52.2006.2
Revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare
18 aprile 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.2
Data decisione, Autorità:
18.04.2006, TRAM
Titolo:
Revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare
FIDUCIARIO E FIDUCIARIA
art. 8 cpv. 1 let. d LFID
art. 20 cpv. 1 LFID
Incarto n.
52.2006.2
Lugano
18 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 gennaio 2006 di
RI 1
contro
la decisione 20 dicembre 2005 del Consiglio di Stato
(n. 6196) che revoca all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la
professione di fiduciario immobiliare;
vista la risposta 16 gennaio 2006 del Dipartimento
delle istituzioni, Divisione della giustizia;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 3
maggio 2000 il Consiglio di Stato ha rilasciato a RI 1, qui ricorrente, l'autorizzazione
ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare (ris. gov. n. 1823);
che il 21 aprile 2005, a seguito del mancato
pagamento, da parte dell'insorgente, della tassa d'esercizio fiduciari concluso
in via esecutiva con il rilascio di un attestato carenza beni (ACB), la
Divisione della giustizia ha prospettato a RI 1 la revoca dell'autorizzazione
ad esercitare la professione;
che il 29 aprile 2005 l'UEF di Blenio ha
Considerandi
informato la Divisione della giustizia che a carico dell'insorgente erano stati
emessi 16 ACB, per un totale di fr. 60'108.35;
che il 4 maggio 2005 la Divisione della
giustizia ha ribadito all'insorgente l'apertura del procedimento di revoca per
decadenza del requisito di solvibilità posto dall'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid;
che nonostante le proroghe concesse dalla
Divisione della giustizia l'interessato non ha estinto i propri debiti;
che il 16 novembre 2005 l'UEF di Blenio ha
dichiarato che la situazione debitoria dell'interessato si era ulteriormente
aggravata; a quel momento a suo carico erano stati emessi 21 ACB, per un totale
di fr. 62'606.95;
che, raccolto il preavviso del Consiglio di
Vigilanza (CV) sull'esercizio delle professioni di fiduciario, il 20 dicembre
2005.
il Consiglio di Stato ha revocato all'interessato l'autorizzazione all'esercizio
della professione;
che avverso tale risoluzione RI 1 insorge
ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo un'ulteriore
proroga fino al 31 marzo 2006 per estinguere i propri debiti;
che lo stato d'insolvenza sarebbe da
ricondurre al grave incidente stradale occorsogli nel 2004, che l'ha, suo
malgrado, reso inabile al lavoro fino a dicembre 2005;
che la Divisione della giustizia ha
postulato il rigetto dell'impugnativa qualora RI 1 non avesse saldato i debiti
entro il 31 marzo 2006;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 8a LFid; la
legittimazione dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo
(art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid
l'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario è revocata, su
preavviso del CV, quando l'interessato non adempie più i presupposti per il rilascio;
che l'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid subordina
il rilascio dell'autorizzazione alla condizione che il richiedente non si trovi
in stato d'insolvenza comprovato da ACB;
che, in concreto, RI 1 si trova da tempo in
stato d'insolvenza comprovato da ACB;
che la situazione non è migliorata nemmeno
in corso di causa;
che il 31 marzo 2006, termine prospettato
dall'insorgente per saldare i debiti, è scaduto infruttuoso;
che i presupposti per la revoca
dell'autorizzazione sono pertanto soddisfatti; neppure l'insorgente sostiene il
contrario;
che la decisione impugnata va pertanto
confermata, siccome immune da violazione del diritto;
che concedere al ricorrente ulteriori
dilazioni per saldare i propri debiti finirebbe per rendere responsabile lo
Stato di eventuali danni patiti nel frattempo dai clienti dello stesso;
che la tassa di giustizia, contenuta al
minimo, è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8a, 20 LFid; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 300.- è posta a carico dell'insorgente.
3. Intimazione
a:
;
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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