52.2006.219
Pubblico concorso per l'aggiudicazione di lavori di costruzione di una galleria
8 settembre 2006Italiano25 min
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Numero d'incarto:
52.2006.219
Data decisione, Autorità:
08.09.2006, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso per l'aggiudicazione di lavori di costruzione di una galleria
OFFERTA
art. 18 CIAP
art. 41 cpv. 1 LCPUBB
art. 61 LPAMM
Incarto n.
52.2006.219
Lugano
8 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Raffaello Balerna
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 luglio 2006 della
RI 1
patrocinato da:. PA 1 PA 2
contro
a. la decisione 14 giugno
2006 del Consiglio di Stato (n. 2860) che esclude il consorzio RI 1 dal
concorso indetto per aggiudicare i lavori di costruzione della tratta in
roccia della galleria Vedeggio-Cassarate;
b. la decisione 14 giugno
2006 del Consiglio di Stato (n. 2859) che aggiudica al consorzio CO 1 i
lavori di costruzione della tratta in roccia della galleria Vedeggio-Cassarate;
viste le risposte:
- 11 luglio 2006
dell'ULSA;
- 17 luglio 2006 della
Divisione delle costruzioni;
- 17 luglio 2006 del
consorzio CO 1;
preso atto della replica 31 luglio 2006 del ricorrente
e delle dupliche:
- 7 agosto 2006 del
consorzio CO 1;
- 1. settembre 2006 della
Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30
settembre 2005 il Dipartimento del territorio (Divisione delle costruzioni) ha
indetto un pubblico concorso, retto dal Concordato intercantonale sugli appalti
pubblici (CIAP) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i
lavori di costruzione della tratta in roccia della galleria Vedeggio-Cassarate
e delle opere ad essa associate (FU n. 78/2005 pag. 6490 seg.).
Il capitolato d'offerta, alla pos. 252.130
del CPN Disposizioni particolari, stabiliva che i concorrenti dovevano annettere
all'offerta diversi documenti, fra cui una relazione tecnica
comprendente una serie di allegati ed un programma dei lavori dell'imprenditore.
Alla relazione tecnica dovevano in particolare essere allegate le tabelle
del tempo dovuto per l'esecuzione, mentre il programma lavori doveva
fornire le indicazioni minime richieste dalla pos. 624.100. Questa
posizione esigeva di prevedere una serie di attività, fra le quali era
annoverato il getto della soletta intermedia e la posa delle banchine, compresa tratta nel materiale sciolto.
La posizione seguente (252.140) avvertiva
che la mancata consegna con l'inoltro dell'offerta, di tutti i documenti
elencati alle pos. 252.120 e 252.130 avrebbe comportato automaticamente
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.
B. Nel termine
prestabilito, sono pervenute al committente le offerte di cinque consorzi di
imprese di costruzione. Fra queste, v'erano l'offerta del consorzio RI 1, qui
ricorrente, di fr. 68'319'950.40 e quella del consorzio CO 1, qui resistente,
di fr. 69'479'475.25.
C. Esperite le
necessarie valutazioni, con decisione del 14 giugno 2006, il Consiglio di Stato
ha escluso il consorzio ricorrente dalla gara per non aver fornito
un programma lavori completo in
conformità a quanto richiesto dalla pos. 624.100 del CPN 102 Disposizioni
particolari
nonché
le tabelle del tempo dovuto per
l'esecuzione, richieste alla pos. 252.130 del CPN 102 Disposizioni particolari
, relative all'esecuzione dei rivestimenti e dei lavori di finitura.
Con decisione di ugual data, il Governo ha
inoltre deliberato i lavori messi a concorso al consorzio CO 1, classificatosi
al primo posto con 498.1 punti, per l'importo di fr. 69'109'933.80.
D. Contro
entrambe le decisioni il consorzio RI 1, la cui offerta è stata comunque valutata,
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che siano annullate
e che gli atti siano rinviati al committente per nuova decisione.
