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Decisione

52.2006.202

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 agosto 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre

veicoli a motore nell'ottobre del 1992.

Nel 1995 è stato ammonito per aver circolato

a velocità eccessiva (+ 22 km/h sul limite di 70) e nel 2004 gli è stata

revocata la licenza di condurre per due mesi a seguito di un incidente di cui

si è reso protagonista a Locarno. La misura è stata scontata dal 1° gennaio al

28 febbraio 2005.

B. Il 4 settembre 2005, verso le ore 15.00RI 1RI 1 ha circolato sul

raccordo semiautostradale di __________ nord ad una velocità punibile accertata

tramite rilevamento radar di 131 km/h, laddove vige il limite di 100 km/h.

A seguito di

questa infrazione, con decreto penale 23 novembre 2005 l'Ufficio della

circolazione del Cantone dei Grigioni l'ha condannato al pagamento di una multa

di fr. 570.-. L'interessato non ha impugnato tale sanzione adottata in base

all'art. 90 cifra 1 LCStr, che è quindi passata in giudicato incontestata.

C. Preso atto delle predette conclusioni penali, il 19 gennaio 2006 la

Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la

durata di tre mesi e mezzo (dal 23 gennaio al 7 maggio 2006), autorizzando

comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e

M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a

LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.

D. Con giudizio 21 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il

provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato che

l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti

compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti

del decreto penale grigionese. Preso atto del reato commesso, costitutivo di

un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr, l'autorità di ricorso

di prime cure ha reputato adeguata alle circostanze e conforme al principio

della proporzionalità la durata della revoca, considerati la colpa e i

precedenti dell'interessato.

E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che il periodo di

revoca venga fissato in un mese.

Ricordato che la fattispecie va giudicata in

base al nuovo diritto, il ricorrente ritiene spropositata la sanzione inflittagli

dall'autorità cantonale. Tenuto conto della sua leggera colpa, di una reputazione

come conducente tutto sommato buona e dell'esigenza di condurre veicoli a

motore per ragioni professionali, la revoca non dovrebbe superare la durata

minima di un mese prevista attualmente dalla legge (art. 16b cpv. 2

lett. a LCStr).

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni

contenute nel giudizio impugnato.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e

art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla

base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1

PAmm).

Considerandi

2.

In virtù

delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr

(RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo

l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette

un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione

stradale (cpv. 1).

Dato che

l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 4

settembre 2005, la fattispecie - come osserva rettamente l'insorgente - va

esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che in materia di

provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il

Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione,

identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70

PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa

materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento

non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni

dell'art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA

21.10.1996

in re T.).

3.

3.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,

oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata

della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente

il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave

colui che violando le norme della circolazione cagiona un pericolo per la sicurezza

altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a

LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di condurre deve

essere revocata per almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).

3.2

Secondo la giurisprudenza resa dal

Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto, un eccesso di velocità in

autostrada (o come nel caso concreto su una semiautostrada dotata di spartitraffico

centrale) di 31-34 km/h costituiva un'infrazione di media gravità, tale da provocare

una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (cfr. DTF

124.

II 475 consid. 2a e rinvii).

Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a

cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche

soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie

di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli

eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 30 km/h stabiliti dal Tribunale

federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come allora, il superamento del

limite di velocità di 31-34 km/h in autostrada è nella migliore delle ipotesi

un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente

sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese (art. 16b cpv.

2.

lett. a LCStr).

3.3

Nel caso in esame, dagli atti risulta che il 4 settembre 2006 RI

1.

ha superato di 31 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità

massima di 100 consentita sullo svincolo semiautostradale __________. Egli ha

dunque compromesso la sicurezza della circolazione in modo medio grave ai sensi

della giurisprudenza e dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr.

4.

Poste

queste premesse, resta da determinare la durata effettiva della revoca da irrogare

a RI 1 sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, in

particolare delle circostanze del caso, della colpa e dei precedenti

dell'interessato.

Riguardo ai fatti, il rapporto di polizia

relativo all'accaduto si limita ad indicare le risultanze del rilevamento radar

senza fornire alcuna informazione

sulle condizioni del traffico e della strada al momento dell'infrazione. Le

fotografie annesse al rapporto non sono di miglior aiuto.

La colpa di RI 1 non può essere considerata

insignificante come indicato nel gravame, atteso che il limite vigente è stato

superato di ben 31 km/h e che il conducente non ha comprovato alcuna circostanza

suscettibile di giustificare in qualche modo l'ampiezza del reato.

Per quanto attiene invece alla reputazione del

ricorrente quale conducente, è necessario rilevare che essa è evidentemente

compromessa dalle precedenti misure amministrative subite, segnatamente dalla revoca

di due mesi inflittagli nel 2004 per il grave incidente della circolazione

provocato a __________ il 13 settembre 2003. Tenuto conto del consistente

eccesso di velocità commesso da RI 1 a distanza di appena 6 mesi dalla scadenza

della precedente revoca irrogatagli il 2 settembre 2004, di questo suo

precedente e del fatto che non può invocare con successo una necessità

professionale di guidare veicoli a motore, la revoca di 3 mesi e mezzo tutelata

dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermata da questo

Tribunale. Un provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa apparire agli

occhi dell'insorgente, risulta in ogni modo conforme al diritto in vigore e

rispettoso del principio di proporzionalità.

5.

Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16b, 32, 90 LCStr; 33 OAC;

4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1000.- è posta a carico del ricorrente.

3.Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto

pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale

federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.

4. Intimazione

a:

Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti

amministrativi, 3003 Berna.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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