52.2006.216
Pubblico concorso per la fornitura e messa in opera di un impianto di riscaldamento
17 agosto 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2006.216
Data decisione, Autorità:
17.08.2006, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso per la fornitura e messa in opera di un impianto di riscaldamento
AGGIUDICAZIONE
art. 36 LCPUBB
art. 37 LCPUBB
Incarto n.
52.2006.216
Lugano
17 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 giugno 2006 della
RI 1,
PA 1
contro
la decisione 14 giugno 2006 del municipio di CO 2
che aggiudica alla ditta CO 1 la fornitura e la messa in opera dell'impianto
di riscaldamento della nuova scuola dell'infanzia e del rifugio PCi;
viste le risposte:
- 4 luglio 2006
dell'ULSA;
- 14 luglio 2006 della CO
1;
- 14 luglio 2006 del
municipio di CO 2;
preso atto della replica 24 luglio 2006
della RI 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 3 marzo
2006 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb
ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e la
messa in opera dell'impianto di riscaldamento della nuova scuola dell'infanzia
e del rifugio PCi.
In tempo utile sono pervenute
al committente le offerte di nove ditte del ramo, fra cui quella della
ricorrente RI 1 di fr. 237'596.95 e quella della resistente CO 1 di fr.
246'454.80. Valutatele in base ai criteri d'aggiudicazione, il committente ha
allestito la seguente graduatoria (estratto):
CO 1
RI 1
Criteri
%
Nota
Nota %
Punti
Nota
Nota %
Punti
Prezzo
60
5.78
3.47
57.84
6.00
3.60
60.00
Referenze
20
4.50
0.90
15.00
4.50
0.90
15.00
Struttura ditta
15
6.00
0.90
15.00
5.00
0.75
12.50
Apprendisti
5
4.75
0.24
5.00
6.00
0.30
5.00
Totale
100
---
5.51
92.84
---
5.55
92.50
Con decisione 14 giugno 2006 il
municipio ha di conseguenza deliberato la commessa alla CO 1 per la somma di fr.
246'454.80.
B. Contro la
predetta decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando l'aggiudicazione in suo favore.
Con lunghe disquisizioni, che
non occorre qui riassumere, l'insorgente rileva di aver conseguito un punteggio
inferiore a quello dell'aggiudicataria, pur avendo ottenuto una nota ponderata
(Nota %) più alta. Contesta in particolare il punteggio (5.00) attribuito alla CO
1 in base al criterio formazione apprendisti, rilevando che è identico a
quello che le è stato assegnato, benché le note ponderate conseguite dalle due
ditte qui comparenti divergano sensibilmente.
C. All'accoglimento
del ricorso si oppongono tanto il municipio, quanto la ditta aggiudicataria
contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente. Il committente rileva in particolare
di essere incorso in un errore di scrittura nella compilazione della classifica
alla posizione formazione apprendisti. Produce al riguardo una tabella
corretta, datata 12 luglio 2006, dalla quale risulta che la ricorrente, a questa
voce, ha ottenuto soltanto la nota 4.17. Il punteggio finale della RI 1
ammonterebbe di conseguenza a 91.67 punti, mentre quello della CO 1 rimarrebbe
invariato (92.84).
D. Con la
replica la ricorrente ha contestato queste rettifiche, chiedendo in particolare
che la classifica corretta venga estromessa dagli atti siccome irrita. Delle
ulteriori contestazioni si dirà per quanto necessario qui appresso.
Il municipio e la CO 1 hanno
rinunciato a prendere posizione.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere
emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Le
prove genericamente chieste dall'insorgente (testi, interrogatorio formale,
perizia, sopralluogo, ispezione UR) non appaiono invero atte a procurare a
questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Parimenti da respingere è la
richiesta, avanzata dall'insorgente, di estromettere dagli atti la classifica
rettificata prodotta dal municipio in sede di risposta al ricorso. Non è invero
dato di vedere per qual motivo si dovrebbe negare al committente la facoltà di
rettificare errori di calcolo o di scritturazione in cui è incorso allestendo
la graduatoria.
