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Decisione

52.2006.228

Ampliamento e cambiamento di destinazione fuori zona edificabile

28 gennaio 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

ricorrente RI 1 è proprietario di un terreno (mapp. 1451, ex mapp. 601) a __________,

situato in __________, sul quale si ergono due edifici contigui: il primo (ex mapp.

601 sub A e C), adibito a residenza primaria, è censito nell'inventario degli

edifici situati fuori dalle zone edificabili nella categoria già trasformati

(3); il secondo, strutturato su due livelli (ex mapp. 601 sub B) e destinato a legnaia-ripostiglio,

è inventariato come meritevole di conservazione (1a).

B. Il 22 luglio

1999, previo avviso favorevole dell'autorità cantonale, il municipio ha rilasciato

a RI 1 la licenza edilizia per riattare e ampliare la predetta legnaia, trasformandola

in un'abitazione primaria su due piani. Il progetto prevedeva in particolare l'innalzamento

della gronda (+ m 0.50) e del colmo (+ m 0.60) del tetto, nonché l'estensione

dell'edificio verso nord (+ m 0.80); alcuni interventi interni e la formazione

di nuove aperture.

Il permesso è stato rinnovato a due riprese, la prima volta il 7 settembre 2001

e la seconda l’8 ottobre 2003.

Facendo proprio l'avviso cantonale negativo, l’11 novembre 2005 il municipio ha

negato l'ulteriore rinnovo del permesso edilizio richiesto dal ricorrente (domanda

10 agosto 2005), poiché in contrasto con i criteri pianificatori applicabili

agli interventi fuori delle zone edificabili; inoltre, non sarebbe stato

possibile definire se l'edificio si trovasse effettivamente all’interno di un

paesaggio con edifici e impianti degni di protezione (art. 39 ordinanza sulla

pianificazione del territorio del 28 giugno 2000; OPT; RS 700.1).

C. Con giudizio

14 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

contro il suddetto provvedimento, confermando il rifiuto di rinnovare la licenza

edilizia. Il Governo ha in sostanza rilevato che il progetto non poteva beneficiare

di un autorizzazione eccezionale in base all’art. 24 della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), non essendo ad ubicazione

vincolata, né in base agli art. 24d cpv. 2 LPT e 39 OPT.

D. Contro il

predetto giudizio, il soccombente si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento. In via subordinata, postula il

rinvio degli atti all’istanza inferiore per nuovi accertamenti.

L'insorgente rimprovera innanzi tutto al Governo di non aver applicato correttamente

l'art. 24d LPT: a suo dire, il rustico non verrebbe infatti demolito

e ampliato in modo tale da mutare l’aspetto esterno e la struttura edilizia

basilare. Gli interventi sarebbero essenzialmente di natura conservativa e

l’ampliamento, per rapporto alle preesistenze, oltre modo contenuto (4.84 mq). Inoltre, nelle immediate vicinanze si troverebbero diversi

rustici già riattati. Il suo terreno, conclude il

ricorrente, potrebbe d'altra parte trovarsi nella zona in cui secondo il piano

di utilizzazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP)

saranno possibili dei riattamenti.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Il

municipio chiede per contro l'accoglimento del gravame per motivi che, in

quanto rilevanti, verranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La

legittimazione attiva dell’insorgente, già istante in licenza, è certa (art. 21

cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 18 cpv. 1 LPamm). Le prove invocate dal ricorrente (sopralluogo,

audizione teste Grassi) non appaiono atte a procurare la conoscenza di

ulteriori fatti rilevanti per il presente giudizio.

Considerandi

2.

Oggetto di

contestazione è il rilascio (rinnovo) del permesso per l'ampliamento e il

cambiamento di destinazione in abitazione primaria della legnaia-ripostiglio

(ex mapp. 601 sub B), censita nell'inventario degli edifici situati fuori delle

zone edificabili quale meritevole di conservazione 1a.

Vista la sua ubicazione, è pacifico che entri in linea di conto unicamente

un’autorizzazione eccezionale ai sensi degli art. 24 segg. LPT.

A giusta ragione la ricorrente non sollecita in questa sede il rilascio della

licenza sulla sola scorta delle autorizzazioni ottenute in precedenza; come

illustrato dal Governo, nulla potrebbe infatti dedurre il soccombente da

permessi antecedenti, rilasciati sotto un altro regime o in contrasto con il

diritto pubblico (cfr. art. 14 LE; Adelio

Scolari, Commentario, 2 ed., Cadenazzo 1996, ad art. 14 n. 47; RDAT

II-1994 n. 39, consid. 2).

