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Decisione

52.2006.2

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare

18 aprile 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.2

Data decisione, Autorità:

18.04.2006, TRAM

Titolo:

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare

FIDUCIARIO E FIDUCIARIA

art. 8 cpv. 1 let. d LFID

art. 20 cpv. 1 LFID

Incarto n.

52.2006.2

Lugano

18 aprile

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 gennaio 2006 di

RI 1

contro

la decisione 20 dicembre 2005 del Consiglio di Stato

(n. 6196) che revoca all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la

professione di fiduciario immobiliare;

vista la risposta 16 gennaio 2006 del Dipartimento

delle istituzioni, Divisione della giustizia;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 3

maggio 2000 il Consiglio di Stato ha rilasciato a RI 1, qui ricorrente, l'autorizzazione

ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare (ris. gov. n. 1823);

che il 21 aprile 2005, a seguito del mancato

pagamento, da parte dell'insorgente, della tassa d'esercizio fiduciari concluso

in via esecutiva con il rilascio di un attestato carenza beni (ACB), la

Divisione della giustizia ha prospettato a RI 1 la revoca dell'autorizzazione

ad esercitare la professione;

che il 29 aprile 2005 l'UEF di Blenio ha

Considerandi

informato la Divisione della giustizia che a carico dell'insorgente erano stati

emessi 16 ACB, per un totale di fr. 60'108.35;

che il 4 maggio 2005 la Divisione della

giustizia ha ribadito all'insorgente l'apertura del procedimento di revoca per

decadenza del requisito di solvibilità posto dall'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid;

che nonostante le proroghe concesse dalla

Divisione della giustizia l'interessato non ha estinto i propri debiti;

che il 16 novembre 2005 l'UEF di Blenio ha

dichiarato che la situazione debitoria dell'interessato si era ulteriormente

aggravata; a quel momento a suo carico erano stati emessi 21 ACB, per un totale

di fr. 62'606.95;

che, raccolto il preavviso del Consiglio di

Vigilanza (CV) sull'esercizio delle professioni di fiduciario, il 20 dicembre

2005.

il Consiglio di Stato ha revocato all'interessato l'autorizzazione all'esercizio

della professione;

che avverso tale risoluzione RI 1 insorge

ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo un'ulteriore

proroga fino al 31 marzo 2006 per estinguere i propri debiti;

che lo stato d'insolvenza sarebbe da

ricondurre al grave incidente stradale occorsogli nel 2004, che l'ha, suo

malgrado, reso inabile al lavoro fino a dicembre 2005;

che la Divisione della giustizia ha

postulato il rigetto dell'impugnativa qualora RI 1 non avesse saldato i debiti

entro il 31 marzo 2006;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 8a LFid; la

legittimazione dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo

(art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid

l'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario è revocata, su

preavviso del CV, quando l'interessato non adempie più i presupposti per il rilascio;

che l'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid subordina

il rilascio dell'autorizzazione alla condizione che il richiedente non si trovi

in stato d'insolvenza comprovato da ACB;

che, in concreto, RI 1 si trova da tempo in

stato d'insolvenza comprovato da ACB;

che la situazione non è migliorata nemmeno

in corso di causa;

che il 31 marzo 2006, termine prospettato

dall'insorgente per saldare i debiti, è scaduto infruttuoso;

che i presupposti per la revoca

dell'autorizzazione sono pertanto soddisfatti; neppure l'insorgente sostiene il

contrario;

che la decisione impugnata va pertanto

confermata, siccome immune da violazione del diritto;

che concedere al ricorrente ulteriori

dilazioni per saldare i propri debiti finirebbe per rendere responsabile lo

Stato di eventuali danni patiti nel frattempo dai clienti dello stesso;

che la tassa di giustizia, contenuta al

minimo, è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8a, 20 LFid; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 300.- è posta a carico dell'insorgente.

3. Intimazione

a:

;

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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