52.2006.225
Misure coercitive
9 agosto 2006Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2006.225
Data decisione, Autorità:
09.08.2006, TRAM
Titolo:
Misure coercitive
COMPETENZA
GARANZIA DI UN TRIBUNALE IMPARZIALE ED INDIPENDENTE
MISURE COERCITIVE
SCARCERAZIONE
art. 5 CEDU
art. 6 CEDU
art. 10 COST TI
art. 30 COST TI
art. 36 COST TI
art. 80 COST TI
art. 13b LDDS
art. 13f LDDS
art. 70 LOG
Incarto n.
52.2006.225 52.2006.231
Lugano
9 agosto 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi (a) 10 luglio 2006 e (b) 12
luglio 2006 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
a)
b)
la decisione 28 giugno 2006 (n. 1) del Giudice
straordinario delle misure coercitive che respinge la domanda di
scarcerazione formulata il 23 giugno 2006 dall'insorgente;
la decisione 28 giugno 2006 (n. 1) del Giudice
straordinario delle misure coercitive che conferma la proroga di tre mesi
della carcerazione in vista di sfratto dell'insorgente emanata il 21 giugno
2006 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione dal Dipartimento delle
istituzioni;
viste le risposte:
- 13 luglio 2006 del
Giudice straordinario delle misure coercitive,
- 18 luglio 2006 del
Dipartimento delle istituzioni;
al ricorso sub a);
- 20 luglio 2006 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 24 luglio 2006 del
Giudice straordinario delle misure coercitive;
al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1
(1985), sedicente cittadino della Sierra Leone e sprovvisto di qualsiasi documento
di legittimazione, ha depositato il 30 luglio 2002 una domanda d'asilo in Svizzera.
Con decisione 19 marzo 2003, confermata su
ricorso l'8 giugno 2004 dalla Commissione svizzera di ricorso in materia di
asilo (CRA), l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha respinto la richiesta. Allo
stesso è pertanto ordinato di lasciare il territorio elvetico.
Il 24 settembre 2004 egli è stato sottoposto
al test LINGUA. Dall'esame l'interprete ha concluso che l'interessato poteva
essere nato o vissuto in Sierra Leone, ma che il suo paese natale era
verosimilmente la Guinea Conakry. In seguito l'autorità federale ha nuovamente
invitato l'interessato a lasciare la Svizzera, invano.
B. Considerato
che RI 1 continuava a sottrarsi allo sfratto, rendendone difficile l'esecuzione,
con decisione 2 maggio 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni ha ordinato la sua carcerazione per la durata di
tre mesi sulla base dell'art. 13b LDDS.
Il provvedimento è stato convalidato il
giorno successivo dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (in seguito:
GIAR), mediante decisione in seguito cresciuta in giudicato.
C. a) Il 31
maggio/2 giugno 2006 RI 1 ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni di essere
immediatamente scarcerato.
Egli ha fondato la richiesta su una sentenza
del 29 maggio 2006 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha stabilito
che il GIAR non può fungere da autorità giudiziaria competente in materia di
misure coercitive ai sensi dell'art. 13c LDDS, poiché, nella sua veste di
magistrato dell'ordine penale, non adempie le condizioni di imparzialità
pretese dal diritto di rango superiore.
b) Il 6 giugno 2006 il Dipartimento delle
istituzioni ha respinto la domanda, rilevando in sostanza che in quel giudizio il
Tribunale cantonale amministrativo si era limitato ad annullare una decisione
di conferma della carcerazione di un cittadino della Guinea adottata dal GIAR, senza
decretarne tuttavia la nullità. Inoltre, secondo l'autorità dipartimentale,
tale sentenza non inficiava le decisioni antecedenti in quanto valeva solo per
quel caso specifico e i suoi effetti non potevano essere estesi ad altri casi
analoghi di carcerazione in materia di misure coercitive.
c) Il ricorso inoltrato da RI 1 contro la
predetta decisione dipartimentale è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale
cantonale amministrativo con sentenza 14 giugno 2006, rilevando che nessuna
disposizione di legge attribuisce a tale Corte la competenza a statuire su
ricorsi proposti contro le decisioni del dipartimento fondate sulla legge
federale in materia di misure coercitive.
