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Decisione

52.2006.208

Revoca di un permesso di domicilio CE/AELS per prolungato soggiorno all'estero

27 agosto 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I ALC).

3.2. L'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS dispone

che il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero

notifica la propria partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero

durante sei mesi. Questo termine può essere prolungato fino a due anni se la

domanda è presentata prima della scadenza dei sei mesi.

Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare

che, in linea di principio, il permesso di domicilio perde ogni validità solo

se lo straniero ha effettivamente risieduto all'estero ininterrottamente durante

sei mesi consecutivi, ritenuto che sia il volere soggettivo dell'interessato che

i motivi della sua lontananza sono del tutto irrilevanti. Un assenza dalla

Svizzera di complessivi sei mesi caratterizzata da interruzioni non è quindi di

regola sufficiente a determinare il decadimento del permesso di domicilio.

Diversa è invece la situazione se lo straniero si assenta dalla Svizzera per un

periodo assai più lungo, ma vi fa rientro ogni volta prima dello scadere dei

sei mesi per dei brevi soggiorni d'affari o a scopo di visita. In linea di

principio un simile comportamento non basta ad interrompere il termine legale

in questione e ciò vale anche se egli dispone ancora nel nostro Paese di un

alloggio. In questi casi per determinare se egli possa ancora beneficiare di un

permesso di domicilio in Svizzera, occorre porsi il quesito di sapere dove è

situato il centro dei suoi interessi personali (DTF 120 Ib 369, consid. 2c e

rinvii; STF dell'8 maggio 2006 nella causa n.2A.31/2006 consid. 3.2.).

3.3. La LDDS e la sua ordinanza di

esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e

se la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a

LDDS).

Ora, è assodato che, per quanto riguarda il decadimento del permesso di domicilio CE/AELS,

continuano ad essere applicabili le condizioni dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS:

in effetti la disposizione di cui all'art. 6 cpv. 5 Allegato I ALC si riferisce

unicamente ai permessi di dimora e di dimora temporanea (v. n. 12.2.4 delle "Istruzioni e commenti concernenti

l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e

la Comunità europea nonché i suoi 25 Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS:

Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", stato al 1° aprile

2006, emanate dall'Ufficio federale della migrazione: Istruzioni OLCP).

4. 4.1. In concreto,

il 4 luglio 2005 RI 1 ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di

essersi trasferito, all'inizio di quel mese, da C__________ a G__________.

Interrogato il 24 febbraio 2006 dalla

Polizia cantonale al fine di accertare se egli risiedesse effettivamente in

quest'ultimo comune, egli ha - tra l'altro - dichiarato (pag. 1 in fondo e pag.

2):

"(...) Devo dire che dopo essermi separato

da __________ sono andato a vivere con i miei genitori che in quel periodo, si

era nel 2004, abitavano a C__________. Il 23 giugno del 2005 i miei genitori

hanno lasciato C__________ e si sono trasferiti a __________ dove hanno una

casa. Dopo la loro partenza io mi sono trasferito a __________ presso la

famiglia __________, amici di famiglia, la quale mi ha dato ospitalità e

continua a darmela tuttora".

Sollecitato dall'agente interrogante, il

ricorrente ha inoltre precisato (verbale, pag. 2):

"No. Il mio

soggiorno a G__________ non è regolare. Come ho detto in precedenza soffro di

depressione nervosa. Sono attualmente in cura presso il dr. __________. Su

consiglio del dr. passo dei periodi presso i miei genitori a __________ perché

il vivere da solo peggiora le mie condizioni di salute. Passando dei periodi

con i genitori, loro mi accudiscono, io mi rinfranco e il mio stato di salute

migliora. Con i genitori sto per due, tre mesi poi ritorno a G__________ dove

Considerandi

sto per circa 2/3 settimane e poi torno dai genitori. Posso aggiungere che mi

sto rendendo conto che il mio stato di salute migliora di giorno in giorno. Mi

sono fissato l'obiettivo di guarire totalmente e di rientrare in Svizzera,

cercarmi un posto di lavoro e vivere in modo indipendente. Se il mio miglioramento

è costante penso di riuscire in questo entro la fine dell'anno in corso (...)".

Nuovamente interrogato dalla polizia il 25

aprile 2006 nell'ambito del ricorso al Consiglio di Stato, RI 1 ha tra le altre

cose precisato (pag. 2):

"(...) L'01.07.2005 ho portato il mio

domicilio da C__________ a G__________ in via __________ dove abito tuttora. Tengo

a precisare che sono in cura medica per depressione presso il dottor __________.

