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Decisione

52.2006.229

Disdetta con effetto immediato di un contratto concernente la gerenza dei ristoranti e delle mescite di alcuni istituti scolastici pubblici

23 agosto 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 24

gennaio 2003 (FU n. 7 p. 524), il Consiglio di Stato ha indetto, per il tramite

del Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport (DECS), un

pubblico concorso per la concessione e la gerenza (esercizio) delle mense

(ristoranti) e mescite di numerose sedi scolastiche.

B. Dopo

vicissitudini che non occorre rievocare, con separate risoluzioni del 26 agosto

2003 il Consiglio di Stato ha aggiudicato alla RI 1 la commessa per i suddetti

servizi limitatamente alla sede della Scuola media di __________ (con servizio

catering per la Scuola media di __________ ed il Liceo __________ di __________)

e a quella del Centro professionale commerciale di __________, a partire dall'anno

scolastico 2003/2004.

C. Il 12 settembre 2005 la ricorrente non è stata in grado di servire

il pranzo presso i suddetti istituti scolastici. Con scritto del 15 settembre

2005 la Sezione amministrativa del Dipartimento educazione, cultura e sport

(DECS) l'ha pertanto sollecitata a rispettare gli obblighi contrattuali. L'ha

inoltre esortata a presentare entro il 16 dicembre 2005 la documentazione

comprovante l'avvenuto pagamento sino al 31 marzo 2005 delle imposte e dei

contributi di legge alle istituzioni sociali, invitandola a produrre anche un

estratto dell'Ufficio esecuzione fallimenti, come pure un organigramma della

ditta. Con scritto del 9 novembre 2005 la Sezione amministrativa del DECS ha inoltre

chiesto alla __________ di provvedere al versamento di fr. 70'000.– sul proprio

conto, allo scopo di sanare la sua grave situazione debitoria.

Nonostante innumerevoli richiami (scritti

del 22 dicembre 2005, 23 febbraio 2006, 28 marzo 2006 e 19 aprile 2006), la

ricorrente non ha mai dato seguito alle richieste dell'autorità cantonale.

L'8 maggio 2006 la Sezione amministrativa

del DECS ha pertanto disdetto i contratti di concessione e gerenza per il 30

giugno 2006.

A seguito di ulteriori lamentele nei

confronti della ricorrente (mancato versamento di numerosi salari arretrati,

qualità e igiene scadenti del cibo servito), il 27 giugno 2006 il Consiglio di

Stato ha tuttavia disdetto il rapporto contrattuale con effetto immediato.

D. Contro la

suddetta determinazione governativa la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento.

La ricorrente sostiene che la gestione della

liquidità imponeva molta cautela nei pagamenti e che gli apprezzamenti negativi

espressi sulla qualità della cucina sono essenzialmente riconducibili

all'operato del cuoco responsabile della sede di __________ e del servizio di

catering presso la Scuola media di __________ e il Liceo __________ di __________.

La direzione del Centro professionale commerciale di __________ sarebbe invece

entusiasta dei servizi sinora offerti.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, con osservazioni che verranno

semmai analizzate in seguito.

Considerato, in

diritto

1. Prima di

eventualmente entrare nel merito del gravame, occorre verificare se sia data la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm).

Da questo

profilo, va ricordato che il ricorso a questo tribunale non è dato per clausola

generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo. Il ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali

o del Consiglio di Stato è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge

(art. 60 cpv. 1 PAmm; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm, n. 2 e rimandi).

Considerandi

2.

In

concreto, la ricorrente chiede che il giudizio impugnato venga annullato.

Il

gravame è irricevibile, poiché nessuna norma di legge conferisce a questo

tribunale la competenza per statuire su ricorsi proposti contro giudizi resi

dal Consiglio di Stato in tema di refezione scolastica. L'errata indicazione

della via di ricorso nel giudizio impugnato non consente di sovvertire

l'ordinamento delle competenze stabilito dalla legge.

3.

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi dichiarato

irricevibile.

Ritenuto

che il giudizio impugnato indica erroneamente la possibilità di ricorso a

questo tribunale, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 60, 61, 71 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

prelevano tasse di giustizia.

3. Intimazione

a:

;

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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