D. Ritenuta la
persistenza a non volere collaborare alla propria identificazione, rendendo in
questo modo difficile all'autorità qualsiasi tentativo di procacciargli i
documenti necessari all'espatrio, il 21 giugno 2006 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha prolungato di tre mesi il periodo di carcerazione di RI 1 sulla
base dell'art. 13b cpv. 3 LDDS.
Dal canto suo, il 23 giugno 2006 l'interessato
ha chiesto di essere scarcerato.
Dopo avere sentito il ricorrente, con due
separate decisioni del 28 giugno 2006 il Giudice straordinario delle misure
coercitive ha respinto l'istanza di scarcerazione, rispettivamente, convalidato
la proroga della carcerazione.
E. Contro
queste pronunzie RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando di essere immediatamente scarcerato.
In entrambi i gravami il ricorrente contesta
in limine la competenza del Giudice straordinario delle misure coercitive, sostenendo
che non sarebbe sorretta dalla necessaria base legale.
Nel merito sostiene di essere cittadino
della Sierra Leone come sarebbe emerso dalla procedura d'asilo e che le
autorità non possono obbligarlo pertanto ad affermare che egli sia di origine di
un altro paese africano. Sostiene in ogni caso che non facendo alcun tentativo
al fine di determinare la sua nazionalità, l'autorità dipartimentale avrebbe
procrastinato inutilmente la sua carcerazione violando in tal modo il principio
della celerità.
Chiede inoltre di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
F. All'accoglimento
dei gravami si oppongono sia il Giudice straordinario delle misure coercitive
che il Dipartimento delle istituzioni, quest'ultimo formulando una serie di
osservazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza di questa Corte è data in virtù degli art. 31 e 32 LALMC, giusta i
quali in materia di misure coercitive nei confronti di stranieri le decisioni
di carcerazione e di proroga della carcerazione confermate dal giudice sono
impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato
dalle decisioni impugnate, è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 31 LALMC e 46
cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
2. 2.1. Come accennato
in narrativa, con sentenza 29 maggio 2006 questo tribunale ha stabilito che il
GIAR – che giusta i combinati art. 4 e 5 LALMC è in Ticino il giudice al quale
compete tra l'altro la conferma e la proroga della carcerazione in vista dello
sfratto - non può essere considerato quale autorità giudiziaria competente in
materia di misure coercitive giusta l'art. 13c LDDS, in quanto non adempie i
criteri di imparzialità stabiliti dall'art. 5 n. 4 CEDU.
Al fine di colmare il vuoto di competenza venutosi
a creare in seguito a questo giudizio e in attesa di allestire un messaggio tendente
a modificare la LALMC per renderla consona ai principi della CEDU, il 14 giugno
2006 il Consiglio di Stato ha adottato, sulla base dell'art. 70 LOG, a quel
momento in vigore, una risoluzione (n. 2883) con la quale ha trasferito
provvisoriamente la funzione di Giudice delle misure coercitive, precedentemente
conferita al GIAR, al Pretore del Distretto di Lugano sez. 1, autorità
giudiziaria e giusdicente esente da attribuzioni di natura penale e quindi
garante della necessaria imparzialità ed indipendenza di giudizio.
2.2. L'insorgente contesta in questa sede la
legittimità della designazione da parte del Consiglio di Stato di detto
magistrato quale Giudice straordinario delle misure coercitive e la competenza di
quest'ultimo ad occuparsi di tale materia. A suo dire, detta nomina viola il
diritto federale, in particolare l'art. 1 delle disposizioni finali della LDDS
relative alla modifica legislativa del 18 marzo 1994 concernente le misure
coercitive in materia di stranieri, e il principio della separazione dei poteri.