Secondo l'insorgente, l'estromissione della
sua offerta sarebbe contraria al principio di proporzionalità, segnatamente
sotto il profilo del divieto di formalismo eccessivo. Le lacune rilevate dal
committente sarebbero di minima importanza e non giustificherebbero un simile
provvedimento. I tempi del getto della soletta intermedia sarebbero deducibili
dalle indicazioni contenute nel programma dei lavori allegato all'offerta. La
posa delle banchine nella tratta nel materiale sciolto costituirebbe d'altro
canto un lavoro di secondaria importanza, che riguarda soltanto una porzione di
210 m della galleria, lunga altri 2'350 m.
La mancata produzione della tabella dei
tempi di sistemazione interna della galleria sarebbe invece imputabile al
committente, che il 4 gennaio 2006 ha inviato ai concorrenti una nuova
"Tabella del tempo dovuto per l'esecuzione dei lavori di scavo" in
sostituzione di quelle originariamente annesse agli atti d'appalto, il cui
supporto informatico (floppy-disk) conteneva un'unica tabella in formato excel
relativa ai soli tempi di scavo, che non chiedeva più nulla in merito ai lavori
di sistemazione interna.
In sede di discussione d'offerta, prosegue
il ricorrente, il committente gli ha inoltre chiesto di produrre ulteriore
documentazione, fra cui i dati relativi ai tempi del getto della soletta
intermedia e della posa della banchina nella tratta nel materiale sciolto, che
non avrebbe avuto ragione di chiedere se la mancata produzione fosse davvero
stata una lacuna rilevante.
La decisione di aggiudicare la commessa al
consorzio CO 1, conclude l'insorgente, andrebbe annullata già perché emanata
senza tener conto della sua offerta, ingiustamente esclusa.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del
territorio, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che
saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il committente nega in particolare che il
getto della soletta intermedia, lunga 2'100 m e larga 8, con un volume di oltre
3'000 mc di calcestruzzo, costituisca un'opera di secondaria importanza. Si
tratta di un manufatto realizzato in cicli ripetitivi, implicante la formazione
di casseri che, ostruendo buona parte della sezione della galleria, deve essere
coordinato con gli altri lavori. La posa delle banchine, soggiunge, non
interesserebbe soltanto il tratto in materiale sciolto, ma l'intera lunghezza
della galleria. La sostituzione della tabella relativa ai tempi di scavo,
operata dal committente durante la fase d'offerta, non stava a significare che
Fatti
i concorrenti non dovessero più compilare la tabella relativa alla sistemazione
interna richiesta dalla documentazione di gara inizialmente consegnata ai
concorrenti.
Anche se riammessa, conclude la Divisione delle
costruzioni, l'offerta della ricorrente non potrebbe comunque conseguire l'aggiudicazione,
poiché dalla valutazione esperita tenendo anche conto delle offerte escluse
risulta che si sarebbe classificata soltanto al terzo posto con 457.8 punti.
Con analoghe argomentazioni anche il
consorzio CO 1 postula il rigetto dell'impugnativa.
F. In sede di
replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive tesi
ed allegazioni, confermandosi nelle domande di giudizio formulate in precedenza.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 DLACIAP. Il consorzio ricorrente è certamente legittimato a contestare
la decisione che lo esclude dalla gara alla quale ha partecipato. In caso di
successo dell'impugnativa e di annullamento di tale provvedimento sarà
legittimato anche a censurare la decisione di aggiudicazione. Nei limiti di
questa riserva, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti non sono controversi e le
parti non sollecitano l’assunzione di particolari prove.
Considerandi
2.
2.1. Tanto
nei concorsi retti dalla LCPubb, quanto in quelli governati dal CIAP, l'offerta
deve essere completa e corrispondere alle condizioni poste dal bando di concorso,
rispettivamente dalle indicazioni del capitolato. Essa deve insomma essere tale
da permettere al committente di procedere immediatamente all’ag-giudicazione. Offerte
incomplete o che divergono dalle prescrizioni di gara devono per principio essere
escluse. Lo esige il principio della parità di trattamento, che vincola tanto
il committente, quanto i concorrenti alle regole di gara prestabilite (Galli/Lehmann/Rechsteiner,
Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurigo 1996, n. 409 e 438).
