52.2006.229
Disdetta con effetto immediato di un contratto concernente la gerenza dei ristoranti e delle mescite di alcuni istituti scolastici pubblici
23 agosto 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
52.2006.229
Data decisione, Autorità:
23.08.2006, TRAM
Titolo:
Disdetta con effetto immediato di un contratto concernente la gerenza dei ristoranti e delle mescite di alcuni istituti scolastici pubblici
ESAME D'UFFICIO
art. 3 LPAMM
art. 60 LPAMM
Incarto n.
52.2006.229
Lugano
23 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 luglio 2006 della
RI 1
contro
la decisione 27 giugno 2006 (n. 3109) con cui il
Consiglio di Stato ha disdetto con effetto immediato i contratti stipulati
con la RI 1 concernenti la gerenza dei ristoranti e delle mescite delle
Scuole medie di __________, del Liceo di __________, come pure del Centro professionale
commerciale di __________;
vista la risposta 17 agosto
2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 24
gennaio 2003 (FU n. 7 p. 524), il Consiglio di Stato ha indetto, per il tramite
del Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport (DECS), un
pubblico concorso per la concessione e la gerenza (esercizio) delle mense
(ristoranti) e mescite di numerose sedi scolastiche.
B. Dopo
vicissitudini che non occorre rievocare, con separate risoluzioni del 26 agosto
2003 il Consiglio di Stato ha aggiudicato alla RI 1 la commessa per i suddetti
servizi limitatamente alla sede della Scuola media di __________ (con servizio
catering per la Scuola media di __________ ed il Liceo __________ di __________)
e a quella del Centro professionale commerciale di __________, a partire dall'anno
scolastico 2003/2004.
C. Il 12 settembre 2005 la ricorrente non è stata in grado di servire
il pranzo presso i suddetti istituti scolastici. Con scritto del 15 settembre
2005 la Sezione amministrativa del Dipartimento educazione, cultura e sport
(DECS) l'ha pertanto sollecitata a rispettare gli obblighi contrattuali. L'ha
inoltre esortata a presentare entro il 16 dicembre 2005 la documentazione
comprovante l'avvenuto pagamento sino al 31 marzo 2005 delle imposte e dei
contributi di legge alle istituzioni sociali, invitandola a produrre anche un
estratto dell'Ufficio esecuzione fallimenti, come pure un organigramma della
ditta. Con scritto del 9 novembre 2005 la Sezione amministrativa del DECS ha inoltre
chiesto alla __________ di provvedere al versamento di fr. 70'000.– sul proprio
conto, allo scopo di sanare la sua grave situazione debitoria.
Nonostante innumerevoli richiami (scritti
del 22 dicembre 2005, 23 febbraio 2006, 28 marzo 2006 e 19 aprile 2006), la
ricorrente non ha mai dato seguito alle richieste dell'autorità cantonale.
L'8 maggio 2006 la Sezione amministrativa
del DECS ha pertanto disdetto i contratti di concessione e gerenza per il 30
giugno 2006.
A seguito di ulteriori lamentele nei
confronti della ricorrente (mancato versamento di numerosi salari arretrati,
qualità e igiene scadenti del cibo servito), il 27 giugno 2006 il Consiglio di
Stato ha tuttavia disdetto il rapporto contrattuale con effetto immediato.
D. Contro la
suddetta determinazione governativa la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
La ricorrente sostiene che la gestione della
liquidità imponeva molta cautela nei pagamenti e che gli apprezzamenti negativi
espressi sulla qualità della cucina sono essenzialmente riconducibili
all'operato del cuoco responsabile della sede di __________ e del servizio di
catering presso la Scuola media di __________ e il Liceo __________ di __________.
La direzione del Centro professionale commerciale di __________ sarebbe invece
entusiasta dei servizi sinora offerti.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, con osservazioni che verranno
semmai analizzate in seguito.
Considerato, in
diritto
1. Prima di
eventualmente entrare nel merito del gravame, occorre verificare se sia data la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm).
Da questo
profilo, va ricordato che il ricorso a questo tribunale non è dato per clausola
generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo. Il ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali
o del Consiglio di Stato è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge
(art. 60 cpv. 1 PAmm; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm, n. 2 e rimandi).
Considerandi
2.
In
concreto, la ricorrente chiede che il giudizio impugnato venga annullato.
Il
gravame è irricevibile, poiché nessuna norma di legge conferisce a questo
tribunale la competenza per statuire su ricorsi proposti contro giudizi resi
dal Consiglio di Stato in tema di refezione scolastica. L'errata indicazione
della via di ricorso nel giudizio impugnato non consente di sovvertire
l'ordinamento delle competenze stabilito dalla legge.
3.
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi dichiarato
irricevibile.
Ritenuto
che il giudizio impugnato indica erroneamente la possibilità di ricorso a
questo tribunale, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 60, 61, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
prelevano tasse di giustizia.
3. Intimazione
a:
;
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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