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Decisione

52.2006.219

Pubblico concorso per l'aggiudicazione di lavori di costruzione di una galleria

8 settembre 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i concorrenti non dovessero più compilare la tabella relativa alla sistemazione

interna richiesta dalla documentazione di gara inizialmente consegnata ai

concorrenti.

Anche se riammessa, conclude la Divisione delle

costruzioni, l'offerta della ricorrente non potrebbe comunque conseguire l'aggiudicazione,

poiché dalla valutazione esperita tenendo anche conto delle offerte escluse

risulta che si sarebbe classificata soltanto al terzo posto con 457.8 punti.

Con analoghe argomentazioni anche il

consorzio CO 1 postula il rigetto dell'impugnativa.

F. In sede di

replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive tesi

ed allegazioni, confermandosi nelle domande di giudizio formulate in precedenza.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 DLACIAP. Il consorzio ricorrente è certamente legittimato a contestare

la decisione che lo esclude dalla gara alla quale ha partecipato. In caso di

successo dell'impugnativa e di annullamento di tale provvedimento sarà

legittimato anche a censurare la decisione di aggiudicazione. Nei limiti di

questa riserva, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti non sono controversi e le

parti non sollecitano l’assunzione di particolari prove.

Considerandi

2.

2.1. Tanto

nei concorsi retti dalla LCPubb, quanto in quelli governati dal CIAP, l'offerta

deve essere completa e corrispondere alle condizioni poste dal bando di concorso,

rispettivamente dalle indicazioni del capitolato. Essa deve insomma essere tale

da permettere al committente di procedere immediatamente all’ag-giudicazione. Offerte

incomplete o che divergono dalle prescrizioni di gara devono per principio essere

escluse. Lo esige il principio della parità di trattamento, che vincola tanto

il committente, quanto i concorrenti alle regole di gara prestabilite (Galli/Lehmann/Rechsteiner,

Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurigo 1996, n. 409 e 438).

La difformità può consistere tanto nella mancata compilazione di posizioni del

capitolato, quanto nell'offerta di prestazioni che non corrispondono alle

condizioni fissate dalla documentazione del concorso.

Al fine di garantire la parità di

trattamento tra i concorrenti ed evitare che il committente possa di fatto

modificare a posteriori l'oggetto della commessa definito dal bando e dagli

atti di gara, è di principio vietato apportare correzioni alle offerte una

volta trascorso il termine utile per inoltrarle. Eccezioni a questa regola sono

ammesse soltanto in caso di involontari errori di forma (§ 24 cpv. 2 DirCIAP),

a condizione che l'emendamento non esplichi effetti discriminatori nei

confronti degli altri concorrenti. Il committente ha inoltre la facoltà di

chiedere ai concorrenti spiegazioni e delucidazioni. Anche in questo caso, vanno

comunque salvaguardati il principio della parità di trattamento tra i concorrenti

e quello della trasparenza.

2.2

Non ogni piccola difformità comporta

l'esclusione dell'offerta difettosa. Il diritto del committente di estromettere

offerte non conformi è limitato dal principio di proporzionalità e dal divieto

di formalismo eccessivo. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che

soprattutto laddove è in gioco la realizzazione di importanti e complesse opere

pubbliche, è pressoché inevitabile che si verifichino errori o imprecisioni

nella compilazione delle offerte. Per tale ragione, in questi casi la conformità

delle offerte per rapporto alle prescrizioni di gara deve essere esaminata secondo

criteri non eccessivamente restrittivi (DTF 12 aprile 2002 in re consorzio C+B

= RDAT II 2002 n. 47 e rimandi). L'estromissione dell’offerta non si giustifica

se la difformità riguarda una condizione marginale o comunque irrilevante ai

fini dell’aggiu-dicazione. È invece d'obbligo se il difetto concerne una

condizione essenziale, posta dalla legge o contenuta nelle prescrizioni di

gara, che è atta ad esplicare effetti sulla decisione di aggiudicazione (STA

24.8

04 in re consorzio DLL).

3.

3.1. Nel

caso in esame, il capitolato d'offerta, alla pos. 252.130 del CPN Disposizioni

particolari, stabiliva che i concorrenti dovevano fra l'altro allegare all'offerta

diversi documenti, fra cui una relazione tecnica ed un programma dei lavori. La

relazione tecnica doveva essere corredata da una serie di allegati, mentre il

programma dei lavori doveva fornire le indicazioni minime richieste dalla pos.