La difformità può consistere tanto nella mancata compilazione di posizioni del
capitolato, quanto nell'offerta di prestazioni che non corrispondono alle
condizioni fissate dalla documentazione del concorso.
Al fine di garantire la parità di
trattamento tra i concorrenti ed evitare che il committente possa di fatto
modificare a posteriori l'oggetto della commessa definito dal bando e dagli
atti di gara, è di principio vietato apportare correzioni alle offerte una
volta trascorso il termine utile per inoltrarle. Eccezioni a questa regola sono
ammesse soltanto in caso di involontari errori di forma (§ 24 cpv. 2 DirCIAP),
a condizione che l'emendamento non esplichi effetti discriminatori nei
confronti degli altri concorrenti. Il committente ha inoltre la facoltà di
chiedere ai concorrenti spiegazioni e delucidazioni. Anche in questo caso, vanno
comunque salvaguardati il principio della parità di trattamento tra i concorrenti
e quello della trasparenza.
2.2
Non ogni piccola difformità comporta
l'esclusione dell'offerta difettosa. Il diritto del committente di estromettere
offerte non conformi è limitato dal principio di proporzionalità e dal divieto
di formalismo eccessivo. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che
soprattutto laddove è in gioco la realizzazione di importanti e complesse opere
pubbliche, è pressoché inevitabile che si verifichino errori o imprecisioni
nella compilazione delle offerte. Per tale ragione, in questi casi la conformità
delle offerte per rapporto alle prescrizioni di gara deve essere esaminata secondo
criteri non eccessivamente restrittivi (DTF 12 aprile 2002 in re consorzio C+B
= RDAT II 2002 n. 47 e rimandi). L'estromissione dell’offerta non si giustifica
se la difformità riguarda una condizione marginale o comunque irrilevante ai
fini dell’aggiu-dicazione. È invece d'obbligo se il difetto concerne una
condizione essenziale, posta dalla legge o contenuta nelle prescrizioni di
gara, che è atta ad esplicare effetti sulla decisione di aggiudicazione (STA
24.8
04 in re consorzio DLL).
3.
3.1. Nel
caso in esame, il capitolato d'offerta, alla pos. 252.130 del CPN Disposizioni
particolari, stabiliva che i concorrenti dovevano fra l'altro allegare all'offerta
diversi documenti, fra cui una relazione tecnica ed un programma dei lavori. La
relazione tecnica doveva essere corredata da una serie di allegati, mentre il
programma dei lavori doveva fornire le indicazioni minime richieste dalla pos.
624.100
Fra i documenti, da allegare alla relazione
tecnica v'erano le due tabelle del tempo dovuto per l'esecuzione per i
lavori di scavo in roccia, rispettivamente per la sistemazione
interna, che il committente aveva inserito negli atti di gara, affinché
fossero compilate dai concorrenti (cfr. allegato 1 al CPN 102 Disposizioni particolari,
pos. G 13, pag. 137).
Il novero delle attività, che la pos.
624.100
esigeva di prevedere in ogni caso (almeno) nel programma
dei lavori, comprendeva invece il getto della soletta intermedia e la posa
delle banchine, compresa tratta nel materiale sciolto.
La posizione 252.140 avvertiva che la
mancata consegna con l'inoltro dell'offerta, di tutti i documenti elencati alle
pos. 252.120 e 252.130 comporta automaticamente l'esclusione dell'offerta dalla
procedura d'aggiudicazione. La possibilità di produrli in un secondo tempo
dietro richiesta del committente era riservata soltanto per alcuni di essi,
espressamente elencati.
3.2
Nel programma dei lavori che ha
allegato all'offerta, il ricorrente ha omesso di prevedere il getto della
soletta intermedia e la posa delle banchine. Alla relazione tecnica ha inoltre
allegato soltanto la tabella dei tempi per l'esecuzione dello scavo in roccia,
omettendo di accludervi anche la tabella dei tempi per l'esecuzione dei lavori
di sistemazione interna.
