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Decisione

52.2006.212

Rinnovo di un permesso di dimora CE/AELS

13 settembre 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I ALC prescrive infatti che i cittadini di una parte contraente e i membri

della loro famiglia hanno in linea di principio il diritto di rimanere sul

territorio di un'altra parte contraente anche dopo avere cessato la loro

attività economica. A questo proposito fanno stato, oltre alla prassi della

Corte di giustizia delle Comunità europee in materia, anche il regolamento CEE

n. 1251/70 (per i lavoratori dipendenti) e la direttiva 75/34/CEE (per gli

indipendenti). Da entrambe queste regolamentazioni emerge che hanno il diritto

di rimanere in Svizzera al termine della loro attività lucrativa segnatamente i

cittadini comunitari che hanno maturato il diritto alla pensione e quelli

colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a e b del

suddetto regolamento e della suddetta direttiva CEE).

Bisogna comunque precisare che ai cittadini

di una parte contraente che non svolgono un'attività economica è garantito il

diritto di soggiornare nel territorio dell’altra parte contraente solo se dimostrano

di disporre, per sé e per i membri della propria famiglia, di mezzi finanziari

sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno

e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (art. 6 ALC e 24 cpv. 1

Allegato I). Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel

contesto di un soggiorno senza attività lucrativa, vanno incluse anche le

indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art.

24 cpv. 3 Allegato I ALC). Secondo l'art. 16 cpv. 2 OLCP, i

mezzi finanziari a disposizione di un cittadino della CE o dell'AELS avente

diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se

superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i

suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale

del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia,

i superstiti e l'invalidità.

Va inoltre rilevato che la LDDS e la sua

ordinanza di esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone

altrimenti e la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1

lett. a LDDS). Per quanto qui interessa, l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS dispone

che uno straniero può essere espulso quando egli stesso, o una persona a cui

deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica.

Da quanto precede, risulta pertanto che la

normativa interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle disposte dall'ALC.

2.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha

ritenuto che le attività lucrative svolte dalla ricorrente fossero puramente

marginali e che pertanto ella non potesse essere considerata lavoratrice ai

sensi dell'ALC.

Dagli atti risulta che da quando RI 1 è

rientrata in Svizzera nel 2000 ed è stata posta al beneficio di un nuovo

permesso di dimora, non ha svolto un'attività lucrativa stabile. Nell'anno 2000

ella ha lavorato solo un paio di mesi come venditrice, nel 2003 ha eseguito

diversi concerti con l'Orchestra __________ nonché con l'Orchestra del __________

e dato una lezione-concerto destinata agli allievi delle classi di scuola

elementare e dell'infanzia presso __________. Nel 2004 ella ha suonato ancora

con l'Orchestra __________, come pure presso alcuni piano bar, e svolto

un'attività lucrativa tramite un'agenzia di collocamento.

Va pure osservato che nonostante tali

attività, dal gennaio 2003 al dicembre 2004 ella è dovuta ricorrere alle

indennità di disoccupazione e dall'aprile 2002 al marzo 2003, poi nuovamente dall'aprile

2004, all'assistenza pubblica.

Ora sapere se, malgrado il suo stato attuale

di salute, la ricorrente possa sempre essere considerata lavoratrice ai sensi

dell'ALC e se ella disponga pertanto di un diritto derivante dal menzionato

accordo che le consente di continuare a rimanere in Svizzera, può rimanere qui

indeciso.

Bisogna considerare infatti che il 27 luglio

2004 la ricorrente ha chiesto all'Ufficio AI che le fosse riconosciuta una

Considerandi

rendita di invalidità a causa del suo disturbo schizoaffettivo che l'ha già

costretta in passato a diverse ospedalizzazioni in clinica psichiatrica. Ora,

non è escluso che tale rendita, se concessa, potrebbe permetterle di uscire

dall'indigenza.

In effetti, qualora la sua richiesta dovesse

essere accolta, ella potrà senz'altro prevalersi del diritto di rimanere nel

nostro paese, sancito dall'art. 4 Allegato I ALC.

Ne discende che gli elementi agli atti sono

insufficienti per decidere se l'insorgente possa ottenere il rinnovo del suo

permesso di dimora giusta l'ALC.

3.

