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Decisione

52.2006.235

Licenza edilizia per la costruzione di un impianto di betonaggio in zona artigianale

22 settembre 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti ribadiscono e sviluppano in

questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con

riferimento alla conformità dell'impianto con la funzione artigianale della

zona ed al grado di molestia. Ripropongono inoltre le obiezioni riferite alle

immissioni foniche prodotte dal traffico supplementare ingenerato dall'impianto,

che supererebbero il limite di 0.5 dB fissato dalla direttiva Cercle Bruit.

D. All'accoglimento

dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________,

che non formulano particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il

beneficiario della licenza, contestando a sua volta le tesi degli insorgenti

con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Il municipio di __________ si rimette invece

al giudizio del tribunale.

Considerato, in diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. In

quanto proprietari di fondi situati nelle immediate vicinanze del controverso

impianto e già opponenti, ad entrambi i ricorrenti va riconosciuta la

legittimazione attiva (art. 43 PAmm).

I ricorsi, tempestivi (art. 46 PAmm), sono

dunque ricevibili in ordine.

1.2. In quanto fondate sulla medesima

fattispecie, le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51

PAmm) senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi risulta dagli

atti ed è sufficientemente nota a questo tribunale per conoscenza diretta.

2. 2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso dall'art. 70 cpv. 2

LALPT, l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli

impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò

significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto

insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione

assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto

con tale funzione, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità

perseguite dal PR per la zona di riferimento. Per essere autorizzate le nuove

costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione del

comparto territoriale in cui si collocano (DTF 127 I 103 consid. 6, RDAT 1994

Considerandi

II 105 n. 56; Ruch, Kommentar zum RPG, ad art. 22, n. 70 seg., Adelio Scolari,

Commentario, II. ed. ad art. 67 LALPT n. 472).

2.2

Nell'ambito della pianificazione del

territorio, le attività produttive sono di solito suddivise in due categorie:

quella delle attività artigianali e quella delle attività industriali.

La distinzione si fonda essenzialmente sulle caratteristiche intrinseche del processo

produttivo. Artigianali sono di regola considerate le attività volte a produrre

beni relativamente individualizzati, in quantitativi ridotti e con un limitato

impiego di mezzi tecnici e di manodopera. Sono invece annoverate fra quelle

industriali le attività produttive che fanno capo ad

impianti fissi permanenti, per produrre trasformare o trattare beni o materie

prime su vasta scala e secondo procedimenti standardizzati e ripetitivi. Tanto

le attività artigianali, quanto le attività industriali possono essere moleste,

poco moleste o non moleste.

Numerosi piani regolatori permettono di

insediare attività artigianali non moleste o poco moleste nelle zone

residenziali, che diventano così miste. Altri permettono invece di insediarle

accanto a quelle industriali, che sono altrimenti confinate in zone ad esse

appositamente riservate, indipendentemente dal livello delle immissioni prodotte.

2.3

Oltre che nella zona industriale d'interesse

cantonale, il PR-PM prevede due distinte zona per lo svolgimento delle attività

produttive: una, denominata artigianale, appositamente destinata a questo

genere di attività, l'altra, definita industriale, riservata invece alla

seconda delle due categorie sopra illustrate.

Nella zona artigianale (Ar), disciplinata

dall'art. 38 NAPR-PM, sono ammesse costruzioni per aziende artigianali non

moleste o poco moleste. Possono inoltre insediarvisi magazzini e costruzioni

per depositi artigianali, commerciali o industriali.

La zona industriale (I) è invece riservata

alle costruzioni per aziende industriali e artigianali poco moleste, non

moleste o moleste con destinazioni compatibili con le zone adiacenti e che non

creino pregiudizi alle attività esistenti. Anche nella zona industriale

sono inoltre ammesse costruzioni per depositi e magazzini, commerciali,

artigianali e industriali (art. 39 NAPR-PM).

2.4

Tanto il municipio, quanto il Consiglio

di Stato hanno concentrato la loro attenzione sul livello delle immissioni

prodotte dal controverso impianto, giungendo alla conclusione che fosse poco

molesto e che l'insediamento potesse di conseguenza essere autorizzato siccome

conforme alla funzione specifica della zona artigianale.

Prima ancora di stabilire se l'impianto per

la produzione di calcestruzzo sia poco molesto o meno, occorreva tuttavia

verificare se la sua destinazione possa essere considerata artigianale secondo

l'art. 38 NAPR-PM. Ora, non v'è alcun dubbio che un impianto di betonaggio come

quello in esame non può in nessun caso essere considerato di natura

artigianale. L'impianto in discussione non è una semplice betoniera da cantiere,

destinata a produrre beton per uso proprio di una piccola impresa di

costruzioni, ma è una grossa struttura che serve alla produzione per conto di

terzi di grandi quantitativi di calcestruzzo da asportare. Le capienti tramogge

per gli inerti, i silos per il cemento, i macchinari per la mescolazione delle

varie componenti, l'intero processo di lavorazione, dall'adduzione degli inerti

allo smercio del prodotto finito, impongono di annoverare l'opera in esame nella

categoria degli impianti industriali. Anche tenendo conto dell'autonomia di cui

dispone il municipio nell'interpretazione del diritto comunale, non si può

ragionevolmente pretendere di considerarlo come un impianto di natura artigianale.

