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Decisione

52.2006.206

Ricongiungimento famigliare

9 agosto 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I genitori hanno in seguito motivato la

domanda con il fatto che a causa delle loro ristrettezze finanziarie i figli erano

stati costretti a tornare nel 2000 in Patria, dove hanno frequentato la scuola

e sono stati affidati alla nonna paterna __________ (1940). Ora la nonna

sarebbe ammalata di diabete e non sarebbe più in grado, vista anche la sua età,

di occuparsi dei nipoti. Hanno inoltre indicato che __________ aveva terminato

l'apprendistato di venditrice nel giugno 2005, mentre __________ avrebbe

concluso la formazione di fabbro nel giugno 2006. L'altro figlio __________

avrebbe per contro continuato a vivere presso la famiglia dello zio paterno,

dovendo ancora terminare la scuola dell'obbligo.

b) Il 7 dicembre 2005 la Sezione dei

permessi e dell'immigrazione ha deciso di non autorizzare l'entrata in Svizzera

di __________ e di non rilasciare loro un permesso di dimora.

In merito a __________ (ST 21), l'autorità

dipartimentale ha rilevato che si trattava di un ricongiungimento familiare

parziale dopo oltre 5 anni di separazione e non dettato da circostanze oggettive

(art. 4, 16, 17 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU).

Per quanto riguarda __________ (ST 26), il

dipartimento ha rilevato che ella aveva compiuto il 18° anno di età prima di

inoltrare la domanda e che pertanto non aveva alcun diritto al ricongiungimento

familiare (art. 4, 16, 17 LDDS e 8 ODDS).

C. Con

giudizio 23 maggio 2006, il Consiglio di Stato ha confermato le suddette risoluzioni,

respingendo le impugnative contro di esse interposte da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non

fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento familiare per i

motivi addotti dal dipartimento, rilevando per quanto riguarda __________ che

non vi erano interessi famigliari preponderanti tali da modificare le relazioni

come erano state vissute fino a quel momento.

il Governo ha inoltre respinto la censura di

violazione della parità di trattamento con un altro caso analogo sollevata dai

ricorrenti.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 insorgono ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via

principale, che __________ siano autorizzati a entrare in Svizzera e posti al

beneficio di un permesso di soggiorno. In via del tutto subordinata, essi

chiedono che ai figli venga ripristinato l'autorizzazione di domicilio che detenevano

prima di trasferirsi nel paese d'origine nell'anno 2000 o rilasciato loro un

permesso per motivi umanitari giusta l'art. 13 lettera f OLS.

Innanzitutto i ricorrenti sostengono che __________

ha diritto di ricorrere giusta l'art. 77 Cost TI. Contestano in seguito che il

ricongiungimento sia tardivo, rilevando che i figli sono stati in Svizzera fino

al 2000 e che la loro partenza era dettata da motivi finanziari e volta a

permettere loro di vivere un'esperienza nella terra natìa. Ribadiscono poi che la

nonna __________ è malata e non può più occuparsi dei nipoti e ritengono che il

Governo abbia commesso un diniego di giustizia, non invitandoli a produrre il

relativo certificato medico e non procedendo all'audizione di __________ e __________.

Ribadiscono l'esistenza di una disparità di

trattamento con altri casi analoghi decisi favorevolmente dal dipartimento.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.

art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro

il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove

un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.

1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 130 II 388 consid. 1.1., 281 consid. 2.1.).

1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra

la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia (o l'allora Repubblica

federativa socialista di Iugoslavia) che regoli in modo specifico il soggiorno

in Svizzera dei cittadini croati, dal quale potrebbe scaturire un diritto al

rilascio di un permesso a titolo di ricongiungimento familiare.

1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli

celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel

permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi

ultimi.

In concreto, tali condizioni sono

soddisfatte per quanto riguarda __________. I suoi genitori sono infatti al

beneficio di un permesso di domicilio e __________ aveva 16 anni al momento di

depositare la domanda di ricongiungimento familiare.