In applicazione della comminatoria prevista
dalla pos. 252.140, queste carenze hanno indotto il committente ad escludere la
sua offerta dall'aggiudicazione. L'insorgente contesta l'estromissione,
richiamandosi fra l'altro al principio di proporzionalità ed al divieto di
formalismo eccessivo.
3.2.1
Il programma dei lavori allegato dal consorzio
RI 1 alla sua offerta è sicuramente carente. Esso non contiene infatti alcuna
indicazione riguardante il getto della soletta intermedia e la posa delle
banchine; indicazioni minime, imperativamente esatte dalla pos. 624.100, alla
quale rinvia la pos. 252.130 del CPN 102, Disposizioni particolari. L'esistenza
del difetto non è contestata. Il ricorrente contesta soltanto le conseguenze
che il committente ne ha tratto. A giusta ragione.
In effetti, sebbene incompleto, il documento
programma lavori, richiesto dalle prescrizioni di gara, è stato comunque allegato
all'offerta. Non si verifica dunque l'ipotesi della mancata consegna di
un documento elencato dalla pos. 252.130, che secondo la pos. 252.140
giustifica l'esclusione dell'offerta. Invano sostiene il committente che la
prescrizione 252.140 commini l'esclusione anche in caso di invio di un
documento difettoso in quanto incompleto. L'inoltro di un programma lacunoso
non può essere equiparato ad una mancata consegna. Una simile, gravosa conseguenza
avrebbe dovuto essere chiaramente esplicitata dalle prescrizioni di gara (cfr.
STA 24.8.04 in re consorzio DLL).
Da questo profilo, l’esclusione dell’offerta
appare di conseguenza ingiustificata.
3.2.2
La tabella dei tempi per l'esecuzione
dei lavori di sistemazione interna costituiva invece un documento, che per
esplicita prescrizione di gara (pos. 252.130) i concorrenti dovevano obbligatoriamente
compilare ed allegare alla relazione tecnica, sotto comminatoria d'esclusione
dell'offerta in caso di mancata consegna (pos. 252.140). Tale tabella era
contenuta negli atti d'appalto, nel fascicolo denominato documenti
dell'imprenditore (pag. 8), sotto la rubrica Fase di lavoro:
sistemazione interna. Essa era immediatamente seguita dalla tabella intestata
come Fase di lavoro: scavo della galleria in roccia (pag. 7).
Per principio, non si può negare che la
mancata consegna di tale documento fosse atta a suffragare l'esclusione
dell'offerta in conformità della chiara comminatoria prevista dalla pos.
252.140
Il ricorrente obietta tuttavia di essere
stato indotto in errore dal committente, che il 4 gennaio 2006 ha inviato ai
concorrenti una nuova "Tabella tempo dovuto per l'esecuzione: lavori di
scavo" in forma cartacea e su supporto elettronico, precisando, nello
scritto d'accompagnamento, che annullano e sostituiscono quelle allegate agli
atti di gara.
Invano sostiene il committente di aver voluto
annullare e sostituire unicamente la tabella dei tempi d'esecuzione per lo
scavo in roccia e non anche quella concernente i tempi previsti per i lavori di
sistemazione interna. È ben vero che ai concorrenti è stata inviata soltanto
una tabella rubricata come Fase di lavoro: scavo della galleria in roccia,
per cui si poteva anche ritenere che sostituisse soltanto la tabella corrispondente.
La precisazione che annullano e sostituiscono quelle allegate agli atti di
gara, interpretata secondo le regole della buona fede, era tuttavia atta a
trarre in inganno i concorrenti, inducendoli a credere che il committente
intendesse annullare entrambe le tabelle allegate alla documentazione di gara,
sostituendole con un'unica, nuova tabella. Soggetto della frase, formulata in
termini quantomeno infelici dal profilo della sintassi, era infatti la nuova
tabella.
Anche da questo profilo, la decisione del
Consiglio di Stato che esclude il ricorrente dall'aggiudicazione non regge
dunque alla critica. Entro questi limiti, il ricorso appare fondato e la
decisione va annullata. Conformemente a quanto sopra esposto (consid. 1), al
consorzio RI 1 va riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare anche la
decisione che aggiudica la commessa al consorzio resistente.
