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Decisione

52.2006.237

Pubblico concorso per i lavori da impresario costruttore (criterio d'aggiudicazione dell'attendibilità dei prezzi)

29 agosto 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 5 maggio

2006 l'CO 2 ha indetto una gara d'appalto, retta dalla LCPubb ed impostata

secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori d'impresario costruttore

necessari per la realizzazione di un nuovo tracciato per cavi 50 KV tra Rivera

e Sigirino (lotto 2; cfr. FU 36/2006 pag. 3018). Il bando di concorso, alla

cifra 5, fissava i seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:

– economicità 50%

– programma lavori 15%

– organizzazione del cantiere 10%

– referenze per lavori analoghi 10%

– attendibilità dei prezzi 10%

– formazione apprendisti 5%

Il 29 maggio 2006 l'CO 2 ha notificato ai

concorrenti che si erano annunciati che i criteri d'aggiudicazione venivano

modificati come segue:

– economicità 50%

– referenze per lavori analoghi 15%

– programma lavori 15%

– formazione apprendisti 5%

– organizzazione del cantiere 15%

Il criterio dell'economicità veniva

suddiviso in due sottocriteri (1.1 ed 1.2), così valutati:

1.1. importo verificato

nota da 1 a 6 (60%)

5 .

(1.3 Pmin - Px ) : 0.3 Pmin

1.2.

attendibilità dei prezzi dell'offerta

nota da 1 a 6 (40%)

valutazione dei prezzi principali delle offerte che

raggiungono la sufficienza nel criterio importo verificato soprattutto in

rapporto ai quantitativi e ai possibili travasi di oneri fra le posizioni del

capitolato.

La valutazione

dell'attendibilità del prezzo avviene verificando circa il 20% delle posizioni

più importanti dal punto di vista economico dell'elenco prezzi producenti circa

l'80% del volume dell'offerta.

Computo

Prezzo medio = ∑ prezzi / n. offerte

Prezzo

medio < + 5% punti 6.0

+

5% < Prezzo medio < + 10% punti

5.5

+

10% < Prezzo medio < + 15% punti

5.0

+

15% < Prezzo medio < + 20% punti

4.5

+

20% < Prezzo medio < + 25% punti

4.0

+

25% < Prezzo medio < + 30% punti

3.5

+

30% < Prezzo medio punti

1.0

B. In tempo

utile, sono pervenute alla committente le offerte di sette imprese di costruzione.

Fra queste, v'erano quella della ricorrente RI 1 di fr. 1'084'327.55 e quella

del consorzio CO 1 di

fr. 1'109'571.36.

Ai fini della valutazione delle offerte dal

profilo dell'attendibilità dei prezzi, l'CO 2 ha preso in considerazione

17 delle 129 posizioni del capitolato, rappresentanti un valore compreso tra il

60 ed il 70% del prezzo totale delle offerte delle ditte classificatesi ai

primi tre posti. Dalla valutazione è scaturita la seguente graduatoria:

Prezzo

Importo

Attendibilità

Referenze

Programma

Termini

Plausibilità

Apprendisti

Cantiere

Impianto

Sicurezza

Disponibilità

Totale

%

50

60

40

15

15

30

70

5

15

30

40

30

CO 1

5.026

5.612

4.147

6.000

5.400

4.000

6.000

4.500

5.700

5.000

6.000

6.000

5.303

__________

4.402

5.004

3.500

6.000

5.400

4.000

6.000

6.000

5.700

5.000

6.000

6.000

5.066

RI 1

4.659

6.000

2.647

6.000

5.400

4.000

6.000

1.000

5.700

5.000

6.000

6.000

4.944

omissis

Fondandosi su queste risultanze, il 7 luglio

2006 l'CO 2 ha aggiudicato la commessa al consorzio CO 1.

C. Contro la

predetta decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e postulando che la commessa le sia aggiudicata.

L'insorgente contesta in sostanza la

valutazione dell'attendibilità dei prezzi operata dalla committente sulla base di appena 17 posizioni, che

oltre a rappresentare poco più del 60% del valore complessivo dell'offerta, non

sono nemmeno le più significative.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone l'CO 2 che rileva anzitutto di aver valutato l'attendibilità dei prezzi prendendo in

considerazione le 17 posizioni più importanti del preventivo allestito dal progettista,

che rappresentano circa il 70% della spesa complessiva preventivata;

preventivo, che è stato depositato in busta chiusa controfirmata dai

partecipanti al sopralluogo. La ricorrente, prosegue, non si classificherebbe

comunque al primo posto nemmeno prendendo in considerazione le 26 posizioni più

rilevanti dal profilo del prezzo, corrispondenti all'82.5% dell'ammontare

complessivo dell'offerta da essa inoltrata. La RI 1, soggiunge l'CO 2, non

potrebbe vincere la gara neppure se si considerassero le 79 posizioni che

superano l'importo di fr. 1'000.- in almeno una delle offerte delle tre ditte

classificatesi ai primi posti.

Anche considerando le 26 posizioni più

rilevanti dal profilo del prezzo secondo il preventivo del progettista, il

risultato non cambierebbe.

