52.2006.202
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12 agosto 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2006.202
Data decisione, Autorità:
12.08.2006, TRAM
Titolo:
Revoca della licenze di condurre della durata di 3 mesi e mezzo confermata a carico di un conducente che commette un'infrazione medio grave (eccesso di velocità di + 31 km/h su una semiautostrada) a distanza di 6 mesi dalla scadenza di una precedente revoca
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16 cpv. 3 LCSTR
art. 16b LCSTR
art. 16b cpv. 1 let. a LCSTR
Incarto n.
52.2006.202
Lugano
12 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 giugno 2006 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 30 maggio 2006 (no. 2657) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 19 gennaio 2006 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per
la durata di tre mesi e mezzo;
vista la risposta 5 luglio
2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre
veicoli a motore nell'ottobre del 1992.
Nel 1995 è stato ammonito per aver circolato
a velocità eccessiva (+ 22 km/h sul limite di 70) e nel 2004 gli è stata
revocata la licenza di condurre per due mesi a seguito di un incidente di cui
si è reso protagonista a Locarno. La misura è stata scontata dal 1° gennaio al
28 febbraio 2005.
B. Il 4 settembre 2005, verso le ore 15.00RI 1RI 1 ha circolato sul
raccordo semiautostradale di __________ nord ad una velocità punibile accertata
tramite rilevamento radar di 131 km/h, laddove vige il limite di 100 km/h.
A seguito di
questa infrazione, con decreto penale 23 novembre 2005 l'Ufficio della
circolazione del Cantone dei Grigioni l'ha condannato al pagamento di una multa
di fr. 570.-. L'interessato non ha impugnato tale sanzione adottata in base
all'art. 90 cifra 1 LCStr, che è quindi passata in giudicato incontestata.
C. Preso atto delle predette conclusioni penali, il 19 gennaio 2006 la
Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la
durata di tre mesi e mezzo (dal 23 gennaio al 7 maggio 2006), autorizzando
comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e
M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a
LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.
D. Con giudizio 21 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il
provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato che
l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti
compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti
del decreto penale grigionese. Preso atto del reato commesso, costitutivo di
un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr, l'autorità di ricorso
di prime cure ha reputato adeguata alle circostanze e conforme al principio
della proporzionalità la durata della revoca, considerati la colpa e i
precedenti dell'interessato.
E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che il periodo di
revoca venga fissato in un mese.
Ricordato che la fattispecie va giudicata in
base al nuovo diritto, il ricorrente ritiene spropositata la sanzione inflittagli
dall'autorità cantonale. Tenuto conto della sua leggera colpa, di una reputazione
come conducente tutto sommato buona e dell'esigenza di condurre veicoli a
motore per ragioni professionali, la revoca non dovrebbe superare la durata
minima di un mese prevista attualmente dalla legge (art. 16b cpv. 2
lett. a LCStr).
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni
contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e
art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1
PAmm).
Considerandi
2.
In virtù
delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr
(RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo
l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette
un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione
stradale (cpv. 1).
Dato che
l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 4
settembre 2005, la fattispecie - come osserva rettamente l'insorgente - va
esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che in materia di
provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il
Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione,
identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70
PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa
materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento
non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni
dell'art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA
21.10.1996
in re T.).
3.
3.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,
oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata
della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente
il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima
della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.
16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave
colui che violando le norme della circolazione cagiona un pericolo per la sicurezza
altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a
LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di condurre deve
essere revocata per almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).
3.2
Secondo la giurisprudenza resa dal
Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto, un eccesso di velocità in
autostrada (o come nel caso concreto su una semiautostrada dotata di spartitraffico
centrale) di 31-34 km/h costituiva un'infrazione di media gravità, tale da provocare
una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (cfr. DTF
124.
II 475 consid. 2a e rinvii).
Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a
cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche
soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie
di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli
eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 30 km/h stabiliti dal Tribunale
federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come allora, il superamento del
limite di velocità di 31-34 km/h in autostrada è nella migliore delle ipotesi
un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente
sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese (art. 16b cpv.
2.
lett. a LCStr).
3.3
Nel caso in esame, dagli atti risulta che il 4 settembre 2006 RI
1.
ha superato di 31 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità
massima di 100 consentita sullo svincolo semiautostradale __________. Egli ha
dunque compromesso la sicurezza della circolazione in modo medio grave ai sensi
della giurisprudenza e dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr.
4.
Poste
queste premesse, resta da determinare la durata effettiva della revoca da irrogare
a RI 1 sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, in
particolare delle circostanze del caso, della colpa e dei precedenti
dell'interessato.
Riguardo ai fatti, il rapporto di polizia
relativo all'accaduto si limita ad indicare le risultanze del rilevamento radar
senza fornire alcuna informazione
sulle condizioni del traffico e della strada al momento dell'infrazione. Le
fotografie annesse al rapporto non sono di miglior aiuto.
La colpa di RI 1 non può essere considerata
insignificante come indicato nel gravame, atteso che il limite vigente è stato
superato di ben 31 km/h e che il conducente non ha comprovato alcuna circostanza
suscettibile di giustificare in qualche modo l'ampiezza del reato.
Per quanto attiene invece alla reputazione del
ricorrente quale conducente, è necessario rilevare che essa è evidentemente
compromessa dalle precedenti misure amministrative subite, segnatamente dalla revoca
di due mesi inflittagli nel 2004 per il grave incidente della circolazione
provocato a __________ il 13 settembre 2003. Tenuto conto del consistente
eccesso di velocità commesso da RI 1 a distanza di appena 6 mesi dalla scadenza
della precedente revoca irrogatagli il 2 settembre 2004, di questo suo
precedente e del fatto che non può invocare con successo una necessità
professionale di guidare veicoli a motore, la revoca di 3 mesi e mezzo tutelata
dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermata da questo
Tribunale. Un provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa apparire agli
occhi dell'insorgente, risulta in ogni modo conforme al diritto in vigore e
rispettoso del principio di proporzionalità.
5.
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16b, 32, 90 LCStr; 33 OAC;
4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 1000.- è posta a carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto
pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.
4. Intimazione
a:
Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti
amministrativi, 3003 Berna.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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