4.4.1
Secondo l’art. 18 cpv. 1 CIAP, se il contratto non è
stato ancora concluso, l’istanza di ricorso può annullare la decisione e
decidere essa stessa nel merito oppure può rinviare la decisione, con o senza
condizioni vincolanti, al committente. Analogamente, l’art. 41 cpv. 1 LCPubb
stabilisce che in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale amministrativo
può prescindere da un rinvio e decidere esso stesso nel merito quando dispone
degli elementi necessari.
Per principio, ove un concorrente impugni
tanto la decisione che lo esclude dalla gara, quanto la decisione di
aggiudicazione, l'accoglimento del ricorso interposto contro il provvedimento
di esclusione comporta anche l'accoglimento dell'impugnativa inoltrata contro la
decisione di aggiudicazione, in quanto adottata senza tener conto dell'offerta
del concorrente escluso. In questi casi, il Tribunale cantonale amministrativo,
non disponendo degli elementi di giudizio necessari, si limita a rinviare gli
atti al committente, affinché statuisca nuovamente sulle offerte rimaste in
gara, considerando anche quella a torto esclusa.
4.2
Nel caso concreto, il committente ha valutato
tutte le offerte pervenutegli. Anche quella del consorzio ricorrente è stata dunque
oggetto di analisi e valutazione. Le risultanze della valutazione sono state
consegnate in due distinte classifiche: la prima, include soltanto le tre
offerte considerate valide, la seconda comprende invece anche le offerte da
escludere. Considerato che l'offerta del ricorrente è già stata valutata,
rispettivamente che il consorzio ricorrente ha avuto modo di prendere conoscenza
della valutazione esperita e di contestarla in sede di replica, appare evidente
che un rinvio degli atti al committente, affinché statuisca nuovamente sulle
offerte rimaste in gara, non porterebbe a risultati diversi. Ben si può dunque
ammettere che questo tribunale statuisca esso stesso nel merito.
5.
5.1. Giusta
l'art. 61 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è
proponibile contro la violazione del diritto. Costituisce in particolare
violazione del diritto, soggiunge il disposto, l'errata o la mancata
applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da
essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di
potere e la violazione di una norma essenziale di procedura (cpv. 2).
Il controllo dell'apprezzamento da parte di
questo tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che
l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale
riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali
del diritto. L’autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il
proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a
censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del
diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi,
quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare
insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su
considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del
diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o
all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT 1994 I n. 34; Ulrich Häfelin/Georg
Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. ed., Zurigo 2002, n. 463; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61
PAmm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed.,
n. 407 seg.).
Nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse
pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati dal bando di concorso riservano
spesso al committente un margine discrezionale relativamente ampio ai fini
della valutazione delle offerte. In questi casi, il Tribunale cantonale
amministrativo deve limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto
nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti. Particolare
riserbo s’impone anche perché la valutazione presuppone sovente delle conoscenze
tecniche, si fonda sulla comparazione tra le varie offerte inoltrate e comporta
pure, inevitabilmente, una componente soggettiva da parte del committente (cfr.
RDAT I-2002 n. 24, consid. 4.1; STF 23.12.1998, n.2P.285/1998, in re __________,
consid. 4b; STA 16.7.04 in re __________; 13.5.2003 in re __________ e __________).
5.2
La graduatoria allestita dal
committente tenendo conto anche delle offerte da escludere si presenta come
segue
Criterio
Sottocriterio
%
RI 1
CO 1
1.
Prezzo
1.1
Importo apertura
100.
6.00
5.97
Totale
30.
180.00
179.10
2.
Attendibilità
dell'importo offerto
2.1
Equilibrio dell'offerta
50.
3.20
3.26
2.2
Attendibilità 20% posizioni
50.
3.99
3.97
Totale
20.
71.90
72.30
3.
Garanzia del rispetto dei
termini e duratadei lavori
3.1
Termini (programma lavori)
40.
6.00
2.10
3.2
Procedimenti di lavoro
35.
3.00
5.00
3.3
Avanzamento all'esplosivo
25.
4.00
4.50
Totale
15.
66.75
55.73
4.
