52.2006.221
Revoca preventiva e cautelare a carico di un conducente che usa quasi quotodianamente canapa e che elude i controlli delle urine ordinatigli per accertare l'assiduità effettiva del suo consumo
12 agosto 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2006.221
Data decisione, Autorità:
12.08.2006, TRAM
Titolo:
Revoca preventiva e cautelare a carico di un conducente che usa quasi quotodianamente canapa e che elude i controlli delle urine ordinatigli per accertare l'assiduità effettiva del suo consumo
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16 cpv. 1 LCSTR
art. 11b let. a OAC
art. 30 OAC
Incarto n.
52.2006.221
Lugano
12 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 luglio 2006 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 14 giugno 2006 (no. 2925) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 28 aprile 2006 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato
la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato
con effetto immediato;
vista la risposta 12 luglio
2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1classe 1973, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore
della categoria A1, B e B1 nel marzo del 1991. Dopo aver subito un ammonimento nel
maggio del 1993 a seguito di un eccesso di velocità, il 13 settembre 2005 è
stato interrogato dalla polizia cantonale in merito alla coltivazione e al
consumo di sostanze stupefacenti (canapa). In tale occasione l'interessato ha
ammesso di consumare quasi quotidianamente la droga coltivata con il metodo
indoor nella camera per gli ospiti della propria abitazione di __________, ove
sono state ritrovate 48 piantine di canapa e 28 talee.
B. Il 21 novembre 2005, preso atto del contenuto del suddetto rapporto
di polizia e delle osservazioni presentate in merito da RI 1, la Sezione della
circolazione gli ha imposto dei controlli settimanali delle urine per la durata
di tre mesi al fine di accertare una eventuale tossicodipendenza suscettibile
di influire sulla sua idoneità alla guida. In risposta, l'interessato ha
comunicato che gli esami richiesti sarebbero stati effettuati sotto la supervisione
del medico di fiducia __________ di __________.
C. Invitato a produrre il certificato medico attestante le risultanze
dei controlli esperiti, RI 1 ha contestato la proporzionalità della misura
impostagli, negando di essere dipendente da sostanze stupefacenti. Il 28 aprile
2006 la Sezione della circolazione gli ha pertanto revocato la licenza di
condurre a titolo preventivo e cautelativo sulla scorta degli art. 16 cpv. 1
LCStr, nonché 11b cpv. 1 lett. a, 30 e 33 cpv. 4 OAC. Nel contempo gli ha ordinato
di sottoporsi a controlli delle urine per la durata di 12 settimane e di
presentare al termine di questo periodo un certificato medico attestante l'esito
degli esami e il suo grado di idoneità alla guida.
D. Con giudizio 14 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la
risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa presentata
da RI 1.
L'Esecutivo
cantonale ha ritenuto in sostanza che il provvedimento fosse giustificato dagli
indizi di una dipendenza del ricorrente dal consumo di sostanze stupefacenti. Donde
la conferma della querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze e
imposta dalla necessità di preservare la sicurezza del traffico.
E. Contro tale giudizio governativo RI 1 si aggrava ora dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento previa
concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Criticata
l'insufficiente motivazione del giudizio impugnato, l'insorgente ripropone in
sostanza le argomentazioni invano sottoposte all'autorità di ricorso di prime
cure, ribadendo in pratica di essere idoneo alla guida in quanto non dipendente
dall'uso di sostanze stupefacenti. Precisa che non esistono prove concrete
circa un suo consumo di droga e che non è mai stato colto alla guida sotto
l'influsso di sostanze stupefacenti.
F. Il Consiglio
di Stato propone di respingere il gravame senza formulare particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e
art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. A mente di
RI 1 la decisione impugnata deve essere annullata per carenza di motivazione.
La censura del ricorrente, che in sostanza si duole di una violazione del diritto
di essere sentito, si rivela infondata.
2.1. La
natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto
dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 26 PAmm, ogni decisione
deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei
mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare
la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione
del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del
loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi
sulla legittimità dell'atto impugnato (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, N. 1 ad art. 26 PAmm).
