Lexipedia

Decisione

52.2006.209

Esclusione dalla procedura di offerte che presentano lacune formali importanti

7 luglio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 3 aprile

2006 il patriziato di Moghegno ha invitato sei imprese di costruzione ad

inoltrare un'offerta per i lavori di ripristino della carraia. Il modulo

d'offerta chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta anche un concetto

di sicurezza sul cantiere contenente il nominativo del responsabile della

sicurezza sul lavoro e la tutela della salute ai sensi dell'art. 3.2

dell'Ordinanza federale sui lavori di costruzione (pos. 252.110).

In tempo utile sono pervenute al committente

le offerte di tre imprese, fra cui quella della ricorrente RI 1 (fr.

135'150.40) e quella della resistente P__________ (fr. 107'745.30). A quest'ultima

non era allegato un concetto della sicurezza sul cantiere, ma soltanto

una proposta di convenzione per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela

della salute durante i lavori di costruzione.

Valutate le offerte in base ai criteri

d'aggiudicazione ed esperita l'analisi dei prezzi dell'offerta inoltrata dalla

resistente, il 1° giugno 2006 l'Ufficio patriziale ha deliberato i lavori alla

ditta P__________.

B. Contro la

predetta decisione la ditta RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al committente per

nuova decisione.

L'insorgente rileva in sostanza che

l'offerta della ditta P__________ era incompleta, poiché ad essa non era

allegato alcun concetto della sicurezza del cantiere richiesto dal capitolato,

ma una semplice proposta di convenzione per garantire la sicurezza sul lavoro.

C. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il patriziato e l'aggiudicataria, contestando

succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario

saranno discussi qui appresso.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. La legittimazione attiva dell'insorgente, partecipante al concorso, è

certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro

offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il com-mittente, soggiunge

la norma (cpv. 2), esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che

presentano lacune formali rilevanti.

Vanno inoltre escluse le offerte che non

rispondono alle prescrizioni del capitolato, che - notoriamente - costituisce

la legge stessa della gara. L'aggiudicazione a condizioni diverse da quelle

stabilite dal bando risulterebbe infatti inconciliabile con il principio

fondamentale della parità di trattamento, che governa l'intera legislazione

sulle commesse pubbliche (cfr. art. 1 lett. c LCPubb; STA 16.3.2005 in re F.

SA; STA 22.4.2004 in re A__________; STA 3.3.2003 in re L.C. SA; V__________,

Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I-2001, pag. 452, nonché in

relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub: Galli/Lehmann/Rechsteiner,

Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 408 e 439).

3.

Nel caso

concreto, il capitolato e modulo d'offerta, alla posizione 252.110, chiedeva ai

concorrenti di allegare all'offerta, oltre alle dichiarazioni previste

dall'art. 30 RLCPubb, anche un concetto di sicurezza sul cantiere

contenente il nominativo del responsabile della sicurezza sul lavoro e la

tutela della salute ai sensi dell'art. 3.2 dell'Ordinanza federale sui lavori

di costruzione. Il documento richiesto doveva in sostanza illustrare

l'organizzazione della ditta concorrente, i rischi previsti, le misure adottate

per prevenirli e la suddivisione delle responsabilità.

La resistente non ha allegato alla sua offerta alcun concetto

di sicurezza sul cantiere. La proposta di convenzione per

garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute durante i lavori di

costruzione, che ha allegato senza peraltro specificare il nominativo del

responsabile della sicurezza, non può essere assimilata al concetto richiesto.

L'offerta era dunque incompleta.

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, essa non

andava tuttavia scartata, poiché la posizione R259.100 del capitolato stabiliva

espressamente, che in caso di mancanza di uno o più documenti citati nella

pos. 252.110 il committente li deve richiedere, assegnando un termine

perentorio di 5 giorni per procurarli. La mancata presentazione nei termini

comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione (art. 34

RLCPubb).

Prescrizione, questa, che il committente non ha ossequiato.

4.

Sulla

sorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando

la decisione impugnata e rinviando gli atti al committente, affinché, assegnato

alla resistente un termine di 5 giorni per produrre il documento mancante,

statuisca nuovamente sulle offerte inoltrate.

La tassa di giustizia è suddivisa in parti

uguali fra il committente e la resistente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 1° giugno 2006 dell'Ufficio

patriziale di Moghegno è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al committente affinché

proceda come al considerando 3.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è suddivisa in parti uguali fra il committente e la resistente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster