52.2006.194
Trasformazione di una loggia aperta in un locale abitabile
13 luglio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
52.2006.194
Data decisione, Autorità:
13.07.2006, TRAM
Titolo:
Trasformazione di una loggia aperta in un locale abitabile
CONTIGUITÀ
art. 21 LE
Incarto n.
52.2006.194
Lugano
13 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice
Matteo Cassina, impedito;
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 giugno 2006 di
RI 1, ,
patrocinati da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 28 marzo 2006 del Consiglio di Stato
(n. 2364), che annulla la licenza edilizia 13 febbraio 2006, rilasciata dal
municipio di CO 2 agli insorgenti per trasformare una loggia aperta in un locale
abitabile (part. 1867);
viste le risposte:
- 14 giugno 2006 del
Consiglio di Stato;
- 19 giugno 2006 del
municipio di CO 2;
- 23 giugno 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
ricorrenti sono comproprietari di una casa a schiera (part. 1867), situata a M__________
in località B__________. L'edificio, strutturato su due piani, è collegato ad
una casa gemella, di proprietà dei resistenti, per il tramite di un corpo, leggermente
più basso, largo circa 3 m e pure suddiviso su due livelli. Il porticato a
pianterreno inferiore è adibito ad autorimessa, il livello superiore è invece
costituito da una loggia aperta sui due lati, compresa tra le facciate
contrapposte delle due case.
Il 7 dicembre 2005 i ricorrenti hanno
chiesto al municipio il permesso di chiudere la loggia, trasformandola in un
locale adibito a studio, accessibile dal primo piano della loro abitazione.
Alla domanda si sono opposti i resistenti,
obiettando che l'intervento esigeva il loro consenso e con altri argomenti che
hanno poi ripreso e sviluppato davanti alle autorità di ricorso.
Con decisione 13 febbraio 2006 il municipio
ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
B. Con
giudizio 16 maggio 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini opponenti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che con
la trasformazione della loggia, l'autorimessa avrebbe perso la qualifica di
costruzione accessoria. Il cambiamento di destinazione del vano richiederebbe
pertanto il rispetto delle distanze da confine ed il consenso dei vicini.
C. Contro il
predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Consiglio di Stato,
chiedendo che sia annullato e che la licenza sia ripristinata.
Fatti
I ricorrenti negano in sostanza che il corpo
di collegamento fra i due edifici sia una costruzione accessoria. Pongono in
particolare in risalto che la trasformazione lascerebbe sostanzialmente immutate
le volumetrie della costruzione.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini
opponenti, sostenendo che la chiusura della loggia sarebbe da configurare alla
stregua di una nuova costruzione in contiguità, soggetta, in quanto tale, al
consenso dei vicini.
Il municipio sollecita invece l'accoglimento
dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva degli insorgenti, titolari della licenza annullata, è
certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I piani e le fotografie
permettono di prescindere da una visita in luogo, insuscettibile di procurare
la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 9.2.1 cpv. 1 e 2 NAPR di M__________ l'edificazione in contiguità
ad edifici esistenti è ammessa a condizione che le norme di zona non la vietino
e che il confinante vi acconsenta, impegnandosi a costruire a sua volta in
contiguità o ad assumere a suo carico l'intera distanza tra edifici.
2.2
Il corpo edilizio costituito dalla
loggia aperta che i ricorrenti intendono chiudere e dal sottostante porticato
adibito ad autorimessa configura a tutti gli effetti una costruzione principale
esistente in contiguità con lo stabile dei resistenti. Manifestamente a torto
ravvisa il Consiglio di Stato in questo corpo di collegamento fra i due
immobili una costruzione accessoria. Superando abbondantemente l'altezza massima
di 3.00 m, prescritta dall'art. 8.6 NAPR, il manufatto, alto poco meno di 6 m,
non può in nessun caso essere considerato come una costruzione accessoria.
Ferma questa premessa, la prevista chiusura delle
aperture laterali del loggiato non soggiace ad alcun consenso dei vicini. Il corpo
di congiunzione è già ora edificato in contiguità con lo stabile dei
resistenti, mentre la chiusura del loggiato non modifica minimamente le
volumetrie e l'assetto delle distanze. Il fatto che il loggiato, verso l'edificio
dei resistenti, non preveda alcun muro di attesa è del tutto irrilevante dal
profilo del diritto pubblico. Se la circostanza sia di rilievo dal profilo del
diritto privato è questione che sfugge al giudizio dell'autorità amministrativa
e che non giustifica nemmeno una sospensione della decisione sulla domanda di
costruzione.
3.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando il
giudizio impugnato, palesemente insostenibile, e ripristinando la licenza
rilasciata dal municipio ai ricorrenti.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico dei resistenti secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 8.6, 9.2.1 NAPR di M__________;
3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza:
1.1.
la decisione 28 marzo 2006 del Consiglio di
Stato (n. 2364) è annullata;
1.2.
la licenza edilizia 13 febbraio 2006 è
confermata.
2. La tassa di
giustizia di fr. 900.- è posta a carico dei resistenti, che rifonderanno fr. 1'600.-
ai ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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