52.2006.208
Revoca di un permesso di domicilio CE/AELS per prolungato soggiorno all'estero
27 agosto 2006Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2006.208
Data decisione, Autorità:
27.08.2006, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di domicilio CE/AELS per prolungato soggiorno all'estero
ACCERTAMENTO INESATTO DEI FATTI
DOMICILIO
PERMESSO CE O AELS
PERMESSO DI DOMICILIO
REVOCA
art. 6 ALC ALL1
art. 24 ALC ALL1
art. 9 cpv. 3 let. c LDDS
Incarto n.
52.2006.208
Lugano
27 agosto 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 giugno 2006 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 30 maggio 2006 (n. 2659) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 15 marzo 2006 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso
di domicilio CE/AELS;
viste le risposte:
- 22 giugno 2006 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 27 giugno 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 (1978),
cittadino italiano, è entrato in Svizzera l'11 ottobre 1986 per vivere con i
propri genitori. Nel 1994 ha ottenuto un permesso di domicilio, trasformato nel
2002 in un permesso di domicilio CE/AELS valido fino al 4 luglio 2007.
Il 28 settembre 2001, il ricorrente si è
sposato con la connazionale __________ (1970), dalla quale ha divorziato il 4
novembre 2005. In malattia dal 2003, egli è stato posto al beneficio di una
rendita completa di invalidità nel maggio 2005 a causa di una depressione
nervosa.
B. a) Il 1° luglio
2005 l'insorgente si è trasferito da C__________ a G__________ presso una
famiglia di amici che gli hanno messo a disposizione una stanza.
Interrogato il 24 febbraio 2006 dalla
Polizia cantonale in merito al suo soggiorno in Svizzera, RI 1 ha dichiarato di
non risiedere ininterrottamente in Svizzera da quando il 23 giugno 2005 i suoi
genitori erano partiti definitivamente alla volta dell'Italia. Ha precisato che,
a partire dal luglio 2005 e fino al momento dell'interrogatorio, aveva
trascorso dei periodi di 2-3 mesi presso i genitori a __________ in provincia
di __________, rientrando a più riprese a G__________ per trascorrervi dei
soggiorni di 2-3 settimane.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il
15 marzo 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni ha revocato a RI 1 il permesso di domicilio, fissandogli un
termine con scadenza il 15 aprile 2006 per lasciare il territorio elvetico.
In sostanza, l'autorità ha ritenuto che
l'interessato risiedesse prevalentemente all'estero. La decisione è stata resa
sulla base degli art. 24 cpv. 6 Allegato I ALC, la LDDS e l'ODDS.
C. Il 30
maggio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Esperita l'istruttoria, l'Esecutivo
cantonale ha ritenuto che nel periodo semestrale preso in considerazione
(agosto 2005 – febbraio 2006) l'insorgente aveva soggiornato prevalentemente all'estero,
ragione per la quale il suo permesso di domicilio era decaduto in applicazione
degli art. 6 cpv. 5 Allegato I ALC e 9 cpv. 3 lett. c LDDS. Non permetteva di
sovvertire tale conclusione, ha soggiunto il Governo, il fatto che l'assenza
dal domicilio era dettata da problemi di salute o familiari, dal momento che
non vi era spazio per una ponderazione degli interessi in presenza di provvedimenti
come quelli adottati nel caso di specie.
Infine, ha respinto la domanda di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento.
Contesta di essere stato assente dalla
Svizzera per più di sei mesi. Sostiene di essersi limitato a trascorrere alcuni
soggiorni in Italia presso i genitori per riprendersi dalla depressione come
consigliatogli dal medico curante.
Ritiene in ogni caso il provvedimento
adottato nei suoi confronti contrario al principio della proporzionalità in
quanto non terrebbe conto del suo lungo soggiorno in Svizzera, dove è cresciuto
e ha lavorato prima di cadere in depressione, del motivo della sua assenza dal
nostro paese e del fatto che si è sempre comportato bene.
Anche in questa sede chiede di essere posto
al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti
la revoca di permessi (art. 101 lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b
n. 3 OG) o la constatazione della loro decadenza (DTF 99 Ib 1 consid. 2; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 325).
Anche la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è pertanto data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1.
L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi
Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681),
entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai
cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea
e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività
economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1
ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni
di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1°
giugno 2002).
2.2. Nel caso concreto, RI 1 può prevalersi
senz'altro del menzionato accordo bilaterale in virtù della sua cittadinanza italiana.
Peraltro, prima della decisione dipartimentale di revoca, egli era già al
beneficio di un permesso CE/AELS per risiedere in Svizzera, il ricorrente avendo
ottenuto un'autorizzazione di domicilio valida fino al 4 luglio 2007. Nulla
muta a questo proposito che egli sia attualmente beneficiario di una rendita
AI.
