Lexipedia

Decisione

52.2006.21

Revoca di un permesso di dimora - abuso di diritto

21 marzo 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. a) RI 1

(1968), di nazionalità tailandese, si è sposata il 22 maggio 2000 nel proprio

paese d'origine con il cittadino elvetico H__________ (1921).

Autorizzata a ricongiungersi con il consorte

in Svizzera a seguito del matrimonio, l'insorgente è giunta sul suolo elvetico

il 13 maggio 2001 ed è stata posta al beneficio di un permesso di dimora

annuale, con prossima scadenza fissata per il 30 agosto 2006.

b) Nel mese di gennaio 2005 H__________ ha

lasciato l'appartamento coniugale di __________; nell'aprile 2005 egli ha trasferito

il proprio domicilio a B____________________.

Interrogata il 14 settembre 2005 dalla

Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, RI 1 ha dichiarato

di non avere praticamente più avuto notizie del marito dal gennaio 2005, quando

era scomparso in Tailandia, e che nonostante egli si fosse rifatto vivo in aprile,

egli era partito definitivamente alla volta del canton __________ ancora nel

corso quel mese.

Il 30 ottobre 2005, la ricorrente ha

comunicato all'Ufficio regionale degli stranieri di __________, tra l'altro, di

essere intenzionata ad avviare una procedura di separazione dal marito e che si

sarebbe trasferita nel frattempo presso conoscenti a M__________.

B. Fondandosi

sulle premesse emergenze, il 9 novembre 2005 la Sezione dei permessi e

dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il

permesso di dimora a RI 1, fissandole un termine con scadenza il 31 gennaio

2006 per lasciare il territorio cantonale.

L'autorità ha rilevato che lo scopo per il

quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito

all'avvenuta cessazione, nel corso del mese di gennaio 2005, della vita in

comune con il marito, senza che vi fossero elementi atti a ritenere possibile

una loro riconciliazione. Ha quindi ritenuto che ella invocasse il matrimonio

in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese

e conservare il permesso di soggiorno.

Le ha inoltre rimproverato il fatto di non

avere notificato, al momento di presentare la domanda di rinnovo del permesso

di dimora, che suo marito era già partito alla volta di B__________.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 3, 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.

C. Con

giudizio 20 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha dapprima respinto la censura

di violazione del diritto di essere sentita sollevata dalla ricorrente, la

quale lamentava il fatto che il dipartimento non le aveva trasmesso tutti gli

atti in fotocopia dell'incarto che ella aveva richiesto.

In seguito, ha ribadito i motivi addotti

dall'autorità di prime cure e ritenuto la decisione impugnata conforme al

principio della proporzionalità, considerando esigibile il rientro dell'interessata

nel proprio paese d'origine.

Visto che la relazione coniugale non era più

intatta, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, l'insorgente non poteva invocare

la protezione della vita familiare sancita dall'art. 8 CEDU.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento.

Ribadisce anche in questa sede e per gli

stessi motivi la doglianza relativa alla violazione del suo diritto di essere

sentita.

Contesta in seguito di avere contratto un

matrimonio fittizio e di richiamarsi al vincolo coniugale in maniera

manifestamente abusiva, addebitando la disunione al marito che l'ha abbandonata

nel gennaio 2005.

Ritiene il provvedimento contrario in ogni

caso al principio di proporzionalità.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribuna- le cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10

lett. a LALPS).

1.2. In concreto, il 9 novembre 2005 il

dipartimento ha revocato il permesso di dimora di RI 1 valido fino al 30 agosto

2006.

Contro questo genere di provvedimenti è, in

linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1

lett. b n. 3 OG).

Di conseguenza, anche la competenza di

questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente

è data.

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Si può infatti rinunciare a raccogliere le

testimonianze di U__________, S__________ e He__________, notificate dall'insorgente

in questa sede per riferire sulla propria relazione con il marito __________,

nonché quella di R__________, volta a illustrare le condizioni in cui ella si

trova dopo la partenza del consorte dal domicilio coniugale.

Infatti, come si vedrà in appresso (consid.

5), tali mezzi di prova non sono con tutta evidenza atti a procurare a questo

tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Per lo stesso motivo (v. sub consid. 2) non

è necessario raccogliere nemmeno la testimonianza di D__________ in merito alla

telefonata tra l'Ufficio stranieri e la segretaria del legale della ricorrente,

con cui si comunicava la facoltà del patrocinatore di visionare l'intero

incarto presso la Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

Considerandi

2.

La

ricorrente censura la violazione del suo diritto di essere sentita, perché la

Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha trasmesso in copia al

patrocinatore l'incarto completo.

2.1

La garanzia invocata ha natura formale:

poiché una sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso, la censura dev'essere

esaminata immediatamente (DTF 124 V 123 consid. 4 a con riferimenti).

La natura ed i limiti del diritto di essere

sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale.

Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte

dall'art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi

su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una

decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione

delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo

e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in

re Moretti).

Il diritto di essere sentito comprende, tra

le altre cose, anche quello di esaminare gli atti (cfr. art. 20 PAmm). Il

diritto di consultare gli atti è rispettato quando la parte interessata può

prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di causa

esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante prendendo, ove occorre, i

necessari appunti e facendo allestire copie a proprie spese, se ciò non cagiona

un aggravio eccessivo per l'autorità. Questo diritto non comprende tuttavia quello

di farsi inviare gli atti al fine di consultarli al proprio domicilio (STF

2P.120 /2003 del 20 maggio 2003; DTF 112 Ia 380 consid. 2a; Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 20 PAmm, n. 3).