2.2. In concreto, il Governo ha respinto il
gravame del ricorrente annotando in sostanza che la misura cautelare impugnata
risultava senz'altro giustificata dal fatto che durante un'inchiesta di polizia
RI 1 aveva ammesso un uso quasi quotidiano di canapa e successivamente aveva
eluso i controlli impostigli dalla Sezione della circolazione. Il Governo ha
esaminato con sufficiente attenzione la tematica sulla quale doveva statuire.
Certo, non ha affrontato tutte le censure addotte dal ricorrente, ma ha
comunque toccato ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente influente per
l'esito del contenzioso, tenendo in debita considerazione gli argomenti
significativi esposti nel gravame. Il fatto che l'impugnativa sia stata respinta
con motivazione succinta non sta ancora a significare che il Consiglio di Stato
sia incappato in un diniego di giustizia censurabile con successo davanti a
questo Tribunale. Tanto più che il soccombente l'ha impugnata in modo congruo e
completo con il ricorso all'esame, dimostrando di averne perfettamente compreso
le ragioni e di non aver subito alcuna offesa ai propri diritti di difesa.
3. In virtù
delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr
(RU 2002 p. 2767 ss.) ai provvedimenti ordinati prima della sua entrata in
vigore, avvenuta il 1. gennaio 2005, si applica il diritto previgente (cpv. 2).
Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli
art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2 lett. e nLCStr alle revoche della
licenza di condurre disposte giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.
La
fattispecie va quindi esaminata alla luce del nuovo diritto, atteso che la
misura impugnata è stata adottata il 28 aprile 2006.
4. 4.1. Le
licenze hanno una durata illimitata e valgono per tutta la Svizzera. Per motivi
particolari, esse possono essere limitate nella durata o nella validità o
essere vincolate a condizioni speciali (vedi DTF 131 II 248 consid. 6, che
istituisce in via giurisprudenziale i principi sanciti dall'or abrogato art. 10
cpv. 3 LCStr), segnatamente all'esperimento di visite e/o esami medici (art.
11b cpv. 1 lett. a OAC). Giusta l'art. 16 cpv. 1 LCStr le licenze e i permessi
devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il
loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere
revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali
il rilascio era stato subordinato nel caso particolare. A norma di legge, la
licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo se sussistono seri
dubbi sull'idoneità alla guida dell'interessato (art. 30 OAC).
4.2. Nel caso di specie, a seguito di una
segnalazione da parte della polizia cantonale, la Sezione della circolazione ha
imposto a RI 1 di sottoporsi a dei controlli settimanali delle urine allo scopo
di stabilire la sua idoneità alla guida in relazione al consumo di sostanze
stupefacenti. Il destinatario del provvedimento non ha contestato la suddetta
decisione, che è ormai cresciuta in giudicato ed i cui contenuti non possono
essere quindi rimessi in discussione. L'insorgente avversa nondimeno la revoca
della sua patente disposta dalla Sezione della circolazione a dipendenza del
mancato ossequio dell'obbligo che gli era stato prescritto. Inutilmente, poiché
il mancato inoltro della documentazione medica che era astretto a presentare in
funzione dei seri dubbi insorti circa la sua idoneità alla guida per consumo di
droga giustificano senz'altro la misura amministrativa preventiva presa nei
suoi confronti in base agli art. 16 cpv. 1 LCStr e 30 OAC.
Già solo
per questi motivi, il provvedimento cautelativo adottato dalla Sezione della
circolazione nell'eminente interesse pubblico legato alla sicurezza della
circolazione stradale merita piena conferma e con esso la condizione posta al
ricorrente di riesaminare la fattispecie soltanto sulla base di una
certificazione medica attestante la sua totale astinenza dall'uso di sostanze
stupefacenti per la durata di 12 settimane.
5. Non
bisogna peraltro confondere la misura preventiva cautelare presa nei confronti
del ricorrente in base agli art. 16 cpv. 1 LCStr e 30 OAC con le revoche di
sicurezza a tempo indeterminato disposte sulla scorta degli art. 14 cpv. 2
lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr per accertata inidoneità alla guida dovuta
in particolare a tossicodipendenza.
