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Decisione

52.2006.211

Multa di fr. 10'000.- per la posa abusiva di un servizio igienico all'interno di un capannone situato in zona agricola.

23 ottobre 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.211

Data decisione, Autorità:

23.10.2006, TRAM

Titolo:

Multa di fr. 10'000.- per la posa abusiva di un servizio igienico all'interno di un capannone situato in zona agricola.

CONTRAVVENZIONE EDILIZIA

art. 46 LE

Incarto n.

52.2006.211

Lugano

23 ottobre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 giugno 2006 di

RI 1, ,

RI 2, ,

entrambi patrocinati da: avv. PA 1, ,

contro

la decisione 30 maggio 2006 (n. 2656) del Consiglio

di Stato, che ha respinto il gravame presentato dai ricorrenti e da L__________

contro la risoluzione 22 dicembre 2005 con cui il municipio di CO 1 aveva

inflitto a RI 1 una multa di fr. 10'000.– per violazione della legge edilizia

cantonale;

viste le risposte:

- 5 luglio 2006 del Consiglio

di Stato;

- 26 luglio 2006 del

municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 19

febbraio 2004 il municipio di CO 1 ha negato alla RI 2 la licenza edilizia per

installare due servizi igienici all'interno di un edificio ubicato nella zona

agricola (part. 760), di cui è proprietario RI 1;

che la decisione, impugnata sin davanti al

Tribunale federale (STF 2.9.2005, inc. n.1A.287/2004), è cresciuta in

giudicato;

che in occasione di un sopralluogo

effettuato all'insaputa del proprietario il 10 novembre 2005, l'ufficio tecnico

comunale ha constatato che nel fabbricato erano stati installati dei servizi

igienici non autorizzati (un gabinetto, un urinario, un lavabo e una doccia);

che il 23 novembre 2005 il municipio ha

notificato alla RI 2 c/o RI 1 un atto denominato ordine di sospensione

lavori comprensivo del divieto di utilizzo e rapporto di contravvenzione in

materia edilizia, mediante il quale:

1.

alla RI 2 (e per essa al signor RI 1 nella

sua funzione di amministratore delegato) è ordinata la sospensione immediata

dei lavori di realizzazione dei servizi igienici all'interno dello stabile al

mappale n. 760, specificando che l'ordine

era comprensivo del divieto di utilizzo

Considerandi

2.

(...)

3.

(...)

4.

è intimato rapporto di contravvenzione per la

violazione materiale della legge edilizia e si assegna un termine perentorio di

15.

giorni per l'inoltro di eventuali giustificazioni scritte.

che la RI 2, prevenuta in contravvenzione,

ha eccepito la sua punibilità in qualità di persona giuridica, contestando nel

contempo le modalità degli accertamenti esperiti e negando la presenza di

servizi igienici;

che, richiamato il rapporto di

contravvenzione, il 22 dicembre 2005 il municipio ha inflitto al signor RI 1

nella sua funzione di amministratore delegato della RI 2 una multa di

fr. 10'000.– per la violazione della LE;

che contro la predetta decisione sono

insorti davanti al Consiglio di Stato la RI 2, RI 1 e L__________;

che con giudizio 30 maggio 2006 il Consiglio

di Stato ha respinto il ricorso, confermando la multa;

che, negata la legittimazione attiva a L__________

in quanto estraneo al procedimento, il Governo ha ritenuto provata l'infrazione

addebitata a RI 1 e giustificata la sanzione inflittagli;

che contro il suddetto giudizio governativo

la RI 2 e RI 1 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo

che venga annullato insieme alla multa, asserendo che:

-

l'intera procedura contravvenzionale sarebbe nulla

perché le prove sono state assunte illegalmente;

-

la RI 2 non è punibile (art. 46 cpv. 3 LE);

-

la multa non indica inequivocabilmente se la

multa è stata inflitta al padre (RI 1) oppure al figlio (L__________);

-

il municipio avrebbe comunque dovuto dapprima

sincerarsi delle competenze e delle responsabilità dei singoli amministratori

della RI 2;

che all'accoglimento del ricorso si

oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, ed il municipio

di CO 1, con argomenti che verranno semmai discussi nel seguito;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 46 cpv. 5