La qualifica di impianto industriale, attorno alla quale non sussiste il benché

minimo dubbio, esclude a priori che la licenza possa essere rilasciata. Gli

impianti industriali vanno infatti insediati nella zona industriale

appositamente prevista dal PR-PM. Non possono essere realizzati nella zona

artigianale. A torto reputa il resistente, che l'art. 38 NAPR-PM ammetta anche

l'insediamento di aziende industriali. La norma permette di insediare nella zona

artigianale soltanto magazzini e costruzioni per depositi industriali.

Non ammette altra attività lavorativa di aziende industriali all'infuori di

quelle connesse al semplice deposito di materiali e di merci.

Già per questo motivo i ricorsi vanno senz'altro

accolti.

3.

3.1. Le

norme di attuazione dei PR precisano spesso la funzione delle zone di utilizzazione

facendo riferimento al grado di molestia delle attività che possono esservi

insediate. Queste specificazioni sono di natura

pianificatoria e vanno applicate indipendentemente dalle disposizioni di

diritto federale sulla protezione dell'ambiente, valutando in modo astratto e

secondo criteri oggettivi, le ripercussioni solitamente derivanti da un certo

tipo d'insediamenti nel contesto territoriale in cui viene ad inserirsi (RDAT

2002-I n. 59; URP 1989, 88; Scolari, op. cit., ad art. 28 LALPT n. 250; Zimmerlin,

Baugesetz des Kt. Aargau, §§ 130-133 n. 1 seg.,160-161 n. 7).

In quest'ottica, l'art. 38 NAPR-PM permette

di insediare nella zona artigianale soltanto attività non moleste o poco

moleste. Le attività artigianali moleste vanno insediate nella zona industriale

(art. 39 NAPR-PM).

3.2

La definizione del grado di molestia è

data dall'art. 12 NAPR-PM e corrisponde a quella usuale, che suddivide le attività

in tre distinte categorie in funzione dell'intensità e delle caratteristiche delle

immissioni prodotte. Non moleste sono le aziende che non hanno ripercussioni

diverse da quelle che derivano dall'abitare (lett. a). Poco moleste sono

invece considerate le aziende le cui attività rientrano nell'ambito delle

aziende ove il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali emissioni hanno frequenza

discontinua limitata nel tempo (lett. b). Moleste sono infine considerate

le aziende con ripercussioni più marcate (lett. c).

Il grado di molestia, definito in molti modi,

più o meno simili, da numerosi ordinamenti comunali, serve in ultima analisi a

caratterizzare gli insediamenti che i piani regolatori possono ammettere nelle

zone residenziali in quanto destinati ad attività conciliabili con la funzione abitativa.

Non moleste sono dunque le attività che, valutate in modo astratto e secondo

criteri oggettivi, non distinguendosi dall'abitare, possono essere ammesse

senza particolari riserve in quanto perfettamente compatibili con la funzione

residenziale. Poco moleste sono invece le attività che, pur generando

ripercussioni diverse, ovvero superiori a quelle che derivano dall'abitare,

appaiono ancora compatibili con la destinazione abitativa. Moleste sono infine

le attività che a causa delle loro ripercussioni ambientali sono inconciliabili

con tale destinazione.

3.

3. Il municipio ha ritenuto che l'attività

del controverso impianto di betonaggio fosse da considerare poco molesta,

in quanto svolta soltanto di giorno e per quantitativi limitati a 15 mc/h mediante

esplicita clausola della licenza.

La tesi non può essere condivisa perché non

procede da una valutazione astratta, effettuata secondo criteri oggettivi,

delle immissioni solitamente derivanti da questo genere d'impianti, ma

scaturisce da una limitazione ad hoc della produzione ammessa.

Le dimensioni e le caratteristiche intrinseche

dell'impianto, sulla cui natura industriale non sussistono dubbi di sorta, non

permettono in alcun modo di annoverare la sua attività fra quelle poco moleste

e quindi conciliabili con la funzione residenziale, alla quale l'art. 12

NAPR-PM fa implicitamente riferimento per distinguere i gradi di molestia.

Anche se è dotato dei più efficaci dispositivi di insonorizzazione e di abbattimento

delle polveri, il traffico di automezzi che induce, valutato in 69 movimenti di

veicoli pesanti al giorno in considerazione del limite di produzione (15 mc/h),

fissato come condizione della licenza, travalica comunque manifestamente i

limiti di un'attività conciliabile con la funzione residenziale. Le emissioni

foniche prodotte dal traffico supplementare indotto non sono né discontinue, né

limitate nel tempo, ma si estendono su tutto l'arco della giornata lavorativa.

Anche da questo profilo, il giudizio

impugnato non resiste alla critica dei ricorrenti.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque accolti, annullando

la licenza in oggetto ed il giudizio che la conferma siccome lesivi del

diritto. Le contestazioni di natura ambientale, riferite alle immissioni

derivanti dal traffico indotto dall'impianto, possono rimanere indecise.

La tassa di giustizia e le ripetibili di

entrambe le istanze sono poste a carico del resistente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22 LPT; 21 LE; 12, 38, 39 NAPR-PM di __________;

3, 18, 28, 31, 51, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono accolti.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1.

la decisione 27 giugno 2006 del Consiglio di

Stato (n. 3172),

1.2.

la licenza edilizia 8 febbraio 2006, rilasciata

dal municipio di __________ a L__________ per la costruzione di un nuovo

impianto di betonaggio sulla part. __________.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del resistente, che rifonderà fr. 3'000.-

a ciascuno dei ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

3, 4 patrocinati da: PA 1

5. CO 5

5 patrocinato da: PA 2

6. CO 6

7. CO 7

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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