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Decisione

52.2006.232

Lavoratori distaccati sanzione amministrativa

2 ottobre 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein",

stato al 1° aprile 2006, emanate dall'Ufficio federale della migrazione:

Istruzioni OLCP).

2.2. Al fine di combattere il pericolo di

un'eventuale pressione sociale che potrebbe causare la comparsa sul mercato del

lavoro svizzero di manodopera a buon mercato proveniente dai Paesi dell'UE, il

Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure di

accompagnamento per l'introduzione dell'ALC volte a istituire una base

giuridica al fine di evitare un dumping sociale e salariale a scapito dei

lavoratori in Svizzera.

In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata

adottata, tra l'altro, la già citata LDist, entrata in vigore il 1° luglio

2004.

2.3. L'art. 6 cpv. 1 LDist impone

che, prima dell’inizio dell’impiego, il datore di lavoro deve notificare

all’autorità designata dal Cantone in virtù dell’art. 7 cpv. 1 lett. d, per

scritto e nella lingua ufficiale del luogo d’impiego, le indicazioni necessarie

per l’esecuzione dei controlli, in particolare l’identità delle persone

distaccate in Svizzera (lett. a), l’attività svolta in Svizzera (lett. b) e il

luogo in cui saranno eseguiti i lavori (lett. c).

Il datore di lavoro deve allegare alla notifica di cui al cpv.

1 una dichiarazione secondo la quale egli ha preso atto delle condizioni

previste negli art. 2 e 3 e si impegna a rispettarle (art. 6 cpv. 2 LDist). Il

lavoro può iniziare il più presto otto giorni dopo la notifica dell’impiego

(art. 6 cpv. 3 LDist).

Giusta l'art. 6 cpv. 1 ODist, la procedura di notifica ai

sensi dell’art. 6 LDist è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di

otto giorni per anno civile. Secondo il cpv. 2 della medesima norma, nel caso

di attività nei seguenti settori la notifica dev'essere effettuata

indipendentemente dalla durata dei lavori: edilizia, ingegneria e rami accessori

dell’edilizia (lett. a); ristorazione (lett. b); lavori di pulizia in aziende e

economie domestiche (lett. c); servizio di sorveglianza e di sicurezza (lett.

d); commercio ambulante a norma dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e b della legge federale

del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante (lett. e).

In casi urgenti come riparazioni, incidenti, catastrofi

naturali o altri eventi non prevedibili, il lavoro può iniziare eccezionalmente

prima della scadenza del termine di otto giorni di cui all’art. 6 cpv. 3 LDist,

ma al più presto il giorno della notifica (art. 6 cpv. 3 ODist).

2.4. Giusta l'art. 9

cpv. 2 lett. a LDist, l’autorità cantonale competente

può, per lievi infrazioni all’art. 2 e per infrazioni agli art. 3 e 6 LDist,

pronunciare una multa amministrativa sino a fr. 5'000.– franchi. È applicabile

l’art. 7 della legge federale sul diritto penale

amministrativo (DPA; RS 313.0). L’autorità che pronuncia una sanzione

notifica all’autorità federale competente una copia della sua decisione.

Quest’ultima autorità tiene un elenco dei datori di lavoro che sono stati

oggetto di una sanzione passata in giudicato. L’elenco è pubblico (art. 9 cpv.

3 LDist).

L'art. 7 cpv. 1 DPA sancisce che se la multa

applicabile non supera i fr. 5'000.– e se la determinazione delle persone

punibili secondo l’art. 6 DPA esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati

all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette

persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona

giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.

Il capoverso 1 si applica per analogia alle comunità di persone senza

personalità giuridica (art. 7 cpv. 2 DPA).

3. Preliminarmente

va osservato che, giusta l'art. 1 cpv. 1 del Regolamento di applicazione

della legge cantonale sul lavoro (RL 10.1.1.1.1), è l'Ufficio dell'ispettorato

del lavoro l'autorità incaricata di applicare la legge federale concernente le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori

distaccati in Svizzera e le misure collaterali. Rimangono riservate,

soggiunge il cpv. 2 della medesima norma, le competenze espressamente attribuite

al dipartimento o al Consiglio di Stato e le competenze espressamente

Considerandi

attribuite ad altre autorità dalle speciali legislazioni. In

questo senso, l'art. 4 lett. c del Regolamento della legge di applicazione

alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998

concernente i cittadini CE-AELS e i cittadini di stati terzi beneficiari

dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (RLaLPS-CE/AELS; RL

1.2.2.1

) dispone che l'UMOE è l'autorità competente

per la procedura di notifica prevista per i lavoratori dipendenti distaccati, i

prestatori di servizio indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore

di lavoro svizzero che esercitano un'attività lucrativa fino a 3 mesi o 90

giorni lavorativi per anno civile.

Da quanto precede, se ne deduce che, per

quanto concerne il rispetto delle condizioni lavorative e

salariali minime, è l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro l'autorità competente

a emettere le multe di natura amministrativa previste dall'art. 9 LDist,

mentre per quanto riguarda la mancata notifica, come nel caso

in rassegna, tale competenza è riservata all'UMOE.

4.

4.1. Come

esposto in narrativa, con il presente ricorso la RI

1.

contesta che F__________ abbia lavorato il 12, 13, 16

e 25 gennaio 2006 in Svizzera, sostenendo che questi era stato distaccato solo

a partire dal 2 febbraio 2006 e da quel momento tramite regolare notifica

giusta l'art. 6 cpv. 2 lett. a ODist.

Secondo la ricorrente, la sanzione

pecuniaria sarebbe fondata su supposizioni prive di qualsiasi fondamento

probatorio. Rileva inoltre come il rapporto della Guardia svizzera di confine sul

quale si è basato l'UMOE per emanare il provvedimento litigioso non sia nemmeno

stato firmato, per cui lo stesso sarebbe nullo. Dubita inoltre che

esistano i fogli di lavoro sui quali l'autorità di prime cure

ha fondato il proprio giudizio e ne chiede la visione.

4.2

In concreto, i fatti rimproverati

all'insorgente sono stati constatati dal __________ della Guardia svizzera di confine. Gli accertamenti operati da un simile

agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e di

fedefacenza. Rientra, di contro, nel quadro delle attribuzioni dell'autorità

decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese

dall'autore dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei

fatti e tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Ora, il __________ ha descritto in modo

chiaro e circostanziato l'agire della ricorrente. Nel rapporto di controllo del

1° febbraio 2006, egli ha precisato che l'infrazione è stata constatata sulla

base dei fogli di lavoro della ricorrente, di cui egli aveva preso visione

al momento del controllo in dogana e dai quali emergeva per l'appunto che F__________

aveva lavorato per conto di quest'ultima il 12, 13, 16 e 25 gennaio 2006 presso

un cantiere di V__________, dove aveva eseguito dei lavori edili e si stava recando

il 1° febbraio 2006. Ora, la conclusione a cui è pervenuta la guardia di

confine si basa su prove documentali inconfutabili, allestite dall'insorgente

stessa. Il fatto che l'infrazione non sia stata accertata in occasione di

un'ispezione sul cantiere in questione appare dunque irrilevante. L'agente non aveva d'altra parte alcun interesse a dichiarare fatti

e circostanze non corrispondenti alla realtà; se intenzionalmente avesse

dichiarato il falso, egli sarebbe passibile di gravi sanzioni penali e

amministrative. Inoltre il rapporto di controllo del __________ è stato

allestito sull'apposito formulario ufficiale e reca il suo nome. In tali circostanze,

il fatto che esso non porti la sua firma non ne inficia

assolutamente la validità.

Va peraltro rilevato che, prima

dell'avvio della procedura ricorsuale, la ricorrente aveva formulato delle

osservazioni all'indirizzo dell'UMOE in merito all'infrazione che gli era stata

contestata, senza eccepire alcunché in merito all'accertamento operato dalla guardia

di confine sulla base dei fogli di lavoro, né contestare espressamente che F__________

avesse lavorato in Svizzera nei suddetti giorni del mese di gennaio 2006 (v.

osservazioni trasmesse il 15 marzo 2006 all'UMOE).

Stante tutto quanto precede e posto che la

ricorrente non ha fornito alcun elemento a suo discarico, essa non può essere

prosciolta dall'addebito mossole dall'autorità di prime cure.

5.

Oltre che

a essere contenuta nei limiti concessi dalla legge, la sanzione risulta rispettosa

del principio della proporzionalità e tiene debitamente conto della gravità

oggettiva dell'infrazione commessa.

In effetti, la mancata notifica costituisce

un'infrazione grave che impedisce alle autorità preposte ai controlli di

verificare l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori

distaccati e, indirettamente, ostacola l'osservazione del mercato del lavoro da

parte della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle

persone, non essendo più possibile stabilire la presenza esatta, sul nostro

territorio, di lavoratori provenienti dall'UE.

6.

Il ricorso

va pertanto respinto con la conseguente conferma della risoluzione impugnata.

La tassa di giudizio segue la soccombenza

(art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 97 e 98a OG; 1 e 5 ALC; 6, 7, 9 e 10

LDist; 6 ODist; 1 del Regolamento di applicazione

della legge cantonale sul lavoro; 4 lett. c RLaLPS-CE/AELS; 1, 3, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, a Losanna, nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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