52.2006.193
Indennità d'uscita a seguito di licenziamento
13 luglio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2006.193
Data decisione, Autorità:
13.07.2006, TRAM
Titolo:
Indennità d'uscita a seguito di licenziamento
INCARICO
art. 339 CO
art. 208 LOC
art. 18 LSTIP
Incarto n.
52.2006.193
Lugano
13 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice
Matteo Cassina, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 giugno 2006 del
Comune di RI 1,
contro
la decisione 16 maggio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 2362) che annulla la decisione 14 marzo 2004 con cui il municipio RI 1 ha
negato ad CO 1 un’indennità d’uscita a seguito di licenziamento;
viste le risposte:
- 12 giugno 2006 del
Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport;
- 14 giugno 2006 del
Consiglio di Stato;
- 21 giugno 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La
resistente CO 1 ha iniziato a lavorare per il comune RI 1 nel 1975 quale cuoca
presso la locale scuola dell’infan-zia. Non è dato di sapere con precisione in
quali circostanze ed a quali condizioni sia sorto il rapporto d’impiego. Dagli
atti risulta soltanto che la ricorrente era retribuita per le ore di lavoro
effettivamente svolte durante l’anno scolastico.
Il 23 luglio 1997 le parti hanno
sottoscritto un contratto di lavoro individuale, definito di diritto privato
secondo gli art. 319 seg. CO, rinnovabile tacitamente di anno in anno, che
fissava un termine di disdetta di tre mesi ed un salario lordo di fr. 25.-
all’ora.
Nell'intento di riorganizzare il servizio di
refezione, il 5 maggio 2004 il municipio ha disdetto il rapporto d’impiego per
la fine di agosto. Il provvedimento è stato confermato dal Consiglio di Stato,
che con giudizio 13 luglio 2004, disattesa l’eccezione di carenza di
giurisdizione sollevata dal municipio, ha respinto l’impugnativa contro di esso
interposta da CO 1.
B. A due
riprese, l’ultima il 13 gennaio 2005, CO 1 ha chiesto al municipio di versarle
l’indennità d’uscita, prevista dall’art. 9 del regolamento organico del
personale (ROP) in caso di mancata conferma per motivi gravi. Dopo un primo
rifiuto dell’autorità comunale, confermato dal Consiglio di Stato per motivi
che non occorre qui riassumere, il 14 marzo 2006 il municipio ha respinto la
richiesta. Ribadita la natura privata del rapporto d’impiego, il municipio l'ha
ritenuta ingiustificata anche in considerazione delle profonde carenze di
professionalità e di diligenza nell’espleta-mento dell’incarico attribuitole,
imputabili alla resistente ed emerse dopo la riorganizzazione del servizio di
refezione.
C. Con
giudizio 18 maggio 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
in larga misura l’impugnativa contro di esso inoltrata da CO 1 ed ingiungendo
al comune di versarle la somma di fr. 27'166.45, oltre agli interessi di
ritardo, a titolo di indennità di uscita giusta l’art. 9 ROP.
Ravvisati nel provvedimento censurato gli
estremi di una decisione impugnabile, il Governo ha ritenuto che il rapporto
d’impie-go della resistente si fondasse su una nomina a tutti gli effetti e che
la sua cessazione fosse riconducibile ad una mancata conferma di fine
quadriennio, determinata dall’intenzione del municipio di riorganizzare il
servizio di refezione e non da motivi gravi.
D. Contro il
predetto giudizio il comune si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l’annullamento.
Dopo aver riaffermato che il rapporto
d’impiego è retto dal diritto privato, l’insorgente nega che lo statuto della
resistente fosse quello di una dipendente nominata. Non v’è mai stato alcun concorso,
lo stipendio era fissato ad ore, non corrispondeva ad alcuna classe
dell’organico ed era versato soltanto durante l’anno scolastico. La lunga
durata del rapporto di lavoro sarebbe irrilevante. La sua natura di diritto
privato sarebbe d'altro canto confermata dal contratto sottoscritto dalle parti
nel 1997.
L’indennità d’uscita andrebbe inoltre
riconosciuta soltanto ai dipendenti nominati in pianta stabile.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene CO 1,
contestando in dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La
legittimazione attiva del comune è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti. Il comune non postula l’assunzione di particolari prove. Quelle
genericamente richieste dalla resistente (testi, perizia) non appaiono invece
atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
2.1. Controverso
è il diritto della resistente a percepire l’indennità d’uscita prevista
dall’art. 9 ROP in caso di mancata conferma e scioglimento del rapporto di
servizio. Il comune ricorrente vi si oppone, contestando in limine la
natura pubblicistica del rapporto d’impiego, ritenuta dal Consiglio di Stato
nei precedenti giudizi, di cui si è detto in narrativa. Nega in particolare che
lo statuto della resistente fosse quello di una dipendente nominata.
Numerosi indizi, elencati dal ricorrente,
contraddicono in effetti apertamente la tesi del Governo.
2.2
I dipendenti nominati del comune sono anzitutto
scelti ed assunti in base ad un pubblico concorso (art. 2 ROP; 126 LOC).
Analoga disciplina vigeva nel 1975, già per la LOC allora vigente, quando la
resistente è entrata al servizio del comune. I dipendenti del comune sono
inoltre retribuiti in base alla classe di stipendio (19 - 22), prevista dalla
pianta organica dei dipendenti per la funzione per la quale sono assunti (art.