624.100

Fra i documenti, da allegare alla relazione

tecnica v'erano le due tabelle del tempo dovuto per l'esecuzione per i

lavori di scavo in roccia, rispettivamente per la sistemazione

interna, che il committente aveva inserito negli atti di gara, affinché

fossero compilate dai concorrenti (cfr. allegato 1 al CPN 102 Disposizioni particolari,

pos. G 13, pag. 137).

Il novero delle attività, che la pos.

624.100

esigeva di prevedere in ogni caso (almeno) nel programma

dei lavori, comprendeva invece il getto della soletta intermedia e la posa

delle banchine, compresa tratta nel materiale sciolto.

La posizione 252.140 avvertiva che la

mancata consegna con l'inoltro dell'offerta, di tutti i documenti elencati alle

pos. 252.120 e 252.130 comporta automaticamente l'esclusione dell'offerta dalla

procedura d'aggiudicazione. La possibilità di produrli in un secondo tempo

dietro richiesta del committente era riservata soltanto per alcuni di essi,

espressamente elencati.

3.2

Nel programma dei lavori che ha

allegato all'offerta, il ricorrente ha omesso di prevedere il getto della

soletta intermedia e la posa delle banchine. Alla relazione tecnica ha inoltre

allegato soltanto la tabella dei tempi per l'esecuzione dello scavo in roccia,

omettendo di accludervi anche la tabella dei tempi per l'esecuzione dei lavori

di sistemazione interna.

In applicazione della comminatoria prevista

dalla pos. 252.140, queste carenze hanno indotto il committente ad escludere la

sua offerta dall'aggiudicazione. L'insorgente contesta l'estromissione,

richiamandosi fra l'altro al principio di proporzionalità ed al divieto di

formalismo eccessivo.

3.2.1

Il programma dei lavori allegato dal consorzio

RI 1 alla sua offerta è sicuramente carente. Esso non contiene infatti alcuna

indicazione riguardante il getto della soletta intermedia e la posa delle

banchine; indicazioni minime, imperativamente esatte dalla pos. 624.100, alla

quale rinvia la pos. 252.130 del CPN 102, Disposizioni particolari. L'esistenza

del difetto non è contestata. Il ricorrente contesta soltanto le conseguenze

che il committente ne ha tratto. A giusta ragione.

In effetti, sebbene incompleto, il documento

programma lavori, richiesto dalle prescrizioni di gara, è stato comunque allegato

all'offerta. Non si verifica dunque l'ipotesi della mancata consegna di

un documento elencato dalla pos. 252.130, che secondo la pos. 252.140

giustifica l'esclusione dell'offerta. Invano sostiene il committente che la

prescrizione 252.140 commini l'esclusione anche in caso di invio di un

documento difettoso in quanto incompleto. L'inoltro di un programma lacunoso

non può essere equiparato ad una mancata consegna. Una simile, gravosa conseguenza

avrebbe dovuto essere chiaramente esplicitata dalle prescrizioni di gara (cfr.

STA 24.8.04 in re consorzio DLL).

Da questo profilo, l’esclusione dell’offerta

appare di conseguenza ingiustificata.

3.2.2

La tabella dei tempi per l'esecuzione

dei lavori di sistemazione interna costituiva invece un documento, che per

esplicita prescrizione di gara (pos. 252.130) i concorrenti dovevano obbligatoriamente

compilare ed allegare alla relazione tecnica, sotto comminatoria d'esclusione

dell'offerta in caso di mancata consegna (pos. 252.140). Tale tabella era

contenuta negli atti d'appalto, nel fascicolo denominato documenti

dell'imprenditore (pag. 8), sotto la rubrica Fase di lavoro:

sistemazione interna. Essa era immediatamente seguita dalla tabella intestata

come Fase di lavoro: scavo della galleria in roccia (pag. 7).

Per principio, non si può negare che la

mancata consegna di tale documento fosse atta a suffragare l'esclusione

dell'offerta in conformità della chiara comminatoria prevista dalla pos.

252.140

Il ricorrente obietta tuttavia di essere

stato indotto in errore dal committente, che il 4 gennaio 2006 ha inviato ai

concorrenti una nuova "Tabella tempo dovuto per l'esecuzione: lavori di

scavo" in forma cartacea e su supporto elettronico, precisando, nello

scritto d'accompagnamento, che annullano e sostituiscono quelle allegate agli

atti di gara.

