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Decisione

52.2006.221

Revoca preventiva e cautelare a carico di un conducente che usa quasi quotodianamente canapa e che elude i controlli delle urine ordinatigli per accertare l'assiduità effettiva del suo consumo

12 agosto 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i controlli dovessero dare esiti sostanzialmente negativi, non occorreranno

ulteriori investigazioni. Viceversa, qualora dovesse risultare che RI 1 persevera

nel consumo regolare di droga, bisognerà valutare la sua idoneità alla guida

con un'appropriata perizia specialistica.

Posto che

ogni caso deve essere valutato singolarmente e che quello all'esame merita una

sorta di indagine preliminare, questo Tribunale ritiene in conclusione che le

misure adottate dalla Sezione della circolazione siano del tutto giustificate.

Considerandi

Esse si avverano mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per raccogliere

dati utili nel contesto di un processo inteso a determinare se sussistono

ancora le condizioni legali per il rilascio della licenza di condurre

dell'insorgente.

6.

Sulla

scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. L'emanazione del

presente giudizio di merito rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d

LCStr; 11b, 30 e 33 OAC; 10 LALCStr; 13, 18, 21, 28, 43 e 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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