52.2006.222
Rettifica d'ufficio della valutazione del gettito d'imposta e decurtazione (ripresa) del contributo di livellamento a favore di un comune
14 novembre 2006Italiano8 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
52.2006.222
Data decisione, Autorità:
14.11.2006, TRAM
Titolo:
Rettifica d'ufficio della valutazione del gettito d'imposta e decurtazione (ripresa) del contributo di livellamento a favore di un comune
PEREQUAZIONE FINANZIARIA INTERCOMUNALE
art. 1 LPI
art. 4 LPI
art. 5 LPI
art. 8 LPI
art. 19 LPI
Incarto n.
52.2006.222
Lugano
14 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 luglio 2006 del
RI 1
contro
la decisione 14 giugno 2006 (n. 2916) del Consiglio
di Stato, che respinge il ricorso presentato dal comune ricorrente contro la
risoluzione 20 febbraio 2006 con cui il Dipartimento delle istituzioni ha
determinato il contributo di livellamento 2005 in suo favore, risolvendone una
decurtazione a titolo di ripresa di fr. 60'877.-;
viste le risposte:
- 2 agosto 2006 del
Dipartimento delle istituzioni;
- 22 agosto 2006 del Consiglio
di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Dopo antefatti che non occorre qui rievocare, con risoluzione 20
febbraio 2006 il Dipartimento delle istituzioni ha ammesso il RI 1 al beneficio
del contributo di livellamento (CL) per l'esercizio 2005. Valutati i differenti
parametri previsti dalla legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del
25 giugno 2002 (LPI; RS 2.1.2.3.), l'autorità cantonale ha fissato il CL lordo in
fr. 601'606.–, deducendo tuttavia da questo importo fr. 60'877.- a titolo di ripresa
(cfr. art. 5 cpv. 2 LPI e 14 RLPI). Il dipartimento ha in sostanza ritenuto
inattendibile il risultato d'esercizio (fr. 291'969.-) dichiarato dal comune
nel consuntivo 2004, siccome riconducibile ad una sopravvalutazione degli
ammortamenti (fr. 1'480'110.- anziché fr. 745'250.-), rispettivamente ad una
sottovalutazione del gettito delle persone fisiche (GPF) 2003 (fr. 3'913'000.-
anziché 4'064'984.-). Ha pertanto rettificato il risultato d'esercizio in fr.
594'875.-. Ritenuto che tale importo superava il 10% del gettito dell'imposta
cantonale (GIC) 2003 (fr. 5'339'981.-), il dipartimento ha quindi determinato
la ripresa, deducendo dal risultato d'esercizio rettificato fr. 533'998.-,
conformemente all'art. 5 cpv. 2 LPI.
B. Con
giudizio 14 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto
dal RI 1 contro la suddetta decisione dipartimentale.
A fronte
di una sostanza ammortizzabile di fr. 7'452'497.- nel 2004, l'Esecutivo cantonale
ha anzitutto confermato che secondo l'art. 5 cpv. 2 frase 2 LPI l'ammortamento
riconosciuto non poteva superare il 10% del suddetto importo (fr. 745'250.-).
Ritenuto che nell'ambito dell'accertamento
del GIC 2003 del RI 1 la Sezione degli enti locali aveva stimato che il gettito
cantonale delle persone fisiche 2003 (GCPF) fosse di fr. 4'516'649.- (allegato
C, agli atti) e che il moltiplicatore d'imposta 2004 del ricorrente fosse del
90%, il Governo ha concluso che il GPF 2004 (fr. 3'913'000.-) fosse sottovalutato
ed andasse quindi rettificato d'ufficio in fr. 4'064'984.- (90% del GCPF). Ammettere
senza correttivo la stima fiscale del ricorrente, avrebbe significato permettergli
di sottovalutare artatamente il GPF, in modo da evitare di esporsi ad una
ripresa del CL 2005 ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LPI.
C. Contro il
suddetto giudizio governativo il RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato, nella misura in cui conferma la
ripresa del CL 2005 risolta dal Dipartimento delle istituzioni.
Il
soccombente ammette la rettifica d'ufficio degli ammortamenti, contesta tuttavia
quella del GPF 2004, che sarebbe a suo dire ingiustificata: se il GPF 2004 sarà
effettivamente superiore a quello stimato nel consuntivo 2004, esso verrà
registrato come sopravvenienza nel consuntivo 2005. Sostiene inoltre che per evitare
un doppio conteggio, le precedenti istanze avrebbero dovuto in ogni caso defalcare
dal consuntivo 2004 la sopravvenienza fiscale di fr. 184'947.25 (consuntivo
2004 posizione 400.20).
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni,
ed il Dipartimento delle istituzioni, rinviando alle osservazioni presentate
davanti alla precedente istanza ricorsuale.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale
amministrativo (art. 19 LPI), la legittimazione attiva del comune
ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono
certe. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. 2.1. La
legislazione cantonale sulla perequazione finanziaria intende garantire a tutti
Fatti
i comuni ticinesi dotati di una sufficiente dimensione demografica e
territoriale le risorse finanziarie necessarie per assicurare alla popolazione
la giusta dotazione di servizi e di contenere le differenze tra i
moltiplicatori d'imposta (cfr. art. 1 cpv. 1 LPI).
