52.2006.224
Pubblico concorso per opere da carpentiere copritetto
19 luglio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.224
Data decisione, Autorità:
19.07.2006, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso per opere da carpentiere copritetto
CRITERIO DI IDONEITÀ
art. 22 let. a,b LCPUBB
art. 25 let. a LCPUBB
Incarto n.
52.2006.224
Lugano
19 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 luglio 2006 della
RI 1
contro
la decisione 20 giugno 2006 dell'CO 2 che delibera
alla ditta CO 1 le opere da carpentiere copritetto occorrenti nell'ambito del
ripristino della cascina di C__________;
viste le risposte:
- 14 luglio 2006 della
ditta CO 1;
- 14 luglio 2006 dell'CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nella
primavera di quest'anno l'CO 2 ha invitato alcune ditte del ramo a presentare
un'offerta per le opere da carpentiere copritetto occorrenti nell'ambito del
ripristino della cascina di C__________;
che il capitolato stabiliva che la commessa
sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente sulla base dei seguenti criteri:
– prezzo 70%
Considerandi
– referenze 20%
– apprendisti 10%
che in tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di tre ditte fra cui quella
della ricorrente RI 1 (fr. 39'079.00) e quella della ditta CO 1 (fr. 34'389.00);
che, previa
valutazione, il committente ha aggiudicato le opere messe a concorso alla ditta
CO 1 per l'importo di fr. 35'162.40, risultata prima in graduatoria con 91 punti;
che contro la
predetta decisione la RI 1, classificatasi al terzo posto con 87 punti, si
aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, obiettando che la
ditta a cui è stato deliberato il lavoro non rispetta i requisiti della LCPubb
(del 20 febbraio 2001) art. 22/22a/22b e che avrebbe dovuto essere
espulsa direttamente vedi art. 25a;
che il ricorso
è avversato dalla ditta CO 1 e dall'Ufficio patriziale, che ne chiedono il
rigetto con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la
legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività del
ricorso (art. 36 cpv. 1 LCPubb) sono certe; l'impugnativa è dunque ricevibile
in ordine;
che, non essendo ravvisabili nella
fattispecie questioni di fatto controverse e non chiedendo l'insorgente l'assunzione
di particolari prove, il ricorso può essere deciso sulla base degli atti (art.
18.
PAmm) ;
che, non ponendo questioni di principio e non essendo nemmeno
di rilevante importanza, la causa può essere decisa da un giudice unico (art.
26c cpv. 2 LOG);
che, giusta l'art. 22 LCPubb, il committente
può chiedere all'of-ferente di comprovare le sue capacità tecniche mediante documenti
di studio e attestati di capacità professionale dei dirigenti o dei
collaboratori professionali dell'offerente ed in particolare delle persone
responsabili dell'esecuzione della commessa (lett. a) oppure attraverso una dichiarazione
riguardante le capacità in personale e i mezzi tecnici che concorrono nello
svolgimento della commessa (lett. b);
che per l'art. 25 lett. a LCPubb, richiamato
dall'insorgente, il committente esclude dalla procedura gli offerenti
che non adempiono ai criteri di idoneità;
che il capitolato d'appalto non fissava
alcun requisito d'idoneità; in particolare, non chiedeva ai concorrenti di
documentare le loro capacità tecniche o di presentare una dichiarazione
riguardante le sue capacità in personale e mezzi tecnici;
che non possono dunque essere accolte le
censure sollevate dall'insorgente con riferimento agli art. 22 lett. a e b
LCPubb ed in generale all'idoneità della ditta CO 1;
che il ricorso va dunque senz'altro
respinto;
che la tassa di giustizia, commisurata con
benevolenza in considerazione della scarsa dimestichezza che l'insorgente dimostra
di avere con il diritto, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 200.-.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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