52.2006.235
Licenza edilizia per la costruzione di un impianto di betonaggio in zona artigianale
22 settembre 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2006.235
Data decisione, Autorità:
22.09.2006, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per la costruzione di un impianto di betonaggio in zona artigianale
PIANIFICAZIONE
art. 67 cpv. 2 LALPT
art. 22 cpv. 2 let. a LPT
Incarto n.
52.2006.235
52.2006.236
Lugano
22 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 14 luglio 2006 di
a)
b)
Comune di __________, ,
patr. da avv. __________, ,
J__________, ,
M__________, ,
patr. da avv. __________, ,
contro
la decisione 27 giugno 2006 del Consiglio
di Stato (n. 3172) che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti
avverso la licenza edilizia 8 febbraio 2006, rilasciata dal municipio di __________
a L__________ per la costruzione di un nuovo impianto di betonaggio nella
zona artigianale del Piano di Magadino (part. __________);
viste le risposte:
- 28 luglio 2006 del
municipio di __________;
- 3 agosto 2006 di L__________;
- 22 agosto 2006 del
Consiglio di Stato;
ad entrambi i ricorsi;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15 agosto
2005 il resistente ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire un nuovo impianto di betonaggio ad est dell'abitato di __________, su
un fondo (part. __________) compreso tra la strada cantonale e la linea ferroviaria
__________ e situato nella zona artigianale del PR del Piano di Magadino
(PR-PM). L'impianto è costituito da un deposito degli inerti, da due tramogge
di 90 mc per il dosaggio degli inerti, due tramogge per il cemento e l'acqua,
una piattaforma di mescolazione con nastro trasportatore, un impianto di mescolazione,
tre silos di stoccaggio del cemento, una cabina di controllo, un centro per il
trattamento dell'acqua e due piccoli fabbricati di servizio. La capacità nominale
di produzione dell'impianto è di 80 mc/h.
Alla domanda, alla quale era allegato uno
studio d'impatto ambientale, si sono opposti alcuni vicini, fra cui il comune
di __________ ed i ricorrenti __________ e __________, proprietari di fondi situati in territorio di __________,
sul lato opposto della strada cantonale __________, i quali hanno contestato l'intervento
soprattutto dal profilo della sua conformità con la zona di utilizzazione, dell'accesso
e delle ripercussioni ambientali.
Raccolto il preavviso del Dipartimento del
territorio, l'8 febbraio 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta,
subordinandola ad alcune condizioni d'esercizio, fra cui quella di limitare la
produzione a 15 mc/h.
B. Con
giudizio 27 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo le impugnative contro di esso inoltrate dai comuni di __________ e
di __________, nonché dagli opponenti __________ e __________.
Disattese le censure d'ordine, il Governo ha
in sostanza ritenuto che l'attività dell'impianto di betonaggio, limitata alla
produzione di 15 mc/h di beton, potesse essere considerata poco molesta e
quindi conforme all'art. 38 NAPR-PM, che nella zona in questione ammette l'insediamento
di aziende artigianali poco moleste. La capacità teorica di produzione dell'impianto
non sarebbe decisiva. Respinte le ulteriori contestazioni relative alla
sufficienza dell'accesso e alle immissioni di polvere e rumori, l'Esecutivo
cantonale ha quindi confermato la licenza impugnata.
C. Con
distinti ricorsi di ugual tenore, i soccombenti impugnano il predetto giudizio
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato
assieme alla controversa licenza.
Fatti
I ricorrenti ribadiscono e sviluppano in
questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con
riferimento alla conformità dell'impianto con la funzione artigianale della
zona ed al grado di molestia. Ripropongono inoltre le obiezioni riferite alle
immissioni foniche prodotte dal traffico supplementare ingenerato dall'impianto,
che supererebbero il limite di 0.5 dB fissato dalla direttiva Cercle Bruit.
D. All'accoglimento
dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________,
che non formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
beneficiario della licenza, contestando a sua volta le tesi degli insorgenti
con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio di __________ si rimette invece
al giudizio del tribunale.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. In
quanto proprietari di fondi situati nelle immediate vicinanze del controverso
impianto e già opponenti, ad entrambi i ricorrenti va riconosciuta la
legittimazione attiva (art. 43 PAmm).
I ricorsi, tempestivi (art. 46 PAmm), sono
dunque ricevibili in ordine.
1.2. In quanto fondate sulla medesima
fattispecie, le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51
PAmm) senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi risulta dagli
atti ed è sufficientemente nota a questo tribunale per conoscenza diretta.