Pone in evidenza che, giusta tale norma, i Cantoni sono tenuti ad emanare le disposizioni
d’attuazione necessarie all’esecuzione della legislazione federale in materia
di misure coercitive (cpv. 1) e che fino all’emanazione delle stesse, ma per
due anni al massimo, le disposizioni necessarie sono prese dai governi
cantonali (cpv. 2). In questo senso, il legislatore federale avrebbe
volutamente escluso la competenza degli esecutivi cantonali a legiferare in
questo ambito, una volta scaduto il citato periodo di transizione di due anni. Osserva
che la legge federale concernente misure coercitive in materia di diritto degli
stranieri (LMC), del 18 marzo 1994, è entrata in vigore il 1° febbraio 1995
(art. 13a segg. LDDS), ragione per la quale i citato periodo transitorio è
scaduto, ope legis, il 31 gennaio 1997.
Rileva inoltre che da quel momento, una
volta trascorsa quest'ultima data e fino all'entrata in vigore della LALMC, nel
cantone Ticino non sono stati ordinati provvedimenti coercitivi ai sensi della
LMC in quanto non esisteva alcuna base legale.
2.3. Gli argomenti addotti dal ricorrente
non possono essere condivisi.
Il Cantone Ticino dispone dal 27 maggio 1997
di una legge di applicazione alla LMC adottata dal Gran Consiglio. In questo
modo esso ha rispettato, anche se con quasi 4 mesi di ritardo rispetto al
limite previsto, quanto sancito dall'art. 1 disposizioni finali della LDDS
relative alla modifica legislativa del 18 marzo 1994 concernente le misure
coercitive in materia di stranieri.
Ora, quest'ultima norma è stata introdotta
dal legislatore federale al chiaro scopo di costringere i Cantoni ad adeguare entro
breve tempo i loro rispettivi ordinamenti processuali alle mutate esigenze
imposte dal diritto federale, adottando in proposito delle nuove disposizioni
legali in senso formale. Essa non impedisce comunque ai Cantoni di ricorrere in
ogni tempo, laddove si dovessero verificare delle situazioni straordinarie che
necessitano di essere risolte con l'adozione di provvedimenti d'urgenza, alla
legislazione d'emergenza in attesa che il legislatore trovi le soluzioni definitive
adatte alle circostanze del caso. Ammettere il contrario significherebbe conferire
alla suddetta disposizione federale una portata che manifestamente non possiede,
nonché mettere in serio pericolo l'applicazione del diritto materiale in un settore
delicato quale è quello delle misure coercitive previste dalla LDDS.
Nel caso concreto gia si è detto in
precedenza che la designazione da parte del Governo cantonale del Pretore del Distretto
di Lugano sez. 1, quale Giudice delle misure coercitive ai sensi dell'art. 13c
LDDS, è avvenuta al fine di temporaneamente colmare il vuoto di competenza
venutosi a creare in seguito alla sentenza 29 maggio 2006 di questo tribunale e
in attesa che il Gran Consiglio adotti le necessarie modifiche della LALMC per
renderla consona ai principi della CEDU. Entro questi limiti il provvedimento
non può dunque essere considerato contrario al diritto di rango superiore,
anche se adottato dopo la scadenza del termine di due anni previsto dall'art. 1
cpv. 2 delle disposizioni finali della LDDS relative alla modifica legislativa
del 18 marzo 1994 concernente le misure coercitive in materia di stranieri.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto
dall'insorgente, esso rispetta il diritto cantonale vigente al momento della
risoluzione adottata e segnatamente l'art. 70 LOG, giusta il quale in caso di
vacanza di qualsiasi seggio giudiziario o di impedimento di carattere durevole,
il Consiglio di Stato può designare un supplente a coprire l'ufficio fino alla
sostituzione od alla cessazione dell'impedimento. Questa norma, abrogata dopo
l'inoltro dei ricorsi in rassegna ma il cui tenore letterale è stato ripreso
dall'art. 24 della nuova LOG entrata in vigore il 14 luglio 2006, è già stata considerata
dal Tribunale federale conforme sia alla Costituzione cantonale (vCost TI 1830)
e federale (vCost 1874) allora vigenti in una sentenza del 19 novembre 1986 in
re W. concernente la designazione di un Procuratore pubblico straordinario
(Rep. 1988, 316 segg.).
La Costituzione cantonale attualmente in
vigore, del 14 dicembre 1997, dispone - tra l'altro - che i giudici del
Tribunale d'appello, i GIAR e il loro presidente, i procuratori pubblici e i
pretori sono eletti, come prevedeva anche la precedente costituzione cantonale,
dal Gran Consiglio (art. 36 cpv. 1 lett. a-d Cost TI) e che la legge stabilisce
l'organizzazione giudiziaria, le competenze, le procedure, i requisiti di
formazione professionale e l'età massima dei magistrati (art. 80 Cost TI). In
una sentenza del 3 ottobre 2000 (STF 1P.549/2000-1P.551/2000 in re V., consid.
4a: pubbl. in RDAT I-2001 n. 9, pag. 33 segg.), il Tribunale federale ha sancito
che la designazione di un magistrato straordinario da parte del Consiglio di Stato,
verificandosi condizioni speciali, non viola né l'art. 70 LOG, né l'art. 10
cpv. 1 Cost TI, secondo cui nessuno può essere sottratto al giudice stabilito
dalla legge, e neppure l'art. 30 della Costituzione federale, che prevede che
nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale
fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Nel
medesimo giudizio l'alta Corte federale ha pure considerato una simile designazione
conforme all'art. 6 n. 1 CEDU, ritenuto che tale norma non esclude la nomina di
un giudice da parte dell'organo esecutivo.
A torto il ricorrente sostiene che nella
presente fattispecie non ci si potrebbe ispirare a quest'ultima sentenza del
Tribunale federale, dato che la stessa riguarda la designazione di un avvocato
quale procuratore pubblico straordinario da parte del Governo, quindi una sostituzione
di persona, mentre nel caso in rassegna ci si trova confrontati a una
sostituzione di funzione.
Il fatto che il Giudice straordinario delle
misure coercitive sia stato scelto tra i Pretori non permette infatti di
ritenere che l'art. 70 LOG sia stato violato.
In effetti, se va tutelata la decisione di
designare un avvocato scelto al di fuori dell'organico dei magistrati per
svolgere la funzione di procuratore pubblico straordinario, a maggior ragione
dev'esserla quella, come nel caso in rassegna, di designare nella funzione di
giudice delle misure coercitive un magistrato scelto tra quelli attualmente in
carica e quindi nominato dal Gran Consiglio (art. 36 cpv. 1 lett. d Cost TI),
garante della necessaria indipendenza e imparzialità richiesta.
2.4. Per questi motivi, tenuto conto del
fatto che la situazione necessitava una rapida soluzione e ritenuto che il
collegio dei GIAR doveva essere scartato, al fine di garantire l'applicazione
del diritto federale in materia di misure coercitive (LMC) la designazione di
un giudice al di fuori dei magistrati penali, quale è il Pretore del Distretto
di Lugano sez. 1 che garantisce l’amministrazione della giustizia civile di
primo grado, non presta fianco a critiche.
3. 3.1. Giusta
l'art. 13b cpv. 1 lett. c LDDS, se è stata notificata una decisione di prima
istanza d’allontanamento o espulsione, l’autorità cantonale competente, allo
scopo di garantire l’esecuzione, può incarcerare lo straniero se indizi
concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all’espulsione, in
particolare perché non si attiene all’obbligo di collaborare per l'ottenimento
dei documenti di legittimazione secondo l’art. 13f LDDS e l’art. 8 cpv. 1 lett.
a o cpv. 4 LAsi. In questo senso l'art. 13f lett. c
LDDS dispone che lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura
prevista dalla presente legge sono tenuti a collaborare all’accertamento dei
fatti determinanti per l’applicazione della stessa, in particolare procurando i
documenti di legittimazione o collaborando affinché le autorità possano ottenerli.
Dal canto suo, l'art. 8 cpv. 4 LAsi indica che in caso di
decisione esecutiva d’allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare
all’ottenimento di documenti di viaggio validi.
3.2. La carcerazione può durare tre mesi al massimo; se
particolari ostacoli si oppongono all’esecuzione dell’allontanamento o
dell’espulsione, con il consenso dell’autorità giudiziaria cantonale la carcerazione
può essere prorogata di sei mesi al massimo (art. 13b cpv. 2
LDDS). Va fatto subito il necessario, soggiunge il cpv. 3 della medesima
norma, per l’esecuzione dell’espulsione o dell’allontanamento.
La proroga della carcerazione necessita del
consenso dell'autorità giudiziaria cantonale. A tal fine, essa tiene conto,
oltre che dei motivi di carcerazione, segnatamente della situazione familiare
dell'interessato e delle circostanze in cui la carcerazione dev'essere eseguita
(art. 13c cpv. 3 LDDS).
La richiesta di proroga della carcerazione
deve essere motivata ed inoltrata al giudice al più tardi sette giorni prima
della scarcerazione prevista dalla decisione (art. 29 LALMC).
3.3. L'art. 13c cpv. 4 LDDS dispone che lo
straniero incarcerato può, dopo un mese, presentare istanza di scarcerazione.
L’autorità giudiziaria decide in merito all’istanza entro otto giorni feriali,
sulla base di un’udienza. Una nuova istanza di scarcerazione può essere
presentata dopo un mese se si tratta di carcerazione secondo l’art. 13a LDDS
e dopo due mesi se si tratta di carcerazione secondo l’art. 13b LDDS.
4. 4.1. Come
accennato in narrativa, RI 1 è entrato in Svizzera il 30 luglio 2002 privo di
documenti di legittimazione e affermando di essere originario della Sierra
Leone. Con decisione 19 marzo 2003, confermata su ricorso l'8 giugno 2004 dalla
CRA, l'UFR ha respinto la sua domanda d'asilo. Nonostante gli fosse stato ordinato
di lasciare il nostro paese entro il 3 agosto 2004, ha continuato a risiedere
in Svizzera senza mai procacciarsi i documenti di legittimazione validi. Sottoposto
ad un test linguistico il 24 settembre 2004, è emerso che l'interessato poteva sì
essere nato o vissuto in Sierra Leone, ma che il suo paese natale era verosimilmente
la Guinea Conakry. Neanche in seguito l'insorgente ha intrapreso il necessario per
procurarsi i documenti di identità per il rimpatrio; nemmeno dopo che egli era
stato nuovamente invitato nuovamente ad andarsene dalla Svizzera entro il 3
agosto 2005. Alla Polizia cantonale, che lo aveva interrogato il 30 novembre
2005 sui motivi per cui si trovava ancora nel nostro Paese, egli ha dichiarato di
non volere far ritorno in Sierra Leone e di non avere fatto nulla per
procacciarsi i documenti di viaggio. Bisogna inoltre considerare che il 2 marzo
2006 il ricorrente è stato sottoposto a un'audizione dinnanzi alle autorità
diplomatiche della Sierra Leone a Berna e che in quell'occasione esse si sono rifiutate
di riconoscerlo cittadino di quel paese. In siffatte circostanze e visto che il
2 maggio 2006 egli ha ribadito alla polizia di non voler collaborare con le autorità
in vista del suo rientro in patria, a ragione il Dipartimento delle istituzioni
ha deciso di incarcerarlo per la durata di tre mesi in vista dello sfratto
sulla base dell'art. 13b cpv. 1 lett. c LDDS. Ritenuto che anche in seguito RI
1 ha continuato a non collaborare con le autorità alla propria identificazione,
rendendo alquanto problematico qualsiasi tentativo delle medesime di ottenere i
documenti necessari per il suo espatrio, il 21 giugno 2006 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha prorogato di tre mesi la durata della sua carcerazione
scadente il 2 agosto 2006, decisione che il 28 giugno 2006 il Giudice
straordinario delle misure coercitive ha confermato per i motivi addotti dal
dipartimento dopo avere sentito l'interessato.