3.1. Occorre

ora esaminare se la ricorrente possa ottenere il rinnovo del proprio permesso

di soggiorno in virtù dell'art. 8 CEDU.

Bisogna innanzitutto considerare che il

diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito da tale

disposizione non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è

ammissibile infatti giusta l'art. 8 n. 2 CEDU in quanto tale ingerenza sia

prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica,

è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere

economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o

della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Sapere quindi se un permesso di soggiorno vada

rilasciato o rinnovato in base all'art. 8 CEDU va vagliato effettuando una ponderazione

di tutti gli interessi privati e pubblici in gioco. In particolare, è

nell'ambito di questa ponderazione che dev'essere attentamente esaminato se,

nel caso concreto, la ricorrente possa tornare a vivere in Italia, ossia se, in

tale paese, risiedono parenti o familiari con cui intrattiene strette relazioni

e che potrebbero prendersi cura di lei, accogliendola presso di loro o trovando

una struttura adatta alle sue necessità. E' anche in tale ambito che dev'essere

accuratamente appurato se vi è il rischio che la ricorrente, rimanendo in

Svizzera, chieda prestazioni assistenziali (DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii).

3.2

Ritenuta la situazione psichica che affligge

attualmente la ricorrente, ben difficilmente si può pretendere che ella si

mantenga da sola senza dover far capo all'ausilio dei propri famigliari in

virtù dell'art. 328 CC oppure dell'assistenza pubblica.

Del resto ella è già a carico dello Stato. Come

accennato nel consid. 2.2, dall'aprile 2002 al marzo 2003, poi nuovamente dall'aprile

2004, l'insorgente è già dovuta ricorrere ai sussidi assistenziali. Il 20

settembre 2005, al momento del giudizio del Consiglio di Stato qui impugnato la

ricorrente aveva già accumulato nei confronti dello Stato un debito complessivo

di fr. 49'582.05.

Ora, anche dal profilo dell'applicazione

dell'art. 8 CEDU, l'esito della decisione sulla rendita di invalidità che RI 1

ha richiesto il 27 luglio 2004 all'Ufficio AI potrebbe avere delle conseguenze

non solo dal profilo della sua situazione finanziaria ma pure sulla questione a

sapere se ella possa essere allontanata dalla Svizzera.

Ne discende che anche dal profilo dell'art.

8.

CEDU non ci sono elementi sufficienti per decidere se l'insorgente possa

ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora. Non è dunque necessario in

questa sede esaminare se la ricorrente, qualora risultasse a carico

dell'assistenza pubblica anche in futuro, possa tornare a vivere in Italia,

dove risiedono suo padre e suo fratello, e se le loro relazioni sono talmente

strette da ritenere che essi possano prendersi cura di lei, accogliendola

presso di loro o trovando una struttura adatta alle sue necessità.

4.

Le prove

agli atti si rivelano pertanto insufficienti per potersi pronunciare nel merito

della vertenza, sia dal profilo dell'ALC che dell'art. 8 CEDU. Le autorità

inferiori hanno in effetti fondato le loro rispettive decisioni ignorando che

era pendente la richiesta per una rendita AI. Tale mancanza non può tuttavia

essere loro rimproverata, dal momento che è l'insorgente stessa e solo dopo l'inoltro

del ricorso in rassegna ad avere reso noto dell'esistenza di tale richiesta.

Ciò non toglie comunque che, anche per rispettare

il doppio grado di giurisdizione, la decisione impugnata dev'essere annullata e

gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché provveda ad accertare nuovamente

la fattispecie, tenendo segnatamente conto dell'evoluzione della procedura AI e

il suo esito.

5.

Il ricorso

va pertanto accolto e la risoluzione del Consiglio di Stato annullata.

Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà alla ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata indennità per

ripetibili (art. 31 PAmm). Con l'assegnazione di ripetibili all'insorgente la

domanda di assistenza giudiziaria per questa sede diviene priva d'oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'ALC e l'Allegato I; gli art. 8 CEDU; 1, 4, 10,

11 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1, 3, 18, 28, 31, 43,

46, 60, 61, 65 PAmm; la Lag;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto come ai considerandi.

§. Di conseguenza:

1.1 la risoluzione 20

settembre 2005 (n. 4480) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2 gli atti sono

rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà

alla ricorrente fr. 1'200.– a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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