2. 2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso dall'art. 70 cpv. 2
LALPT, l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli
impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò
significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto
insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione
assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto
con tale funzione, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità
perseguite dal PR per la zona di riferimento. Per essere autorizzate le nuove
costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione del
comparto territoriale in cui si collocano (DTF 127 I 103 consid. 6, RDAT 1994
Considerandi
II 105 n. 56; Ruch, Kommentar zum RPG, ad art. 22, n. 70 seg., Adelio Scolari,
Commentario, II. ed. ad art. 67 LALPT n. 472).
2.2
Nell'ambito della pianificazione del
territorio, le attività produttive sono di solito suddivise in due categorie:
quella delle attività artigianali e quella delle attività industriali.
La distinzione si fonda essenzialmente sulle caratteristiche intrinseche del processo
produttivo. Artigianali sono di regola considerate le attività volte a produrre
beni relativamente individualizzati, in quantitativi ridotti e con un limitato
impiego di mezzi tecnici e di manodopera. Sono invece annoverate fra quelle
industriali le attività produttive che fanno capo ad
impianti fissi permanenti, per produrre trasformare o trattare beni o materie
prime su vasta scala e secondo procedimenti standardizzati e ripetitivi. Tanto
le attività artigianali, quanto le attività industriali possono essere moleste,
poco moleste o non moleste.
Numerosi piani regolatori permettono di
insediare attività artigianali non moleste o poco moleste nelle zone
residenziali, che diventano così miste. Altri permettono invece di insediarle
accanto a quelle industriali, che sono altrimenti confinate in zone ad esse
appositamente riservate, indipendentemente dal livello delle immissioni prodotte.
2.3
Oltre che nella zona industriale d'interesse
cantonale, il PR-PM prevede due distinte zona per lo svolgimento delle attività
produttive: una, denominata artigianale, appositamente destinata a questo
genere di attività, l'altra, definita industriale, riservata invece alla
seconda delle due categorie sopra illustrate.
Nella zona artigianale (Ar), disciplinata
dall'art. 38 NAPR-PM, sono ammesse costruzioni per aziende artigianali non
moleste o poco moleste. Possono inoltre insediarvisi magazzini e costruzioni
per depositi artigianali, commerciali o industriali.
La zona industriale (I) è invece riservata
alle costruzioni per aziende industriali e artigianali poco moleste, non
moleste o moleste con destinazioni compatibili con le zone adiacenti e che non
creino pregiudizi alle attività esistenti. Anche nella zona industriale
sono inoltre ammesse costruzioni per depositi e magazzini, commerciali,
artigianali e industriali (art. 39 NAPR-PM).
2.4
Tanto il municipio, quanto il Consiglio
di Stato hanno concentrato la loro attenzione sul livello delle immissioni
prodotte dal controverso impianto, giungendo alla conclusione che fosse poco
molesto e che l'insediamento potesse di conseguenza essere autorizzato siccome
conforme alla funzione specifica della zona artigianale.
Prima ancora di stabilire se l'impianto per
la produzione di calcestruzzo sia poco molesto o meno, occorreva tuttavia
verificare se la sua destinazione possa essere considerata artigianale secondo
l'art. 38 NAPR-PM. Ora, non v'è alcun dubbio che un impianto di betonaggio come
quello in esame non può in nessun caso essere considerato di natura
artigianale. L'impianto in discussione non è una semplice betoniera da cantiere,
destinata a produrre beton per uso proprio di una piccola impresa di
costruzioni, ma è una grossa struttura che serve alla produzione per conto di
terzi di grandi quantitativi di calcestruzzo da asportare. Le capienti tramogge
per gli inerti, i silos per il cemento, i macchinari per la mescolazione delle
varie componenti, l'intero processo di lavorazione, dall'adduzione degli inerti
allo smercio del prodotto finito, impongono di annoverare l'opera in esame nella
categoria degli impianti industriali. Anche tenendo conto dell'autonomia di cui
dispone il municipio nell'interpretazione del diritto comunale, non si può
ragionevolmente pretendere di considerarlo come un impianto di natura artigianale.
La qualifica di impianto industriale, attorno alla quale non sussiste il benché
minimo dubbio, esclude a priori che la licenza possa essere rilasciata. Gli
impianti industriali vanno infatti insediati nella zona industriale
appositamente prevista dal PR-PM. Non possono essere realizzati nella zona
artigianale. A torto reputa il resistente, che l'art. 38 NAPR-PM ammetta anche
l'insediamento di aziende industriali. La norma permette di insediare nella zona
artigianale soltanto magazzini e costruzioni per depositi industriali.
Non ammette altra attività lavorativa di aziende industriali all'infuori di
quelle connesse al semplice deposito di materiali e di merci.
Già per questo motivo i ricorsi vanno senz'altro
accolti.
3.
