52.2006.220
Revoca dell'autorizzazione di gestire e ordine di chiusura di un esercizio pubblico
2 agosto 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.220
Data decisione, Autorità:
02.08.2006, TRAM
Titolo:
Revoca dell'autorizzazione di gestire e ordine di chiusura di un esercizio pubblico
art. 71 cpv. 3 LESPUBB
Incarto n.
52.2006.220
Lugano
2 agosto 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 luglio 2006 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 14 giugno 2006 del Consiglio di Stato
(n. 2924), che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
decisione 25 aprile 2006 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, le ha revocato l’autorizzazione a gestire
la __________ di __________ ed ordinato la chiusura dell’esercizio pubblico;
viste le risposte:
- 12 luglio 2006 del
Consiglio di Stato;
- 26 luglio 2006 della
Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 3
ottobre 2005 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione (SPI) ha rilasciato
alla RI 1 l’autorizzazione a gestire __________ __________ per il tramite del
Considerandi
gerente __________, titolare di un certificato di capacità tipo I;
che la RI 1 ha indicato che il gerente
avrebbe percepito uno stipendio di fr. 3'800.- al mese;
che alla fine di marzo di quest’anno
l’autorità cantonale ha accertato che il gerente, beneficiario di indennità per
disoccupazione, era presente nell’esercizio pubblico soltanto per alcune ore al
giorno per uno stipendio mensile di fr. 850.-;
che, interrogato, il gerente ha più o meno
ammesso che lo stipendio di fr. 3'800.- al mese sarebbe stato indicato allo
scopo di creare le premesse per il conseguimento dell’autorizzazione a gestire;
che con decisione 25 aprile 2006 la SPI ha
revocato l’autorizza-zione in oggetto, siccome rilasciata sulla base di
indicazioni false;
che contro la predetta decisione la RI 1 si
è aggravata davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento per
motivi che non occorre qui illustrare;
che, nelle more del procedimento di ricorso,
il 6 giugno 2006 la
SPI ha rilasciato alla ricorrente una nuova autorizzazione a gestire
l'esercizio pubblico, per il tramite di un nuovo gerente __________ __________;
che il 14 giugno 2006 il Consiglio di Stato
ha respinto il ricorso inoltrato dalla RI 1 contro la decisione 25 aprile 2006
con cui la SPI le aveva revocato l’autorizzazione a gestire l’esercizio pubblico
ed ordinato la chiusura del locale;
che contro il predetto giudizio la RI 1 si
aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l’annulla-mento per motivi che non occorre qui riassumere;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato e dalla SPI;
considerato, in diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 71 cpv. 3 LEsPubb;
che la RI 1, personalmente e direttamente
toccata dal giudizio censurato, è legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso da un giudice unico (art. 26c cpv. 2
LOG), sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che la nuova autorizzazione a gestire,
rilasciata senza condizioni dalla SPI alla RI 1 mentre era pendente il ricorso
inoltrato dalla stessa davanti al Consiglio di Stato, ha evidentemente reso
priva d'oggetto la medesima impugnativa;
che già per questo motivo l'impugnativa va
accolto, annullando il giudizio governativo censurato e riformandolo nel senso
che il ricorso inoltrato dalla RI 1 contro la decisione 25 aprile 2006 della
SPI è diventato privo d'oggetto;
che dato l'esito non si preleva tassa di
giustizia; le ripetibili sono invece a carico dello Stato limitatamente a
questa istanza, essendo verosimile che la gerenza di __________ fosse sin dall'inizio
sostanzialmente fittizia e che il ricorso non sarebbe stato accolto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 69, 71 LEsPubb;
26c LOG; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 14 giugno 2006 del Consiglio di
Stato (n. 2924) è annullata e riformata nel senso che;
1.2.
il ricorso 8 maggio 2006 inoltrato RI 1 contro
la decisione 25 aprile 2006 della SPI è stralciato dai ruoli siccome diventato
privo d'oggetto.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà fr. 500.- alla ricorrente a
titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Il presidente Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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