5.1. La prima
si configura alla stregua di un mero provvedimento cautelare che l'autorità
competente è tenuta ad adottare non appena sussistono seri dubbi sull'idoneità
alla guida di un conducente. La seconda, ovvero la revoca di sicurezza della
licenza di condurre a cagione di tossicomania, presuppone invece l'assodata
esistenza di una dipendenza. Il Tribunale federale (DTF 127 II 122 consid. 3c)
reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi
altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato –
durevole o temporaneo – pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della
sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza
anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora per quantità e frequenza,
esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato.
L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando una persona dedita
al consumo di sostanze leggere non è più in grado di scindere l'uso della droga
dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si
ponga al volante sotto l'effetto pieno di queste sostanze stupefacenti (DTF 124
II 559 consid. 3d). In alcuni casi, il consumo di canapa, che altera in modo
momentaneo le capacità del conducente, può giustificare una perizia medica
specialistica sull'idoneità alla guida dell'interessato (DTF 127 II 122 consid.
3b e 4b).
5.2. Preso atto del complesso degli
accadimenti, la Sezione della circolazione ha ritenuto necessario revocare la
licenza di condurre del ricorrente a titolo preventivo, imponendogli nel
contempo controlli medici settimanali per la durata di 12 settimane e la presentazione
di un certificato medico attestante per finire la sua idoneità alla guida.
La decisione regge alle critiche
dell'insorgente, che si è sottratto al periodo di controllo impostogli dalla
Sezione della circolazione una volta appreso del suo consumo pressoché
quotidiano di canapa. Queste circostanze assai preoccupanti impongono che la
situazione del ricorrente venga ulteriormente investigata con cura. L'autorità
è tenuta ad approfondire l'intensità dell'indubbio rapporto che RI 1, per sua
stessa ammissione, intrattiene con gli stupefacenti e, all'occorrenza, le conseguenze
di tale legame dal profilo della capacità alla guida. Nel frattempo, ricorrendo
senz'ombra di dubbio le premesse di cui all'art. 30 OAC, occorre estrometterlo
dalla circolazione a titolo preventivo nel preminente interesse della sicurezza
del traffico.
La Sezione della circolazione avrebbe anche
potuto ordinare direttamente l'esperimento di una perizia medica specialistica
come richiesto dal ricorrente, il che non avrebbe comunque migliorato la sua posizione
dal profilo delle restrizioni subite. È infatti escluso che una simile verifica
peritale - stante la mancanza di informazioni sulle abitudini dell'interessato - possa essere realizzata
senza un preventivo accertamento della sua reale relazione con gli stupefacenti
effettuato tramite regolari controlli delle urine atti perlomeno a stabilire il
grado di assiduità del consumo. La dipendenza dalla droga può essere infatti
assodata in base a conclusioni fondate sulla presenza di tracce di stupefacenti
nell'urina e, di regola cumulativamente, sui dati scientifici basati sull'esperienza
corroborati da constatazioni mediche effettuate sul soggetto stesso. A tale
scopo, l'autorità competente può imporre controlli medici come quelli in
discussione sulla scorta degli art. 14 LCStr e 11b lett. a OAC. Nel caso in cui
Fatti
i controlli dovessero dare esiti sostanzialmente negativi, non occorreranno
ulteriori investigazioni. Viceversa, qualora dovesse risultare che RI 1 persevera
nel consumo regolare di droga, bisognerà valutare la sua idoneità alla guida
con un'appropriata perizia specialistica.
Posto che
ogni caso deve essere valutato singolarmente e che quello all'esame merita una
sorta di indagine preliminare, questo Tribunale ritiene in conclusione che le
misure adottate dalla Sezione della circolazione siano del tutto giustificate.
Considerandi
Esse si avverano mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per raccogliere
dati utili nel contesto di un processo inteso a determinare se sussistono
ancora le condizioni legali per il rilascio della licenza di condurre
dell'insorgente.
6.
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. L'emanazione del
presente giudizio di merito rende superflua l'evasione della domanda volta a
concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d
LCStr; 11b, 30 e 33 OAC; 10 LALCStr; 13, 18, 21, 28, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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