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Decisione

52.2006.194

Trasformazione di una loggia aperta in un locale abitabile

13 luglio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti negano in sostanza che il corpo

di collegamento fra i due edifici sia una costruzione accessoria. Pongono in

particolare in risalto che la trasformazione lascerebbe sostanzialmente immutate

le volumetrie della costruzione.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i vicini

opponenti, sostenendo che la chiusura della loggia sarebbe da configurare alla

stregua di una nuova costruzione in contiguità, soggetta, in quanto tale, al

consenso dei vicini.

Il municipio sollecita invece l'accoglimento

dell'impugnativa.

Considerato, in diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva degli insorgenti, titolari della licenza annullata, è

certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I piani e le fotografie

permettono di prescindere da una visita in luogo, insuscettibile di procurare

la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 9.2.1 cpv. 1 e 2 NAPR di M__________ l'edificazione in contiguità

ad edifici esistenti è ammessa a condizione che le norme di zona non la vietino

e che il confinante vi acconsenta, impegnandosi a costruire a sua volta in

contiguità o ad assumere a suo carico l'intera distanza tra edifici.

2.2

Il corpo edilizio costituito dalla

loggia aperta che i ricorrenti intendono chiudere e dal sottostante porticato

adibito ad autorimessa configura a tutti gli effetti una costruzione principale

esistente in contiguità con lo stabile dei resistenti. Manifestamente a torto

ravvisa il Consiglio di Stato in questo corpo di collegamento fra i due

immobili una costruzione accessoria. Superando abbondantemente l'altezza massima

di 3.00 m, prescritta dall'art. 8.6 NAPR, il manufatto, alto poco meno di 6 m,

non può in nessun caso essere considerato come una costruzione accessoria.

Ferma questa premessa, la prevista chiusura delle

aperture laterali del loggiato non soggiace ad alcun consenso dei vicini. Il corpo

di congiunzione è già ora edificato in contiguità con lo stabile dei

resistenti, mentre la chiusura del loggiato non modifica minimamente le

volumetrie e l'assetto delle distanze. Il fatto che il loggiato, verso l'edificio

dei resistenti, non preveda alcun muro di attesa è del tutto irrilevante dal

profilo del diritto pubblico. Se la circostanza sia di rilievo dal profilo del

diritto privato è questione che sfugge al giudizio dell'autorità amministrativa

e che non giustifica nemmeno una sospensione della decisione sulla domanda di

costruzione.

3.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando il

giudizio impugnato, palesemente insostenibile, e ripristinando la licenza

rilasciata dal municipio ai ricorrenti.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico dei resistenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 8.6, 9.2.1 NAPR di M__________;

3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza:

1.1.

la decisione 28 marzo 2006 del Consiglio di

Stato (n. 2364) è annullata;

1.2.

la licenza edilizia 13 febbraio 2006 è

confermata.

2. La tassa di

giustizia di fr. 900.- è posta a carico dei resistenti, che rifonderanno fr. 1'600.-

ai ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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