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Decisione

52.2006.198

Misure coercitive

14 giugno 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.198

Data decisione, Autorità:

14.06.2006, TRAM

Titolo:

Misure coercitive

COMPETENZA

IRRECEVIBILITÀ

MISURE COERCITIVE

MISURE PROVVISIONALI

SCARCERAZIONE

art. 5 cf. 4 CEDU

art. 6 CEDU

art. 13b LDDS

art. 3 LPAMM

art. 48 LPAMM

art. 60 LPAMM

Incarto n.

52.2006.198

Lugano

14 giugno

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 9 giugno 2006 di

RI 1

patrocinato dall' PA 1

contro

la decisione 6 giugno 2006 del Dipartimento delle

istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, che respinge la

domanda 31maggio/2 giugno 2006 di scarcerazione del ricorrente in materia di misure

coercitive;

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l'art. 48 PAmm;

ritenuto, in

fatto

che RI 1 (1985), sedicente cittadino della

Sierra Leone e sprovvisto di qualsiasi documento di legittimazione, ha

depositato il 30 luglio 2002 una domanda d'asilo in Svizzera;

che con decisione 19 marzo 2003, confermata

su ricorso l'8 giugno 2004 dalla Commissione svizzera di ricorso in materia di

asilo (CRA), l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha respinto la richiesta;

che allo stesso è pertanto ordinato di

lasciare il territorio elvetico, invano;

che ritenuto come RI 1 continuasse a

sottrarsi allo sfratto, rendendone difficile l'esecuzione, con decisione 2

maggio 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle

istituzioni ha ordinato la sua carcerazione per la durata di tre mesi sulla

base dell'art. 13b LDDS;

che il provvedimento è stato convalidato il

giorno successivo dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (in seguito: GIAR),

mediante decisione in seguito cresciuta in giudicato;

che il 31 maggio/2 giugno 2006 RI 1 ha

chiesto al Dipartimento delle istituzioni di essere immediatamente scarcerato;

che egli ha fondato la richiesta su una

sentenza del 29 maggio 2006 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha

Considerandi

stabilito che il GIAR non può essere considerato quale autorità giudiziaria

competente in materia di misure coercitive e ha annullato la decisione di

conferma della carcerazione di un cittadino della Guinea;

che il 6 giugno 2006 il Dipartimento delle

istituzioni ha respinto la richiesta, rilevando in sostanza che il Tribunale

cantonale amministrativo si era limitato ad annullare la decisione del GIAR

senza decretarne la nullità;

che, secondo l'autorità dipartimentale, tale

sentenza non inficiava pertanto le decisioni antecedenti in quanto valeva solo

per quel caso specifico e i suoi effetti non potevano essere estesi ad altri

casi analoghi di carcerazione in materia di misure coercitive;

che contro quest'ultima pronunzia RI 1

insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo, sia in via

supercautelare che in via principale, di essere immediatamente scarcerato e di accertare

l'illegalità della sua detenzione;

che, in estrema sintesi, il ricorrente sostiene

che doveva essere immediatamente liberato sulla base della menzionata sentenza

di questo tribunale del 29 maggio 2006 e che non avendolo fatto, il

dipartimento avrebbe pure commesso un diniego di giustizia;

che egli chiede inoltre di essere posto al

beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;

che il tribunale non ha ordinato uno scambio

degli allegati scritti;

considerato, in

diritto

che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di

ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere

il gravame se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che prima di entrare nel merito di

un’istanza o di un ricorso l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza

(art. 3 PAmm);

che il ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un

dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1

PAmm);

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e

non per clausola generale; deve quindi essere esplicitamente prevista dalla

legge; non può essere stabilita mediante deduzione a contrario (Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad

art. 60 PAmm);

che, in concreto, il gravame inoltrato è

rivolto contro la decisione del Dipartimento delle istituzioni di non procedere

alla scarcerazione del qui ricorrente;

che nessuna disposizione di legge

attribuisce al Tribunale cantonale amministrativo la competenza a statuire su

ricorsi proposti contro le decisioni del dipartimento fondate sulla legge

federale in materia di misure coercitive;

che, in materia di domande di scarcerazione,

questo tribunale è infatti unicamente competente a statuire sui gravami

inoltrati contro le decisioni rese su ricorso dal GIAR (art. 4 e 32 cpv. 2

LALMC);

che non porta a diversa conclusione il fatto

che, con sentenza 29 maggio 2006, il Tribunale cantonale amministrativo abbia

stabilito che il GIAR non può essere considerato un'autorità giudiziaria

competente in materia di misure coercitive per il fatto che non soddisfa

pienamente i requisiti di indipendenza e imparzialità sanciti dall'art. 5 n. 4

CEDU (STA 29.5.2006, n. 52.2006.159, in re B.);

che, in effetti, tale circostanza da sola non

permette di derogare all'ordinamento delle competenze previsto attualmente dalla

legge;

che, anche se si ammettesse la competenza di

questo tribunale in ossequio all'art. 6 CEDU, il ricorso andrebbe comunque respinto,

poiché la decisione del GIAR, non viziata da nullità assoluta, non è stata

tempestivamente impugnata;

che in esito alle considerazioni che

precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per incompetenza del

Tribunale cantonale amministrativo a statuire sulla vertenza e non merita ulteriore

disamina;

che, visto l'esito del gravame, la pedissequa

domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dev'essere respinta

(art. 14 Lag);

che la tassa di giudizio, commisurata al

dispendio lavorativo occasionato dall’impugnativa, è posta a carico del

ricorrente;

che la domanda supercautelare è evasa con il

merito.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 3, 28, 48, 60 PAmm; 31 e 32 LALMC;

la Lag;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è irricevibile.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.– sono poste a carico del

ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

per conoscenza.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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