Ad identica conclusione perviene il

consorzio aggiudicatario, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con

argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

E. Il 22

agosto 2006 il preventivo del progettista, depositato in busta chiusa, è stato

reso noto alle parti, che non hanno inoltrato osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. La

legittimazione attiva dell'insorgente, partecipante alla gara, è certa (art. 43

PAmm). II ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. II giudizio può

essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). I fatti sono pacifici e le

parti non postulano l'assunzione di particolari prove.

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art.

32.

cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta

più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,

la qualità, il prezzo, l'eco-nomicità, i costi di servizio, il servizio

clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità

ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma

(cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di

importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 5 lett. i RLCPubb

ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sottocriteri

di aggiudicazione in ordine d'importanza con la relativa ponderazione.

L'esigenza di fissare preventivamente i

criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal

principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle

commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti

in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere

indicati già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare,

secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si

impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera.

Attraverso la predeterminazione di tali criteri e del loro ordine d'importanza

viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare

le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di

giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi;

STA 14.6.02 in re D__________ SA; 29.1.02 in re R__________; 26.2.02 in re C__________

sagl). Nel quadro della preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione, il

committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che

intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente,

lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione

dei singoli criteri d'aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte può

essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare

questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare

(STA 11.10.2002 in re V__________ e Ilcc; Peter Galli/André Moser/Elisabeth

Lang, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrechts, Zurigo 2003, n. 443 seg.).

2.2

Nel caso in esame, il criterio d'aggiudicazione

dell'attendibilità dei prezzi è stato introdotto al precipuo scopo di

prevenire travasi d'oneri tra posizioni del capitolato. La modifica dei criteri

d'aggiudicazione e dei fattori di ponderazione, notificata ai concorrenti il 29

maggio 2005, stabiliva che la valutazione avrebbe avuto luogo verificando il

ca. 20% delle posizioni più importanti dal punto di vista economico dell'elenco

prezzi producenti ca. l'80% del volume dell'offerta. Essa precisava inoltre la

scala delle note che sarebbero state assegnate.

Il metodo di

valutazione prospettato si riallaccia essenzialmente al principio di Pareto, ovvero alla legge 80/20, secondo cui, all'interno

di un determinato fenomeno, l'80% dei risultati dipende dal 20% delle

cause (cfr. www.it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_Pareto).

Pur avendo allestito un preventivo, depositato in busta chiusa per definire il limite

di spesa che era disposta a sopportare per i lavori messi a concorso, la

committente non ha definito le posizioni del capitolato che sarebbero state

prese in considerazione per valutare l'attendibilità del prezzo offerto;

cautela, questa, che l'avrebbe messa al riparo da qualsiasi rimprovero di aver preso in considerazione certe posizioni piuttosto

che altre al fine di privilegiare un determinato concorrente. L'CO 2 si è

dunque riservata di scegliere secondo il suo prudente apprezzamento le posizioni

da conteggiare.

3.

Nel caso

concreto, la ricorrente rimprovera all'CO 2 di aver disatteso le modalità di

valutazione del criterio relativo all'attendibilità

dei prezzi, scegliendo un numero di posizioni

inferiore al 20%, fissato dalle prescrizioni di gara, che rappresenta meno del

70% del valore complessivo dell'offerta. La

censura va respinta.

Le ulteriori valutazioni, operate dalla

committente a seguito del ricorso della RI 1 sulla base di tre diverse ipotesi,

permettono in effetti di escludere che l'CO 2 abbia abusato del potere discrezionale

che si era riservata nella scelta delle posizioni da prendere in

considerazione. Nulla permette in particolare anche solo di sospettare che le

posizioni conteggiate siano state scelte al fine precipuo di privilegiare

l'offerta del consorzio resistente o di pregiudicare la situazione della

ricorrente.

Considerando, come pretende la RI 1, le 26

posizioni più rilevanti dal profilo economico, che corrispondono all'82.5% del

prezzo complessivo da essa offerto, ma soltanto al 76.5% dell'offerta del

consorzio resistente, la graduatoria rimarrebbe comunque immutata (ipotesi 1). Analogo

sarebbe l'esito, non contestato dalla ricorrente, qualora si conteggiassero 79

posizioni che superano l'importo di fr. 1'000.- in almeno una delle offerte

delle prime tre ditte classificate (ipotesi 2). Pur guadagnando una posizione

in classifica, la ricorrente non riuscirebbe a superare il consorzio CO 1, che

continuerebbe ad occupare il primo posto. Invariata rimarrebbe infine la classifica

anche nel caso in cui venissero prese in considerazione le 26 posizioni più rilevanti

dal profilo del prezzo secondo il preventivo allestito dal progettista (ipotesi

3).

Non avendo la ricorrente sollevato la benché

minima contestazione di fronte a questi calcoli prodotti dalla committente con

la risposta, non mette conto di esperire ulteriori verifiche al fine di

eventualmente dimostrare che una diversa scelta delle posizioni da considerare

nell'ambito della valutazione dell'attendibilità dei

prezzi le avrebbe permesso di classificarsi al

primo posto.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato ed al valore della commessa (1 mio), è posta a carico della ricorrente,

secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 3

2. CO 2

patrocinata da: PA 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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