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Decisione

52.2006.216

Pubblico concorso per la fornitura e messa in opera di un impianto di riscaldamento

17 agosto 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I problemi sollevati dall'insorgente

riguardano semmai la valutazione concreta delle offerte operata dal

committente.

3. 3.1. Il capitolato,

alla posizione 224.410, stabiliva che la potenzialità della ditta nel suo

complesso e in relazione alla messa a disposizione di personale per il cantiere

in oggetto sarebbero state valutate sulla base delle indicazioni

date dal concorrente a proposito delle maestranze occupate e del personale che

avrebbe impiegato sul cantiere in base al seguente schema:

Descrizione

N.

Nome

Qualifica professionale

Tecnico responsabile

Capo montatore

Operaio qualificato

…….

…….

……………....

……………….

……………………………

…………………………….

Aiuto montatore

Apprendista

Montatore di servizio

La qualifica professionale

sarebbe stata valutata come segue:

Descrizione

Diploma superiore

Attestato fine tirocinio

Altro / Nessun diploma

Tecnico responsabile

15

10

5

Capo montatore

15

10

5

Operaio qualificato

15

10

5

Montatore di servizio

15

10

5

Aiuto montatore

---

---

5

Apprendista

---

---

5

Il punteggio totale sarebbe

stato convertito in una nota così graduata:

60 - 55 punti 6.0

54 - 49 punti 5.5

48 - 43 punti 5.0

42 - 37 punti 4.5

e via di seguito.

3.2. La ricorrente ha previsto

di impiegare i seguenti dipendenti:

Descrizione

N.

Nome

Qualifica professionale

Tecnico responsabile

–––

–––––––––––––––

––––––––––––––––––

Capo montatore

1

__________

Attestato fine tirocinio

Operaio qualificato

1

1

__________

__________

Attestato fine tirocinio

Attestato fine tirocinio

Aiuto montatore

1

__________

Attestato fine tirocinio

Apprendista

1

__________

Apprendista

Considerandi

Montatore di servizio riparazioni

1.

__________

Attestato fine tirocinio

Al capitolato d'offerta era

inoltre allegata una fotocopia della tabella qui sopra riprodotta, che in

aggiunta al montatore indicato per il servizio di riparazione __________, prevedeva

l'impiego di un ulteriore specialista __________.

Il consulente del committente

ha valutato il personale previsto per l'impiego come segue:

Descrizione

N.

Nome

Qualifica

Punti

Tecnico responsabile

0.

---------------

--------

-----

Capo montatore

1.

__________

ATF

10.

Operaio qualificato

1.

1.

__________

__________

ATF

ATF

10.

Aiuto montatore

1.

__________

ATF

10.

Apprendista

1.

__________

Apprendista

5.

Montatore di servizio

1.

__________

ATF

10.

Totale

45.

Censurabile è il punteggio (10

punti) assegnato per l'aiuto montatore. La tabella di valutazione, per questa

posizione, prevede infatti un unico punteggio (5 punti). Non prevede un

punteggio maggiore in caso di possesso di un titolo di studio. Il punteggio va

quindi ridotto di 5 punti da 45

a 40 punti.

La ricorrente contesta il

punteggio (10 punti) assegnatole alla voce "operaio qualificato",

obiettando che entrambi i dipendenti previsti __________ possiedono l'attestato

fine tirocinio. L'eccezione sarebbe di per sé fondata, poiché il capitolato prevedeva

la possibilità di indicare due nominativi per cui non vi sarebbe motivo di assegnare

soltanto 10 punti se entrambi i dipendenti possedessero l'attestato fine tirocinio.

La ricorrente non è tuttavia stata in grado di provare che il dipendente __________

è effettivamente in possesso di tale diploma professionale, smarrito, a suo

dire, in occasione di un recente trasloco. Interpellata dal consulente del

committente, l'insorgente si è limitata a produrre una dichiarazione

sottoscritta dal diretto interessato, cittadino italiano residente a __________

__________, attestante che avrebbe frequentato una non meglio precisata scuola

di apprendista termoidraulico dal 1970 al 1974. Dichiarazione, questa, che non

è tuttavia stata suffragata da ulteriori attestazioni nemmeno davanti a questo

tribunale.

Da respingere è infine la

pretesa della ricorrente di ottenere altri 10 punti per il montatore di

servizio supplementare ____________________ per le riparazioni, indicato dalla

ricorrente nella fotocopia della pagine 18 allegata al capitolato d'offerta. La

documentazione di gara prevedeva infatti la possibilità di indicare soltanto un

nominativo.

Pur non andando esente da

critiche, la valutazione dell'offerta operata dal committente in base al

criterio Struttura - capacità della ditta non può di conseguenza essere

migliorata a vantaggio della ricorrente. A maggior ragione si giustifica questa

conclusione se si considera che la contraddittorietà delle dichiarazioni della

ricorrente, che dopo aver indicato di impiegare 5 dipendenti per l'appalto

(pag. 6) ne elenca 6 (pag. 18).

4.

Per la

valutazione delle offerte in base al criterio della formazione apprendisti,

la posizione 224.700 del capitolato dichiarava applicabile la tabella elaborata

dal Cantone.

La ricorrente ha dichiarato di impiegare 16

dipendenti, uno dei quali apprendista (pag. 6) e di aver formato 6 apprendisti

negli ultimi 5 anni (pag. 18). In base alla tabella summenzionata, le spettava

la nota 5.00 su una scala da 1.00 a 6.00; nota, alla quale corrispondono 4.17 punti su un massimo di

5.00

della scala centesimale fissata dal capitolato per ponderare i singoli

criteri d'aggiudicazione.

La resistente CO 1 dà invece lavoro a 17

dipendenti ed ha formato 18 apprendisti negli ultimi 5 anni. Le spetta quindi

la nota 6.00, che - convertita - corrisponde a 5.00 punti.

Erroneo era dunque il punteggio assegnato

dal consulente del committente nel rapporto di delibera del 10 giugno 2006, che

per la formazione apprendisti attribuiva 5.00 punti ad entrambe le ditte

qui comparenti. Corrette appaiono invece le conclusioni alle quali perviene il

rapporto rettificato allestito dal consulente, che la ricorrente, senza alcuna

plausibile ragione, chiede di sottoporre ad ulteriori verifiche.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia,

ragguagliata al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico della

ricorrente, che pur essendo stata indotta a ricorrere dalle erronee informazioni

ricevute dal committente ha mantenuto il ricorso, anziché desistere.

Le ripetibili sono invece

suddivise fra la ricorrente ed il commit-

tente, che, fornendo alla

ricorrente indicazioni erronee, ha propiziato l'impugnativa.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28,

31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a

carico della ricorrente.

3. Il comune di

CO 2 e la ricorrente rifonderanno fr. 500.- ciascuno alla resistente a titolo

di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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