Il
legislatore ha previsto allo scopo diversi strumenti di perequazione
finanziaria ed in particolare il prelievo di un CL della potenzialità fiscale
(art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 ss LPI). Al comune con un gettito pro-capite delle
risorse fiscali inferiore alla media cantonale è versato un contributo pari al
20% della differenza tra le sue risorse pro-capite e la media cantonale,
ritenuto che ad ogni beneficiario è garantito il raggiungimento del 72% della
media cantonale (art. 4 cpv. 1 LPI). Il CL è finanziato dai comuni con un
gettito pro-capite delle risorse fiscali al di sopra della media cantonale
accertata ogni anno dall'autorità cantonale competente (art. 4 cpv. 2 LPI). Il
suddetto gettito viene calcolato sulla media degli ultimi cinque anni (art. 4
cpv. 3 LPI), ritenuto che si considerano i valori di due anni prima fino a sei
anni prima dell'anno per il quale è calcolato il CL (art. 8 cpv. 2 RLPI).
Il CL è
versato ai comuni che applicano un moltiplicatore d'imposta (MP) uguale o
maggiore al moltiplicatore comunale medio (MCM), in base alla scala prevista dall'art.
5 cpv. 1 LPI. Il Consiglio di Stato effettua però una ripresa del CL
accertato secondo i criteri appena illustrati, nella misura in cui l'avanzo
d'esercizio dell'anno precedente dovesse eccedere il 10% del GIC (cfr. art. 1
RLPI), ritenuto che l'avanzo sia di almeno fr. 10'000.–. L'ammortamento
riconosciuto non può essere superiore al 10% della sostanza ammortizzabile
(art. 5 cpv. 2 LPI). L'art. 14 RLPI specifica che per determinare correttamente
la ripresa del CL, la Sezione enti locali, in collaborazione con i comuni
interessati, verifica il risultato d'esercizio prendendo in considerazione: la valutazione
del gettito d'imposta (lett. a), gli ammortamenti contabilizzati (lett.
b), l'applicazione di adeguate tasse causali e il prelievo di contributi di
miglioria (lett. c), le eventuali uscite contabilizzate come spese di gestione
corrente (lett. d), l’ammontare del capitale proprio, riprendendo il 25%
dell’eccedenza rispetto al massimo stabilito dall’art. 169 cpv. 2 LOC (lett. e)
Considerandi
e, infine, le altre contabilizzazioni o spese inusuali volte in modo evidente a
peggiorare il risultato di gestione corrente (lett. f).
La valutazione del gettito d'imposta di un
determinato anno può essere soltanto stimata nel consuntivo, ritenuto che il
cantone avvia l'accertamento fiscale soltanto nell'anno successivo (sulle
tecniche contabili per ovviare a tale differimento cfr. Mario Ferrari/Angelo
Rossi, Politica e gestione finanziaria del comune, 1996, p. 226 ss).
3.
In
concreto, il RI 1 riconosce la correttezza del calcolo del CL lordo 2005. Ne
contesta tuttavia la ripresa ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LPI, perché la
rettifica dell'avanzo d'esercizio 2004 operata d'ufficio dal Dipartimento delle
istituzioni e confermata dal Consiglio di Stato sarebbe ingiustificata e
sprovvista di una base legale: se il GPF 2004 accertato a posteriori
sarà effettivamente superiore a quello stimato dal comune nel consuntivo 2004,
sarà sufficiente registrare il maggior importo quale sopravvenienza nel consuntivo
2005.
Tale sopravvenienza concorrerà infatti ad aumentare i ricavi dell'anno
successivo. La tesi è infondata, poiché l'art. 14 RLPI consente espressamente
all'autorità cantonale di verificare il risultato d'esercizio di un determinato
anno per calcolare correttamente la ripresa. Cade dunque nel vuoto anche la
censura ricorsuale secondo cui la rettifica in questione sarebbe sprovvista di
una base legale.
Il comune sostiene inoltre che per evitare
un doppio conteggio, il dipartimento avrebbe in ogni caso dovuto defalcare dal
consuntivo 2004 le sopravvenienze fiscali 2004, ovvero le maggiori entrate
fiscali accertate (o incassate) nel 2004, ma riferite all'anno precedente (fr.
184'947.25). Nemmeno questa tesi può essere accreditata. Il dipartimento non ha
infatti risolto alcuna ripresa del CL 2004, aumentando d'ufficio la stima del
gettito fiscale 2003, tanto meno in misura pari al maggior gettito fiscale successivamente
accertato nel 2004.
A scanso di equivoci e pro futuro si
osserva però che se il comune confermerà anche solo parzialmente la controversa
stima cantonale del GPF 2004 (fr. 4'064'984.-), il relativo maggior ricavo
fiscale (∆GPF 2004) dovrà essere registrato come sopravvenienza nel consuntivo
2005.
Nell'ambito della valutazione del gettito d'imposta per determinare
un'eventuale ripresa del CL 2006, il dipartimento dovrà perciò defalcare ∆GPF
2004.
dai ricavi 2006. In caso contrario, tale importo verrebbe effettivamente
conteggiato due volte.
4.
In esito ai precedenti considerandi, il ricorso deve pertanto essere
respinto, confermando il giudizio impugnato.
La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico del comune di Sementina secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 5, 8, 19 LPI; 1, 14 RLPI; 18, 43,
46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del comune di Sementina.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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