52.
ROP).
Ora, dagli atti non risulta che la
resistente sia stata assunta in esito ad un pubblico concorso e che il
municipio abbia configurato la decisione di assunzione come un provvedimento di
nomina. Nemmeno lei lo pretende. Alla resistente non è stata inoltre assegnata
la classe di stipendio (19 - 22) prevista dall'art. 52 cpv. 1.10 ROP per la
funzione di cuoco, ma una retribuzione oraria fissa, commisurata in base alle
ore di lavoro effettivamente svolte. Soluzione, questa, che è comunque conforme
all'art. 51 cpv. 3 ROP per i dipendenti assunti a tempo parziale. Analogamente,
alla resistente non sono nemmeno stati concessi gli aumenti per anzianità di
servizio previsti dall'art. 55 ROP.
2.3
Considerate le sue particolari
connotazioni, il rapporto d'impiego in discussione va piuttosto qualificato
come un incarico a tempo parziale, di durata indeterminata, conferito
nel 1975 e tacitamente rinnovato di anno in anno. Statuto giuridico, questo,
che, oltre ad essere previsto dall'ordinamento dei dipendenti cantonali, al
quale il regolamento comunale in esame si ispira (cfr. art. 51 cpv. 1 ROP), è
espressamente contemplato dall'art. 52 cpv. 2 ROP per lavori straordinari
e/o per le mansioni a tempo parziale di impiegati e addetti avventizi,
nonché personale di pulizia. Il fatto che le parti nel 1997 l'abbiano
configurato come un contratto di lavoro individuale, retto dal diritto privato,
non è di decisivo momento, poiché la natura del rapporto è sottratta alla
libera disposizione delle parti, in quanto imperativamente fissata dalla legge.
2.4
Ai fini del presente giudizio, la
qualifica giuridica del rapporto d’impiego non deve comunque essere ulteriormente
esaminata, poiché, anche se esso soggiacesse al diritto privato, la questione
del diritto all’indennità prevista dall’art. 9 ROP non potrebbe essere elusa.
Essa andrebbe in ogni caso affrontata già perché l’art. 1 cpv. 2 ROP permette
al municipio di applicare le disposizioni in esso contenute anche al personale
avventizio, che può essere assunto prescindendo dalle formalità usuali
di nomina dei dipendenti in pianta stabile.
3.
3.1. Giusta
l’art. 9 cpv. 1 ROP, in caso di mancata conferma non determinata da motivi
gravi, il dipendente ha diritto ad un'indennità pari allo stipendio di un mese
per ogni anno di servizio prestato: questa indennità non potrà tuttavia essere
superiore allo stipendio di un anno.
L'indennità prevista dalla norma di
regolamento qui in esame è analoga a quella d'uscita prevista dall'art. 18 LStip
ed a quella di partenza disciplinata dall'art. 339b CO. Al di là delle
differenze che le contrassegnano, anch'essa persegue infatti lo scopo di alleviare
le conseguenze derivanti al dipendente dalla perdita
del posto di lavoro (STA 17.1.05 in re Stato c. B.).
L'indennità, stando al testo letterale della
norma, è di principio dovuta in caso di mancata conferma, ovvero di disdetta
alla scadenza del periodo quadriennale di nomina (cfr. art. 127 LOC).
Contrariamente a quanto assume il
ricorrente, tale indennità non è dovuta soltanto in caso di licenziamento per
mancata conferma di dipendenti nominati, ma anche nel caso di scioglimento del
rapporto di servizio di dipendenti incaricati a tempo indeterminato in seguito
a disdetta. Pur tenendo conto della latitudine di giudizio che l'autonomia
comunale impone all'autorità di ricorso di rispettare nell'interpretazione data
dal municipio a norme del diritto locale, non si può in effetti negare che la causale di tale indennità sia da ricercare nella cessazione del
rapporto d'impiego in quanto tale, sia nel caso di mancata conferma, sia nel
caso di disdetta da parte del datore di lavoro. Lo si deduce chiaramente dal titolo marginale dell'art. 9 ROP, che
accanto all'ipotesi di mancata conferma annovera quella di
scioglimento del rapporto di servizio. Non sussiste del resto alcuna
plausibile ragione, che giustifichi di negare ai dipendenti incaricati a tempo
indeterminato, che vengono licenziati mediante disdetta, un trattamento più
favorevole di quello riservato ai dipendenti nominati, che vengono licenziati per
mancata conferma alla fine del periodo amministrativo. Ancor meno si giustifica
un diverso trattamento delle due categorie di dipendenti in un caso come quello
in esame, ove il rapporto di servizio è durato poco meno di un trentennio.
3.2
In questa sede il ricorrente non
sostiene più che il licenziamento sarebbe dovuto a colpa grave della resistente
per cui l'indennità andrebbe comunque negata. A giusta ragione, poiché, come ha
già rilevato il Consiglio di Stato, la disdetta è stata motivata con l'intenzione
di ristrutturare il servizio di refezione e non con l'inadeguatezza delle
prestazioni lavorative fornite dalla ricorrente.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico del
comune in quanto comparso in lite a tutela di suoi interessi patrimoniali.
Parimenti a suo carico, secondo soccombenza, vanno poste le ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 126, 127, 208 LOC; 1, 9 ROP di RI 1; 3,
18, 28, 31, 60.61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del comune, che rifonderà alla resistente
fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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