LE e 148 cpv. 3 LOC;

che la legittimazione attiva dei ricorrenti

(art. 43 PAmm), l'uno in quanto multato, l'altra in quanto responsabile

solidalmente del pagamento della multa, è certa;

che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato senza

istruttoria, sulla scorta degli atti (art. 18 PAmm);

che le prove invocate dai ricorrenti non appaiono

invero necessarie a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi

rilevanti per il giudizio;

che le contravvenzioni alla LE, ai piani

regolatori ed ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal municipio con la

multa fino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta

alla procedura ordinaria; con l'ammonimento o con la multa sino a fr. 500.- se

è stata omessa una notifica; con la multa fino a fr. 10'000.- negli altri casi

(art. 46 cpv. 1 LE);

che nel caso in cui l'autore è recidivo, ha

agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato da

questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE);

che la multa deve essere commisurata alla

gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa ( art. 46 cpv. 3 LE); sono

punibili tutte le persone che hanno concorso all'infrazione, anche solo per negligenza;

che le persone giuridiche non sono

perseguibili; sono tuttavia solidalmente responsabili del pagamento delle multe

inflitte a organi o incaricati che hanno commesso l'infrazione nell'esercizio

delle loro mansioni (art. 46 cpv. 4 LE);

che il procedimento di

contravvenzione è avviato con la notifica al presunto autore dell'infrazione (denunciato)

di un rapporto, che deve indicare le circostanze di fatto, di tempo e di luogo

in cui l'infrazione si è perfezionata, nonché le norme di legge o di

regolamento violate (art. 147 cpv. 1 LOC); al prevenuto (denunciato) va offerta

l'occasione di presentare le sue giustificazioni (art. 147 cpv. 2 LOC);

che, accertata l'esistenza dell'infrazione, il municipio

infligge la multa al trasgressore (art. 148 cpv. 1 LOC); nella decisione devono

fra l'altro essere richiamati: (a) il rapporto di contravvenzione e (b) i

motivi della multa;

che il rapporto di contravvenzione, sebbene non soggiaccia ad

esigenze eccessive in fatto di precisione, deve comunque chiaramente indicare,

specificandone le ragioni, la persona (fisica) contro la quale l'autorità

intende procedere;

che, nella misura in cui serve a definire preliminarmente il

quadro dell'infrazione addebitata al prevenuto in modo da permettergli di

esercitare i suoi diritti di difesa, il rapporto di contravvenzione presenta

infatti analogia con un atto di promozione dell'accusa;

che, in concreto, il rapporto di

contravvenzione del 23 novembre 2005 è stato notificato alla RI 2 c/o RI 1;

che dal rapporto di contravvenzione non si

evince affatto che il municipio intendesse procedere contro una determinata persona

(fisica); esso si limita infatti ad indicare che è intimato rapporto di

contravvenzione per la violazione materiale della legge edilizia;

che dal fatto che al rapporto di

contravvenzione fosse abbinato un ordine di sospensione dei lavori impartito a RI

1.

nella sua qualità di amministratore delegato della RI 2, lo stesso ricorrente

RI 1 non doveva necessariamente dedurre che il municipio intendesse anche

aprire un procedimento contravvenzionale nei suoi confronti, in quanto presunto

autore dell'infrazione riscontrata;

che dal fatto che municipio abbia intimato

il rapporto di contravvenzione alla RI 2, istante in licenza, anziché a lui personalmente,

in quanto proprietario dell'opera nella quale è stato riscontrato l'abuso

edilizio, RI 1 poteva infatti anche dedurre che l'autorità comunale non

intendesse, almeno per il momento, procedere nei suoi confronti, limitandosi

anzitutto ad appurare quali fossero le responsabilità all'interno della società;

che intimando genericamente il rapporto alla

RI 2, il municipio ha, di fatto, avviato la procedura di contravvenzione a

carico della società; non poteva, di conseguenza, infliggere

la controversa sanzione RI 1, poiché non gli aveva preliminarmente intimato a

titolo personale il rapporto di contravvenzione, offrendogli la possibilità di

inoltrare delle osservazioni ;

che la multa successivamente inflitta a RI 1

nella sua funzione di amministratore delegato della RI 2, carica che peraltro

non ricopre più dal lontano 1997, deve dunque essere annullata già per

violazione di una formalità essenziale di procedura (cfr.

STA 31.7.98 n. 52.98.121 in re L. SA consid. 3);

che il municipio, oltre ad esperire

accertamenti in spregio alle più elementari regole di procedura, ha peraltro

omesso di appurare il quadro preciso delle responsabilità effettive all'interno

della società, dando per scontato che l'installazione dei servizi igienici

senza autorizzazione fosse da ascrivere a disposizioni impartite da RI 1, nella

sua veste di presidente della RI 2;

che il ricorso va dunque accolto, annullando

la multa e la decisione governativa che la conferma, siccome lesive del

diritto;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico del comune

secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 46 LE, 147, 148 LOC; 3, 18, 28, 43,

46, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, sono annullate:

1.1.

la decisione 22 dicembre 2005 con cui il municipio

di CO 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 10'000.–

1.2.

la decisione 30 maggio 2006 (n. 2656) del

Consiglio di Stato.

2.Non si preleva tassa di giustizia.

3.Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 1'500.- a titolo

di ripetibili di entrambe le istanze.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. municipio

di Ligornetto, 6853 Ligornetto,

2. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

3. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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