2.2

In concreto, il 14 novembre 2005 il

patrocinatore della ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi e

dell'immigrazione copia dell'intero incarto concernente la sua cliente, in

particolare il verbale di polizia del 14 settembre 2005.

Il giorno successivo il funzionario

incaricato ha avvertito telefonicamente la segretaria del legale che non poteva

spedire l'intero incarto in fotocopia presso lo studio legale, ma che il

patrocinatore aveva comunque la facoltà di visionarlo presso la sede dipartimentale.

In ogni caso, il 22 dello stesso è stata trasmessa al legale copia del rapporto

di polizia e del verbale d'interrogatorio che egli aveva espressamente richiesto.

Ora, agendo in tale modo, il dipartimento

non ha violato il diritto dell'insorgente di consultare i propri atti di causa.

Difatti, non le è stata preclusa in alcuna maniera la possibilità di prendere

visione della documentazione componente l'incarto.

Se, come sostenuto nel gravame, la

ricorrente non ha potuto tutelare convenientemente i propri diritti prima di

inoltrare il ricorso al Consiglio di Stato, ciò non è dovuto al rifiuto di

spedirle una copia di tutti gli atti di causa, ma al fatto che ella non ha

voluto usufruire della possibilità concessale di consultarli presso la sede

dell'autorità di prime cure.

A prescindere da quanto precede, va in ogni

caso rilevato che dopo l'emanazione del giudizio governativo e prima di

inoltrare il ricorso presso il tribunale, RI 1 ha preso visione dell'incarto presso

il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (v. dichiarazione 3 gennaio 2006

della ricorrente, agli atti). Ne discende che anche se si fosse verificata, l'asserita

la violazione del diritto di essere sentita sollevata dall'insorgente sarebbe

stata comunque sanata in corso di procedura.

3.

Il

dipartimento non ha revocato il permesso di dimora alla ricorrente per avere concluso

un matrimonio fittizio, bensì perché ella si richiamerebbe in modo manifestamente

abusivo ad un matrimonio da tempo ormai privo di ogni contenuto.

Di conseguenza, cadono nel vuoto le censure

dell'insorgente volte a negare l'esistenza di un matrimonio di convenienza e

non è pertanto necessario chinarsi sulle stesse.

4.

4.1. L'art.

7.

cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino

svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo

diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il

matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e

domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro

effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di

diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare

interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,

consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso quando il coniuge

straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste

solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un

permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli

tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato

che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di

far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero

all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione

matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi

siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati

a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale

soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e

rif.).

4.2

L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone

che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga

adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione.

Gli impegni assunti dallo straniero nel

corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte,

segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni

impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).

5.

5.1. In

concreto, il 13 maggio 2001 la ricorrente è entrata in Svizzera per vivere

presso il marito cittadino elvetico H__________, con cui si era sposata il 22

maggio 2000 in Tailandia, ottenendo per tale motivo un permesso di dimora.

Ora, dagli atti risulta che il matrimonio

dei coniugi __________ è in crisi dal gennaio 2005 e nell'aprile del 2005 il

marito dell'insorgente ha trasferito il proprio domicilio da __________ a B__________.

Ritenuto che la separazione tra H__________

e RI 1 dura tuttora e che da circa un anno essi hanno ormai organizzato ciascuno

la propria vita autonomamente, si può ritenere che la loro separazione vada considerata

definitiva.

In siffatte circostanze non permetterebbe

quindi di giungere a diversa conclusione il fatto che l'insorgente abbia nel

frattempo inoltrato alla Pretura __________ un'istanza volta a ottenere delle

misure di protezione dell'unione coniugale.

Sapere poi se la crisi matrimoniale sia

imputabile al marito per avere abbandonato la consorte è irrilevante ai fini

del giudizio, i motivi che hanno condotto alla separazione non essendo determinanti

(STF 20 aprile 2001,2A.178/2001, in re I. consid. 3a).

Da quanto precede risulta pertanto in modo

manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio,

svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare

del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il consorte.

Visto quanto precede, non è pertanto

necessario procedere all'audizione di U__________, S__________ e di He__________,

richieste dall'insorgente per riferire sulla sua relazione con il marito Hugo,

nonché quella di R__________ per illustrare le condizioni della ricorrente dopo

la partenza del consorte dal domicilio coniugale.

5.2

Resta da verificare la proporzionalità

del provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione dei permessi e

dell'immigrazione.

RI 1 risiede in Svizzera regolarmente da

circa quattro anni e mezzo. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di media

durata. Inoltre ella ha gran parte dei suoi legami sociali e culturali e

familiari, tra cui i suoi due figli di primo letto, in Tailandia, dove è nata e

cresciuta e risiedeva prima di giungere definitivamente in Svizzera all'età di 32

anni.

Dispositivo

Per questi motivi, il suo rientro nel suo

paese d'origine non le pone alcun problema di riadattamento.

5.3. Ne discende che la Sezione dei permessi e

dell'immigrazione non ha disatteso le disposizioni legali invocate, revocando

il permesso di soggiorno a RI 1

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster