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Decisione

52.2006.242

Domanda di costruzione in sanatoria per la costruzione di una casa d'abitazione al posto di un rustico demolito (decisione governativa di rinvio)

6 ottobre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.242

Data decisione, Autorità:

06.10.2006, TRAM

Titolo:

Domanda di costruzione in sanatoria per la costruzione di una casa d'abitazione al posto di un rustico demolito (decisione governativa di rinvio)

DECISIONE INCIDENTALE

art. 21 LE

art. 44 LPAMM

Incarto n.

52.2006.242

Lugano

6 ottobre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 luglio 2006 di

RI 1

RI 2

contro

la decisione 11 luglio 2006 del Consiglio

di Stato (n. 3376) che accoglie l'impugnativa presentata da CO 2 contro la

decisione 21 novembre 2005 del municipio di CO 1 che respinge la domanda di

costruzione per cambiare la destinazione di un edificio situato fuori della

zona edificabile (part. 1913);

viste le risposte:

- 25 agosto 2006 del

Dipartimento del territorio, servizi generali UDC, Bellinzona;

- 30 agosto 2006 di CO 2;

- 31 agosto 2006 del

municipio di CO 1;

- 5 settembre 2006 del

Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 13

agosto 1991 l'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha rilasciato a __________

l'autorizzazione cantonale a costruire per ristrutturare a scopo agricolo una

vecchia stalla/fienile, situata a CO 1, fuori della zona edificabile in

località __________ (part. 1913);

che il rustico, apparentemente situato in

zona boschiva, è stato successivamente demolito;

che, senza alcun permesso, __________ ha

costruito al posto del rustico una casa d'abitazione di maggiori dimensioni,

dotata di strada d'accesso e di autorimessa sotterranea;

che nel 1998 la casa è stata venduta al

resistente CO 2;

che dopo vicissitudini che non occorre

riassumere, il 5 luglio 2005 CO 2 ha chiesto al municipio di rilasciargli il

permesso in sanatoria per tutti gli interventi realizzati abusivamente sul

fondo;

che, oltre ai vicini qui ricorrenti, alla

domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo palesemente

insoddisfatte le condizioni fissate dall'art. 24 LPT per il rilascio di

un'autorizzazione in sanatoria;

che con decisione 21 novembre 2005 il

municipio ha respinto la domanda di costruzione in sanatoria;

Considerandi

che con giudizio 11 luglio 2006 il Consiglio

di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di

esso inoltrata dall'istante in licenza;

che, rilevata una carenza di motivazione, il

Governo ha in sostanza ritenuto che il Dipartimento del territorio avesse

omesso di esaminare la domanda dal profilo del diritto disciplinante l'attività

edilizia fuori della zona edificabile in vigore sino al 1° settembre 2000;

che il Consiglio di Stato ha inoltre

rilevato che il Dipartimento del territorio si era pronunciato anche sulla

legittimità di un vigneto, non contemplato dalla domanda di costruzione, che

era stato realizzato sul terreno adiacente;

che, di conseguenza, gli atti sono stati

rinviati al Dipartimento del territorio, affinché emettesse un nuovo avviso

debitamente motivato;

che contro il predetto giudizio gli

opponenti RI 1 e RI 2 sono insorti innanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, dichiarando di non sollevare alcuna eccezione in relazione

alla casa che è già stata costruita, comprese le infrastrutture attorno ad essa;

che gli insorgenti si limitano a chiedere di

mettere in ordine, rispettivamente di risolvere legalmente i problemi di

allacciamento non ancora risolti in riferimento alla situazione del fondo fuori

della zona edificabile e in zona boschiva;

che all'accoglimento del ricorso si oppone

il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;

che il Dipartimento del territorio si limita

a rilevare la gravità degli abusi commessi sul fondo, osservando che CO 2 ha

convenuto in giudizio lo Stato davanti alla Pretura di Bellinzona chiedendo un

risarcimento danni di fr. 1'100'000;

che il municipio di CO 1 si rimette al

giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, mentre CO 2 chiede il rigetto

dell'impugnativa con argomenti che saranno semmai discussi qui appresso;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

che in quanto opponenti e proprietari di un

fondo vicino, i ricorrenti sono di principio legittimati a ricorrere;

che, da questo profilo, il ricorso,

tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti;

che, giusta l’art. 58 PAmm, se il Consiglio

di Stato annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia gli

atti all’i-stanza inferiore per nuova decisione;

che i motivi posti a fondamento del giudizio

di rinvio sono vincolanti tanto per l’istanza inferiore alla quale la causa

viene rinviata, quanto per l’autorità di ricorso in caso di ulteriore

impugnativa interposta contro la nuova decisione (Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 58 PAmm n. 1 b);

che le decisioni con cui l’autorità di

ricorso rinvia la causa all’i-stanza inferiore per nuovo giudizio sono di natura

incidentale o definitiva a seconda del loro contenuto concreto (Borghi/Corti,

op. cit., ad art. 44 PAmm n. 2 lett. c);

che le decisioni di rinvio sono incidentali

- e pertanto impugnabili solo se provocano al ricorrente un danno non

altrimenti riparabile (art. 44 PAmm) - quando non esplicano effetti di cosa

giudicata;

che tali decisioni sono invece definitive -

e quindi normalmente impugnabili - se statuiscono in modo vincolante su

determinate questioni, soprattutto di merito (DTF 127 I 92 consid. 1a e b; 120

Ib 97 consid. 1b pag. 99, 118 Ib 196 consid. 1b pag. 327; 107 Ib 341 consid. 1; REPRAX 2002, 35; BEZ 2000 n. 54 consid. 3bb; LVGE 1994 n. 1

consid. Cc; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, n. 42 B IV; Thomas Merkli/Arthur

Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege

im Kanton Bern, art. 56 n. 1, 49 n. 15);

che, nel caso concreto, il giudizio

governativo impugnato non si pronuncia in modo vincolante per l'autorità inferiore

sulla legittimità sostanziale del grave ed evidente abuso edilizio,

verificatosi sul fondo del resistente, realizzando senza alcun permesso importanti

opere edilizie;

che la decisione del Consiglio di Stato si

limita infatti a rinviare gli atti al Dipartimento del territorio affinché

statuisca sulla conformità degli interventi con il diritto che disciplinava

l'attività edilizia fuori della zona edificabile sino al 31 agosto 2000;

che il giudizio impugnato è dunque di natura

incidentale (art. 44 PAmm);

che il giudizio non arreca alcun danno

irreparabile ai vicini opponenti e qui ricorrenti;

che il ricorso va dunque respinto siccome

irricevibile;

che, dato il carattere dilatorio del giudizio impugnato, si

prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

che le ripetibili sono invece poste a carico dei ricorrenti;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. I ricorrenti rifonderanno fr. 200.- al resistente a

titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

2 patrocinato da: PA 1

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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