Adeguatezza dei mezzi tecnici
e delle risorse umane dichiarate
4.1
Jumbo, martelli demolitori,
40.
3.00
4.50
4.2
Personale
25.
4.50
5.50
4.3
Macchinari e installazioni
25.
4.00
5.00
4.4
Installazioni logistiche
10.
4.50
5.50
Totale
15.
56.63
74.63
5.
Condizioni ambientali
5.1
Acque
45.
4.00
5.00
5.2
Materiale di scavo
25.
4.00
4.50
5.3
Rumore
10.
4.50
5.00
5.4
Polvere
10.
4.50
5.00
5.5
Vibrazioni
10.
4.00
4.50
Totale
15.
61.50
72.38
6.
Sicurezza e qualità
6.1
Sicurezza
40.
4.50
4.50
6.2
Piano gestione qualità
40.
4.00
5.00
6.3
Coordinamento altri lotti
20.
4.00
3.00
Totale
5.
21.00
21.00
TOTALE
100.
457.80
475.10
5.2.1
Il ricorrente contesta anzitutto il
fatto che il consorzio CO 1 possa recuperare lo svantaggio (23.9 punti) accumulato
in base ai criteri valutati secondo parametri oggettivi grazie al vantaggio (41.25
punti) conseguito in base alla valutazione effettuata secondo criteri
soggettivi. L'obiezione, di carattere generico, non permette di individuare
alcuna specifica violazione del diritto, commessa dal committente nell'ambito
della valutazione dei singoli sottocriteri.
5.2.2
Il consorzio RI 1 contesta in seguito
la nota 3.00, assegnatagli in relazione al procedimento di lavoro,
rilevando che tale giudizio equivale a sostenere che un concorrente in grado
di presentare un'offerta per un'opera come quella in oggetto non si renda in
realtà perfettamente conto di ciò che intende apprestarsi a fare. Nemmeno
questa censura è in grado di scalfire la valutazione censurata. Il committente,
in sede di duplica, l'ha peraltro ampiamente giustificata, rilevando fra
l'altro che
·
mancano indicazioni sui cicli di lavoro e gli
stessi sono stati studiati in modo insufficiente;
·
l'offerente ha tenuto conto, in modo
insufficiente, delle diverse contemporaneità e delle sovrapposizioni di più attività,
che influenzano direttamente il programma dei lavori in generale e in
particolare i tempi, i procedimenti e le metodologie di lavoro proposte. Visto
l'accorciamento del programma dei lavori, si ritiene che l'imprenditore abbia
sottovalutato l'influsso della contemporaneità;
·
il programma dei lavori era incompleto;
·
mancano indicazioni in merito alla composizione
delle sciolte;
·
la metodologia proposta per il tratto scavato a
sezione parziale presenta lacune con particolare riferimento allo scavo della
calotta e dello strozzo, ossia un tipo di scavo eseguito in più fasi con costi
importanti. L'insufficiente analisi da parte del ricorrente comporta nella fase
esecutiva gravi rischi (programma dei lavori, costi) per il committente. Anche
per opere particolari, le indicazioni fornite mancano o sono insufficienti. A
volte sono state fornite anche delle indicazioni contraddittorie. Per quanto concerne
l'esecuzione del pozzo di ventilazione è stata inoltrata solo la relazione del
subappaltatore, considerandolo di fatto come un lavoro a sé stante;
·
in merito al rivestimento interno e ai lavori di
rifinitura manca la descrizione dei diversi procedimenti, con ripercussioni
sulla validità del programma lavori;
·
sono state fornite indicazioni minime e in parte
contraddittorie in merito alla gestione del materiale di scavo.
In mancanza di specifiche contestazioni, da
parte del ricorrente, di queste spiegazioni fornite dal committente, non v'è
motivo per scostarsi né dalla nota 3.00 assegnatagli, né dalla nota 5.00 assegnata
al consorzio resistente.