3.

3.1. In

deroga al principio della conformità di zona sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett.

a LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate

autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o

impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a

condizione che la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona

edificabile (lett. a) e che non vi si oppongano interessi preponderanti (lett.

b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256

consid. 5; DTF 119 Ib 442 consid. 4a; DTF 118 Ib 17 consid. 2b).

Il requisito dell'ubicazione vincolata ha

carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze

severe (cfr. Adelio Scolari,

Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n. 530 seg.). Occorre infatti che sia

necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile

per motivi d'ordine tec-nico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno

(DTF 119 Ib 442, consid. 4a). Non sono sufficienti motivi finanziari, personali

o di comodità (DTF 124 II 252 consid. 4; Bernhard Waldmann/ Peter Hänni,

Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 24 n. 8 segg.). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione

di ogni altra ubicazione in zona edificabile. Per prassi, il requisito di

ubicazione vincolata è generalmente escluso per la realizzazione di spazi

indipendenti destinati all’abitazione (anche se adempiono una funzione sociale;

Waldmann/Hänni, op. cit, ad art.

24.

n. 13 segg.).

L'adempimento del secondo requisito di cui

all'art. 24 lett. b LPT presuppone l'assenza di interessi preponderanti che si

oppongano all'autorizzazione sollecitata.

3.2

Nel

caso concreto, a giusta ragione le precedenti istanze hanno ritenuto che la

trasformazione della legnaia in abitazione primaria non soddisfi il requisito

di ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT). Tale intervento è infatti dettato

unicamente da motivi soggettivi, di comodità. Dal profilo delle sue finalità,

nulla impone di realizzare un simile manufatto fuori della zona edificabile.

L'intervento non può dunque beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai

sensi dell'art. 24 LPT. Del resto, neppure il ricorrente lo pretende.

4.

4.1. Posto

che gli art. 24a e 24b e 37a LPT sono a priori inapplicabili

alla presente fattispecie, il ricorrente non potrebbe neppure invocare un

permesso in base all'art. 24c LPT.

Giusta l’art. 24c cpv. 1 LPT, fuori dalle zone edificabili, gli edifici

e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla

destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione

di fatto. Con l’autorizzazione dell’autorità competente, soggiunge la norma

(cpv. 2), tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati

parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti

o modificati legalmente.

Secondo l'art. 41 OPT, l'art. 24c LPT

è applicabile a edifici e impianti costruiti o trasformati a suo tempo in

conformità al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di

atti legislativi o piani sono divenuti non conformi alla destinazione della

zona. In virtù dell'art. 42 OPT, trasformazioni a edifici o impianti, ai quali

è applicabile l'art. 24c LPT, sono ammesse, nella misura in cui

l'identità dell'edificio o dell'impianto unitamente ai dintorni rimanga

conservata nei tratti essenziali; sono ammessi miglioramenti volti a cambiare

l'aspetto esterno (cpv. 1). Stato di riferimento determinante per la

valutazione dell'identità è lo stato in cui si trovava l'edificio o l'impianto

al momento della modifica legislativa o dei piani (cpv. 2). La questione di

sapere se l'identità dell'edificio o dell'impianto resti sostanzialmente

immutata, va valutato tenendo conto di tutte le circostanze; per i cambiamenti

di destinazione (Zweckänderungen) per giurisprudenza l'identità è data

unicamente quando la nuova utilizzazione non diverga in modo importante da

quella originaria (cfr. art. 42 cpv. 3 OPT; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 24c, n. 18 seg.; USTE, Nuovo diritto della pianificazione del territorio, parte

V: Autorizzazioni in virtù dell'art. 24c LPT,

Berna 2000/2001, n. 3.5).

4.2

Nel caso concreto, a prescindere dalla

questione di sapere se l'edificio sia stato costruito o trasformato a suo tempo

in conformità al diritto materiale (cfr. art. 41 OPT), l'intervento di cui si

tratta non può in nessun caso beneficiare della tutela delle situazioni

acquisite poiché sovverte in misura eccessiva l'identità della costruzione. RI

1.

intende infatti trasformare un edificio adibito attualmente a legnaia-ripostiglio

in un'abitazione primaria dotata di più locali (cucina, soggiorno, bagno e

camera) e strutturata su due livelli. Si tratta dunque, a non averne dubbio, di

un cambiamento importante (totale), che diverge totalmente dall'attuale destinazione

agricola e travalica pertanto i limiti fissati dall'art. 24c LPT. Privo

di rilievo è il fatto che la stalla sia contigua all'altra costruzione del

ricorrente (ex mapp. 601 sub A e C) già trasformata e utilizzata a fini

residenziali.

