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Decisione

52.2006.193

Indennità d'uscita a seguito di licenziamento

13 luglio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

resistente CO 1 ha iniziato a lavorare per il comune RI 1 nel 1975 quale cuoca

presso la locale scuola dell’infan-zia. Non è dato di sapere con precisione in

quali circostanze ed a quali condizioni sia sorto il rapporto d’impiego. Dagli

atti risulta soltanto che la ricorrente era retribuita per le ore di lavoro

effettivamente svolte durante l’anno scolastico.

Il 23 luglio 1997 le parti hanno

sottoscritto un contratto di lavoro individuale, definito di diritto privato

secondo gli art. 319 seg. CO, rinnovabile tacitamente di anno in anno, che

fissava un termine di disdetta di tre mesi ed un salario lordo di fr. 25.-

all’ora.

Nell'intento di riorganizzare il servizio di

refezione, il 5 maggio 2004 il municipio ha disdetto il rapporto d’impiego per

la fine di agosto. Il provvedimento è stato confermato dal Consiglio di Stato,

che con giudizio 13 luglio 2004, disattesa l’eccezione di carenza di

giurisdizione sollevata dal municipio, ha respinto l’impugnativa contro di esso

interposta da CO 1.

B. A due

riprese, l’ultima il 13 gennaio 2005, CO 1 ha chiesto al municipio di versarle

l’indennità d’uscita, prevista dall’art. 9 del regolamento organico del

personale (ROP) in caso di mancata conferma per motivi gravi. Dopo un primo

rifiuto dell’autorità comunale, confermato dal Consiglio di Stato per motivi

che non occorre qui riassumere, il 14 marzo 2006 il municipio ha respinto la

richiesta. Ribadita la natura privata del rapporto d’impiego, il municipio l'ha

ritenuta ingiustificata anche in considerazione delle profonde carenze di

professionalità e di diligenza nell’espleta-mento dell’incarico attribuitole,

imputabili alla resistente ed emerse dopo la riorganizzazione del servizio di

refezione.

C. Con

giudizio 18 maggio 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo

in larga misura l’impugnativa contro di esso inoltrata da CO 1 ed ingiungendo

al comune di versarle la somma di fr. 27'166.45, oltre agli interessi di

ritardo, a titolo di indennità di uscita giusta l’art. 9 ROP.

Ravvisati nel provvedimento censurato gli

estremi di una decisione impugnabile, il Governo ha ritenuto che il rapporto

d’impie-go della resistente si fondasse su una nomina a tutti gli effetti e che

la sua cessazione fosse riconducibile ad una mancata conferma di fine

quadriennio, determinata dall’intenzione del municipio di riorganizzare il

servizio di refezione e non da motivi gravi.

D. Contro il

predetto giudizio il comune si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l’annullamento.

Dopo aver riaffermato che il rapporto

d’impiego è retto dal diritto privato, l’insorgente nega che lo statuto della

resistente fosse quello di una dipendente nominata. Non v’è mai stato alcun concorso,

lo stipendio era fissato ad ore, non corrispondeva ad alcuna classe

dell’organico ed era versato soltanto durante l’anno scolastico. La lunga

durata del rapporto di lavoro sarebbe irrilevante. La sua natura di diritto

privato sarebbe d'altro canto confermata dal contratto sottoscritto dalle parti

nel 1997.

L’indennità d’uscita andrebbe inoltre

riconosciuta soltanto ai dipendenti nominati in pianta stabile.

E. All’accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene CO 1,

contestando in dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che per quanto

necessario saranno discussi qui appresso.

Considerato, in diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La

legittimazione attiva del comune è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo

(art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti. Il comune non postula l’assunzione di particolari prove. Quelle

genericamente richieste dalla resistente (testi, perizia) non appaiono invece

atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1. Controverso

è il diritto della resistente a percepire l’indennità d’uscita prevista

dall’art. 9 ROP in caso di mancata conferma e scioglimento del rapporto di

servizio. Il comune ricorrente vi si oppone, contestando in limine la

natura pubblicistica del rapporto d’impiego, ritenuta dal Consiglio di Stato

nei precedenti giudizi, di cui si è detto in narrativa. Nega in particolare che

lo statuto della resistente fosse quello di una dipendente nominata.

Numerosi indizi, elencati dal ricorrente,

contraddicono in effetti apertamente la tesi del Governo.

2.2

I dipendenti nominati del comune sono anzitutto

scelti ed assunti in base ad un pubblico concorso (art. 2 ROP; 126 LOC).

Analoga disciplina vigeva nel 1975, già per la LOC allora vigente, quando la

resistente è entrata al servizio del comune. I dipendenti del comune sono

inoltre retribuiti in base alla classe di stipendio (19 - 22), prevista dalla

pianta organica dei dipendenti per la funzione per la quale sono assunti (art.

52.

ROP).