3.1. Le
norme di attuazione dei PR precisano spesso la funzione delle zone di utilizzazione
facendo riferimento al grado di molestia delle attività che possono esservi
insediate. Queste specificazioni sono di natura
pianificatoria e vanno applicate indipendentemente dalle disposizioni di
diritto federale sulla protezione dell'ambiente, valutando in modo astratto e
secondo criteri oggettivi, le ripercussioni solitamente derivanti da un certo
tipo d'insediamenti nel contesto territoriale in cui viene ad inserirsi (RDAT
2002-I n. 59; URP 1989, 88; Scolari, op. cit., ad art. 28 LALPT n. 250; Zimmerlin,
Baugesetz des Kt. Aargau, §§ 130-133 n. 1 seg.,160-161 n. 7).
In quest'ottica, l'art. 38 NAPR-PM permette
di insediare nella zona artigianale soltanto attività non moleste o poco
moleste. Le attività artigianali moleste vanno insediate nella zona industriale
(art. 39 NAPR-PM).
3.2
La definizione del grado di molestia è
data dall'art. 12 NAPR-PM e corrisponde a quella usuale, che suddivide le attività
in tre distinte categorie in funzione dell'intensità e delle caratteristiche delle
immissioni prodotte. Non moleste sono le aziende che non hanno ripercussioni
diverse da quelle che derivano dall'abitare (lett. a). Poco moleste sono
invece considerate le aziende le cui attività rientrano nell'ambito delle
aziende ove il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali emissioni hanno frequenza
discontinua limitata nel tempo (lett. b). Moleste sono infine considerate
le aziende con ripercussioni più marcate (lett. c).
Il grado di molestia, definito in molti modi,
più o meno simili, da numerosi ordinamenti comunali, serve in ultima analisi a
caratterizzare gli insediamenti che i piani regolatori possono ammettere nelle
zone residenziali in quanto destinati ad attività conciliabili con la funzione abitativa.
Non moleste sono dunque le attività che, valutate in modo astratto e secondo
criteri oggettivi, non distinguendosi dall'abitare, possono essere ammesse
senza particolari riserve in quanto perfettamente compatibili con la funzione
residenziale. Poco moleste sono invece le attività che, pur generando
ripercussioni diverse, ovvero superiori a quelle che derivano dall'abitare,
appaiono ancora compatibili con la destinazione abitativa. Moleste sono infine
le attività che a causa delle loro ripercussioni ambientali sono inconciliabili
con tale destinazione.
3.
3. Il municipio ha ritenuto che l'attività
del controverso impianto di betonaggio fosse da considerare poco molesta,
in quanto svolta soltanto di giorno e per quantitativi limitati a 15 mc/h mediante
esplicita clausola della licenza.
La tesi non può essere condivisa perché non
procede da una valutazione astratta, effettuata secondo criteri oggettivi,
delle immissioni solitamente derivanti da questo genere d'impianti, ma
scaturisce da una limitazione ad hoc della produzione ammessa.
Le dimensioni e le caratteristiche intrinseche
dell'impianto, sulla cui natura industriale non sussistono dubbi di sorta, non
permettono in alcun modo di annoverare la sua attività fra quelle poco moleste
e quindi conciliabili con la funzione residenziale, alla quale l'art. 12
NAPR-PM fa implicitamente riferimento per distinguere i gradi di molestia.
Anche se è dotato dei più efficaci dispositivi di insonorizzazione e di abbattimento
delle polveri, il traffico di automezzi che induce, valutato in 69 movimenti di
veicoli pesanti al giorno in considerazione del limite di produzione (15 mc/h),
fissato come condizione della licenza, travalica comunque manifestamente i
limiti di un'attività conciliabile con la funzione residenziale. Le emissioni
foniche prodotte dal traffico supplementare indotto non sono né discontinue, né
limitate nel tempo, ma si estendono su tutto l'arco della giornata lavorativa.
Anche da questo profilo, il giudizio
impugnato non resiste alla critica dei ricorrenti.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque accolti, annullando
la licenza in oggetto ed il giudizio che la conferma siccome lesivi del
diritto. Le contestazioni di natura ambientale, riferite alle immissioni
derivanti dal traffico indotto dall'impianto, possono rimanere indecise.
La tassa di giustizia e le ripetibili di
entrambe le istanze sono poste a carico del resistente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 21 LE; 12, 38, 39 NAPR-PM di __________;
3, 18, 28, 31, 51, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono accolti.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1.
la decisione 27 giugno 2006 del Consiglio di
Stato (n. 3172),
1.2.
la licenza edilizia 8 febbraio 2006, rilasciata
dal municipio di __________ a L__________ per la costruzione di un nuovo
impianto di betonaggio sulla part. __________.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del resistente, che rifonderà fr. 3'000.-
a ciascuno dei ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
3, 4 patrocinati da: PA 1
5. CO 5
5 patrocinato da: PA 2
6. CO 6
7. CO 7
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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