1.3. La ricorrente rimprovera
al municipio di non averle dato la possibilità di consultare tutti i documenti
riguardanti il concorso.
La censura è fondata soltanto
nella misura in cui il committente le avrebbe effettivamente negato il diritto
di prendere visione dei documenti relativi all'offerta della CO 1 e del rapporto
10 giugno 2006 dello studio d'ingegneria incaricato della progettazione. La
consultazione di questi atti costituisce invero un presupposto per esercitare
il diritto di ricorso. La violazione del diritto di essere sentiti, che il
committente avrebbe posto in essere, sarebbe comunque stata sanata dalla possibilità
che la ricorrente ha avuto in questa sede di prendere visione di tutti gli atti
rilevanti ai fini del giudizio e di prendere posizione al riguardo attraverso
un allegato di replica.
2. Prive di
fondamento sono le eccezioni sollevate dall'insorgente con riferimento ad una
pretesa mancanza di trasparenza del capitolato. La documentazione di gara è
chiara ed univoca. I criteri di aggiudicazione ed i fattori di ponderazione
sono fissati in termini che dal profilo della trasparenza non prestano il fianco
a critiche di sorta. Altrettanto chiaramente sono definite in dettaglio le
modalità di valutazione delle offerte.
Fatti
I problemi sollevati dall'insorgente
riguardano semmai la valutazione concreta delle offerte operata dal
committente.
3. 3.1. Il capitolato,
alla posizione 224.410, stabiliva che la potenzialità della ditta nel suo
complesso e in relazione alla messa a disposizione di personale per il cantiere
in oggetto sarebbero state valutate sulla base delle indicazioni
date dal concorrente a proposito delle maestranze occupate e del personale che
avrebbe impiegato sul cantiere in base al seguente schema:
Descrizione
N.
Nome
Qualifica professionale
Tecnico responsabile
Capo montatore
Operaio qualificato
…….
…….
……………....
……………….
……………………………
…………………………….
Aiuto montatore
Apprendista
Montatore di servizio
La qualifica professionale
sarebbe stata valutata come segue:
Descrizione
Diploma superiore
Attestato fine tirocinio
Altro / Nessun diploma
Tecnico responsabile
15
10
5
Capo montatore
15
10
5
Operaio qualificato
15
10
5
Montatore di servizio
15
10
5
Aiuto montatore
---
---
5
Apprendista
---
---
5
Il punteggio totale sarebbe
stato convertito in una nota così graduata:
60 - 55 punti 6.0
54 - 49 punti 5.5
48 - 43 punti 5.0
42 - 37 punti 4.5
e via di seguito.
3.2. La ricorrente ha previsto
di impiegare i seguenti dipendenti:
Descrizione
N.
Nome
Qualifica professionale
Tecnico responsabile
–––
–––––––––––––––
––––––––––––––––––
Capo montatore
1
__________
Attestato fine tirocinio
Operaio qualificato
1
1
__________
__________
Attestato fine tirocinio
Attestato fine tirocinio
Aiuto montatore
1
__________
Attestato fine tirocinio
Apprendista
1
__________
Apprendista
Considerandi
Montatore di servizio riparazioni
1.
__________
Attestato fine tirocinio
Al capitolato d'offerta era
inoltre allegata una fotocopia della tabella qui sopra riprodotta, che in
aggiunta al montatore indicato per il servizio di riparazione __________, prevedeva
l'impiego di un ulteriore specialista __________.
Il consulente del committente
ha valutato il personale previsto per l'impiego come segue:
Descrizione
N.
Nome
Qualifica
Punti
Tecnico responsabile
0.
---------------
--------
-----
Capo montatore
1.
__________
ATF
10.
Operaio qualificato
1.
1.
__________
__________
ATF
ATF
10.
Aiuto montatore
1.
__________
ATF
10.
Apprendista
1.
__________
Apprendista
5.
Montatore di servizio
1.
__________
ATF
10.
Totale
45.
