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Decisione

52.2006.213

Ordine di sospensione dei lavori

13 luglio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.213

Data decisione, Autorità:

13.07.2006, TRAM

Titolo:

Ordine di sospensione dei lavori

AMMONIMENTO

art. 2 LEPIC

art. 4 LEPIC

art. 15 LEPIC

art. 3 LPAMM

Incarto n.

52.2006.213

Lugano

13 luglio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi e Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice

Matteo Cassina, astenuto

segretaria:

Micol Morganti, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 21 giugno 2006 della

RI 1

patrocinata da: PA 1

contro

la decisione 7 giugno 2006 della Commissione di

vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di

impresario costruttore (CV-LEPIC) che vieta all'insorgente di proseguire i

lavori in corso sulla part. n. __________ RF di __________;

vista la risposta 4 luglio

2006 della CV-LEPIC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

RI 1A, __________,

è appaltatrice delle opere da impresario costruttore per l'edificazione di una

proprietà per piani composta da tre appartamenti ad __________ (part. n. __________

RF); la medesima non è iscritta all'albo cantonale delle imprese;

che l'11 maggio 2006 è stato notificato al

municipio l'inizio dei lavori previsto per il 15 maggio 2006;

che da un sopralluogo effettuato il 12

giugno 2006 da un membro dell'Associazione interprofessionale di controllo

(AIC), è emerso che sul cantiere erano presenti due lavoratori assunti dalla __________;

che, preso atto di suddetta segnalazione,

il 7 giugno 2006 laRI 1A di proseguire i lavori di impresario costruttore sul

sedime n. __________ RF, con la comminatoria dell'art. 292 CPS e negando

l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;

che avverso il provvedimento di sopensione

del lavori, la RI 1A si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la concessione dell'effetto

sospensivo al ricorso;

che l'insorgente sostiene di non aver

iniziato nessuna opera; i lavori effettuati fino ad ora, di valore inferiore a

fr. 30'000.-, sarebbero stati subappaltati a due altre imprese; l'ordine di

sospensione sarebbe sproporzionato tanto più che la ricorrente avrebbe nel

frattempo preso i dovuti provvedimenti per essere iscritta all'albo;

che all'accoglimento del ricorso si oppone

la CV-LEPIC, rilevando che l'insorgente risulta essere l'impresa di costruzione

presente sul cantiere dove operano dei lavoratori riconducibili alla medesima, che

Considerandi

però non è iscritta all'albo delle imprese;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 15 cpv. 1 LEPIC;

RL 7.1.5.3);

che, se fosse vero che la ricorrente non

opera attualmente sul cantiere, la legittimazione attiva le andrebbe negata,

poiché il divieto di proseguire i lavori non la toccherebbe minimamente;

che, nonostante ciò, visto il ruolo svolto

fino ad ora sul cantiere, di cui si dirà in seguito, e preso atto che comunque

la ricorrente ha manifestato l'intenzione di iniziare al più presto i lavori

sul cantiere, la legittimazione a ricorrere le va pertanto riconosciuta (art.

43.

PAmm);

che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm), è ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che nel Canton Ticino, l'esercizio della

professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2

LEPIC);

che, di principio, giusta l'art. 4 cpv. 1

LEPIC, soltanto le imprese di costruzione iscritte al relativo albo sono

abilitate ad eseguire lavori di sopra- e sottostruttura;

che non soggiace tuttavia all'applicazione

della LEPIC l'esecuzione, a titolo professionale, di lavori di modesta

importanza o particolarmente semplici, che possono essere eseguiti anche da

persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza

l'ausilio di attrezzature importanti; sono considerati di modesta importanza i

lavori i cui preventivabili costi non superano l'importo di fr. 30'000.- (art.

4.

cpv. 2 e 3 LEPIC);

che l'esecuzione dei lavori non può essere

suddivisa in lotti al fine di sottrarli all'applicazione dell'art. 4 cpv. 1

LEPIC (art. 6 cpv. 2 RLEPIC);

che, nella specie, pur non essendo dato di conoscere

con precisione quali siano i costi preventivati per la costruzione in oggetto, si

può con certezza ritenere che superino il limite di fr. 30'000.- fissati dalla

legge;

che, seppur non comprovato, l'aver

subappaltato i lavori di scavo e quelli per il ferro d'armatura e per la gru a

due altre imprese, non impedisce che la CV-LEPIC intervenga con un ordine di sopensione,

stante il divieto di lottizzare i lavori al fine di sottrarli alla LEPIC;

che, in ogni caso, sul cantiere erano

presenti dei lavoratori impiegati dalla RI 1 e destinati, secondo un estratto

dell'Ufficio della manodopera estera di Bellinzona, proprio al cantiere di __________;

che, indipendentemente dal datore di

lavoro, la ricorrente risulta essere l'unica impresa presente sul cantiere, per

cui le incombe la responsabilità delle maestranze che vi operano; del resto,

non ha mai contestato che i lavoratori in questione non fossero alle sue dipendenze;

che l'ordine di sospendere i lavori è un

provvedimento di natura cautelare, volto ad evitare l'aggravarsi dei momenti di

contrasto con il diritto applicabile, fintanto che venga eventualmente vietata

ad un'impresa, con decisione di merito, l'esecuzione di una determinata opera

edilizia;

che la PAmm pone quale unica condizione per

l'adozione di misure provvisionali, l'opportunità delle stesse; occorre

comunque, in particolare, che, nel quadro di un esame di mera apparenza, siano

resi verosimili il buon fondamento del provvedimento di merito e la rilevanza

del pregiudizio che l'adozione della misura intende prevenire (cfr. Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 21,

n. 1 ss);

che, in concreto, all'impresa di

costruzione sono stati appaltati dei lavori per l'edificazione di una proprietà

per piani composta da tre appartamenti, i cui costi preventivabili, come detto,

sono certamente superiori a fr. 30'000.-;

che i rischi e pericoli derivanti

dall'esecuzione di un'intera costruzione abitativa da parte di un'impresa i cui

titolari non dispongono dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione al

relativo albo, appaiono evidenti ed incontestabili;

che un'eventuale futura iscrizione all'albo

da parte dell'impresa ricorrente è irrilevante ai fini del presente giudizio;

che, stante quanto precede, il

provvedimento di sospensione dei lavori appare opportuno e giustificato e

pertanto il ricorso deve essere respinto;

che l'emanazione del presente giudizio

rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo

al gravame;

che la tassa di giustizia è posta a carico

dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 4 e 15 LEPIC; 6 RLEPIC; 3, 18, 28,

43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 600.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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