5.

5.1. Invano

si richiama il ricorrente all'art. 24d cpv. 2 LPT (versione in vigore

fino 1. settembre 2007) secondo cui il diritto cantonale può autorizzare il

cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione se

sono stati sottoposti a protezione dall’autorità competente e se la loro

conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.

La distinzione tra gli edifici e impianti degni di protezione ai sensi della

norma citata e quelli protetti perché elementi tipici del pae-saggio (art. 39 cpv.

2.

OPT) non è sempre facile. Nel primo caso rientrano soltanto le costruzioni

che devono essere poste sotto formale protezione in ragione delle loro qualità

architettoniche o della loro appartenenza al patrimonio storico (ovvero per i

quali è stata istituita un'apposita protezione ai sensi dell'art. 20 della

legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997; LBC; RL 9.3.2.1;

cfr. art. 74 cpv. 2 LALPT). Sono invece considerati edifici protetti in quanto

elementi tipici del paesaggio, quelli che in caso di scomparsa cagionerebbero

alla qualità di quest’ultimo un grave pregiudizio (cfr. STA n. 52.2003.125 del

5.

settembre 2003; USTE, op. cit., parte III: Criteri per designare le

costruzioni e gli impianti degni di protezione ai sensi dell'art. 24d e

39.

OPT, pag. 3 segg.; VLP-ASPAN, Territorie & Environnement, luglio 2003,

pag. 23 e settembre 2007, pag. 14).

L’edificio

in disamina, non è mai stato sottoposto a formale pro-tezione ai sensi

dell’art. 24d cpv. 2 LPT. Il suo inserimento nell’inventario comunale

degli edifici meritevoli di conservazione 1a è infatti avvenuto in applicazione

dell’art. 39 cpv. 2 OPT, in quanto elemento tipico del paesaggio rurale

comunale (cfr. art. 49 NAPR). La conformità dell’intervento in oggetto va pertanto

esaminata in base all’art. 39 cpv. 2 OPT e non all'art. 24d cpv. 2 LPT.

5.2

Giusta l'art. 39 cpv. 2 OPT, i cantoni possono autorizzare, siccome

d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti,

protetti perché elementi tipici del paesaggio. Ciò presuppone, in particolare,

che il paesaggio e gli edifici formino un'unità degna di protezione e siano

stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione (lett.

a). L'oggetto protetto non è costituito soltanto dagli edifici in quanto tali,

ma in quanto inseriti nel paesaggio stesso, che come tale è degno di protezione

e tutelato nel quadro della pianificazione dell'utilizzazione (USTE, op. cit.,

parte I: Commenti relativi all'OPT, pag. 40).

Nonostante

il 30 gennaio 2002 il Consiglio federale abbia appro-vato la scheda di

coordinamento 8.5 del piano direttore cantona-le, il Ticino non si è ancora

dotato del piano di utilizzazione cantonale (PUC-PEIP) che delimiti i paesaggi

con edifici e impianti protetti. Di conseguenza poco importa sapere, a questo

stadio, se il fondo e l'edificio del ricorrente sia effettivamente inserito nel

perimetro di rispetto del PUC-PEIP frattanto posto in consultazione, come pure che

la legnaia-ripostiglio sia annoverata nell'inventario dei rustici nella

categoria 1a, poiché fino alla formale adozione del predetto piano – riservato

l'adempimento delle ulteriori condizioni poste dal diritto federale, cantonale

e comunale – non potranno comunque essere rilasciate autorizzazioni edilizie ai

sensi dell'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. in tal senso anche l'art. 49 terzo

capoverso NAPR).

5.3

Ne discende che anche in base agli art. 24d LPT e 39 OPT la domanda

di rinnovo del permesso, invero discutibile, concessogli in precedenza, non può

in ogni caso essere accolta.

6.

Priva di

rilievo è, da ultimo, la generica doglianza dell'insorgente secondo cui nelle

vicinanze della legnaia vi sarebbero non meglio precisati edifici riattati, in

quanto sicuramente non sufficiente a suffragare l'esistenza di una prassi

lesiva del diritto.

7.

In esito

alle considerazioni che precedono il gravame va dunque respinto. La tassa di

giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24, 24a-d, 37a LPT;

39, 41, 42 OPT; 14, 21 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.- sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora

non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

500 Bellinzona;

;

;

;.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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