3. 3.1.
Giusta l'art. 6 Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte
contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore ad un anno al
servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di
soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio,
automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni (cpv. 1 prima frase). Le interruzioni
del soggiorno che non superino 6 mesi consecutivi e le assenze motivate
dall'assolvimento di obblighi militari, soggiunge il cpv. 5 della medesima
norma, non infirmano la validità della carta di soggiorno. Tale disciplina vale
anche per le persone che non esercitano un'attività lucrativa (art. 24 cpv. 1 Allegato
Fatti
I ALC).
3.2. L'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS dispone
che il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero
notifica la propria partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero
durante sei mesi. Questo termine può essere prolungato fino a due anni se la
domanda è presentata prima della scadenza dei sei mesi.
Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare
che, in linea di principio, il permesso di domicilio perde ogni validità solo
se lo straniero ha effettivamente risieduto all'estero ininterrottamente durante
sei mesi consecutivi, ritenuto che sia il volere soggettivo dell'interessato che
i motivi della sua lontananza sono del tutto irrilevanti. Un assenza dalla
Svizzera di complessivi sei mesi caratterizzata da interruzioni non è quindi di
regola sufficiente a determinare il decadimento del permesso di domicilio.
Diversa è invece la situazione se lo straniero si assenta dalla Svizzera per un
periodo assai più lungo, ma vi fa rientro ogni volta prima dello scadere dei
sei mesi per dei brevi soggiorni d'affari o a scopo di visita. In linea di
principio un simile comportamento non basta ad interrompere il termine legale
in questione e ciò vale anche se egli dispone ancora nel nostro Paese di un
alloggio. In questi casi per determinare se egli possa ancora beneficiare di un
permesso di domicilio in Svizzera, occorre porsi il quesito di sapere dove è
situato il centro dei suoi interessi personali (DTF 120 Ib 369, consid. 2c e
rinvii; STF dell'8 maggio 2006 nella causa n.2A.31/2006 consid. 3.2.).
3.3. La LDDS e la sua ordinanza di
esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e
se la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a
LDDS).
Ora, è assodato che, per quanto riguarda il decadimento del permesso di domicilio CE/AELS,
continuano ad essere applicabili le condizioni dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS:
in effetti la disposizione di cui all'art. 6 cpv. 5 Allegato I ALC si riferisce
unicamente ai permessi di dimora e di dimora temporanea (v. n. 12.2.4 delle "Istruzioni e commenti concernenti
l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e
la Comunità europea nonché i suoi 25 Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS:
Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", stato al 1° aprile
2006, emanate dall'Ufficio federale della migrazione: Istruzioni OLCP).
4. 4.1. In concreto,
il 4 luglio 2005 RI 1 ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di
essersi trasferito, all'inizio di quel mese, da C__________ a G__________.
Interrogato il 24 febbraio 2006 dalla
Polizia cantonale al fine di accertare se egli risiedesse effettivamente in
quest'ultimo comune, egli ha - tra l'altro - dichiarato (pag. 1 in fondo e pag.
2):
"(...) Devo dire che dopo essermi separato
da __________ sono andato a vivere con i miei genitori che in quel periodo, si
era nel 2004, abitavano a C__________. Il 23 giugno del 2005 i miei genitori
hanno lasciato C__________ e si sono trasferiti a __________ dove hanno una
casa. Dopo la loro partenza io mi sono trasferito a __________ presso la
famiglia __________, amici di famiglia, la quale mi ha dato ospitalità e
continua a darmela tuttora".
Sollecitato dall'agente interrogante, il
ricorrente ha inoltre precisato (verbale, pag. 2):
"No. Il mio
soggiorno a G__________ non è regolare. Come ho detto in precedenza soffro di
depressione nervosa. Sono attualmente in cura presso il dr. __________. Su
consiglio del dr. passo dei periodi presso i miei genitori a __________ perché
il vivere da solo peggiora le mie condizioni di salute. Passando dei periodi
con i genitori, loro mi accudiscono, io mi rinfranco e il mio stato di salute
migliora. Con i genitori sto per due, tre mesi poi ritorno a G__________ dove
Considerandi
sto per circa 2/3 settimane e poi torno dai genitori. Posso aggiungere che mi
sto rendendo conto che il mio stato di salute migliora di giorno in giorno. Mi
sono fissato l'obiettivo di guarire totalmente e di rientrare in Svizzera,
cercarmi un posto di lavoro e vivere in modo indipendente. Se il mio miglioramento
è costante penso di riuscire in questo entro la fine dell'anno in corso (...)".
