52.2006.211
Multa di fr. 10'000.- per la posa abusiva di un servizio igienico all'interno di un capannone situato in zona agricola.
23 ottobre 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.211
Data decisione, Autorità:
23.10.2006, TRAM
Titolo:
Multa di fr. 10'000.- per la posa abusiva di un servizio igienico all'interno di un capannone situato in zona agricola.
CONTRAVVENZIONE EDILIZIA
art. 46 LE
Incarto n.
52.2006.211
Lugano
23 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 giugno 2006 di
RI 1, ,
RI 2, ,
entrambi patrocinati da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 30 maggio 2006 (n. 2656) del Consiglio
di Stato, che ha respinto il gravame presentato dai ricorrenti e da L__________
contro la risoluzione 22 dicembre 2005 con cui il municipio di CO 1 aveva
inflitto a RI 1 una multa di fr. 10'000.– per violazione della legge edilizia
cantonale;
viste le risposte:
- 5 luglio 2006 del Consiglio
di Stato;
- 26 luglio 2006 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 19
febbraio 2004 il municipio di CO 1 ha negato alla RI 2 la licenza edilizia per
installare due servizi igienici all'interno di un edificio ubicato nella zona
agricola (part. 760), di cui è proprietario RI 1;
che la decisione, impugnata sin davanti al
Tribunale federale (STF 2.9.2005, inc. n.1A.287/2004), è cresciuta in
giudicato;
che in occasione di un sopralluogo
effettuato all'insaputa del proprietario il 10 novembre 2005, l'ufficio tecnico
comunale ha constatato che nel fabbricato erano stati installati dei servizi
igienici non autorizzati (un gabinetto, un urinario, un lavabo e una doccia);
che il 23 novembre 2005 il municipio ha
notificato alla RI 2 c/o RI 1 un atto denominato ordine di sospensione
lavori comprensivo del divieto di utilizzo e rapporto di contravvenzione in
materia edilizia, mediante il quale:
1.
alla RI 2 (e per essa al signor RI 1 nella
sua funzione di amministratore delegato) è ordinata la sospensione immediata
dei lavori di realizzazione dei servizi igienici all'interno dello stabile al
mappale n. 760, specificando che l'ordine
era comprensivo del divieto di utilizzo
Considerandi
2.
(...)
3.
(...)
4.
è intimato rapporto di contravvenzione per la
violazione materiale della legge edilizia e si assegna un termine perentorio di
15.
giorni per l'inoltro di eventuali giustificazioni scritte.
che la RI 2, prevenuta in contravvenzione,
ha eccepito la sua punibilità in qualità di persona giuridica, contestando nel
contempo le modalità degli accertamenti esperiti e negando la presenza di
servizi igienici;
che, richiamato il rapporto di
contravvenzione, il 22 dicembre 2005 il municipio ha inflitto al signor RI 1
nella sua funzione di amministratore delegato della RI 2 una multa di
fr. 10'000.– per la violazione della LE;
che contro la predetta decisione sono
insorti davanti al Consiglio di Stato la RI 2, RI 1 e L__________;
che con giudizio 30 maggio 2006 il Consiglio
di Stato ha respinto il ricorso, confermando la multa;
che, negata la legittimazione attiva a L__________
in quanto estraneo al procedimento, il Governo ha ritenuto provata l'infrazione
addebitata a RI 1 e giustificata la sanzione inflittagli;
che contro il suddetto giudizio governativo
la RI 2 e RI 1 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che venga annullato insieme alla multa, asserendo che:
-
l'intera procedura contravvenzionale sarebbe nulla
perché le prove sono state assunte illegalmente;
-
la RI 2 non è punibile (art. 46 cpv. 3 LE);
-
la multa non indica inequivocabilmente se la
multa è stata inflitta al padre (RI 1) oppure al figlio (L__________);
-
il municipio avrebbe comunque dovuto dapprima
sincerarsi delle competenze e delle responsabilità dei singoli amministratori
della RI 2;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, ed il municipio
di CO 1, con argomenti che verranno semmai discussi nel seguito;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 46 cpv. 5
LE e 148 cpv. 3 LOC;
che la legittimazione attiva dei ricorrenti
(art. 43 PAmm), l'uno in quanto multato, l'altra in quanto responsabile
solidalmente del pagamento della multa, è certa;
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato senza
istruttoria, sulla scorta degli atti (art. 18 PAmm);
che le prove invocate dai ricorrenti non appaiono
invero necessarie a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi
rilevanti per il giudizio;
che le contravvenzioni alla LE, ai piani
regolatori ed ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal municipio con la
multa fino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta
alla procedura ordinaria; con l'ammonimento o con la multa sino a fr. 500.- se
è stata omessa una notifica; con la multa fino a fr. 10'000.- negli altri casi
(art. 46 cpv. 1 LE);
che nel caso in cui l'autore è recidivo, ha
agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato da
questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE);
che la multa deve essere commisurata alla
gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa ( art. 46 cpv. 3 LE); sono
punibili tutte le persone che hanno concorso all'infrazione, anche solo per negligenza;
che le persone giuridiche non sono
perseguibili; sono tuttavia solidalmente responsabili del pagamento delle multe
inflitte a organi o incaricati che hanno commesso l'infrazione nell'esercizio
delle loro mansioni (art. 46 cpv. 4 LE);
che il procedimento di
contravvenzione è avviato con la notifica al presunto autore dell'infrazione (denunciato)
di un rapporto, che deve indicare le circostanze di fatto, di tempo e di luogo
in cui l'infrazione si è perfezionata, nonché le norme di legge o di
regolamento violate (art. 147 cpv. 1 LOC); al prevenuto (denunciato) va offerta
l'occasione di presentare le sue giustificazioni (art. 147 cpv. 2 LOC);
che, accertata l'esistenza dell'infrazione, il municipio
infligge la multa al trasgressore (art. 148 cpv. 1 LOC); nella decisione devono
fra l'altro essere richiamati: (a) il rapporto di contravvenzione e (b) i
motivi della multa;
che il rapporto di contravvenzione, sebbene non soggiaccia ad
esigenze eccessive in fatto di precisione, deve comunque chiaramente indicare,
specificandone le ragioni, la persona (fisica) contro la quale l'autorità
intende procedere;
che, nella misura in cui serve a definire preliminarmente il
quadro dell'infrazione addebitata al prevenuto in modo da permettergli di
esercitare i suoi diritti di difesa, il rapporto di contravvenzione presenta
infatti analogia con un atto di promozione dell'accusa;
che, in concreto, il rapporto di
contravvenzione del 23 novembre 2005 è stato notificato alla RI 2 c/o RI 1;
che dal rapporto di contravvenzione non si
evince affatto che il municipio intendesse procedere contro una determinata persona
(fisica); esso si limita infatti ad indicare che è intimato rapporto di
contravvenzione per la violazione materiale della legge edilizia;
che dal fatto che al rapporto di
contravvenzione fosse abbinato un ordine di sospensione dei lavori impartito a RI
1.
nella sua qualità di amministratore delegato della RI 2, lo stesso ricorrente
RI 1 non doveva necessariamente dedurre che il municipio intendesse anche
aprire un procedimento contravvenzionale nei suoi confronti, in quanto presunto
autore dell'infrazione riscontrata;
che dal fatto che municipio abbia intimato
il rapporto di contravvenzione alla RI 2, istante in licenza, anziché a lui personalmente,
in quanto proprietario dell'opera nella quale è stato riscontrato l'abuso
edilizio, RI 1 poteva infatti anche dedurre che l'autorità comunale non
intendesse, almeno per il momento, procedere nei suoi confronti, limitandosi
anzitutto ad appurare quali fossero le responsabilità all'interno della società;
che intimando genericamente il rapporto alla
RI 2, il municipio ha, di fatto, avviato la procedura di contravvenzione a
carico della società; non poteva, di conseguenza, infliggere
la controversa sanzione RI 1, poiché non gli aveva preliminarmente intimato a
titolo personale il rapporto di contravvenzione, offrendogli la possibilità di
inoltrare delle osservazioni ;
che la multa successivamente inflitta a RI 1
nella sua funzione di amministratore delegato della RI 2, carica che peraltro
non ricopre più dal lontano 1997, deve dunque essere annullata già per
violazione di una formalità essenziale di procedura (cfr.
STA 31.7.98 n. 52.98.121 in re L. SA consid. 3);
che il municipio, oltre ad esperire
accertamenti in spregio alle più elementari regole di procedura, ha peraltro
omesso di appurare il quadro preciso delle responsabilità effettive all'interno
della società, dando per scontato che l'installazione dei servizi igienici
senza autorizzazione fosse da ascrivere a disposizioni impartite da RI 1, nella
sua veste di presidente della RI 2;
che il ricorso va dunque accolto, annullando
la multa e la decisione governativa che la conferma, siccome lesive del
diritto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico del comune
secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 46 LE, 147, 148 LOC; 3, 18, 28, 43,
46, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, sono annullate:
1.1.
la decisione 22 dicembre 2005 con cui il municipio
di CO 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 10'000.–
1.2.
la decisione 30 maggio 2006 (n. 2656) del
Consiglio di Stato.
2.Non si preleva tassa di giustizia.
3.Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 1'500.- a titolo
di ripetibili di entrambe le istanze.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. municipio
di Ligornetto, 6853 Ligornetto,
2. Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
3. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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