52.2006.24
Ripetibili a carico di un comune soccombente per ritardata giustizia
21 marzo 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.24
Data decisione, Autorità:
21.03.2006, TRAM
Titolo:
Ripetibili a carico di un comune soccombente per ritardata giustizia
RIPETIBILI
art. 12 LE
art. 13 LE
art. 31 LPAMM
Incarto n.
52.2006.24
Lugano
21 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Micol Morganti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 gennaio 2006 del
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 20 dicembre 2005 del Consiglio di Stato
(n. 6220) che ha stralciato dai ruoli il ricorso presentato dalla CO 1 per
ritardata giustizia (limitatamente al dispositivo n. 3 concernente l'attribuzione
di un indennità per ripetibili alla controparte);
viste le risposte:
- 31 gennaio 2006 della CO
1;
- 7 febbraio 2006 del CO 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 6
luglio 2005, a seguito di vicissitudini che non occorre qui rievocare, la CO 1
ha chiesto il rilascio secondo la procedura della notifica di una licenza
edilizia per il rinnovo e la trasformazione di uno stabile al mappale n. __________
RF di Lumino;
che, con decisione 25 agosto 2005, il
Dipartimento del territorio ha definitivamente sancito che la procedura
applicabile al caso concreto era quella della notifica di costruzione;
che, dopo numerosi solleciti per la
pubblicazione della domanda avvenuta il 13 settembre 2005 e l'evasione dellCO 1
ha inoltrato presso il CO 3 un ricorso per ritardata giustizia;
che, con decisione 22 novembre 2005 il
comune ha negato il rilascio della licenza edilizia rilevando la lacunosità
della domanda;
che, con risoluzione 20 dicembre 2005 il
Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli il ricorso per ritardata giustizia poiché
divenuto privo di oggetto;
che il Governo ha comunque constatato che,
nonostante la semplicità del caso, il municipio avrebbe ritardato senza validi
motivi l'esame della domanda di costruzione;
che non sono state prelevate spese e tasse
di giustizia; il comune è stato però condannato a pagare alla CO 1 un'indennità
di fr. 300.- a titolo di ripetibili;
che il comune si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento del dispositivo n.
3 che lo condanna al pagamento di un'indennità per ripetibili, in quanto l'evasione
della domanda di costruzione avrebbe richiesto un esame approfondito poichè
carente e inerente pure altri interventi;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni; del medesimo
avviso è la CO 1 con argomenti di cui si dirà se del caso in seguito;
considerato, in
diritto
Considerandi
che un
decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o mancanza d'interesse
giuridico ha portata meramente dichiarativa, l'autorità o il giudice
limitandosi con tale atto a constatare la fine del processo;
che il decreto di stralcio può essere
impugnato in materia di spese e ripetibili oppure riguardo all'esistenza del
motivo che ha posto termine alla lite;
che nella misura in cui il ricorrente
contesta l'addebito delle ripetibili, il ricorso è quindi ricevibile ex art. 21
LE;
che oggetto della presente contestazione è
unicamente la questione inerente alla condanna del comune ricorrente al versamento
di riCO 1;
che, giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di
Stato quale autorità di ricorso condanna la parte soccombente al pagamento di
un'indennità alla controparte, solo nella misura in cui questa ne ha fatto
richiesta (STA del 2 luglio 2003 in re M.);
che la CO 1, patrocinata da un legale, ha
espressamente chiesto l'attribuzione di ripetibili;
che soccombente è la parte o il soggetto del
rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente
o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente
resistito al ricorso (RDAT 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 31);
che l'indennità per ripetibili deve essere
adeguatamente commisurata alle spese occasionate dal soccombente alla
controparte per la difesa dei suoi interessi (RDAT II-1994 n 12);
che, procedendo da apprezzamento, la
determinazione delle ripetibili è sindacabile da parte di questo tribunale
soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto
sotto il profilo dell'abuso di potere; in altri termini, soltanto quando appare
insostenibile;
che, in caso di stralcio in una procedura
ricorsuale per ritardata o denegata giustizia, l'autorità giudicante deve
statuire sulle spese processuali e ripetibili, pronunciandosi, almeno
sommariamente, sull'esito verosimile dell'impugnativa e vagliando cioè se il
ritardo frapposto all'evasione della pratica è stato costitutivo o meno di un
diniego di giustizia formale: e in caso affermativo la parte ricorrente dev'essere
trattata come parte vincente nell'ambito della procedura di ricorso per
denegata o protratta giustizia ed ha quindi diritto – se rappresentata da un
avvocato o da un mandatario professionale – ad un'indennità per ripetibili in
base all'art. 31 PAmm (Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad Art. 45 n. 7 e giurisprudenza ivi contenuta);
che l'ente pubblico che non compare in lite
a difesa di suoi interessi particolari è di regola esentato, in caso di
soccombenza , dal pagamento di una tassa di giustizia; le ripetibili gli sono
invece addossate;
che nel caso concreto contestata è
essenzialmente la soccombenza del comune dinanzi alla precedente istanza di
giudizio; secondo il ricorrente la complessità della fattispecie, in particolare
in relazione alle precedenti domande di costruzione ritirateCO 1, alle
opposizione pervenute e alla lacunosità della documentazione presentata, non
avrebbe permesso un'evasione della pratica più celere;
che gli argomenti addotti dal municipio non
possono essere condivisi;
che dagli atti emerge che tra la richiesta
presentata dalla CO 1 e la pubblicazione della medesima sono trascorsi più di
due mesi e altrettanti ne sono passati fino al rilascio di una decisione formale
in merito alla licenza edilizia; a seguito della decisione inappellabile del
Dipartimento del territorio non si giustifica il ritardo con cui il municipio
ha proceduto alla pubblicazione della domanda di costruzione, tanto più che la
richiesta di completazione della stessa è stata prontamente evasa;
che, proprio perchè negata la licenza
edilizia per motivi essenzialmente formali, ovverosia per la carente
documentazione, il comune avrebbe dovuto decidere in maniera più celere;
che pur essendo i termini per la
pubblicazione (art. 12 LE) e per la decisione (art. 13 LE) dei termini d'ordine,
il municipio non può però lasciar trascorrere un lasso di tempo eccessivo per
decidere; se viene lasciato trascorrere abusivamente un termine d'ordine, senza
agire del tutto o agendo con lentezza ingiustificata, può infatti essere adita
l'autorità di ricorso per denegata o ritardata giustizia (Adelio Scolari, Commentario,
ad art. 10 LE);
che, viste le circostanze, è dunque senza
incorrere in una violazione dell'art. 31 PAmm che la precedente autorità di
giudizio ha considerato il comune quale parte soccombente del procedimento,
condannandolo a versare un'indennità per ripetibili alla controparte;
che oltretutto, stabilendo in fr. 300.- l'ammontare
di detta indennità, il Consiglio di Stato non ha affatto abusato dell'ampio
margine di apprezzamento che gli spetta nella determinazione delle ripetibili;
che, stante quanto precede il presente
ricorso deve pertanto essere respinto, siccome infondato;
che la tassa di giustizia e le spese sono
poste a carico del RI 1, essendo esso comparso in causa nel caso concreto per
tutelare i suoi particolari interessi e non soltanto per motivi derivanti dalla
sua funzione (art. 28 PAmm; cfr. RDAT I-1993 n. 19);
che il ricorrCO 1, assistita da un avvocato
iscritto nell'apposito registro, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili
di questa sede (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 12, 13 LE; 18, 28, 31, 45, 46, 60 e 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste a carico del RI 1 il quale rifonderà
alla CO 1 il medesimo importo a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
patr. da: avv. Mattia Guerra, 6900 Massagno;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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