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Decisione

52.2006.24

Ripetibili a carico di un comune soccombente per ritardata giustizia

21 marzo 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.24

Data decisione, Autorità:

21.03.2006, TRAM

Titolo:

Ripetibili a carico di un comune soccombente per ritardata giustizia

RIPETIBILI

art. 12 LE

art. 13 LE

art. 31 LPAMM

Incarto n.

52.2006.24

Lugano

21 marzo 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Micol Morganti, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 16 gennaio 2006 del

RI 1

patrocinato da: PA 1

contro

la decisione 20 dicembre 2005 del Consiglio di Stato

(n. 6220) che ha stralciato dai ruoli il ricorso presentato dalla CO 1 per

ritardata giustizia (limitatamente al dispositivo n. 3 concernente l'attribuzione

di un indennità per ripetibili alla controparte);

viste le risposte:

- 31 gennaio 2006 della CO

1;

- 7 febbraio 2006 del CO 3;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 6

luglio 2005, a seguito di vicissitudini che non occorre qui rievocare, la CO 1

ha chiesto il rilascio secondo la procedura della notifica di una licenza

edilizia per il rinnovo e la trasformazione di uno stabile al mappale n. __________

RF di Lumino;

che, con decisione 25 agosto 2005, il

Dipartimento del territorio ha definitivamente sancito che la procedura

applicabile al caso concreto era quella della notifica di costruzione;

che, dopo numerosi solleciti per la

pubblicazione della domanda avvenuta il 13 settembre 2005 e l'evasione dellCO 1

ha inoltrato presso il CO 3 un ricorso per ritardata giustizia;

che, con decisione 22 novembre 2005 il

comune ha negato il rilascio della licenza edilizia rilevando la lacunosità

della domanda;

che, con risoluzione 20 dicembre 2005 il

Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli il ricorso per ritardata giustizia poiché

divenuto privo di oggetto;

che il Governo ha comunque constatato che,

nonostante la semplicità del caso, il municipio avrebbe ritardato senza validi

motivi l'esame della domanda di costruzione;

che non sono state prelevate spese e tasse

di giustizia; il comune è stato però condannato a pagare alla CO 1 un'indennità

di fr. 300.- a titolo di ripetibili;

che il comune si aggrava ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento del dispositivo n.

3 che lo condanna al pagamento di un'indennità per ripetibili, in quanto l'evasione

della domanda di costruzione avrebbe richiesto un esame approfondito poichè

carente e inerente pure altri interventi;

che all'accoglimento del ricorso si oppone

il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni; del medesimo

avviso è la CO 1 con argomenti di cui si dirà se del caso in seguito;

considerato, in

diritto

Considerandi

che un

decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o mancanza d'interesse

giuridico ha portata meramente dichiarativa, l'autorità o il giudice

limitandosi con tale atto a constatare la fine del processo;

che il decreto di stralcio può essere

impugnato in materia di spese e ripetibili oppure riguardo all'esistenza del

motivo che ha posto termine alla lite;

che nella misura in cui il ricorrente

contesta l'addebito delle ripetibili, il ricorso è quindi ricevibile ex art. 21

LE;

che oggetto della presente contestazione è

unicamente la questione inerente alla condanna del comune ricorrente al versamento

di riCO 1;

che, giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di

Stato quale autorità di ricorso condanna la parte soccombente al pagamento di

un'indennità alla controparte, solo nella misura in cui questa ne ha fatto

richiesta (STA del 2 luglio 2003 in re M.);

che la CO 1, patrocinata da un legale, ha

espressamente chiesto l'attribuzione di ripetibili;

che soccombente è la parte o il soggetto del

rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente

o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente

resistito al ricorso (RDAT 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 31);

che l'indennità per ripetibili deve essere

adeguatamente commisurata alle spese occasionate dal soccombente alla

controparte per la difesa dei suoi interessi (RDAT II-1994 n 12);