Invano sostiene il committente di aver voluto

annullare e sostituire unicamente la tabella dei tempi d'esecuzione per lo

scavo in roccia e non anche quella concernente i tempi previsti per i lavori di

sistemazione interna. È ben vero che ai concorrenti è stata inviata soltanto

una tabella rubricata come Fase di lavoro: scavo della galleria in roccia,

per cui si poteva anche ritenere che sostituisse soltanto la tabella corrispondente.

La precisazione che annullano e sostituiscono quelle allegate agli atti di

gara, interpretata secondo le regole della buona fede, era tuttavia atta a

trarre in inganno i concorrenti, inducendoli a credere che il committente

intendesse annullare entrambe le tabelle allegate alla documentazione di gara,

sostituendole con un'unica, nuova tabella. Soggetto della frase, formulata in

termini quantomeno infelici dal profilo della sintassi, era infatti la nuova

tabella.

Anche da questo profilo, la decisione del

Consiglio di Stato che esclude il ricorrente dall'aggiudicazione non regge

dunque alla critica. Entro questi limiti, il ricorso appare fondato e la

decisione va annullata. Conformemente a quanto sopra esposto (consid. 1), al

consorzio RI 1 va riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare anche la

decisione che aggiudica la commessa al consorzio resistente.

4.4.1

Secondo l’art. 18 cpv. 1 CIAP, se il contratto non è

stato ancora concluso, l’istanza di ricorso può annullare la decisione e

decidere essa stessa nel merito oppure può rinviare la decisione, con o senza

condizioni vincolanti, al committente. Analogamente, l’art. 41 cpv. 1 LCPubb

stabilisce che in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale amministrativo

può prescindere da un rinvio e decidere esso stesso nel merito quando dispone

degli elementi necessari.

Per principio, ove un concorrente impugni

tanto la decisione che lo esclude dalla gara, quanto la decisione di

aggiudicazione, l'accoglimento del ricorso interposto contro il provvedimento

di esclusione comporta anche l'accoglimento dell'impugnativa inoltrata contro la

decisione di aggiudicazione, in quanto adottata senza tener conto dell'offerta

del concorrente escluso. In questi casi, il Tribunale cantonale amministrativo,

non disponendo degli elementi di giudizio necessari, si limita a rinviare gli

atti al committente, affinché statuisca nuovamente sulle offerte rimaste in

gara, considerando anche quella a torto esclusa.

4.2

Nel caso concreto, il committente ha valutato

tutte le offerte pervenutegli. Anche quella del consorzio ricorrente è stata dunque

oggetto di analisi e valutazione. Le risultanze della valutazione sono state

consegnate in due distinte classifiche: la prima, include soltanto le tre

offerte considerate valide, la seconda comprende invece anche le offerte da

escludere. Considerato che l'offerta del ricorrente è già stata valutata,

rispettivamente che il consorzio ricorrente ha avuto modo di prendere conoscenza

della valutazione esperita e di contestarla in sede di replica, appare evidente

che un rinvio degli atti al committente, affinché statuisca nuovamente sulle

offerte rimaste in gara, non porterebbe a risultati diversi. Ben si può dunque

ammettere che questo tribunale statuisca esso stesso nel merito.

5.

5.1. Giusta

l'art. 61 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è

proponibile contro la violazione del diritto. Costituisce in particolare

violazione del diritto, soggiunge il disposto, l'errata o la mancata

applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da

essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di

potere e la violazione di una norma essenziale di procedura (cpv. 2).

Il controllo dell'apprezzamento da parte di

questo tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che

l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale

riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali

del diritto. L’autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il

proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a

censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del

diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi,

quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare

insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su

considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del

diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o

all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT 1994 I n. 34; Ulrich Häfelin/Georg

Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. ed., Zurigo 2002, n. 463; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61

PAmm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed.,

n. 407 seg.).

Nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse

pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati dal bando di concorso riservano

spesso al committente un margine discrezionale relativamente ampio ai fini

della valutazione delle offerte. In questi casi, il Tribunale cantonale

amministrativo deve limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto

nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti. Particolare

riserbo s’impone anche perché la valutazione presuppone sovente delle conoscenze

tecniche, si fonda sulla comparazione tra le varie offerte inoltrate e comporta

pure, inevitabilmente, una componente soggettiva da parte del committente (cfr.

