52.2006.198
Misure coercitive
14 giugno 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.198
Data decisione, Autorità:
14.06.2006, TRAM
Titolo:
Misure coercitive
COMPETENZA
IRRECEVIBILITÀ
MISURE COERCITIVE
MISURE PROVVISIONALI
SCARCERAZIONE
art. 5 cf. 4 CEDU
art. 6 CEDU
art. 13b LDDS
art. 3 LPAMM
art. 48 LPAMM
art. 60 LPAMM
Incarto n.
52.2006.198
Lugano
14 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 giugno 2006 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la decisione 6 giugno 2006 del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, che respinge la
domanda 31maggio/2 giugno 2006 di scarcerazione del ricorrente in materia di misure
coercitive;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in
fatto
che RI 1 (1985), sedicente cittadino della
Sierra Leone e sprovvisto di qualsiasi documento di legittimazione, ha
depositato il 30 luglio 2002 una domanda d'asilo in Svizzera;
che con decisione 19 marzo 2003, confermata
su ricorso l'8 giugno 2004 dalla Commissione svizzera di ricorso in materia di
asilo (CRA), l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha respinto la richiesta;
che allo stesso è pertanto ordinato di
lasciare il territorio elvetico, invano;
che ritenuto come RI 1 continuasse a
sottrarsi allo sfratto, rendendone difficile l'esecuzione, con decisione 2
maggio 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni ha ordinato la sua carcerazione per la durata di tre mesi sulla
base dell'art. 13b LDDS;
che il provvedimento è stato convalidato il
giorno successivo dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (in seguito: GIAR),
mediante decisione in seguito cresciuta in giudicato;
che il 31 maggio/2 giugno 2006 RI 1 ha
chiesto al Dipartimento delle istituzioni di essere immediatamente scarcerato;
che egli ha fondato la richiesta su una
sentenza del 29 maggio 2006 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha
Considerandi
stabilito che il GIAR non può essere considerato quale autorità giudiziaria
competente in materia di misure coercitive e ha annullato la decisione di
conferma della carcerazione di un cittadino della Guinea;
che il 6 giugno 2006 il Dipartimento delle
istituzioni ha respinto la richiesta, rilevando in sostanza che il Tribunale
cantonale amministrativo si era limitato ad annullare la decisione del GIAR
senza decretarne la nullità;
che, secondo l'autorità dipartimentale, tale
sentenza non inficiava pertanto le decisioni antecedenti in quanto valeva solo
per quel caso specifico e i suoi effetti non potevano essere estesi ad altri
casi analoghi di carcerazione in materia di misure coercitive;
che contro quest'ultima pronunzia RI 1
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo, sia in via
supercautelare che in via principale, di essere immediatamente scarcerato e di accertare
l'illegalità della sua detenzione;
che, in estrema sintesi, il ricorrente sostiene
che doveva essere immediatamente liberato sulla base della menzionata sentenza
di questo tribunale del 29 maggio 2006 e che non avendolo fatto, il
dipartimento avrebbe pure commesso un diniego di giustizia;
che egli chiede inoltre di essere posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;
che il tribunale non ha ordinato uno scambio
degli allegati scritti;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di
ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere
il gravame se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che prima di entrare nel merito di
un’istanza o di un ricorso l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza
(art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un
dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1
PAmm);
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e
non per clausola generale; deve quindi essere esplicitamente prevista dalla
legge; non può essere stabilita mediante deduzione a contrario (Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad
art. 60 PAmm);
che, in concreto, il gravame inoltrato è
rivolto contro la decisione del Dipartimento delle istituzioni di non procedere
alla scarcerazione del qui ricorrente;
che nessuna disposizione di legge
attribuisce al Tribunale cantonale amministrativo la competenza a statuire su
ricorsi proposti contro le decisioni del dipartimento fondate sulla legge
federale in materia di misure coercitive;
che, in materia di domande di scarcerazione,
questo tribunale è infatti unicamente competente a statuire sui gravami
inoltrati contro le decisioni rese su ricorso dal GIAR (art. 4 e 32 cpv. 2
LALMC);
che non porta a diversa conclusione il fatto
che, con sentenza 29 maggio 2006, il Tribunale cantonale amministrativo abbia
stabilito che il GIAR non può essere considerato un'autorità giudiziaria
competente in materia di misure coercitive per il fatto che non soddisfa
pienamente i requisiti di indipendenza e imparzialità sanciti dall'art. 5 n. 4
CEDU (STA 29.5.2006, n. 52.2006.159, in re B.);
che, in effetti, tale circostanza da sola non
permette di derogare all'ordinamento delle competenze previsto attualmente dalla
legge;
che, anche se si ammettesse la competenza di
questo tribunale in ossequio all'art. 6 CEDU, il ricorso andrebbe comunque respinto,
poiché la decisione del GIAR, non viziata da nullità assoluta, non è stata
tempestivamente impugnata;
che in esito alle considerazioni che
precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per incompetenza del
Tribunale cantonale amministrativo a statuire sulla vertenza e non merita ulteriore
disamina;
che, visto l'esito del gravame, la pedissequa
domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dev'essere respinta
(art. 14 Lag);
che la tassa di giudizio, commisurata al
dispendio lavorativo occasionato dall’impugnativa, è posta a carico del
ricorrente;
che la domanda supercautelare è evasa con il
merito.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 28, 48, 60 PAmm; 31 e 32 LALMC;
la Lag;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è irricevibile.
2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.– sono poste a carico del
ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
per conoscenza.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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