che, procedendo da apprezzamento, la

determinazione delle ripetibili è sindacabile da parte di questo tribunale

soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto

sotto il profilo dell'abuso di potere; in altri termini, soltanto quando appare

insostenibile;

che, in caso di stralcio in una procedura

ricorsuale per ritardata o denegata giustizia, l'autorità giudicante deve

statuire sulle spese processuali e ripetibili, pronunciandosi, almeno

sommariamente, sull'esito verosimile dell'impugnativa e vagliando cioè se il

ritardo frapposto all'evasione della pratica è stato costitutivo o meno di un

diniego di giustizia formale: e in caso affermativo la parte ricorrente dev'essere

trattata come parte vincente nell'ambito della procedura di ricorso per

denegata o protratta giustizia ed ha quindi diritto – se rappresentata da un

avvocato o da un mandatario professionale – ad un'indennità per ripetibili in

base all'art. 31 PAmm (Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad Art. 45 n. 7 e giurisprudenza ivi contenuta);

che l'ente pubblico che non compare in lite

a difesa di suoi interessi particolari è di regola esentato, in caso di

soccombenza , dal pagamento di una tassa di giustizia; le ripetibili gli sono

invece addossate;

che nel caso concreto contestata è

essenzialmente la soccombenza del comune dinanzi alla precedente istanza di

giudizio; secondo il ricorrente la complessità della fattispecie, in particolare

in relazione alle precedenti domande di costruzione ritirateCO 1, alle

opposizione pervenute e alla lacunosità della documentazione presentata, non

avrebbe permesso un'evasione della pratica più celere;

che gli argomenti addotti dal municipio non

possono essere condivisi;

che dagli atti emerge che tra la richiesta

presentata dalla CO 1 e la pubblicazione della medesima sono trascorsi più di

due mesi e altrettanti ne sono passati fino al rilascio di una decisione formale

in merito alla licenza edilizia; a seguito della decisione inappellabile del

Dipartimento del territorio non si giustifica il ritardo con cui il municipio

ha proceduto alla pubblicazione della domanda di costruzione, tanto più che la

richiesta di completazione della stessa è stata prontamente evasa;

che, proprio perchè negata la licenza

edilizia per motivi essenzialmente formali, ovverosia per la carente

documentazione, il comune avrebbe dovuto decidere in maniera più celere;

che pur essendo i termini per la

pubblicazione (art. 12 LE) e per la decisione (art. 13 LE) dei termini d'ordine,

il municipio non può però lasciar trascorrere un lasso di tempo eccessivo per

decidere; se viene lasciato trascorrere abusivamente un termine d'ordine, senza

agire del tutto o agendo con lentezza ingiustificata, può infatti essere adita

l'autorità di ricorso per denegata o ritardata giustizia (Adelio Scolari, Commentario,

ad art. 10 LE);

che, viste le circostanze, è dunque senza

incorrere in una violazione dell'art. 31 PAmm che la precedente autorità di

giudizio ha considerato il comune quale parte soccombente del procedimento,

condannandolo a versare un'indennità per ripetibili alla controparte;

che oltretutto, stabilendo in fr. 300.- l'ammontare

di detta indennità, il Consiglio di Stato non ha affatto abusato dell'ampio

margine di apprezzamento che gli spetta nella determinazione delle ripetibili;

che, stante quanto precede il presente

ricorso deve pertanto essere respinto, siccome infondato;

che la tassa di giustizia e le spese sono

poste a carico del RI 1, essendo esso comparso in causa nel caso concreto per

tutelare i suoi particolari interessi e non soltanto per motivi derivanti dalla

sua funzione (art. 28 PAmm; cfr. RDAT I-1993 n. 19);

che il ricorrCO 1, assistita da un avvocato

iscritto nell'apposito registro, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili

di questa sede (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 12, 13 LE; 18, 28, 31, 45, 46, 60 e 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste a carico del RI 1 il quale rifonderà

alla CO 1 il medesimo importo a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

patr. da: avv. Mattia Guerra, 6900 Massagno;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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