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Decisione

52.2006.192

Formazione di una ripiena

11 luglio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

di Stato ha confermato la predetta risoluzione municipale, respingendo l'impugnativa

contro di essa inoltrata dalla RI 1;

che il Governo ha anzitutto rilevato che l'autorità

può prescindere dall'esperimento di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria

quando l'esistenza di una violazione materiale del diritto è palese o è già

stata altrimenti accertata;

che, ferma questa premessa, il Consiglio di

Stato ha implicitamente ritenuto che la domanda di licenza in sanatoria fosse improponibile,

poiché la violazione del diritto posta in essere dalla ricorrente, realizzando

una ripiena fuori della zona edificabile, era stata accertata attraverso la

revoca della licenza;

che, ferma questa premessa, il Governo ha poi

escluso che fossero dati i presupposti per rivedere o riesaminare la revoca della

licenza e l'ordine di ripristino;

che contro il predetto giudizio, la

soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo

che sia annullato, con conseguente rinvio degli atti al municipio, affinché

entri nel merito dell'istanza di riesame e della domanda di costruzione;

che, dopo aver rimproverato al Consiglio di

Stato di aver violato il suo diritto di essere sentita per non aver assunto le

prove richieste (sopralluogo, perizia) e per non essersi pronunciato sulle

censure sollevate in relazione al principio di proporzionalità ed al divieto di

formalismo eccessivo, la ricorrente nega che la ripiena perfezioni gli estremi

di una violazione materiale del diritto, stante che per la maggior parte insisterebbe

sulla part. 591, compresa nella zona edificabile;

che ingiustificato sarebbe il rifiuto del

municipio di entrare nel merito della domanda di riesame; il fatto che la

fondazione, al momento in cui è stata emanata la decisione da riesaminare,

fosse amministrata dall'UEF e che nella ripiena fosse stato depositato

materiale di terzi costituirebbero motivi sufficienti per esigere dal municipio

di entrare nel merito della richiesta;

che all'accoglimento del ricorso si oppone

il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;

che ad identica conclusione perviene il

municipio, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che

verranno discussi qui appresso;

considerato, in diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

che la legittimazione attiva della

ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal giudizio impugnato, è

certa (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo, è dunque

ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza assumere le prove chieste dalla ricorrente;

che il sopralluogo, la perizia ed i testi,

di cui la RI 1 sollecita l'assunzione, non sono in effetti atti a procurare a

questo tribunale la conoscenza di fatti rilevanti per il giudizio, che ha per

oggetto una risoluzione con cui il Consiglio di Stato conferma che non sono

dati i presupposti per entrare nel merito della domanda di riesame della

decisione con cui il municipio ha revocato la licenza del 1989 ed ordinato alla

ricorrente di ripristinare lo status quo ante;

che le prove chieste dalla ricorrente non

sono invero volte a dimostrare che sono dati i presupposti del riesame, di cui

si dirà qui appresso, ma sono essenzialmente intese ad evidenziare che non

erano date le premesse per revocare la licenza ed ordinare il ripristino;

che, per lo stesso motivo, sfugge alla

critica della ricorrente il rifiuto del Consiglio di Stato di non assumere le

prove in questione;

che le decisioni dell'autorità

amministrativa cresciute in forza di giudicato formale possono essere oggetto

di revisione (art. 35 PAmm) oppure di riesame (riconsiderazione), istituto

sussidiario alla revisione, che, pur non essendo regolato dalla legge, è unanimemente

riconosciuto (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., n. 1130 seg.);

che l'ammissibilità della domanda di riesame

o riconsiderazione di decisioni dipende dal raffronto degli interessi entranti

in linea di conto con i principi di legalità, della sicurezza del diritto e

della protezione della fiducia in esse riposta dall'amministrato (Scolari, op.

cit., n. 1136);

che il riesame di atti amministrativi

passati in giudicato non deve condurre a rimettere continuamente in discussione

decisioni cresciute in giudicato o ad eludere i termini per proporre rimedi di

diritto (DTF 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b); il riesame di atti

amministrativi negativi non entra segnatamente in considerazione quando all'autorità,

poco tempo dopo il rigetto di una domanda, viene sottoposta un'identica istanza

(RDAT II-1995 N. 67 consid. 2b);

che anche se la legge non ne regola i

Considerandi

presupposti, l'interessato può comunque pretendere il riesame sulla base dell'art.

29.

Cost. se le circostanze si sono modificate in modo rilevante dopo la prima

decisione oppure quando invoca fatti o mezzi di prova importanti che non

conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragione di prevalersi al momento

della prima decisione (STF 14.7.2005 in re DL e llcc 1P.513/2004 consid. 2; DTF

127.

I 133 consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b);

che se l'autorità competente reputa che le

premesse per procedere ad un riesame della decisione non siano adempiute, può rifiutarsi

di esprimersi nuovamente sulla vertenza; in questo caso, l'istante può soltanto

insorgere contro l'asserita insussistenza dei requisiti per il riesame (DTF 109

Ib 246 consid. 4a; RDAT I–2002 n. 38 consid. 3d/bb);

che, nel caso concreto, è innegabile che non

erano dati i presupposti per rivedere la decisione 15 settembre 2003 del municipio;

nemmeno la ricorrente pretende che fosse dato uno dei casi previsti dall'art.

35.