Nuovamente interrogato dalla polizia il 25
aprile 2006 nell'ambito del ricorso al Consiglio di Stato, RI 1 ha tra le altre
cose precisato (pag. 2):
"(...) L'01.07.2005 ho portato il mio
domicilio da C__________ a G__________ in via __________ dove abito tuttora. Tengo
a precisare che sono in cura medica per depressione presso il dottor __________.
Per questa malattia devo di tanto in tanto stare vicino ai miei cari, come
terapia prescrittami dal mio medico curante. In considerazione di quanto sopra
menzionato, ho trascorso a casa dei miei genitori dei periodi di convalescenza
e precisamente: dal mese di agosto 2005 a fine settembre 2005. Da fine ottobre
2005.
al 07 gennaio 2006. Devo precisare che sono rimasto un periodo così lungo
in Italia perché ho avuto una forte ricaduta ed ho dovuto richiedere
l'intervento di un medico locale. L'ultima settimana di gennaio 2006 fino al 29
gennaio 2006 e dal 15 febbraio 2006 al 20 febbraio 2006 ero a __________.
Di conseguenza a
G__________ ho abitato in questi periodi: tutto il mese di luglio 2005; dall'inizio
di ottobre 2005 fin verso il 20 ottobre 2005; dall'8 gennaio 2006 sino al 20
gennaio 2006; dal primo di febbraio 2006 fin verso la metà del mese di febbraio
2006.
Dal 20 di febbraio 2006 sino ad oggi ho sempre abitato a G__________,
salvo una settimana nel periodo pasquale che ho passato con i miei genitori a __________.
Mi preme
ricordare che risiedo in prevalenza a G__________, ma come già indicato sopra,
ho bisogno di stare vicino ai miei cari e per tale ragione trascorro dei brevi
periodi a casa loro in Italia, come prescritto dal mio medico curante.
Regolarmente e tutti i mesi mi vedo con il dottor __________ per la scelta
delle cure mediche da seguire (...)".
A sostegno di tali affermazioni, il
ricorrente ha prodotto un certificato datato 23.3.2006 del dr. med. psichiatra
e psicoterapeuta __________ (doc. C).
4.2
Tali dichiarazioni, poste a fondamento
della decisione qui impugnata, non permettono di affermare che RI 1 abbia
soggiornato all'estero per un periodo superiore a sei mesi consecutivi. Certo, tra il 1° di agosto 2005 e il 20 febbraio
2006.
egli ha trascorso gran parte del tempo presso i propri genitori in Italia.
D'altra parte, però, e nemmeno le autorità inferiori lo contestano, durante
quel periodo ha soggiornato a più riprese anche in Svizzera. Ora, le sue
presenze sul territorio elvetico, nell'ordine di 2-3 settimane ogni 2-3 mesi
sull'arco dei sei mesi e mezzo consecutivi presi in considerazione dalle
precedenti istanze di giudizio, fanno sì che la sua assenza non possa essere
considerata ininterrotta, come preteso dalla giurisprudenza sopra menzionata
(consid. 3.2.). Dalle tavole processuali emerge inoltre che sia prima che dopo il
suddetto periodo l'insorgente ha vissuto prevalentemente nel nostro Paese.
Anche per questo motivo i suoi rientri in Svizzera, avvenuti nell'ottobre del
2005.
e nel gennaio del 2006, non possono ancora essere considerati come dei brevi
soggiorni inidonei ad interrompere il termine di sei mesi stabilito dall'art. 9
cpv. 3 lett. c LDDS. Diversa sarebbe stata la situazione se le precedenti autorità
di giudizio avessero accertato su di un arco di tempo comunque ben più esteso
rispetto a quello preso in esame che il ricorrente viveva ormai in maniera
preponderante all'estero. In questo caso sarebbe stato necessario accertare se,
nonostante i suoi soggiorni in Svizzera, egli non avesse in realtà trasferito
il centro dei propri interessi al di fuori di questo Paese.
Dichiarando decaduto il permesso di domicilio CE/AELS di RI 1, il Dipartimento delle
istituzioni prima e il Consiglio di Stato in seguito hanno quindi violato il
diritto federale, e segnatamente l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
5.
5.1. Stando
così le cose, il ricorso dev'essere accolto e annullata la decisione dipartimentale
impugnata, così come quella governativa che la tutela.
5.2
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al
ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art.
31.
PAmm).
Con l'assegnazione di ripetibili all'insorgente
per entrambe le sedi, le rispettive domande di assistenza giudiziaria divengono
prive d'oggetto.
Con l'emanazione del presente giudizio, la
domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene anch'essa priva
di oggetto (art. 47 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1 ALC; 6 e 24 allegato I ALC; 1a, 9
cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 10 LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm e
la Lag;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione
30 maggio 2006 (n. 2659) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 15
marzo 2006 (COM 9) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni.
2. Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'800.– a titolo di ripetibili
per entrambe le sedi.
4. Intimazione
a:
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster