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Decisione

52.2006.225

Misure coercitive

9 agosto 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti necessari, non da ultimo anche con l'aiuto del proprio

patrocinatore che è cognito in materia di diritto degli stranieri.

Inoltre, contrariamente a quanto assume l'insorgente,

le autorità competenti in materia di asilo non hanno assolutamente stabilito che

egli è cittadino della Sierra Leone (v. decisione 19 marzo 2003 dell'UFR pag. 3

e 5; sentenza 8 giugno 2004 della CRA ad 6 pag. 6). Del resto, l'UFR ha

considerato che l'esecuzione dell'allontanamento è in ogni caso possibile anche

se il richiedente l'asilo dissimula la propria identità o nazionalità (pag. 5).

4.3. In siffatte circostanze, ritenuto che RI

1 non intende lasciare la Svizzera, non è dato di vedere come il principio di

celerità possa essere stato violato. In effetti, la mancanza di collaborazione

dell'interessato rende necessario più tempo per accertare la sua reale

identità, il suo luogo d'origine e di riflesso l'ottenimento di documenti

validi per il suo allontanamento.

Bisogna poi considerare che egli non ha né

relazioni stabili, né mezzi di sostentamento in Svizzera. Vi sono pertanto

concreti indizi per ritenere che, senza la proroga della sua carcerazione, egli

tenti di sottrarsi allo sfratto o cerchi di renderne difficile l'esecuzione,

come ha peraltro già avuto modo di fare in passato.

Considerato dunque l'avvicinarsi della

scadenza del termine della carcerazione e tenuto conto del comportamento tenuto

dal ricorrente, è a giusta ragione che il dipartimento ha deciso di prorogare

Considerandi

il suo fermo, così da permettere l'esecuzione di ulteriori accertamenti sulla

persona di RI 1.

Ritenuto pertanto che il ricorrente intende sottrarsi

all’espulsione in quanto persiste a non attenersi all’obbligo di collaborare per

l'ottenimento dei suoi documenti di legittimazione, la proroga di tre mesi

della sua carcerazione si rivela conforme all'art. 13b cpv. 2

LDDS. Di conseguenza, per i medesimi motivi non vi sono nemmeno le premesse per

accogliere l'istanza di scarcerazione giusta gli art. 13c cpv. 4 LDDS.

4.4

Infine, ritenuto che i motivi della

carcerazione sono ancora dati nel caso specifico e che l'identità e la reale

provenienza dell'insorgente non sono ancora state definitivamente stabilite,

egli non può invocare l'art. 13c cpv. 5 LDDS, secondo cui la carcerazione ha

termine - tra l'altro - se il motivo della carcerazione è venuto a mancare o se

risulta che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione è inattuabile

per motivi giuridici o effettivi (lett. a) o se è stata accolta un’istanza di

scarcerazione (lett. b).

4.5

Le decisioni del Giudice straordinario

delle misure coercitive resistono pertanto alle critiche dell'insorgente e sono

conformi al principio della proporzionalità.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere respinti.

Considerato che l'insorgente è già al

beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio con decreto 23

giugno 2006 del Giudice straordinario delle misure coercitive, egli non necessita

di un'identica concessione in questa sede.

Date le circostanze, si prescinde dal

prelievo di tassa e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista la CEDU e la Cost TI; gli art. 13b, 13c e 13f

LDDS; 29 e 31 LALMC; 70 LOG; 3, 18, 28, 43, 46, 51, 60, 61 PAmm e la LAg;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi sub

a) e sub b) sono respinti.

2. Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Contro la

presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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