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Decisione

52.2006.220

Revoca dell'autorizzazione di gestire e ordine di chiusura di un esercizio pubblico

2 agosto 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.220

Data decisione, Autorità:

02.08.2006, TRAM

Titolo:

Revoca dell'autorizzazione di gestire e ordine di chiusura di un esercizio pubblico

art. 71 cpv. 3 LESPUBB

Incarto n.

52.2006.220

Lugano

2 agosto 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 4 luglio 2006 di

RI 1

patrocinata da: PA 1

contro

la decisione 14 giugno 2006 del Consiglio di Stato

(n. 2924), che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la

decisione 25 aprile 2006 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, le ha revocato l’autorizzazione a gestire

la __________ di __________ ed ordinato la chiusura dell’esercizio pubblico;

viste le risposte:

- 12 luglio 2006 del

Consiglio di Stato;

- 26 luglio 2006 della

Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 3

ottobre 2005 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione (SPI) ha rilasciato

alla RI 1 l’autorizzazione a gestire __________ __________ per il tramite del

Considerandi

gerente __________, titolare di un certificato di capacità tipo I;

che la RI 1 ha indicato che il gerente

avrebbe percepito uno stipendio di fr. 3'800.- al mese;

che alla fine di marzo di quest’anno

l’autorità cantonale ha accertato che il gerente, beneficiario di indennità per

disoccupazione, era presente nell’esercizio pubblico soltanto per alcune ore al

giorno per uno stipendio mensile di fr. 850.-;

che, interrogato, il gerente ha più o meno

ammesso che lo stipendio di fr. 3'800.- al mese sarebbe stato indicato allo

scopo di creare le premesse per il conseguimento dell’autorizzazione a gestire;

che con decisione 25 aprile 2006 la SPI ha

revocato l’autorizza-zione in oggetto, siccome rilasciata sulla base di

indicazioni false;

che contro la predetta decisione la RI 1 si

è aggravata davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento per

motivi che non occorre qui illustrare;

che, nelle more del procedimento di ricorso,

il 6 giugno 2006 la

SPI ha rilasciato alla ricorrente una nuova autorizzazione a gestire

l'esercizio pubblico, per il tramite di un nuovo gerente __________ __________;

che il 14 giugno 2006 il Consiglio di Stato

ha respinto il ricorso inoltrato dalla RI 1 contro la decisione 25 aprile 2006

con cui la SPI le aveva revocato l’autorizzazione a gestire l’esercizio pubblico

ed ordinato la chiusura del locale;

che contro il predetto giudizio la RI 1 si

aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l’annulla-mento per motivi che non occorre qui riassumere;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di

Stato e dalla SPI;

considerato, in diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 71 cpv. 3 LEsPubb;

che la RI 1, personalmente e direttamente

toccata dal giudizio censurato, è legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è

ricevibile in ordine e può essere evaso da un giudice unico (art. 26c cpv. 2

LOG), sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che la nuova autorizzazione a gestire,

rilasciata senza condizioni dalla SPI alla RI 1 mentre era pendente il ricorso

inoltrato dalla stessa davanti al Consiglio di Stato, ha evidentemente reso

priva d'oggetto la medesima impugnativa;

che già per questo motivo l'impugnativa va

accolto, annullando il giudizio governativo censurato e riformandolo nel senso

che il ricorso inoltrato dalla RI 1 contro la decisione 25 aprile 2006 della

SPI è diventato privo d'oggetto;

che dato l'esito non si preleva tassa di

giustizia; le ripetibili sono invece a carico dello Stato limitatamente a

questa istanza, essendo verosimile che la gerenza di __________ fosse sin dall'inizio

sostanzialmente fittizia e che il ricorso non sarebbe stato accolto.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 69, 71 LEsPubb;

26c LOG; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 14 giugno 2006 del Consiglio di

Stato (n. 2924) è annullata e riformata nel senso che;

1.2.

il ricorso 8 maggio 2006 inoltrato RI 1 contro

la decisione 25 aprile 2006 della SPI è stralciato dai ruoli siccome diventato

privo d'oggetto.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà fr. 500.- alla ricorrente a

titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Il presidente Il

segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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