52.2006.226
Revoca di un permesso di dimora
13 settembre 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2006.226
Data decisione, Autorità:
13.09.2006, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di dimora
ABUSO DI DIRITTO
DIMORA E RESIDENZA
PERMESSO DI DIMORA
PROPORZIONALITÀ
REVOCA
art. 7 LDDS
art. 9 cpv. 2 let. b LDDS
Incarto n.
52.2006.226
Lugano
13 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 luglio 2006 di
RI 1
RI 2
entrambi patrocinati dall' PA 1
contro
la risoluzione 20 giugno 2006 (n. 3005) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la decisione 19 aprile 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di
dimora;
viste le risposte:
- 18 luglio 2006 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 22 agosto 2006 del
Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
cittadino boliviano RI 1 (1961) è entrato in Svizzera il 19 luglio 2003 per poi
sposarsi il 14 novembre 2003 a __________ con la cittadina elvetica __________
(1961).
A seguito del matrimonio, egli ha ottenuto
un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima
volta fino al 13 novembre 2006. Attualmente lavora in proprio come pittore/imbianchino.
Il 14 agosto 2004 egli è stato raggiunto dal
figlio __________ (__________1990), nato da una relazione con una connazionale
e posto in seguito al beneficio di un permesso di dimora di durata identica a
quello del padre nell'ambito del ricongiungimento familiare.
B. a) Il 7
febbraio 2006, RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Dipartimento delle istituzioni la modifica dell'indirizzo nel proprio
permesso di dimora e di quello del figlio, indicando di essersi trasferiti da __________
a __________. Egli ha inoltre affermato di avere cessato la comunione domestica
con la moglie dal 1° novembre 2005.
Interrogati il 5, rispettivamente, il 6
aprile 2006 dalla Polizia cantonale, __________ e RI 1 hanno confermato di
vivere separati dall'inizio di novembre del 2005 e di non voler riprendere la
vita in comune.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 19
aprile 2006 il dipartimento ha respinto l'istanza e ha fissato a RI 1 un
termine con scadenza il 30 giugno successivo per lasciare il territorio svizzero.
In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo
scopo per il quale tale permesso era stato concesso era venuto a mancare in
seguito all'avvenuta cessazione all'inizio di novembre del 2005 della vita in
comune con la moglie, ritenendo in tal modo che egli invocasse il matrimonio in
maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese.
La decisione, resa sulla base degli art. 3,
4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS, è stata estesa al figlio RI 2.
C. Con
giudizio 20 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per revocare il permesso all'interessato e a suo figlio per i motivi
addotti dal dipartimento, considerando la decisione dipartimentale conforme al
principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 e suo figlio RI 2 si aggravano ora davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Fatti
I ricorrenti sostengono innanzitutto che la
decisione dipartimentale non comporta formalmente la revoca del loro permesso
di dimora in quanto si limita a respingere la domanda di modifica dei dati
relativi al loro indirizzo.
Nel merito, RI 1 contesta di invocare il
vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, sostenendo che la
separazione è stata causata da motivi finanziari e di non escludere la riconciliazione
con la moglie in un prossimo futuro.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
In concreto, il 19 aprile 2006 il
dipartimento ha revocato i permessi di dimora di RI 1 e di suo figlio RI 2
validi sino al 13 novembre 2006.
Ritenuto che contro questo genere di
provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con
l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG), ne discende che anche la competenza di
questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dagli insorgenti
è data.
1.2. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere
(art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
I
ricorrenti sostengono innanzitutto che la decisione dipartimentale del 19
aprile 2006 non comporta formalmente la revoca del loro permesso di dimora in
quanto si limita a respingere la domanda di modifica dei dati relativi al loro
indirizzo.
Ora, è vero che l'atto in parola non
menziona espressamente la revoca del permesso di dimora che gli insorgenti
detenevano a quel momento. È
però altrettanto vero che contemplando l'obbligo di lasciare il territorio
cantonale entro il 30 giugno 2006 - ben prima quindi della scadenza della
validità del loro permesso valido sino al 13 novembre 2006 – tale pronuncia si
configura di fatto come una misura revocatoria dell'autorizzazione di soggiorno.
Circostanza questa che i ricorrenti hanno dimostrato di avere perfettamente
compreso, avendo impugnato tempestivamente tale pronuncia dinnanzi al Consiglio
di Stato con argomenti volti per l'appunto a scongiurare il loro allontanamento
dal nostro Paese.
