52.2006.239
Pubblico concorso per opere da giardiniere
17 agosto 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.239
Data decisione, Autorità:
17.08.2006, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso per opere da giardiniere
AGGIUDICAZIONE
art. 5 let. c LCPUBB
Incarto n.
52.2006.239
Lugano
17 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 luglio 2006 della
RI 1
contro
la decisione 14 luglio 2006 del municipio di CO 2
che esclude la ricorrente dalla gara e delibera alla ditta CO 1 le opere da
giardiniere occorrenti alla nuova scuola elementare di __________;
viste le risposte:
-
4 agosto 2006 della CO
1;
-
7 agosto 2006 del
municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 26
aprile 2006 il municipio di CO 2 ha messo a concorso le opere da giardiniere
occorrenti alla nuova scuola elementare di __________ (FU n. 35/2006, pag.
2908);
che il concorso era retto dalla LCPubb ed
impostato secondo la procedura libera;
che alla posizione 321.310 il capitolato
chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni ufficiali
attestanti il pagamento dei contributi sociali e delle imposte;
che fra le attestazioni da allegare
figuravano anche la dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi
professionali e la dichiarazione della commissione paritetica competente
che attesti il rispetto dei CCL;
che in tempo utile sono pervenute al
municipio le offerte di sei ditte del ramo, fra cui quella della ricorrente di fr.
92'643.60;
che, valutate le offerte pervenutegli, il 23
gennaio 2006 il municipio ha aggiudicato i lavori alla ditta CO 1 per l'importo
Considerandi
di fr. 89'174.05;
che la ditta RI 1 è stata esclusa perché ha
omesso di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei
contributi i professionali ed il rispetto del CCL;
che contro la predetta decisione la RI 1 si
aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
e postulando la riammissione alla gara;
che l'insorgente ammette di non aver
allegato le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei contributi professionali
ed il rispetto del CCL, ma sostiene di non essere stata in grado, perché non ha
aderito al CCL, che non è obbligatorio;
che il municipio sollecita il rigetto
dell'impugnativa obiettando in sostanza che la ricorrente ha omesso di
impugnare tempestivamente la clausola del capitolato che imponeva ai
concorrenti di produrre le dichiarazioni succitate; le eccezioni che solleva contro
la decisione di aggiudicazione sarebbero improponibili;
che la CO 1 si limita a rilevare di aver
conseguito l'aggiudicazione;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara, la
ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione di esclusione dal
concorso; in caso di successo dell'impugnativa, sarà abilitata ad impugnare
anche la decisione di aggiudicazione;
che con questa riserva il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che secondo l'art. 5 lett. c LCPubb, il
committente deve aggiudicare la commessa unicamente ad offerenti che
garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, in
particolare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori
e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti
e mestieri, ritenuto che dove non esistono fanno stato i contratti nazionali
mantello;
che la norma non pretende che i concorrenti
abbiano anche sottoscritto i CCL di categoria; una simile esigenza è contraria
al diritto federale, segnatamente alla legge federale concernente il
conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL, poiché si traduce in
un'elusione delle disposizioni procedurali e materiali che regolano
l'estensione di queste convenzioni (DTF 124 I 107 seg., in particolare consid. 4 c) cc, pag. 116; STA 30.7.2001 in re G.M. consid. 3; M. Wagner,
Baurecht n. 4/99, pag. 139; H. Lang, Offertenbehandlung und Zuschlag im
öffentlichen Beschaffungs-wesen, ZBl 2000, pag. 237 consid. 3 b/cc in fine; P. Gauch / H. Stöckli, Thèses sur le nouveau droit
fédéral des marchés publics, pag. 29 in fine);
che, nel caso concreto, la condizione del capitolato che
impone ai concorrenti di allegare all'offerta una dichiarazione attestante il
rispetto del CCL del ramo dei giardinieri, che non è mai stato dichiarato
obbligatorio, ed una dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento dei
contributi professionali, dovuti soltanto dagli imprenditori convenzionati, preclude
di fatto qualsiasi possibilità di partecipare alla gara alle ditte che non
hanno sottoscritto tale contratto;
che la condizione, contraria al diritto federale, non può
dunque esplicare effetti;
che la mancata impugnazione della relativa clausola del bando
non impedisce affatto alla ricorrente di contestarla in sede di aggiudicazione;
che è ben vero che l'art. 38 cpv. 3 LCPubb impedisce ai concorrenti
di sollevare nell'ambito del ricorso contro l'aggiudicazione eccezioni che non
sono state proposte mediante impugnazione del bando;
che la ricorrente poteva tuttavia supporre che l'obbligo di
produrre le dichiarazioni richieste dalla posizione 321.310 del capitolato
valesse soltanto per i concorrenti che avevano sottoscritto il CCL facoltativo;
che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando
il provvedimento che esclude la ricorrente dalla gara;
che, di conseguenza, va pure annullata la decisione di aggiudicazione;
che gli atti vanno rinviati al municipio, affinché riammessa
la RI 1, statuisca nuovamente sulle due offerte rimaste in gara;
che non avendo la CO 1 resistito al ricorso, la tassa di
giustizia è posta esclusivamente a carico del comune secondo soccombenza (art.
28.
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 14 luglio 2006 del municipio di CO
2 è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al municipio per nuova
decisione.
2. La tassa di
giustizia di fr. 500.- è a carico del comune di CO 2.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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