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Decisione

52.2006.239

Pubblico concorso per opere da giardiniere

17 agosto 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.239

Data decisione, Autorità:

17.08.2006, TRAM

Titolo:

Pubblico concorso per opere da giardiniere

AGGIUDICAZIONE

art. 5 let. c LCPUBB

Incarto n.

52.2006.239

Lugano

17 agosto

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 24 luglio 2006 della

RI 1

contro

la decisione 14 luglio 2006 del municipio di CO 2

che esclude la ricorrente dalla gara e delibera alla ditta CO 1 le opere da

giardiniere occorrenti alla nuova scuola elementare di __________;

viste le risposte:

-

4 agosto 2006 della CO

1;

-

7 agosto 2006 del

municipio di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 26

aprile 2006 il municipio di CO 2 ha messo a concorso le opere da giardiniere

occorrenti alla nuova scuola elementare di __________ (FU n. 35/2006, pag.

2908);

che il concorso era retto dalla LCPubb ed

impostato secondo la procedura libera;

che alla posizione 321.310 il capitolato

chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni ufficiali

attestanti il pagamento dei contributi sociali e delle imposte;

che fra le attestazioni da allegare

figuravano anche la dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi

professionali e la dichiarazione della commissione paritetica competente

che attesti il rispetto dei CCL;

che in tempo utile sono pervenute al

municipio le offerte di sei ditte del ramo, fra cui quella della ricorrente di fr.

92'643.60;

che, valutate le offerte pervenutegli, il 23

gennaio 2006 il municipio ha aggiudicato i lavori alla ditta CO 1 per l'importo

Considerandi

di fr. 89'174.05;

che la ditta RI 1 è stata esclusa perché ha

omesso di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei

contributi i professionali ed il rispetto del CCL;

che contro la predetta decisione la RI 1 si

aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento

e postulando la riammissione alla gara;

che l'insorgente ammette di non aver

allegato le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei contributi professionali

ed il rispetto del CCL, ma sostiene di non essere stata in grado, perché non ha

aderito al CCL, che non è obbligatorio;

che il municipio sollecita il rigetto

dell'impugnativa obiettando in sostanza che la ricorrente ha omesso di

impugnare tempestivamente la clausola del capitolato che imponeva ai

concorrenti di produrre le dichiarazioni succitate; le eccezioni che solleva contro

la decisione di aggiudicazione sarebbero improponibili;

che la CO 1 si limita a rilevare di aver

conseguito l'aggiudicazione;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara, la

ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione di esclusione dal

concorso; in caso di successo dell'impugnativa, sarà abilitata ad impugnare

anche la decisione di aggiudicazione;

che con questa riserva il ricorso,

tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che secondo l'art. 5 lett. c LCPubb, il

committente deve aggiudicare la commessa unicamente ad offerenti che

garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, in

particolare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori

e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti

e mestieri, ritenuto che dove non esistono fanno stato i contratti nazionali

mantello;

che la norma non pretende che i concorrenti

abbiano anche sottoscritto i CCL di categoria; una simile esigenza è contraria

al diritto federale, segnatamente alla legge federale concernente il

conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL, poiché si traduce in

un'elusione delle disposizioni procedurali e materiali che regolano

l'estensione di queste convenzioni (DTF 124 I 107 seg., in particolare consid. 4 c) cc, pag. 116; STA 30.7.2001 in re G.M. consid. 3; M. Wagner,

Baurecht n. 4/99, pag. 139; H. Lang, Offertenbehandlung und Zuschlag im

öffentlichen Beschaffungs-wesen, ZBl 2000, pag. 237 consid. 3 b/cc in fine; P. Gauch / H. Stöckli, Thèses sur le nouveau droit

fédéral des marchés publics, pag. 29 in fine);

che, nel caso concreto, la condizione del capitolato che

impone ai concorrenti di allegare all'offerta una dichiarazione attestante il

rispetto del CCL del ramo dei giardinieri, che non è mai stato dichiarato

obbligatorio, ed una dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento dei

contributi professionali, dovuti soltanto dagli imprenditori convenzionati, preclude

di fatto qualsiasi possibilità di partecipare alla gara alle ditte che non

hanno sottoscritto tale contratto;

che la condizione, contraria al diritto federale, non può

dunque esplicare effetti;

che la mancata impugnazione della relativa clausola del bando

non impedisce affatto alla ricorrente di contestarla in sede di aggiudicazione;

che è ben vero che l'art. 38 cpv. 3 LCPubb impedisce ai concorrenti

di sollevare nell'ambito del ricorso contro l'aggiudicazione eccezioni che non

sono state proposte mediante impugnazione del bando;

che la ricorrente poteva tuttavia supporre che l'obbligo di

produrre le dichiarazioni richieste dalla posizione 321.310 del capitolato

valesse soltanto per i concorrenti che avevano sottoscritto il CCL facoltativo;

che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando

il provvedimento che esclude la ricorrente dalla gara;

che, di conseguenza, va pure annullata la decisione di aggiudicazione;

che gli atti vanno rinviati al municipio, affinché riammessa

la RI 1, statuisca nuovamente sulle due offerte rimaste in gara;

che non avendo la CO 1 resistito al ricorso, la tassa di

giustizia è posta esclusivamente a carico del comune secondo soccombenza (art.

28.

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 14 luglio 2006 del municipio di CO

2 è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al municipio per nuova

decisione.

2. La tassa di

giustizia di fr. 500.- è a carico del comune di CO 2.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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