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Decisione

52.2006.222

Rettifica d'ufficio della valutazione del gettito d'imposta e decurtazione (ripresa) del contributo di livellamento a favore di un comune

14 novembre 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni ticinesi dotati di una sufficiente dimensione demografica e

territoriale le risorse finanziarie necessarie per assicurare alla popolazione

la giusta dotazione di servizi e di contenere le differenze tra i

moltiplicatori d'imposta (cfr. art. 1 cpv. 1 LPI).

Il

legislatore ha previsto allo scopo diversi strumenti di perequazione

finanziaria ed in particolare il prelievo di un CL della potenzialità fiscale

(art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 ss LPI). Al comune con un gettito pro-capite delle

risorse fiscali inferiore alla media cantonale è versato un contributo pari al

20% della differenza tra le sue risorse pro-capite e la media cantonale,

ritenuto che ad ogni beneficiario è garantito il raggiungimento del 72% della

media cantonale (art. 4 cpv. 1 LPI). Il CL è finanziato dai comuni con un

gettito pro-capite delle risorse fiscali al di sopra della media cantonale

accertata ogni anno dall'autorità cantonale competente (art. 4 cpv. 2 LPI). Il

suddetto gettito viene calcolato sulla media degli ultimi cinque anni (art. 4

cpv. 3 LPI), ritenuto che si considerano i valori di due anni prima fino a sei

anni prima dell'anno per il quale è calcolato il CL (art. 8 cpv. 2 RLPI).

Il CL è

versato ai comuni che applicano un moltiplicatore d'imposta (MP) uguale o

maggiore al moltiplicatore comunale medio (MCM), in base alla scala prevista dall'art.

5 cpv. 1 LPI. Il Consiglio di Stato effettua però una ripresa del CL

accertato secondo i criteri appena illustrati, nella misura in cui l'avanzo

d'esercizio dell'anno precedente dovesse eccedere il 10% del GIC (cfr. art. 1

RLPI), ritenuto che l'avanzo sia di almeno fr. 10'000.–. L'ammortamento

riconosciuto non può essere superiore al 10% della sostanza ammortizzabile

(art. 5 cpv. 2 LPI). L'art. 14 RLPI specifica che per determinare correttamente

la ripresa del CL, la Sezione enti locali, in collaborazione con i comuni

interessati, verifica il risultato d'esercizio prendendo in considerazione: la valutazione

del gettito d'imposta (lett. a), gli ammortamenti contabilizzati (lett.

b), l'applicazione di adeguate tasse causali e il prelievo di contributi di

miglioria (lett. c), le eventuali uscite contabilizzate come spese di gestione

corrente (lett. d), l’ammontare del capitale proprio, riprendendo il 25%

dell’eccedenza rispetto al massimo stabilito dall’art. 169 cpv. 2 LOC (lett. e)

Considerandi

e, infine, le altre contabilizzazioni o spese inusuali volte in modo evidente a

peggiorare il risultato di gestione corrente (lett. f).

La valutazione del gettito d'imposta di un

determinato anno può essere soltanto stimata nel consuntivo, ritenuto che il

cantone avvia l'accertamento fiscale soltanto nell'anno successivo (sulle

tecniche contabili per ovviare a tale differimento cfr. Mario Ferrari/Angelo

Rossi, Politica e gestione finanziaria del comune, 1996, p. 226 ss).

3.

In

concreto, il RI 1 riconosce la correttezza del calcolo del CL lordo 2005. Ne

contesta tuttavia la ripresa ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LPI, perché la

rettifica dell'avanzo d'esercizio 2004 operata d'ufficio dal Dipartimento delle

istituzioni e confermata dal Consiglio di Stato sarebbe ingiustificata e

sprovvista di una base legale: se il GPF 2004 accertato a posteriori

sarà effettivamente superiore a quello stimato dal comune nel consuntivo 2004,

sarà sufficiente registrare il maggior importo quale sopravvenienza nel consuntivo

2005.

Tale sopravvenienza concorrerà infatti ad aumentare i ricavi dell'anno

successivo. La tesi è infondata, poiché l'art. 14 RLPI consente espressamente

all'autorità cantonale di verificare il risultato d'esercizio di un determinato

anno per calcolare correttamente la ripresa. Cade dunque nel vuoto anche la

censura ricorsuale secondo cui la rettifica in questione sarebbe sprovvista di

una base legale.

Il comune sostiene inoltre che per evitare

un doppio conteggio, il dipartimento avrebbe in ogni caso dovuto defalcare dal

consuntivo 2004 le sopravvenienze fiscali 2004, ovvero le maggiori entrate

fiscali accertate (o incassate) nel 2004, ma riferite all'anno precedente (fr.

184'947.25). Nemmeno questa tesi può essere accreditata. Il dipartimento non ha

infatti risolto alcuna ripresa del CL 2004, aumentando d'ufficio la stima del

gettito fiscale 2003, tanto meno in misura pari al maggior gettito fiscale successivamente

accertato nel 2004.

A scanso di equivoci e pro futuro si

osserva però che se il comune confermerà anche solo parzialmente la controversa

stima cantonale del GPF 2004 (fr. 4'064'984.-), il relativo maggior ricavo

fiscale (∆GPF 2004) dovrà essere registrato come sopravvenienza nel consuntivo

2005.

Nell'ambito della valutazione del gettito d'imposta per determinare

un'eventuale ripresa del CL 2006, il dipartimento dovrà perciò defalcare ∆GPF

2004.

dai ricavi 2006. In caso contrario, tale importo verrebbe effettivamente

conteggiato due volte.

4.

In esito ai precedenti considerandi, il ricorso deve pertanto essere

respinto, confermando il giudizio impugnato.

La tassa di giustizia e le spese sono poste

a carico del comune di Sementina secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 5, 8, 19 LPI; 1, 14 RLPI; 18, 43,

46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del comune di Sementina.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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