3.
3.1.
L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non
sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in
materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla
limitazione del loro effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di
diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,
consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge
straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste
solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli
tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato
che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di
far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero
all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione
matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi
siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)
intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale
soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e
rif.).
3.2
L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone
che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga
adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione.
Gli impegni assunti dallo straniero nel
corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte,
segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni
impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
4.
4.1. Come
accennato in narrativa, RI 1 è entrato in Svizzera il 19 luglio 2003 e, per
vivere insieme alla moglie __________, gli è stato rilasciato un permesso di dimora.
Dall'inizio del mese di novembre 2005 i
coniugi __________ vivono separati. Essi hanno già avuto modo di dichiarare di
non volere riprendere la vita in comune (v. verbali di interrogatorio di Polizia
cantonale del 5, rispettivamente, 6 aprile 2006 di __________ e RI 1).
Ora, tenuto conto di tutte le circostanze
del caso, in particolare il fatto che la loro separazione dura ormai da quasi un
anno e che da allora essi non hanno più ripreso la vita in comune, vi sono
sufficienti elementi per ritenere che essi hanno da tempo organizzato
autonomamente la loro vita e che il loro matrimonio esiste solo sulla carta. Il fatto che la disunione sarebbe riconducibile a ragioni economiche
come sostiene il ricorrente è ininfluente ai fini della decisione, i motivi che
conducono alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001,
2A.178/2001, in re I. consid. 3a). Inoltre l'insorgente non può pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione,
facendola dipendere dalla volontà dei coniugi di ricomporre la comunione
coniugale in un futuro non ancora ben definito.
4.2
In siffatte
circostanze, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso
da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni
contenuto e scopo ormai da almeno un anno, al fine di continuare a beneficiare
del permesso di dimora ottenuto per vivere con la moglie.
Ne consegue che è venuto meno il fine del
soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva
giustificato il rilascio di un permesso di dimora. Come correttamente rilevato
dal Governo, la posizione del ricorrente non può essere tutelata sul piano giuridico.
5.
Resta da
verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca pronunciato dalla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
5.1
RI 1 risiede regolarmente da circa tre
anni nel nostro paese. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve
durata. Inoltre egli ha tutti i suoi legami familiari, sociali e culturali in Bolivia,
dove è nato, è cresciuto e risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 42
anni.
Dispositivo
Per questi motivi, il suo rientro in patria
non gli pone insormontabili problemi di riadattamento. Il fatto che, durante il
suo soggiorno, egli sia stato autorizzato a svolgere un'attività lucrativa in
Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo
scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito.
Visto quanto precede, l'insorgenteRI 1non
potrebbe prevalersi nemmeno di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art.
8 CEDU al fine di conservare il proprio permesso di soggiorno in base a questo
disposto, non essendovi più vita familiare con la moglie.
5.2. Per quanto concerne il permesso di
soggiorno di RI 2 (1990), esso dipende dal destino di quello del padre. Di conseguenza,
in quanto rispetta l'unità famigliare, la decisione impugnata non costituisce un'ingerenza nei rapporti tra padre e
figlio. Non è inoltre dato a vedere come RI 2, il quale soggiorna in
Svizzera da soli due anni, non possa riadattarsi alla realtà del suo paese
d'origine, dove viveva prima di giungere nel nostro paese.
Si può pertanto ritenere che egli, tornando
a vivere in Bolivia dove ha trascorso l'infanzia, non si troverà confrontato
con insormontabili difficoltà di adattamento.
6. La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni
legali richiamate, revocando il permesso di soggiorno a RI 1 e, di riflesso, al
figlio RI 2, per aver invocato in maniera manifestamente abusiva il proprio
matrimonio esistente da tempo solo sulla carta.
In particolare, la decisione censurata non
procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che l'art. 9 cpv. 2
lett. b LDDS riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza
della revoca quando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della sua
concessione (cfr. DTF 112 Ib 473 consid. 4).
Per il resto, si può rinviare alle
pertinenti considerazioni della risoluzione governativa impugnata.
7. Stando
così le cose, il ricorso dev'essere respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm). La quota parte a carico di RI 2 va però accollata
al padre, in quanto sua rappresentante legale.
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7, 9 LDDS; 10 ODDS; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3 e 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico di RI 1.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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