52.2006.237
Pubblico concorso per i lavori da impresario costruttore (criterio d'aggiudicazione dell'attendibilità dei prezzi)
29 agosto 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2006.237
Data decisione, Autorità:
29.08.2006, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso per i lavori da impresario costruttore (criterio d'aggiudicazione dell'attendibilità dei prezzi)
AGGIUDICAZIONE
OFFERTA
art. 32 cpv. 1 LCPUBB
Incarto n.
52.2006.237
Lugano
29 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 luglio 2006 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 7 luglio 2006 dell'CO 2 che aggiudica
al consorzio RI 1 i lavori d'impresario costruttore necessari per la
realizzazione di un nuovo tracciato per cavi 50 KV tra R__________ e S__________
(lotto 2);
viste le risposte:
- 27 luglio 2006 del
consorzio CO 1;
- 4 agosto 2006 dell'CO
2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 5 maggio
2006 l'CO 2 ha indetto una gara d'appalto, retta dalla LCPubb ed impostata
secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori d'impresario costruttore
necessari per la realizzazione di un nuovo tracciato per cavi 50 KV tra Rivera
e Sigirino (lotto 2; cfr. FU 36/2006 pag. 3018). Il bando di concorso, alla
cifra 5, fissava i seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:
– economicità 50%
– programma lavori 15%
– organizzazione del cantiere 10%
– referenze per lavori analoghi 10%
– attendibilità dei prezzi 10%
– formazione apprendisti 5%
Il 29 maggio 2006 l'CO 2 ha notificato ai
concorrenti che si erano annunciati che i criteri d'aggiudicazione venivano
modificati come segue:
– economicità 50%
– referenze per lavori analoghi 15%
– programma lavori 15%
– formazione apprendisti 5%
– organizzazione del cantiere 15%
Il criterio dell'economicità veniva
suddiviso in due sottocriteri (1.1 ed 1.2), così valutati:
1.1. importo verificato
nota da 1 a 6 (60%)
5 .
(1.3 Pmin - Px ) : 0.3 Pmin
1.2.
attendibilità dei prezzi dell'offerta
nota da 1 a 6 (40%)
valutazione dei prezzi principali delle offerte che
raggiungono la sufficienza nel criterio importo verificato soprattutto in
rapporto ai quantitativi e ai possibili travasi di oneri fra le posizioni del
capitolato.
La valutazione
dell'attendibilità del prezzo avviene verificando circa il 20% delle posizioni
più importanti dal punto di vista economico dell'elenco prezzi producenti circa
l'80% del volume dell'offerta.
Computo
Prezzo medio = ∑ prezzi / n. offerte
Prezzo
medio < + 5% punti 6.0
+
5% < Prezzo medio < + 10% punti
5.5
+
10% < Prezzo medio < + 15% punti
5.0
+
15% < Prezzo medio < + 20% punti
4.5
+
20% < Prezzo medio < + 25% punti
4.0
+
25% < Prezzo medio < + 30% punti
3.5
+
30% < Prezzo medio punti
1.0
B. In tempo
utile, sono pervenute alla committente le offerte di sette imprese di costruzione.
Fra queste, v'erano quella della ricorrente RI 1 di fr. 1'084'327.55 e quella
del consorzio CO 1 di
fr. 1'109'571.36.
Ai fini della valutazione delle offerte dal
profilo dell'attendibilità dei prezzi, l'CO 2 ha preso in considerazione
17 delle 129 posizioni del capitolato, rappresentanti un valore compreso tra il
60 ed il 70% del prezzo totale delle offerte delle ditte classificatesi ai
primi tre posti. Dalla valutazione è scaturita la seguente graduatoria:
Prezzo
Importo
Attendibilità
Referenze
Programma
Termini
Plausibilità
Apprendisti
Cantiere
Impianto
Sicurezza
Disponibilità
Totale
%
50
60
40
15
15
30
70
5
15
30
40
30
CO 1
5.026
5.612
4.147
6.000
5.400
4.000
6.000
4.500
5.700
5.000
6.000
6.000
5.303
__________
4.402
5.004
3.500
6.000
5.400
4.000
6.000
6.000
5.700
5.000
6.000
6.000
5.066
RI 1
4.659
6.000
2.647
6.000
5.400
4.000
6.000
1.000
5.700
5.000
6.000
6.000
4.944
omissis
Fondandosi su queste risultanze, il 7 luglio
2006 l'CO 2 ha aggiudicato la commessa al consorzio CO 1.
C. Contro la
predetta decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando che la commessa le sia aggiudicata.
L'insorgente contesta in sostanza la
valutazione dell'attendibilità dei prezzi operata dalla committente sulla base di appena 17 posizioni, che
oltre a rappresentare poco più del 60% del valore complessivo dell'offerta, non
sono nemmeno le più significative.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone l'CO 2 che rileva anzitutto di aver valutato l'attendibilità dei prezzi prendendo in
considerazione le 17 posizioni più importanti del preventivo allestito dal progettista,
che rappresentano circa il 70% della spesa complessiva preventivata;
preventivo, che è stato depositato in busta chiusa controfirmata dai
partecipanti al sopralluogo. La ricorrente, prosegue, non si classificherebbe
comunque al primo posto nemmeno prendendo in considerazione le 26 posizioni più
rilevanti dal profilo del prezzo, corrispondenti all'82.5% dell'ammontare
complessivo dell'offerta da essa inoltrata. La RI 1, soggiunge l'CO 2, non
potrebbe vincere la gara neppure se si considerassero le 79 posizioni che
superano l'importo di fr. 1'000.- in almeno una delle offerte delle tre ditte
classificatesi ai primi posti.