Censurabile è il punteggio (10
punti) assegnato per l'aiuto montatore. La tabella di valutazione, per questa
posizione, prevede infatti un unico punteggio (5 punti). Non prevede un
punteggio maggiore in caso di possesso di un titolo di studio. Il punteggio va
quindi ridotto di 5 punti da 45
a 40 punti.
La ricorrente contesta il
punteggio (10 punti) assegnatole alla voce "operaio qualificato",
obiettando che entrambi i dipendenti previsti __________ possiedono l'attestato
fine tirocinio. L'eccezione sarebbe di per sé fondata, poiché il capitolato prevedeva
la possibilità di indicare due nominativi per cui non vi sarebbe motivo di assegnare
soltanto 10 punti se entrambi i dipendenti possedessero l'attestato fine tirocinio.
La ricorrente non è tuttavia stata in grado di provare che il dipendente __________
è effettivamente in possesso di tale diploma professionale, smarrito, a suo
dire, in occasione di un recente trasloco. Interpellata dal consulente del
committente, l'insorgente si è limitata a produrre una dichiarazione
sottoscritta dal diretto interessato, cittadino italiano residente a __________
__________, attestante che avrebbe frequentato una non meglio precisata scuola
di apprendista termoidraulico dal 1970 al 1974. Dichiarazione, questa, che non
è tuttavia stata suffragata da ulteriori attestazioni nemmeno davanti a questo
tribunale.
Da respingere è infine la
pretesa della ricorrente di ottenere altri 10 punti per il montatore di
servizio supplementare ____________________ per le riparazioni, indicato dalla
ricorrente nella fotocopia della pagine 18 allegata al capitolato d'offerta. La
documentazione di gara prevedeva infatti la possibilità di indicare soltanto un
nominativo.
Pur non andando esente da
critiche, la valutazione dell'offerta operata dal committente in base al
criterio Struttura - capacità della ditta non può di conseguenza essere
migliorata a vantaggio della ricorrente. A maggior ragione si giustifica questa
conclusione se si considera che la contraddittorietà delle dichiarazioni della
ricorrente, che dopo aver indicato di impiegare 5 dipendenti per l'appalto
(pag. 6) ne elenca 6 (pag. 18).
4.
Per la
valutazione delle offerte in base al criterio della formazione apprendisti,
la posizione 224.700 del capitolato dichiarava applicabile la tabella elaborata
dal Cantone.
La ricorrente ha dichiarato di impiegare 16
dipendenti, uno dei quali apprendista (pag. 6) e di aver formato 6 apprendisti
negli ultimi 5 anni (pag. 18). In base alla tabella summenzionata, le spettava
la nota 5.00 su una scala da 1.00 a 6.00; nota, alla quale corrispondono 4.17 punti su un massimo di
5.00
della scala centesimale fissata dal capitolato per ponderare i singoli
criteri d'aggiudicazione.
La resistente CO 1 dà invece lavoro a 17
dipendenti ed ha formato 18 apprendisti negli ultimi 5 anni. Le spetta quindi
la nota 6.00, che - convertita - corrisponde a 5.00 punti.
Erroneo era dunque il punteggio assegnato
dal consulente del committente nel rapporto di delibera del 10 giugno 2006, che
per la formazione apprendisti attribuiva 5.00 punti ad entrambe le ditte
qui comparenti. Corrette appaiono invece le conclusioni alle quali perviene il
rapporto rettificato allestito dal consulente, che la ricorrente, senza alcuna
plausibile ragione, chiede di sottoporre ad ulteriori verifiche.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia,
ragguagliata al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico della
ricorrente, che pur essendo stata indotta a ricorrere dalle erronee informazioni
ricevute dal committente ha mantenuto il ricorso, anziché desistere.
Le ripetibili sono invece
suddivise fra la ricorrente ed il commit-
tente, che, fornendo alla
ricorrente indicazioni erronee, ha propiziato l'impugnativa.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a
carico della ricorrente.
3. Il comune di
CO 2 e la ricorrente rifonderanno fr. 500.- ciascuno alla resistente a titolo
di ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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