5.2.3
Il consorzio ricorrente censura in
seguito la nota (3.00) attribuitagli al criterio Jumbo, pale, martelli
demolitori, pale meccaniche (4.1.). Asserisce di impiegare i migliori
macchinari esistenti sul mercato. Il committente ha rilevato che
per jumbo e pale meccaniche è stata prevista una sola attrezzatura
per vari lavori contemporanei: ciò significa che la stessa macchina è stata
offerta per lo scavo della galleria principale, del cunicolo di collegamento,
ecc. Questa metodologia è stata ritenuta insufficiente, alla luce anche della
velocità di esecuzione esposta nel programma dei lavori.
Le spiegazioni fornite dal committente con
la duplica, rimaste incontestate, portano ad escludere che la valutazione
proceda da un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento riservato alla
stazione appaltante.
5.2.4
Analoghe considerazioni valgono per
quanto riguarda la nota 4.00, assegnata al consorzio RI 1 in base al criterio Macchinari
e installazioni. Le generiche e sommarie censure, sollevate dal ricorrente
richiamandosi all'esperienza acquisita sul cantiere Alptransit e nell'ambito
dello scavo del cunicolo di sicurezza della stessa galleria Vedeggio-Cassarate,
non sostanziano alcuna violazione del diritto, commessa dal committente
abusando del potere discrezionale riservatogli dalle prescrizioni di gara. Il
committente con la duplica ha rilevato che
·
risulta superficiale la proposta dell'offerente
di eseguire il rivestimento definitivo della galleria utilizzando un solo
cassero, con particolare riferimento al programma dei lavori e al mantenimento
dei termini proposti rispetto a quelli degli altri offerenti. Si sono valutate
scarse le risorse che l'offerente ha indicato con l'inoltro dell'offerta;
·
il concetto e il dimensionamento della
ventilazione in sotterraneo non è corretto e non tiene conto di alcune contemporaneità,
nonché del fatto che la ventilazione attraverso il pozzo non è possibile;
·
mancano indicazioni in merito all'impianto
elettrico del cantiere alla testa del pozzo di ventilazione;
·
sono state fornite indicazioni scarse in merito
al concetto di manutenzione.
In assenza di qualsiasi confutazione da
parte del ricorrente, che peraltro non contesta la nota 5.00, assegnata al
consorzio CO 1, anche in questo caso, le spiegazioni fornite dal committente
con la duplica, fugano qualsiasi dubbio.
5.2.5
Con gli stessi argomenti, il
ricorrente contesta anche la nota (4.5) conseguita in base al sottocriterio Personale.
Il committente, dal canto suo, ha osservato che
·
secondo l'organigramma proposto in offerta, il
cantiere (poco meno di 70 mio di fr.) risulta condotto nella sua complessità da
solo due persone, ciò che è ritenuto insufficiente. Manca il nominativo del
responsabile dei tracciamenti e il documento è stato allestito solo nella lingua
tedesca;
·
considerata la brevità del programma offerto e
le obbligate sovrapposizioni di più attività che si verificheranno, non sono
giudicate sufficienti le risorse umane previste dall'imprenditore, mancano
indicazioni in merito agli effettivi per la produzione ed agli effettivi di
sostegno;
·
nel curriculum allegato all'offerta, risulta che
il direttore del cantiere proposto (sig. Elsen) non ha sinora alcuna esperienza
in questo ruolo;
·
i quadri dirigenti hanno scarsa esperienza della
lingua italiana.
Le sommarie censure sollevate dal ricorrente,
che non contesta la nota assegnata al resistente, non permettono di ravvisare
una qualsivoglia violazione del diritto nella nota che il committente gli ha
attribuito per questa voce.
5.2.6
Nemmeno il fatto che il ricorrente
preveda di utilizzare lo stesso impianto per il trattamento delle acque
attualmente in uso per lo scavo del cunicolo di sicurezza permette di
concludere che la nota attribuitagli dal profilo del sottocriterio Protezione
delle acque scaturisca da una valutazione viziata da abuso del potere
d'apprezzamento. In assenza di reazioni da parte del ricorrente alle
osservazioni del committente, secondo cui
·
nei documenti consegnati con l'inoltro
dell'offerta, le indicazioni in merito alle gestione dell'impianto e di tutta
la problematica relativa al trattamento ed alla protezione delle acque, mancano
o sono scarse;
·
mancano le indicazioni in merito ai
provvedimenti adottati alla produzione per ridurre il pericolo di inquinamenti;
·
non sono indicate le misure previste in caso
di incidente (per esempio fuoruscita di sostanze pericolose). L'offerente
prevede l'adozione di un piano di allarme: nessun ulteriore approfondimento.
anche questa nota appare adeguatamente
giustificata.