4.2. Il ricorrente chiede di essere
scarcerato, contestando che vi siano le premesse per prolungare di tre mesi la
sua carcerazione. Egli sostiene di essere cittadino della Sierra Leone, come sarebbe
stato accertato nella procedura d'asilo, e che le autorità non possono pertanto
obbligarlo ad affermare che egli è di origine di un altro paese africano,
segnatamente della Guinea Conakry. Inoltre, rimanendo inattiva troppo tempo
senza fare alcun tentativo per determinare la sua nazionalità, soggiunge l'insorgente,
l'autorità dipartimentale avrebbe procrastinato inutilmente la sua carcerazione
violando in tal modo il principio della celerità.
Innanzitutto bisogna rilevare, come ha posto
in evidenza il ricorrente, che il 3 maggio 2006 il giudice ha confermato la sua
carcerazione e ha invitato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione a
procedere celermente nelle sue incombenze senza attendere un mese. Contrariamente
a quanto assume l'insorgente, da quel momento e fino alla decisione di proroga
della carcerazione del 28 giugno 2006 il dipartimento si è comunque attivato al
fine di permettere l'allontanamento dell'interessato dal territorio elvetico. Dopo
che il 26 aprile 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione aveva richiesto
all'UFM di intraprendere ulteriori passi in vista dell'identificazione
dell'interessato al fine di ottenere i documenti di legittimazione necessari
per il suo allontanamento, il dipartimento ha preso nuovamente contatto con l'UFM:
il 30 maggio e 20 giugno 2006. Dagli atti risulta che già il 20 giugno 2006 l'autorità
federale ha informato via e-mail il dipartimento di avere organizzato
un'audizione con la delegazione della Guinea Conakry, rendendo tuttavia attenta
l'autorità cantonale che il riconoscimento formale dell'interessato era da quest'ultimo
ostacolato in quanto non collaborava sostenendo di non essere cittadino di quel
paese.
Ora, da quanto precede, non si può certo
affermare che l'autorità non abbia compiuto gli sforzi necessari per mettere in
atto l'allontanamento dell'interessato, ritenuto che il ritardo dell'esecuzione
del suo allontanamento è in gran parte riconducibile al comportamento assunto da
RI 1 durante la procedura.
L'ostinazione del ricorrente a non voler
collaborare è stata peraltro confermata dalle sue dichiarazioni che egli ha
rilasciato alla Polizia cantonale durante il suo interrogatorio del 21 giugno
2006. In quell'occasione, RI 1 ha dichiarato:
"(...) Dal 3 maggio 2006 sono in carcere in
vista dell'allontanamento a Basilea. In data odierna, a mezzo di trasporto
Train Street, venivo accompagnato da Basilea a Lugano.
D1: Cosa ha fatto
da quando si trova a Basilea mesi per ottenere un documento per poi lasciare il
territorio svizzero. R1: Io non ho fatto nulla in quanto ho problemi di salute.
R2: Non ho neppure contattato i miei famigliari in Sierra Leone in quanto non
ho nessun parente. D3: In data 2 marzo 2006 sono stato accompagnato presso
l'UFM di Berna e una delegazione del suo paese (Sierra Leone) dopo
l'interrogatorio non mi ha riconosciuto come cittadino della Sierra Leone. R3:
Sicuramente i delegati della Sierra Leone che mi hanno interrogato non
provengono da questo paese visto che non mi hanno riconosciuto. D4: Che prova
materiale sotto forma cartacea è in grado di presentare onde dimostrare che lei
effettivamente viene dalla Sierra Leone. Non ho alcun documento da presentare e
ripeto che non ho nessun contatto con famigliari o conoscenti in Sierra Leone. Il
presente verbale viene tradotto in lingua inglese dall'interprete. Voglio aggiungere
che ho problemi di salute al ginocchio e alla schiena per cui per nessun motivo
lascerò il territorio svizzero".
Il fatto che egli sia stato impedito ad
intraprendere alcunché a causa dei suoi problemi al ginocchio e alla schiena
non permettere di concludere che egli non possa collaborare per questo motivo
con le autorità competenti.