Anche considerando le 26 posizioni più
rilevanti dal profilo del prezzo secondo il preventivo del progettista, il
risultato non cambierebbe.
Ad identica conclusione perviene il
consorzio aggiudicatario, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con
argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
E. Il 22
agosto 2006 il preventivo del progettista, depositato in busta chiusa, è stato
reso noto alle parti, che non hanno inoltrato osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. La
legittimazione attiva dell'insorgente, partecipante alla gara, è certa (art. 43
PAmm). II ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. II giudizio può
essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). I fatti sono pacifici e le
parti non postulano l'assunzione di particolari prove.
Considerandi
2.
2.1. Giusta l'art.
32.
cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta
più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,
la qualità, il prezzo, l'eco-nomicità, i costi di servizio, il servizio
clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità
ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma
(cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di
importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 5 lett. i RLCPubb
ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sottocriteri
di aggiudicazione in ordine d'importanza con la relativa ponderazione.
L'esigenza di fissare preventivamente i
criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal
principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle
commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti
in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere
indicati già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare,
secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si
impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera.
Attraverso la predeterminazione di tali criteri e del loro ordine d'importanza
viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare
le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di
giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi;
STA 14.6.02 in re D__________ SA; 29.1.02 in re R__________; 26.2.02 in re C__________
sagl). Nel quadro della preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione, il
committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che
intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente,
lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione
dei singoli criteri d'aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte può
essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare
questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare
(STA 11.10.2002 in re V__________ e Ilcc; Peter Galli/André Moser/Elisabeth
Lang, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrechts, Zurigo 2003, n. 443 seg.).
2.2
Nel caso in esame, il criterio d'aggiudicazione
dell'attendibilità dei prezzi è stato introdotto al precipuo scopo di
prevenire travasi d'oneri tra posizioni del capitolato. La modifica dei criteri
d'aggiudicazione e dei fattori di ponderazione, notificata ai concorrenti il 29
maggio 2005, stabiliva che la valutazione avrebbe avuto luogo verificando il
ca. 20% delle posizioni più importanti dal punto di vista economico dell'elenco
prezzi producenti ca. l'80% del volume dell'offerta. Essa precisava inoltre la
scala delle note che sarebbero state assegnate.
Il metodo di
valutazione prospettato si riallaccia essenzialmente al principio di Pareto, ovvero alla legge 80/20, secondo cui, all'interno
di un determinato fenomeno, l'80% dei risultati dipende dal 20% delle
cause (cfr. www.it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_Pareto).
Pur avendo allestito un preventivo, depositato in busta chiusa per definire il limite
di spesa che era disposta a sopportare per i lavori messi a concorso, la
committente non ha definito le posizioni del capitolato che sarebbero state
prese in considerazione per valutare l'attendibilità del prezzo offerto;
cautela, questa, che l'avrebbe messa al riparo da qualsiasi rimprovero di aver preso in considerazione certe posizioni piuttosto
che altre al fine di privilegiare un determinato concorrente. L'CO 2 si è
dunque riservata di scegliere secondo il suo prudente apprezzamento le posizioni
da conteggiare.
3.
Nel caso
concreto, la ricorrente rimprovera all'CO 2 di aver disatteso le modalità di
valutazione del criterio relativo all'attendibilità
dei prezzi, scegliendo un numero di posizioni
inferiore al 20%, fissato dalle prescrizioni di gara, che rappresenta meno del
70% del valore complessivo dell'offerta. La
censura va respinta.
Le ulteriori valutazioni, operate dalla
committente a seguito del ricorso della RI 1 sulla base di tre diverse ipotesi,
permettono in effetti di escludere che l'CO 2 abbia abusato del potere discrezionale
che si era riservata nella scelta delle posizioni da prendere in
considerazione. Nulla permette in particolare anche solo di sospettare che le
posizioni conteggiate siano state scelte al fine precipuo di privilegiare
l'offerta del consorzio resistente o di pregiudicare la situazione della
ricorrente.
Considerando, come pretende la RI 1, le 26
posizioni più rilevanti dal profilo economico, che corrispondono all'82.5% del
prezzo complessivo da essa offerto, ma soltanto al 76.5% dell'offerta del
consorzio resistente, la graduatoria rimarrebbe comunque immutata (ipotesi 1). Analogo
sarebbe l'esito, non contestato dalla ricorrente, qualora si conteggiassero 79
posizioni che superano l'importo di fr. 1'000.- in almeno una delle offerte
delle prime tre ditte classificate (ipotesi 2). Pur guadagnando una posizione
in classifica, la ricorrente non riuscirebbe a superare il consorzio CO 1, che
continuerebbe ad occupare il primo posto. Invariata rimarrebbe infine la classifica
anche nel caso in cui venissero prese in considerazione le 26 posizioni più rilevanti
dal profilo del prezzo secondo il preventivo allestito dal progettista (ipotesi
3).
Non avendo la ricorrente sollevato la benché
minima contestazione di fronte a questi calcoli prodotti dalla committente con
la risposta, non mette conto di esperire ulteriori verifiche al fine di
eventualmente dimostrare che una diversa scelta delle posizioni da considerare
nell'ambito della valutazione dell'attendibilità dei
prezzi le avrebbe permesso di classificarsi al
primo posto.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro
occasionato ed al valore della commessa (1 mio), è posta a carico della ricorrente,
secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 3
2. CO 2
patrocinata da: PA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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