PAmm;

che la RI 1 non ha in effetti chiesto la

revisione, ma il riesame di tale decisione, adducendo come giustificazione che

quando il provvedimento le è stato notificato era amministrata dall'UEF, rispettivamente

che non sapeva che nella ripiena era stato abusivamente depositato anche

materiale da parte di terzi e che l'attuazione del ripristino poneva problemi

tecnici;

che i motivi addotti dalla ricorrente a

sostegno della domanda di riesame non erano sicuramente tali da esigere che il

municipio entrasse nel merito della richiesta; non si trattava né di circostanze

nuove verificatesi dopo la prima decisione, né di fatti importanti che la

ricorrente ignorava e che avrebbero potuto indurre l'autorità ad adottare una

decisione diversa da quella che la RI 1 chiede di riconsiderare;

che il fatto che la ricorrente all'epoca

fosse amministrata dall'UEF è del tutto irrilevante dal profilo della

legittimità della decisione da riconsiderare; nulla impediva all'UEF di

impugnarla tempestivamente;

che altrettanto privo di rilevanza, da questo

profilo, è il materiale, che a detta della ricorrente sarebbe stato

abusivamente depositato dopo la revoca della licenza del 1989; la circostanza

poteva semmai rendere ancor più giustificato l'ordine di ripristino;

che le asserite difficoltà di carattere

tecnico, peraltro non insormontabili, poste dal ripristino non sono emerse per

motivi imprevisti ed imprevedibili soltanto dopo l'emanazione dell'ordine, ma

avrebbero potuto essere rilevate già al momento in cui questo è stato

impartito, qualora la ricorrente, rispettivamente chi la amministrava, avesse

fatto uso della necessaria diligenza;

che il rifiuto del municipio di riesaminare

la decisione 15 settembre 2003 con cui aveva revocato la licenza del 1989 ed

ordinato il ripristino dello status quo ante risulta dunque immune da

violazioni del diritto; prive di qualsiasi fondamento appaiono al riguardo le

censure di violazione del principio di proporzionalità e del divieto di formalismo

eccessivo sollevate dall'insorgente con riferimento alla legittimità della decisione

da riconsiderare;

che la decisione del municipio non può

invece essere confermata nella misura in cui dichiara inammissibile la domanda

di costruzione 25 ottobre 2005 inoltrata dalla ricorrente, assimilandola alla

domanda di riesame;

che la domanda di riesame aveva infatti per

oggetto la decisione 15 settembre 2003 con cui il municipio, revocata la

licenza edilizia rilasciata a suo tempo alla ricorrente, ha ordinato il

ripristino dello status quo ante;

che con la domanda di costruzione 25 ottobre

2005.

la RI 1 non chiede né il ripristino della licenza originaria, né l'annullamento

dell'ordine di demolizione, ma postula il rilascio di una nuova licenza; anche

se le domande sono riferite alla medesima opera, non v'è identità fra di esse;

che, per principio, il proprietario gravato

da un ordine di ripristino cresciuto in giudicato può comunque in ogni tempo

inoltrare una domanda di costruzione volta a conseguire un permesso in sanatoria;

da un lato, l'autorità è tenuta a darvi seguito, dall'altro, non è tuttavia

tenuta a sospendere l'esecuzione del provvedimento volto a ristabilire una

situazione conforme al diritto;

che il municipio può rifiutarsi di dar

seguito ad una domanda di costruzione soltanto nei casi in cui poco dopo il rigetto

di una domanda, gliene viene sottoposta una nuova, identica alla precedente

(RDAT II–1995 n. 67 consid. 2b); ipotesi, questa, che, nel caso concreto, non

si verifica, poiché la revoca della licenza rilasciata a suo tempo non si

identifica con il rigetto di una domanda di costruzione;

che le giustificazioni addotte dal municipio

e dal Consiglio di Stato a sostegno del rigetto in ordine della domanda di

costruzione vanno disattese; è ben vero che l'autorità può prescindere dall'esperimento

di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria quando l'esistenza di

una violazione materiale del diritto è palese o è già stata altrimenti

accertata, ma nel caso concreto la violazione materiale non è mai stata

formalmente accertata e non è nemmeno evidente, poiché la ripiena insiste per

la maggior parte su un fondo compreso nella zona edificabile;

che, d'altro canto, dal fatto che nei casi

summenzionati l'autorità possa prescindere dell'esperimento della procedura di

rilascio del permesso in sanatoria, non discende che al proprietario di un'opera

edilizia sprovvista di permesso, possa essere impedito di promuovere un simile

procedimento;

che, sulla scorta della considerazioni che

precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione governativa

impugnata e quella del municipio nella misura in cui dichiara inammissibile la

domanda di costruzione in sanatoria;

che gli atti vanno retrocessi al municipio

affinché vi dia seguito; resta impregiudicato il diritto del comune di continuare

ad esigere il ripristino dello status quo ante anche durante il

procedimento di rilascio della licenza;

che la tassa di giustizia è posta a carico

della ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza, ritenuto che il

comune ne va esente in quanto comparso in lite per esigenze di funzione; le

ripetibili sono invece compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 16 maggio 2006 del Consiglio di

Stato (n. 2371) è annullata e riformata nel senso che:

1.2.

la decisione 23 dicembre 2005 del municipio di CO

1 è confermata nella misura in cui dichiara inammissibile la domanda di riesame

della risoluzione 15 settembre 2003 con cui aveva revocato la licenza edilizia

7 marzo 1989 rilasciata alla stessa ricorrente per la formazione di una ripiena

e le aveva ordinato di ripristinare il terreno nello stato iniziale;

1.3.

gli atti sono rinviati al municipio affinché dia

seguito alla domanda di costruzione 25 ottobre 2005 inoltrata dalla ricorrente.

2. La tassa di

giustizia è a carico della ricorrente nella misura di

fr. 1'000.

Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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