non costituisce
un'ingerenza nei rapporti tra madre e figli. Non è inoltre dato a vedere
come __________, che segue un apprendistato come elettronico multimediale, e __________,
che frequenta la scuola media, non possano riadattarsi alla realtà del loro
paese d'origine, dove vivevano prima di giungere in Svizzera quattro anni fa e
dove si recano per trascorrere le vacanze. Si può pertanto ritenere che essi,
tornando a vivere in Brasile dove hanno trascorso la loro infanzia, non si
troveranno confrontati con insormontabili difficoltà di adattamento.
5.
Infine, a
torto la ricorrente invoca la parità di trattamento con diversi e imprecisati
casi, ove il dipartimento avrebbe rinnovato il permesso di dimora a cittadini
stranieri che si erano separati solo di fatto dal coniuge elvetico. Giova
ricordare che il principio di legalità dell’amministrazione prevale di regola
su quello della parità di trattamento e che la parità di trattamento
nell’illegalità può essere invocata con successo soltanto in casi del tutto
particolari (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed.,
N. 71 B i seg.). Ora, i casi invocati dall'insorgente, oltre a non essere stati
concretamente definiti, non permetterebbero di giungere a conclusioni a lei più
favorevoli in quanto non è dimostrata l’esistenza di una prassi contraria alla
legge che l'autorità non intende abbandonare.
6.
La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni
legali invocate, non rinnovando il permesso di soggiorno all'interessata e, di
riflesso, ai figli __________.
7.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10
lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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