Bisogna poi rilevare che nel corso
dell'udienza dinnanzi al Giudice straordinario delle misure coercitive del 28 giugno
2006 relativa alla proroga della carcerazione, RI 1 ha dichiarato di avere ottenuto
una carta telefonica al momento della sua carcerazione amministrativa a Basilea
e che "con questa carta ho telefonato al mio avvocato mentre invece non
ho telefonato all'ambasciata" (pag. 1). Ora, nulla gli impediva di procacciarsi
Fatti
i documenti necessari, non da ultimo anche con l'aiuto del proprio
patrocinatore che è cognito in materia di diritto degli stranieri.
Inoltre, contrariamente a quanto assume l'insorgente,
le autorità competenti in materia di asilo non hanno assolutamente stabilito che
egli è cittadino della Sierra Leone (v. decisione 19 marzo 2003 dell'UFR pag. 3
e 5; sentenza 8 giugno 2004 della CRA ad 6 pag. 6). Del resto, l'UFR ha
considerato che l'esecuzione dell'allontanamento è in ogni caso possibile anche
se il richiedente l'asilo dissimula la propria identità o nazionalità (pag. 5).
4.3. In siffatte circostanze, ritenuto che RI
1 non intende lasciare la Svizzera, non è dato di vedere come il principio di
celerità possa essere stato violato. In effetti, la mancanza di collaborazione
dell'interessato rende necessario più tempo per accertare la sua reale
identità, il suo luogo d'origine e di riflesso l'ottenimento di documenti
validi per il suo allontanamento.
Bisogna poi considerare che egli non ha né
relazioni stabili, né mezzi di sostentamento in Svizzera. Vi sono pertanto
concreti indizi per ritenere che, senza la proroga della sua carcerazione, egli
tenti di sottrarsi allo sfratto o cerchi di renderne difficile l'esecuzione,
come ha peraltro già avuto modo di fare in passato.
Considerato dunque l'avvicinarsi della
scadenza del termine della carcerazione e tenuto conto del comportamento tenuto
dal ricorrente, è a giusta ragione che il dipartimento ha deciso di prorogare
Considerandi
il suo fermo, così da permettere l'esecuzione di ulteriori accertamenti sulla
persona di RI 1.
Ritenuto pertanto che il ricorrente intende sottrarsi
all’espulsione in quanto persiste a non attenersi all’obbligo di collaborare per
l'ottenimento dei suoi documenti di legittimazione, la proroga di tre mesi
della sua carcerazione si rivela conforme all'art. 13b cpv. 2
LDDS. Di conseguenza, per i medesimi motivi non vi sono nemmeno le premesse per
accogliere l'istanza di scarcerazione giusta gli art. 13c cpv. 4 LDDS.
4.4
Infine, ritenuto che i motivi della
carcerazione sono ancora dati nel caso specifico e che l'identità e la reale
provenienza dell'insorgente non sono ancora state definitivamente stabilite,
egli non può invocare l'art. 13c cpv. 5 LDDS, secondo cui la carcerazione ha
termine - tra l'altro - se il motivo della carcerazione è venuto a mancare o se
risulta che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione è inattuabile
per motivi giuridici o effettivi (lett. a) o se è stata accolta un’istanza di
scarcerazione (lett. b).
4.5
Le decisioni del Giudice straordinario
delle misure coercitive resistono pertanto alle critiche dell'insorgente e sono
conformi al principio della proporzionalità.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere respinti.
Considerato che l'insorgente è già al
beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio con decreto 23
giugno 2006 del Giudice straordinario delle misure coercitive, egli non necessita
di un'identica concessione in questa sede.
Date le circostanze, si prescinde dal
prelievo di tassa e spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista la CEDU e la Cost TI; gli art. 13b, 13c e 13f
LDDS; 29 e 31 LALMC; 70 LOG; 3, 18, 28, 43, 46, 51, 60, 61 PAmm e la LAg;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi sub
a) e sub b) sono respinti.
2. Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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