Ora, dagli atti non risulta che la

resistente sia stata assunta in esito ad un pubblico concorso e che il

municipio abbia configurato la decisione di assunzione come un provvedimento di

nomina. Nemmeno lei lo pretende. Alla resistente non è stata inoltre assegnata

la classe di stipendio (19 - 22) prevista dall'art. 52 cpv. 1.10 ROP per la

funzione di cuoco, ma una retribuzione oraria fissa, commisurata in base alle

ore di lavoro effettivamente svolte. Soluzione, questa, che è comunque conforme

all'art. 51 cpv. 3 ROP per i dipendenti assunti a tempo parziale. Analogamente,

alla resistente non sono nemmeno stati concessi gli aumenti per anzianità di

servizio previsti dall'art. 55 ROP.

2.3

Considerate le sue particolari

connotazioni, il rapporto d'impiego in discussione va piuttosto qualificato

come un incarico a tempo parziale, di durata indeterminata, conferito

nel 1975 e tacitamente rinnovato di anno in anno. Statuto giuridico, questo,

che, oltre ad essere previsto dall'ordinamento dei dipendenti cantonali, al

quale il regolamento comunale in esame si ispira (cfr. art. 51 cpv. 1 ROP), è

espressamente contemplato dall'art. 52 cpv. 2 ROP per lavori straordinari

e/o per le mansioni a tempo parziale di impiegati e addetti avventizi,

nonché personale di pulizia. Il fatto che le parti nel 1997 l'abbiano

configurato come un contratto di lavoro individuale, retto dal diritto privato,

non è di decisivo momento, poiché la natura del rapporto è sottratta alla

libera disposizione delle parti, in quanto imperativamente fissata dalla legge.

2.4

Ai fini del presente giudizio, la

qualifica giuridica del rapporto d’impiego non deve comunque essere ulteriormente

esaminata, poiché, anche se esso soggiacesse al diritto privato, la questione

del diritto all’indennità prevista dall’art. 9 ROP non potrebbe essere elusa.

Essa andrebbe in ogni caso affrontata già perché l’art. 1 cpv. 2 ROP permette

al municipio di applicare le disposizioni in esso contenute anche al personale

avventizio, che può essere assunto prescindendo dalle formalità usuali

di nomina dei dipendenti in pianta stabile.

3.

3.1. Giusta

l’art. 9 cpv. 1 ROP, in caso di mancata conferma non determinata da motivi

gravi, il dipendente ha diritto ad un'indennità pari allo stipendio di un mese

per ogni anno di servizio prestato: questa indennità non potrà tuttavia essere

superiore allo stipendio di un anno.

L'indennità prevista dalla norma di

regolamento qui in esame è analoga a quella d'uscita prevista dall'art. 18 LStip

ed a quella di partenza disciplinata dall'art. 339b CO. Al di là delle

differenze che le contrassegnano, anch'essa persegue infatti lo scopo di alleviare

le conseguenze derivanti al dipendente dalla perdita

del posto di lavoro (STA 17.1.05 in re Stato c. B.).

L'indennità, stando al testo letterale della

norma, è di principio dovuta in caso di mancata conferma, ovvero di disdetta

alla scadenza del periodo quadriennale di nomina (cfr. art. 127 LOC).

Contrariamente a quanto assume il

ricorrente, tale indennità non è dovuta soltanto in caso di licenziamento per

mancata conferma di dipendenti nominati, ma anche nel caso di scioglimento del

rapporto di servizio di dipendenti incaricati a tempo indeterminato in seguito

a disdetta. Pur tenendo conto della latitudine di giudizio che l'autonomia

comunale impone all'autorità di ricorso di rispettare nell'interpretazione data

dal municipio a norme del diritto locale, non si può in effetti negare che la causale di tale indennità sia da ricercare nella cessazione del

rapporto d'impiego in quanto tale, sia nel caso di mancata conferma, sia nel

caso di disdetta da parte del datore di lavoro. Lo si deduce chiaramente dal titolo marginale dell'art. 9 ROP, che

accanto all'ipotesi di mancata conferma annovera quella di

scioglimento del rapporto di servizio. Non sussiste del resto alcuna

plausibile ragione, che giustifichi di negare ai dipendenti incaricati a tempo

indeterminato, che vengono licenziati mediante disdetta, un trattamento più

favorevole di quello riservato ai dipendenti nominati, che vengono licenziati per

mancata conferma alla fine del periodo amministrativo. Ancor meno si giustifica

un diverso trattamento delle due categorie di dipendenti in un caso come quello

in esame, ove il rapporto di servizio è durato poco meno di un trentennio.

3.2

In questa sede il ricorrente non

sostiene più che il licenziamento sarebbe dovuto a colpa grave della resistente

per cui l'indennità andrebbe comunque negata. A giusta ragione, poiché, come ha

già rilevato il Consiglio di Stato, la disdetta è stata motivata con l'intenzione

di ristrutturare il servizio di refezione e non con l'inadeguatezza delle

prestazioni lavorative fornite dalla ricorrente.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico del

comune in quanto comparso in lite a tutela di suoi interessi patrimoniali.

Parimenti a suo carico, secondo soccombenza, vanno poste le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 126, 127, 208 LOC; 1, 9 ROP di RI 1; 3,

18, 28, 31, 60.61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del comune, che rifonderà alla resistente

fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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