RDAT I-2002 n. 24, consid. 4.1; STF 23.12.1998, n.2P.285/1998, in re __________,

consid. 4b; STA 16.7.04 in re __________; 13.5.2003 in re __________ e __________).

5.2

La graduatoria allestita dal

committente tenendo conto anche delle offerte da escludere si presenta come

segue

Criterio

Sottocriterio

%

RI 1

CO 1

1.

Prezzo

1.1

Importo apertura

100.

6.00

5.97

Totale

30.

180.00

179.10

2.

Attendibilità

dell'importo offerto

2.1

Equilibrio dell'offerta

50.

3.20

3.26

2.2

Attendibilità 20% posizioni

50.

3.99

3.97

Totale

20.

71.90

72.30

3.

Garanzia del rispetto dei

termini e duratadei lavori

3.1

Termini (programma lavori)

40.

6.00

2.10

3.2

Procedimenti di lavoro

35.

3.00

5.00

3.3

Avanzamento all'esplosivo

25.

4.00

4.50

Totale

15.

66.75

55.73

4.

Adeguatezza dei mezzi tecnici

e delle risorse umane dichiarate

4.1

Jumbo, martelli demolitori,

40.

3.00

4.50

4.2

Personale

25.

4.50

5.50

4.3

Macchinari e installazioni

25.

4.00

5.00

4.4

Installazioni logistiche

10.

4.50

5.50

Totale

15.

56.63

74.63

5.

Condizioni ambientali

5.1

Acque

45.

4.00

5.00

5.2

Materiale di scavo

25.

4.00

4.50

5.3

Rumore

10.

4.50

5.00

5.4

Polvere

10.

4.50

5.00

5.5

Vibrazioni

10.

4.00

4.50

Totale

15.

61.50

72.38

6.

Sicurezza e qualità

6.1

Sicurezza

40.

4.50

4.50

6.2

Piano gestione qualità

40.

4.00

5.00

6.3

Coordinamento altri lotti

20.

4.00

3.00

Totale

5.

21.00

21.00

TOTALE

100.

457.80

475.10

5.2.1

Il ricorrente contesta anzitutto il

fatto che il consorzio CO 1 possa recuperare lo svantaggio (23.9 punti) accumulato

in base ai criteri valutati secondo parametri oggettivi grazie al vantaggio (41.25

punti) conseguito in base alla valutazione effettuata secondo criteri

soggettivi. L'obiezione, di carattere generico, non permette di individuare

alcuna specifica violazione del diritto, commessa dal committente nell'ambito

della valutazione dei singoli sottocriteri.

5.2.2

Il consorzio RI 1 contesta in seguito

la nota 3.00, assegnatagli in relazione al procedimento di lavoro,

rilevando che tale giudizio equivale a sostenere che un concorrente in grado

di presentare un'offerta per un'opera come quella in oggetto non si renda in

realtà perfettamente conto di ciò che intende apprestarsi a fare. Nemmeno

questa censura è in grado di scalfire la valutazione censurata. Il committente,

in sede di duplica, l'ha peraltro ampiamente giustificata, rilevando fra

l'altro che

·

mancano indicazioni sui cicli di lavoro e gli

stessi sono stati studiati in modo insufficiente;

·

l'offerente ha tenuto conto, in modo

insufficiente, delle diverse contemporaneità e delle sovrapposizioni di più attività,

che influenzano direttamente il programma dei lavori in generale e in

particolare i tempi, i procedimenti e le metodologie di lavoro proposte. Visto

l'accorciamento del programma dei lavori, si ritiene che l'imprenditore abbia

sottovalutato l'influsso della contemporaneità;

·

il programma dei lavori era incompleto;

·

mancano indicazioni in merito alla composizione

delle sciolte;

·

la metodologia proposta per il tratto scavato a

sezione parziale presenta lacune con particolare riferimento allo scavo della

calotta e dello strozzo, ossia un tipo di scavo eseguito in più fasi con costi

importanti. L'insufficiente analisi da parte del ricorrente comporta nella fase

esecutiva gravi rischi (programma dei lavori, costi) per il committente. Anche

per opere particolari, le indicazioni fornite mancano o sono insufficienti. A

volte sono state fornite anche delle indicazioni contraddittorie. Per quanto concerne

l'esecuzione del pozzo di ventilazione è stata inoltrata solo la relazione del

subappaltatore, considerandolo di fatto come un lavoro a sé stante;

·

in merito al rivestimento interno e ai lavori di

rifinitura manca la descrizione dei diversi procedimenti, con ripercussioni

sulla validità del programma lavori;

·

sono state fornite indicazioni minime e in parte

contraddittorie in merito alla gestione del materiale di scavo.

