52.2006.241
Aggiudicazione in affitto di un'azienda agricola patriziale
20 ottobre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2006.241
Data decisione, Autorità:
20.10.2006, TRAM
Titolo:
Aggiudicazione in affitto di un'azienda agricola patriziale
PATRIZIATO
art. 12 LOP
art. 14 LOP
Incarto n.
52.2006.241
Lugano
20 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 luglio 2006 del
RI 1
contro
la decisione 12 luglio 2006 (n. 3482) del Consiglio
di Stato, che ha accolto il ricorso presentato da CO 1 contro la risoluzione
25 aprile 2006 con cui RI 1 ha aggiudicato a CO 2 l'affitto dell'azienda agricola
__________;
viste le risposte:
- 2 agosto 2006 di CO 2;
- 12 agosto 2006 di CO 1;
- 22 agosto 2006 del Consiglio
di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 24 marzo 2006 il RI 1 ha indetto un pubblico concorso per l'affitto
dell'azienda agricola __________ (FU 24/2006 p. __________).
Il bando precisava che la delibera sarebbe
stata effettuata ad esclusivo giudizio dell'ufficio patriziale, tenuto
comunque conto delle capacità organizzative e dell'esperienza dei singoli concorrenti
nella conduzione di un'azienda agricola, nell'allevamento di bovini e nella
campicoltura.
B. Nel termine prestabilito sono pervenute al patriziato numerose
offerte, tra cui quelle di CO 2 e della resistente CO 1.
Ritenendo
che il miglior offerente fosse CO 2, con risoluzione 24 aprile 2006 l'ufficio
patriziale gli ha aggiudicato l'affitto della masseria.
C. Con
giudizio 12 luglio 2006 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato la suddetta
delibera, accogliendo il ricorso interposto da CO 1.
Evase alcune censure ricorsuali relative al
bando di concorso, L'Esecutivo cantonale ha in sostanza ritenuto che l'ufficio
patriziale non avesse minimamente ponderato i criteri di valutazione ivi
espressi. L'aggiudicazione violerebbe perciò il principio della parità di
trattamento dei concorrenti. Andrebbe comunque censurata siccome avvenuta senza
utilizzare quale criterio di valutazione il canone d'affitto.
D. Contro il suddetto giudicato governativo il RI 1 insorge ora davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della
risoluzione patriziale.
Il patriziato
rileva che il giudizio impugnato si porrebbe in contraddizione con un precedente
analogo in cui il Consiglio di Stato ha però negato la necessità di indicare
nel bando di concorso il canone d'affitto quale criterio d'aggiudicazione. Il
ricorrente afferma poi sommariamente che CO 2 vanta una lunga esperienza in
campo agricolo e nell'allevamento di bestiame, maturata in seno alla famiglia
contadina. Considerata in particolare la sua giovane età ed il fatto che egli
dovrà abbandonare le superfici agricole attualmente gestite a causa dell'avanzamento
del cantiere Alptransit, l'aggiudicazione sarebbe incontestabile.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e
CO 1, con argomenti che verranno eventualmente analizzati nel seguito. CO 2
chiede invece la conferma della risoluzione patriziale.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale
amministrativo (art. 146 cpv. 1 LOC), la legittimazione attiva del
patriziato ricorrente (art. 147 lett. b LOP) e la tempestività del gravame
(art. 46 PAmm) sono certe.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. 2.1. Ai
sensi dell'art. 12 cpv. 1 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei
beni di proprietà del patriziato devono essere fatti per pubblico concorso. La
norma persegue un duplice scopo. Da un lato mira a salvaguardare l'interesse
della comunità, permettendo all'ente pubblico di scegliere l'offerta più
vantaggiosa, dall'altro tende invece ad assicurare a tutti i concorrenti le
stesse possibilità di riuscita.
La legge
si limita ad indicare che l'aggiudicazione deve essere fatta al miglior offerente
(art. 14 cpv. 1 LOP), senza alcun accenno ai criteri applicabili per la
valutazione delle offerte. Il patriziato è quindi libero di prestabilire i
criteri di aggiudicazione nel bando di concorso o di rinunciare a qualsiasi
predeterminazione in tal senso. Il bando rappresenta la lex specialis
del procedimento concorsuale ed è vincolante tanto per i concorrenti quanto per
l'ente pubblico. Se nel bando vengono indicati dei criteri di aggiudicazione -
di regola in ordine di importanza, per ragioni dedotte dal principio di
trasparenza - i concorrenti acquisiscono posizioni di legittima aspettativa
circa l'ossequio delle regole esposte. In sede di delibera l'amministrazione
patriziale non può quindi disattendere le condizioni del bando, rispettivamente
Fatti
i criteri di aggiudicazione ivi contenuti, senza violare il principio della
buona fede e della parità di trattamento dei concorrenti.
2.2. In concreto, il bando pubblicato dal RI
1 indicava che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta a sua discrezione, valutando
comunque le capacità organizzative e l'esperienza dei singoli concorrenti nella
conduzione di un'azienda agricola, nell'allevamento di bovini e nella
campicoltura. Criteri, questi, che avrebbero indotto qualsiasi candidato a
supporre legittimamente che l'affitto della masseria sarebbe stato aggiudicato
alla miglior offerta, ovvero a quella meglio aderente al ventaglio dei
requisiti previsti. L'ufficio patriziale di __________ non ha tuttavia
minimamente tenuto conto delle indicazioni vincolanti fornite nel bando e non
Considerandi
ne ha fornito ragione né nella propria decisione, né negli allegati di causa.
In questa sede il patriziato si limita infatti ad affermare del tutto
genericamente che CO 2 sarebbe stato il candidato più idoneo, in quanto
cresciuto in una famiglia di contadini attivi nell'allevamento di bovini a
stabulazione fissa e libera. Giustifica inoltre la propria scelta in base a
criteri (ovvero età del candidato e necessità oggettiva a seguito dell'avanzamento
del cantiere Alptransit) nemmeno previsti dal bando di concorso.
Se ne
deve dedurre che la controversa delibera va censurata siccome fondata su
valutazioni che, ignorando completamente i criteri stabiliti nel bando di
concorso, offendono il principio della parità di trattamento.
3.
In esito ai precedenti considerandi, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico del
patriziato secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9 Cost.; 12, 14, 146, 147 LOP; 3, 18,
28, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.– è a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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