52.2006.201
Licenza per la trasformazione di un capannone adibito a deposito in locale di ritrovo
4 agosto 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2006.201
Data decisione, Autorità:
04.08.2006, TRAM
Titolo:
Licenza per la trasformazione di un capannone adibito a deposito in locale di ritrovo
CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE
art. 22 cpv. 2 let. a LPT
Incarto n.
52.2006.201
Lugano
4 agosto 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 giugno 2006 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 23 maggio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 2559) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 14 febbraio 2006 rilasciata dal municipio CO 1CO 2CO 2 per
trasformare un capannone adibito a deposito in un locale ritrovo per
tossicomani (part. 1707);
viste le risposte:
- 20 giugno 2006 del
municipio CO 1;
- 20 giugno 2006 del
Consiglio di Stato;
- 22 giugno 2006 dell'CO
2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 13
settembre 2005 CO 2, attiva nel campo del volontariato sociale, ha chiesto al
municipio CO 1 il permesso di insediare un locale di una sessantina di mq, da
usare come ritrovo per tossicomani in un capannone annesso ad un laboratorio di
falegnameria (part. 1707), situato in __________ __________;
che nel locale verrebbe installata una
piccola cucina con bancone e 4 tavoli di 6 posti l’uno; gestito da volontari, esso
sarebbe aperto tre sere per settimana durante tre ore;
che alla domanda si è opposta la ricorrente RI
1, proprietaria di uno stabile di appartamenti ed uffici, situato sul fondo
contermine (part. 1706), contestando la conformità dell’insedia-mento per
rapporto alla funzione prevalentemente residenziale della zona;
che il 14 febbraio 2006 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alle condizioni poste dal
preavviso dell’auto-rità cantonale (attività unicamente all'interno del locale,
divieto di manifestazioni ed intrattenimenti musicali, divieto di mescita di
bevande all'esterno e di stazionamento dell'utenza);
che con giudizio 23 maggio 2006 il Consiglio
di Stato ha confermato la licenza, respingendo l’impugnativa contro di esso
inoltrata dalla vicina opponente;
che il Governo ha in sostanza condiviso
l’assunto dell’autorità comunale in merito alla compatibilità dell’insediamento
con la funzione mista, residenziale e commerciale del quartiere;
che contro il predetto giudizio la
soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che sia annullato assieme alla controversa licenza;
che l’insorgente ripropone in questa sede le
censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla
conformità di zona del controverso ritrovo, ponendo in particolare evidenza il
disagio e gli inconvenienti che potrebbero derivare alle utilizzazioni
preesistenti in seguito alla presenza di tossicomani nel quartiere;
che all’accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, senza formulare particolari
osservazioni;
che alla stessa conclusione perviene la
beneficiaria della licenza, contestando succintamente le tesi dell’insorgente
con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; la
legittimazione attiva dell’insorgente, proprietaria di un fondo contermine e
già opponente, è certa (part. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è
dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi
emerge in modo sufficientemente chiaro dagli atti ed è nota a questo tribunale
per conoscenza diretta; il sopralluogo chiesto dall’insorgente non appare
dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che, secondo l’art. 22 cpv. 2 lett. a LPT,
l'autorizzazione a costruire può di principio essere rilasciata soltanto per
opere conformi alla funzione assegnata alla zona in cui sono ubicate (principio
della conformità di zona); sono ammessi soltanto insediamenti che si
inseriscono adeguatamente nel quadro della destinazione assegnata alla relativa
zona dal PR; non basta che non si pongano in contrasto con la funzione della
zona; per conseguire il permesso di costruzione occorre che vi si integrino
convenientemente;
che nella valutazione della conformità di
zona l'autorità comunale dispone di una latitudine di giudizio più o meno
estesa a seconda del grado di precisione delle norme di PR che definiscono la
funzione della zona;
che, trattandosi in genere di disposizioni
del diritto autonomo comunale, in caso di contestazione dell'adempimento del
requisito della conformità di zona le istanze di ricorso devono rispettare la
libertà di decisione che l'autonomia comunale riserva in proposito al
municipio, limitandosi ad intervenire laddove l'interpretazione data dall'autorità
comunale non si fonda su criteri oggettivi, procede da considerazioni estranee
alla materia o appare altrimenti insostenibile;
che nel comprensorio del quartiere __________
Fatti
il piano regolatore particolareggiato (PRP) ammette costruzioni residenziali o
commerciali, uffici ed infrastrutture di servizio o turistiche alberghiere (art.
3 cpv. 1 NAPRPQR); si tratta dunque, con tutta evidenza, di una zona mista,
nella quale possono coesistere edifici residenziali e costruzioni a
destinazione mercantile, amministrativa o di servizio;
che, rilasciando la licenza, il municipio ha
in sostanza ritenuto che la destinazione del centro d'accoglienza per
tossicomani fosse conforme alla funzione assegnata dal PRP al comparto in
discussione;
che la valutazione dell'autorità comunale,
confermata dal Consiglio di Stato, sfugge alle critiche dell'insorgente; non si
può in effetti ragionevolmente rimproverare al municipio di aver abusato della
latitudine di giudizio che l’art. 3 NAPRPQR gli riserva in ordine all'esame del
requisito della conformità di zona, per aver ritenuto che il ritrovo in
discussione fosse compatibile con la funzione assegnata alla zona;
che non appare invero per nulla
insostenibile configurare il centro d'accoglienza alla stregua di
Considerandi
un'infrastruttura di servizio conciliabile con le destinazioni residenziali,
commerciali ed amministrative presenti nel quartiere;
che i limitati orari d'apertura previsti
dalla domanda di costruzione e le restrittive condizioni d'esercizio, alle
quali la licenza è stata subordinata, fanno apparire del tutto ingiustificato
il pericolo d'immissioni moleste, essenzialmente di carattere ideale, paventato
dalla ricorrente;
che i disagi derivanti al vicinato dall'utilizzazione
del centro da parte di un limitato numero di tossicomani non possono essere
enfatizzati; le esigenze di tutela da immissioni moleste di carattere ideale
non possono, in particolare, essere prese a pretesto per favorire
l'emarginazione di gruppi di persone ritenute scomode in base a concezioni
stereotipate, improntate ad una visione degradante di determinate categorie
sociali (cfr. Bernhard Waldmann, Der Schutz vor ideellen Immissionen in Wohngebieten,
BR 2005, pag. 162 in fine; Brigitte Hürlimann, Prostitution, ihre Regelung im schweizerischen
Recht und die Frage der Sittewidrigkeit, Diss. FR 2003, pag. 112 nota 461 sul
tema delle Gassenzimmer per tossicomani con riferimento a DTF 119 II 411);
che, sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso va di conseguenza respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico
della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 3 NAPRPQR; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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