Per questa malattia devo di tanto in tanto stare vicino ai miei cari, come

terapia prescrittami dal mio medico curante. In considerazione di quanto sopra

menzionato, ho trascorso a casa dei miei genitori dei periodi di convalescenza

e precisamente: dal mese di agosto 2005 a fine settembre 2005. Da fine ottobre

2005.

al 07 gennaio 2006. Devo precisare che sono rimasto un periodo così lungo

in Italia perché ho avuto una forte ricaduta ed ho dovuto richiedere

l'intervento di un medico locale. L'ultima settimana di gennaio 2006 fino al 29

gennaio 2006 e dal 15 febbraio 2006 al 20 febbraio 2006 ero a __________.

Di conseguenza a

G__________ ho abitato in questi periodi: tutto il mese di luglio 2005; dall'inizio

di ottobre 2005 fin verso il 20 ottobre 2005; dall'8 gennaio 2006 sino al 20

gennaio 2006; dal primo di febbraio 2006 fin verso la metà del mese di febbraio

2006.

Dal 20 di febbraio 2006 sino ad oggi ho sempre abitato a G__________,

salvo una settimana nel periodo pasquale che ho passato con i miei genitori a __________.

Mi preme

ricordare che risiedo in prevalenza a G__________, ma come già indicato sopra,

ho bisogno di stare vicino ai miei cari e per tale ragione trascorro dei brevi

periodi a casa loro in Italia, come prescritto dal mio medico curante.

Regolarmente e tutti i mesi mi vedo con il dottor __________ per la scelta

delle cure mediche da seguire (...)".

A sostegno di tali affermazioni, il

ricorrente ha prodotto un certificato datato 23.3.2006 del dr. med. psichiatra

e psicoterapeuta __________ (doc. C).

4.2

Tali dichiarazioni, poste a fondamento

della decisione qui impugnata, non permettono di affermare che RI 1 abbia

soggiornato all'estero per un periodo superiore a sei mesi consecutivi. Certo, tra il 1° di agosto 2005 e il 20 febbraio

2006.

egli ha trascorso gran parte del tempo presso i propri genitori in Italia.

D'altra parte, però, e nemmeno le autorità inferiori lo contestano, durante

quel periodo ha soggiornato a più riprese anche in Svizzera. Ora, le sue

presenze sul territorio elvetico, nell'ordine di 2-3 settimane ogni 2-3 mesi

sull'arco dei sei mesi e mezzo consecutivi presi in considerazione dalle

precedenti istanze di giudizio, fanno sì che la sua assenza non possa essere

considerata ininterrotta, come preteso dalla giurisprudenza sopra menzionata

(consid. 3.2.). Dalle tavole processuali emerge inoltre che sia prima che dopo il

suddetto periodo l'insorgente ha vissuto prevalentemente nel nostro Paese.

Anche per questo motivo i suoi rientri in Svizzera, avvenuti nell'ottobre del

2005.

e nel gennaio del 2006, non possono ancora essere considerati come dei brevi

soggiorni inidonei ad interrompere il termine di sei mesi stabilito dall'art. 9

cpv. 3 lett. c LDDS. Diversa sarebbe stata la situazione se le precedenti autorità

di giudizio avessero accertato su di un arco di tempo comunque ben più esteso

rispetto a quello preso in esame che il ricorrente viveva ormai in maniera

preponderante all'estero. In questo caso sarebbe stato necessario accertare se,

nonostante i suoi soggiorni in Svizzera, egli non avesse in realtà trasferito

il centro dei propri interessi al di fuori di questo Paese.

Dichiarando decaduto il permesso di domicilio CE/AELS di RI 1, il Dipartimento delle

istituzioni prima e il Consiglio di Stato in seguito hanno quindi violato il

diritto federale, e segnatamente l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.

5.

5.1. Stando

così le cose, il ricorso dev'essere accolto e annullata la decisione dipartimentale

impugnata, così come quella governativa che la tutela.

5.2

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al

ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art.

31.

PAmm).

Con l'assegnazione di ripetibili all'insorgente

per entrambe le sedi, le rispettive domande di assistenza giudiziaria divengono

prive d'oggetto.

Con l'emanazione del presente giudizio, la

domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene anch'essa priva

di oggetto (art. 47 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1 ALC; 6 e 24 allegato I ALC; 1a, 9

cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 10 LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm e

la Lag;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

a) la risoluzione

30 maggio 2006 (n. 2659) del Consiglio di Stato;

b) la decisione 15

marzo 2006 (COM 9) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del

Dipartimento delle istituzioni.

2. Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'800.– a titolo di ripetibili

per entrambe le sedi.

4. Intimazione

a:

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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