__________ per contro non può invocare tale

disposizione, in quanto ella ha presentato la richiesta quando aveva già compiuto

il 18° anno di età.

1.5. Ritenuto che il gravame relativo a __________

è già ammissibile dal profilo dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, in siffatte circostanze,

può rimanere indeciso sapere se il ricorso sia parimenti ricevibile dal profilo

dell'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare

(cfr. anche art. 13 cpv. 1 Cost, di analoga portata: DTF 130 II 281 consid.

3.1.; 126 II 377 consid. 7).

__________ non può prevalersi neanche della

protezione della vita familiare garantita dall'art. 8 CEDU in quanto è

maggiorenne, non si trova in un rapporto di dipendenza con i genitori e non necessita

delle loro cure (DTF 120 Ib 261 consid. 1e). Pertanto, l'ammissibilità del

gravame che la concerne non può essere data nemmeno da tale disposto. Secondo i

ricorrenti, __________ avrebbe diritto di ricorrere giusta l'art. 77 Cost TI.

Sennonché il richiamo a tale disposizione è manifestamente inconferente, in

quanto trattasi di norma regolante la giurisdizione. Essa disciplina infatti la

competenza dei tribunali, che è stabilita dalle leggi (art. 80 Cost TI), e non

prevede nel caso specifico la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

(cfr. STA 7 febbraio 2003 in re D.).

Ne consegue che __________ non può

prevalersi né di una disposizione particolare del diritto federale e cantonale

né di un trattato internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al ricongiungimento

familiare.

Pertanto, nella misura in cui la concerne,

il gravame è irricevibile.

1.6. Ne consegue che RI 1 hanno diritto di

farsi raggiungere in Svizzera in virtù degli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU unicamente

dal figlio __________.

Entro questi limiti il gravame, tempestivo

(art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone senz'altro legittimate

a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile e essere evaso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Come si vedrà in seguito (consid. 3), non è

necessario procedere all'audizione di __________ e __________, in quanto non appare

idonea a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di

rilievo per il giudizio.

2. Nel

gravame i ricorrenti si sono riservati il diritto di replicare in caso di

preavviso negativo delle autorità inferiori.

A questo proposito giova ricordare che il

diritto di replica è dato solo a titolo eccezionale (art. 49 cpv. 3 PAmm), nei

casi in cui la risposta contiene elementi nuovi e rilevanti che possono influire

sul giudizio dell'autorità di ricorso o, a fortiori, se l'autorità di prima

istanza non ha motivato o non ha sufficientemente motivato la sua decisione ed

ha specificato i motivi di quest'ultima soltanto con le proprie osservazioni

(Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 5

ad art. 20 con riferimenti).

Orbene, la domanda di replica dell'insorgente

dev'essere respinta, da una parte per il fatto che è prematura siccome è stata

proposta prima che le autorità inferiori prendessero posizione sull'impugnativa,

dall'altra in quanto nelle rispettive osservazioni al gravame né il Consiglio

di Stato né il dipartimento hanno apportato nuovi elementi di rilievo ai fini

del presente giudizio.

3. Secondo i

ricorrenti, non procedendo all'audizione di __________ e __________, il

Consiglio di Stato avrebbe violato il diritto di essere sentito.

3.1. La natura ed i limiti del diritto di

essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale

cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte

dall'art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi

su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una

decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione

delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo

e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in

re Moretti).

3.2. In questo senso, giova ricordare che né

la legislazione cantonale né quella federale garantiscono alla parte il diritto

di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le

proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132

consid. 3b; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, n. 141 e 146).

Dal profilo del diritto internazionale, l'art.

12 della Convenzione sui diritti del fanciullo non conferisce allo stesso un

diritto assoluto di essere sentito personalmente, ovvero oralmente. A seconda

del caso e delle circostanze è sufficiente che esso possa esprimersi per

iscritto o tramite un rappresentante (cfr. n. 2 di tale disposizione; DTF 124

Considerandi

II 368 consid. 3c). Dal canto suo, il Patto internazionale relativo ai diritti

civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2), nella misura in cui sarebbe

applicabile nella presente fattispecie, non conferisce i diritti più estesi in

questo senso.

3.3

Ferme queste premesse, bisogna

considerare che __________ e __________ hanno avuto la possibilità di esprimersi

tramite il proprio patrocinatore e per bocca dei genitori ed è indubbio che le

richieste avanzate dagli stessi riflettano il loro desiderio di continuare a

soggiornare in Svizzera. Di conseguenza, non procedendo all'audizione di __________

e __________, le autorità inferiori non hanno violato il loro diritto di essere

sentito e quello dei loro genitori.

Per gli stessi motivi, anche questo tribunale

rinuncia a sentirli.

4.

L'art. 17

cpv. 2 terza frase LDDS ha lo scopo di permettere ed assicurare a livello

giuridico un'effettiva convivenza familiare.

Le finalità dell'art. 17 cpv. 2 terza frase

LDDS risultano invero disattese se lo straniero domiciliato in Svizzera vive

volontariamente separato dai figli per lungo tempo e pretende di farsi raggiungere

da questi poco prima che compiano diciotto anni. In tal caso si presume in

effetti che lo scopo perseguito non sia in realtà la vita familiare in comune,

ma il miglioramento delle prospettive di formazione o professionali dei figli.

L'autorizzazione a risiedere è quindi accordata soltanto se validi motivi,

risultanti dalle circostanze del caso concreto, hanno impedito in precedenza il

ricongiungimento familiare (DTF 130 II 1 consid. 2; 129 II 249 consid. 2.1.;

125.

II consid. 2a e 2d).

5.

5.1. In

concreto, il 10 novembre 2000 __________, __________ e __________ hanno

lasciato la Svizzera per trasferirsi presso la nonna paterna __________ a __________,

mentre i loro genitori sono rimasti a vivere nel nostro paese. Ritenuto che __________,

i quali all’epoca avevano rispettivamente 13, 11 e 5 anni, non hanno chiesto un

permesso di assenza in loro favore, la loro autorizzazione di domicilio ha

perso inesorabilmente di validità.

Dopo cinque anni di separazione i genitori

chiedono ora che __________ e __________ possano ricongiungersi nuovamente con

loro. Già si è detto che __________ è maggiorenne e non ha nessun diritto al

ricongiungimento familiare. Per quanto riguarda __________, bisogna considerare

che egli vive con i propri fratelli presso i parenti all'estero ormai da cinque anni, attualmente presso lo zio __________. Un suo

ritorno in Svizzera non farebbe altro che separare ulteriormente la famiglia,

ritenuto che il ricongiungimento non è stato chiesto per il terzogenito __________,

di dieci anni. Inoltre __________ è già entrato nel mondo del lavoro e nel giugno 2006 ha concluso

l'apprendistato di fabbro (v. domanda d'entrata

25.11

; scritto 20 gennaio 2006 dei coniugi RI 1).

Si può dunque ritenere che egli sia oramai

in grado di affrontare la vita in modo indipendente nel proprio paese

d'origine, dove ha pure dei legami parentali, sociali e culturali e ha

frequentato le scuole.

5.2

Il ricorrente

sostiene che la nonna __________ (1940), cui egli era stato affidato insieme ai

fratelli al momento di rientrare nel paese d'origine nel 2000, non sarebbe più

in grado di occuparsi di lui a causa dell'età e del fatto che ella soffre di

diabete. Ora, non è necessario acquisire agli atti il

certificato medico che attesta i problemi di salute della nonna. Bisogna innanzitutto rilevare che attualmente __________ vive presso

lo zio. Inoltre la nonna, sessantacinquenne, soffre di disturbi tutto sommato connessi con l'età e non appaiono allarmanti.

Pertanto, il suo stato di salute appare in ogni caso ancora sufficientemente

buono per poter rispondere in modo adeguato ai, peraltro, diminuiti bisogni

educativi e di custodia del nipote ormai prossimo alla maggiore età.

Non porta a diversa conclusione il fatto che

la separazione nel 2000 sarebbe stata dettata, a dire della famiglia RI 1, dai

loro problemi finanziari, il padre essendo invalido dal 1994 e la madre non

svolgendo attività lucrativa. A prescindere dal fatto che la loro situazione finanziaria

non sembrerebbe nel frattempo essere mutata, giova ricordare che tale aspetto non è considerato dalla

giurisprudenza quale cambiamento importante della situazione familiare, in

quanto è un motivo di natura essenzialmente economica.

Pertanto, non

sussistono nemmeno interessi familiari preponderanti che esigano una modifica

delle relazioni esistenti e imponga a __________ di trasferirsi nuovamente in

Svizzera presso i genitori.

5.3

Non permette di

mutare il presente giudizio il caso invocato dall'insorgente e pubblicato in

DTF 126 II 329, laddove è stato confermato il ricongiungimento familiare

differito di una cittadina iugoslava di 15 anni e mezzo presso i genitori che

vivono in comunione domestica in Svizzera giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS. Il caso

deciso dal Tribunale federale poggia infatti su una situazione diversa da

quella in rassegna. L'alta Corte federale ha sancito peraltro che anche

nell'ambito della richiesta di riunirsi con entrambi i genitori nel nostro

paese può essere respinta, a seconda delle circostanze, in caso di domanda abusiva.

5.4

Visto quanto precede, si deve concludere

che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono manifestamente adempiuti

e che il principio della proporzionalità non è stato violato.

6.

Occorre

esaminare ora se la decisione impugnata violi l'art. 8 CEDU.

6.1

Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha

diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e

della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità

nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista

dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica,

è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere

economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o

della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).

6.2

L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la

relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona

residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo

familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere

separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior

ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il

permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare

comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b

con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza

di un'ingerenza nella vita familiare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2

CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla

Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e

dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e

straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno

sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della

famiglia risulta dalla libera scelta del genitore residente in Svizzera, non

sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle

relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed

infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate

dall'autorità (ibidem).

6.3

In concreto, è da escludere che l'art.

8.

CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo

violato. In primo luogo, i genitori e il figlio __________ vivono separati da

ormai 5 anni. Non vi sono inoltre interessi familiari preponderanti che esigano

una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché

l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica

restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve

essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione

se si tiene conto che la venuta in Svizzera del figlio dei ricorrenti risponde

al soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente economica. Va infine

rilevato che nulla impedisce a RI 1 di continuare a mantenere le relazioni

personali con la __________ come le hanno intrattenute finora.

7.

A torto

infine i ricorrenti invocano la parità di trattamento con altri casi ove il

dipartimento avrebbe rilasciato il permesso di dimora a cittadini stranieri che

si trovavano nelle stesse condizioni.

Giova ricordare che il principio di legalità

dell’amministrazione prevale di regola su quello della parità di trattamento e

che la parità di trattamento nell’illegalità può essere invocata con successo

soltanto in casi del tutto particolari (Imboden/Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 71 B i seg.).

Ora, i casi invocati dagli insorgenti non

permetterebbero di giungere a conclusioni a loro più favorevoli in quanto non è

dimostrata l’esistenza di una prassi contraria alla legge che l'autorità non

intende abbandonare.

8.

Rifiutando

di rilasciare il permesso di dimora a __________, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale

e federale. La decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo

del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli

stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

9.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto

nella misura in cui è ricevibile.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 17 LDDS; 8 CEDU; 13 Cost; Convenzione

sui diritti del fanciullo; Patto ONU II; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a

LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 49, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico dei

ricorrenti.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

6600 Locarno,

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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