In mancanza di specifiche contestazioni, da

parte del ricorrente, di queste spiegazioni fornite dal committente, non v'è

motivo per scostarsi né dalla nota 3.00 assegnatagli, né dalla nota 5.00 assegnata

al consorzio resistente.

5.2.3

Il consorzio ricorrente censura in

seguito la nota (3.00) attribuitagli al criterio Jumbo, pale, martelli

demolitori, pale meccaniche (4.1.). Asserisce di impiegare i migliori

macchinari esistenti sul mercato. Il committente ha rilevato che

per jumbo e pale meccaniche è stata prevista una sola attrezzatura

per vari lavori contemporanei: ciò significa che la stessa macchina è stata

offerta per lo scavo della galleria principale, del cunicolo di collegamento,

ecc. Questa metodologia è stata ritenuta insufficiente, alla luce anche della

velocità di esecuzione esposta nel programma dei lavori.

Le spiegazioni fornite dal committente con

la duplica, rimaste incontestate, portano ad escludere che la valutazione

proceda da un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento riservato alla

stazione appaltante.

5.2.4

Analoghe considerazioni valgono per

quanto riguarda la nota 4.00, assegnata al consorzio RI 1 in base al criterio Macchinari

e installazioni. Le generiche e sommarie censure, sollevate dal ricorrente

richiamandosi all'esperienza acquisita sul cantiere Alptransit e nell'ambito

dello scavo del cunicolo di sicurezza della stessa galleria Vedeggio-Cassarate,

non sostanziano alcuna violazione del diritto, commessa dal committente

abusando del potere discrezionale riservatogli dalle prescrizioni di gara. Il

committente con la duplica ha rilevato che

·

risulta superficiale la proposta dell'offerente

di eseguire il rivestimento definitivo della galleria utilizzando un solo

cassero, con particolare riferimento al programma dei lavori e al mantenimento

dei termini proposti rispetto a quelli degli altri offerenti. Si sono valutate

scarse le risorse che l'offerente ha indicato con l'inoltro dell'offerta;

·

il concetto e il dimensionamento della

ventilazione in sotterraneo non è corretto e non tiene conto di alcune contemporaneità,

nonché del fatto che la ventilazione attraverso il pozzo non è possibile;

·

mancano indicazioni in merito all'impianto

elettrico del cantiere alla testa del pozzo di ventilazione;

·

sono state fornite indicazioni scarse in merito

al concetto di manutenzione.

In assenza di qualsiasi confutazione da

parte del ricorrente, che peraltro non contesta la nota 5.00, assegnata al

consorzio CO 1, anche in questo caso, le spiegazioni fornite dal committente

con la duplica, fugano qualsiasi dubbio.

5.2.5

Con gli stessi argomenti, il

ricorrente contesta anche la nota (4.5) conseguita in base al sottocriterio Personale.

Il committente, dal canto suo, ha osservato che

·

secondo l'organigramma proposto in offerta, il

cantiere (poco meno di 70 mio di fr.) risulta condotto nella sua complessità da

solo due persone, ciò che è ritenuto insufficiente. Manca il nominativo del

responsabile dei tracciamenti e il documento è stato allestito solo nella lingua

tedesca;

·

considerata la brevità del programma offerto e

le obbligate sovrapposizioni di più attività che si verificheranno, non sono

giudicate sufficienti le risorse umane previste dall'imprenditore, mancano

indicazioni in merito agli effettivi per la produzione ed agli effettivi di

sostegno;

·

nel curriculum allegato all'offerta, risulta che

il direttore del cantiere proposto (sig. Elsen) non ha sinora alcuna esperienza

in questo ruolo;

·

i quadri dirigenti hanno scarsa esperienza della

lingua italiana.

Le sommarie censure sollevate dal ricorrente,

che non contesta la nota assegnata al resistente, non permettono di ravvisare

una qualsivoglia violazione del diritto nella nota che il committente gli ha

attribuito per questa voce.