5.2.7
Da ultimo, neppure il fatto che il consorzio
ricorrente non riesca a comprendere per qual motivo il committente gli abbia
assegnato sistematicamente una nota di mezzo punto inferiore a quella
attribuita al consorzio CO 1 per i sottocriteri Materiale di scavo (5.2..),
Rumore (5.3.), Polvere (5.4.) e Vibrazioni (5.5.) costituisce un motivo
sufficiente per censurare siccome lesive del diritto tali valutazioni. Anche in
questo caso, le spiegazioni del committente, secondo cui
·
in generale si constata il fatto che le
indicazioni dell'offerente sono appena sufficienti e non è stato eseguito alcun
approfondimento;
·
l'aspetto rumore viene considerato, ma non
vengono esposte eventuali misure che verranno intraprese per eliminarne gli
effetti o ridurli;
·
l'aspetto polvere è considerato, ad esempio con
la proposta di spostamento del frantoio, senza indicarne i tempi e le modalità
(indicazioni in parte contraddittorie).
portano a respingere le censure di
violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere, sollevate
dall'insorgente.
5.2.8
Da ultimo, il consorzio ricorrente
contesta le rettifiche apportate dal committente ai prezzi del calcestruzzo di
sovraprofilo delle offerte qui in discussione (pos. 272 elenco dei prezzi, CPN
103), rilevando che hanno comportato un aumento della sua offerta da fr.
68'319'950.40 a fr. 68'571'094.20 (+ fr. 251'143.60) ed una riduzione
dell'offerta inoltrata dal consorzio resistente da fr. 69'479'475.25 a fr.
69'109'933.80 (- fr. 369'541.45), con conseguente dimezzamento dello scarto
iniziale tra le due offerte, che da fr. 1'159'524.85 è sceso a fr. 538'839.60.
Il committente osserva che la rettifica è
stata apportata in conformità delle disposizioni notificate il 18 novembre 2005
ed il 13 gennaio 2006 ai concorrenti, al fine di rendere comparabili le offerte
fra loro. Ai fini del giudizio non occorre pronunciarsi sulla legittimità di
queste rettifiche. Basta in effetti constatare che nel caso in cui risultassero
inammissibili il punteggio assegnato al consorzio resistente per il prezzo,
calcolato secondo le prescrizioni di gara (pos. 224.210 CPN 102) si ridurrebbe
da 179.1 a 177 punti. Il punteggio complessivo spettante al consorzio CO 1, pur
scendendo da 475.1 a 473.2, risulterebbe comunque abbondantemente superiore a
quello del ricorrente (457.8).
6.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,
annullando la decisione del Consiglio di Stato che estromette il ricorrente, ma
confermando quella che aggiudica la commessa al consorzio CO 1.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro
occasionato dall'impugnativa ed al valore di causa, è suddivisa fra le parti in
ragione di metà ciascuno. Le ripetibili si ritengono compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 24 DirCIAP; 3, 18,
28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 14 giugno 2006 del Consiglio di
Stato (n. 2860) che esclude il consorzio RI 1 dal concorso indetto per
aggiudicare i lavori di costruzione della tratta in roccia della galleria
Vedeggio-Cassarate, è annullata.
1.2.
la decisione 14 giugno 2006 del Consiglio di
Stato (n. 2859) che aggiudica al consorzio CO 1 i lavori di costruzione della
tratta in roccia della galleria Vedeggio-Cassarate, è confermata.
2. La tassa di
giustizia di fr. 10'000.- è suddivisa in parti uguali fra il consorzio ricorrente
ed il consorzio resistente.
3. Intimazione
a:
dott.;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 3
2. CO 2
3. CO 3
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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