5.2.6

Nemmeno il fatto che il ricorrente

preveda di utilizzare lo stesso impianto per il trattamento delle acque

attualmente in uso per lo scavo del cunicolo di sicurezza permette di

concludere che la nota attribuitagli dal profilo del sottocriterio Protezione

delle acque scaturisca da una valutazione viziata da abuso del potere

d'apprezzamento. In assenza di reazioni da parte del ricorrente alle

osservazioni del committente, secondo cui

·

nei documenti consegnati con l'inoltro

dell'offerta, le indicazioni in merito alle gestione dell'impianto e di tutta

la problematica relativa al trattamento ed alla protezione delle acque, mancano

o sono scarse;

·

mancano le indicazioni in merito ai

provvedimenti adottati alla produzione per ridurre il pericolo di inquinamenti;

·

non sono indicate le misure previste in caso

di incidente (per esempio fuoruscita di sostanze pericolose). L'offerente

prevede l'adozione di un piano di allarme: nessun ulteriore approfondimento.

anche questa nota appare adeguatamente

giustificata.

5.2.7

Da ultimo, neppure il fatto che il consorzio

ricorrente non riesca a comprendere per qual motivo il committente gli abbia

assegnato sistematicamente una nota di mezzo punto inferiore a quella

attribuita al consorzio CO 1 per i sottocriteri Materiale di scavo (5.2..),

Rumore (5.3.), Polvere (5.4.) e Vibrazioni (5.5.) costituisce un motivo

sufficiente per censurare siccome lesive del diritto tali valutazioni. Anche in

questo caso, le spiegazioni del committente, secondo cui

·

in generale si constata il fatto che le

indicazioni dell'offerente sono appena sufficienti e non è stato eseguito alcun

approfondimento;

·

l'aspetto rumore viene considerato, ma non

vengono esposte eventuali misure che verranno intraprese per eliminarne gli

effetti o ridurli;

·

l'aspetto polvere è considerato, ad esempio con

la proposta di spostamento del frantoio, senza indicarne i tempi e le modalità

(indicazioni in parte contraddittorie).

portano a respingere le censure di

violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere, sollevate

dall'insorgente.

5.2.8

Da ultimo, il consorzio ricorrente

contesta le rettifiche apportate dal committente ai prezzi del calcestruzzo di

sovraprofilo delle offerte qui in discussione (pos. 272 elenco dei prezzi, CPN

103), rilevando che hanno comportato un aumento della sua offerta da fr.

68'319'950.40 a fr. 68'571'094.20 (+ fr. 251'143.60) ed una riduzione

dell'offerta inoltrata dal consorzio resistente da fr. 69'479'475.25 a fr.

69'109'933.80 (- fr. 369'541.45), con conseguente dimezzamento dello scarto

iniziale tra le due offerte, che da fr. 1'159'524.85 è sceso a fr. 538'839.60.

Il committente osserva che la rettifica è

stata apportata in conformità delle disposizioni notificate il 18 novembre 2005

ed il 13 gennaio 2006 ai concorrenti, al fine di rendere comparabili le offerte

fra loro. Ai fini del giudizio non occorre pronunciarsi sulla legittimità di

queste rettifiche. Basta in effetti constatare che nel caso in cui risultassero

inammissibili il punteggio assegnato al consorzio resistente per il prezzo,

calcolato secondo le prescrizioni di gara (pos. 224.210 CPN 102) si ridurrebbe

da 179.1 a 177 punti. Il punteggio complessivo spettante al consorzio CO 1, pur

scendendo da 475.1 a 473.2, risulterebbe comunque abbondantemente superiore a

quello del ricorrente (457.8).

6.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,

annullando la decisione del Consiglio di Stato che estromette il ricorrente, ma

confermando quella che aggiudica la commessa al consorzio CO 1.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato dall'impugnativa ed al valore di causa, è suddivisa fra le parti in

ragione di metà ciascuno. Le ripetibili si ritengono compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 24 DirCIAP; 3, 18,

28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 14 giugno 2006 del Consiglio di

Stato (n. 2860) che esclude il consorzio RI 1 dal concorso indetto per

aggiudicare i lavori di costruzione della tratta in roccia della galleria

Vedeggio-Cassarate, è annullata.

1.2.

la decisione 14 giugno 2006 del Consiglio di

Stato (n. 2859) che aggiudica al consorzio CO 1 i lavori di costruzione della

tratta in roccia della galleria Vedeggio-Cassarate, è confermata.

2. La tassa di

giustizia di fr. 10'000.- è suddivisa in parti uguali fra il consorzio ricorrente

ed il consorzio resistente.

3. Intimazione

a:

dott.;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 3

2. CO 2

3. CO 3

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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