52.2006.242
Domanda di costruzione in sanatoria per la costruzione di una casa d'abitazione al posto di un rustico demolito (decisione governativa di rinvio)
6 ottobre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.242
Data decisione, Autorità:
06.10.2006, TRAM
Titolo:
Domanda di costruzione in sanatoria per la costruzione di una casa d'abitazione al posto di un rustico demolito (decisione governativa di rinvio)
DECISIONE INCIDENTALE
art. 21 LE
art. 44 LPAMM
Incarto n.
52.2006.242
Lugano
6 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 luglio 2006 di
RI 1
RI 2
contro
la decisione 11 luglio 2006 del Consiglio
di Stato (n. 3376) che accoglie l'impugnativa presentata da CO 2 contro la
decisione 21 novembre 2005 del municipio di CO 1 che respinge la domanda di
costruzione per cambiare la destinazione di un edificio situato fuori della
zona edificabile (part. 1913);
viste le risposte:
- 25 agosto 2006 del
Dipartimento del territorio, servizi generali UDC, Bellinzona;
- 30 agosto 2006 di CO 2;
- 31 agosto 2006 del
municipio di CO 1;
- 5 settembre 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 13
agosto 1991 l'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha rilasciato a __________
l'autorizzazione cantonale a costruire per ristrutturare a scopo agricolo una
vecchia stalla/fienile, situata a CO 1, fuori della zona edificabile in
località __________ (part. 1913);
che il rustico, apparentemente situato in
zona boschiva, è stato successivamente demolito;
che, senza alcun permesso, __________ ha
costruito al posto del rustico una casa d'abitazione di maggiori dimensioni,
dotata di strada d'accesso e di autorimessa sotterranea;
che nel 1998 la casa è stata venduta al
resistente CO 2;
che dopo vicissitudini che non occorre
riassumere, il 5 luglio 2005 CO 2 ha chiesto al municipio di rilasciargli il
permesso in sanatoria per tutti gli interventi realizzati abusivamente sul
fondo;
che, oltre ai vicini qui ricorrenti, alla
domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo palesemente
insoddisfatte le condizioni fissate dall'art. 24 LPT per il rilascio di
un'autorizzazione in sanatoria;
che con decisione 21 novembre 2005 il
municipio ha respinto la domanda di costruzione in sanatoria;
Considerandi
che con giudizio 11 luglio 2006 il Consiglio
di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di
esso inoltrata dall'istante in licenza;
che, rilevata una carenza di motivazione, il
Governo ha in sostanza ritenuto che il Dipartimento del territorio avesse
omesso di esaminare la domanda dal profilo del diritto disciplinante l'attività
edilizia fuori della zona edificabile in vigore sino al 1° settembre 2000;
che il Consiglio di Stato ha inoltre
rilevato che il Dipartimento del territorio si era pronunciato anche sulla
legittimità di un vigneto, non contemplato dalla domanda di costruzione, che
era stato realizzato sul terreno adiacente;
che, di conseguenza, gli atti sono stati
rinviati al Dipartimento del territorio, affinché emettesse un nuovo avviso
debitamente motivato;
che contro il predetto giudizio gli
opponenti RI 1 e RI 2 sono insorti innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, dichiarando di non sollevare alcuna eccezione in relazione
alla casa che è già stata costruita, comprese le infrastrutture attorno ad essa;
che gli insorgenti si limitano a chiedere di
mettere in ordine, rispettivamente di risolvere legalmente i problemi di
allacciamento non ancora risolti in riferimento alla situazione del fondo fuori
della zona edificabile e in zona boschiva;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;
che il Dipartimento del territorio si limita
a rilevare la gravità degli abusi commessi sul fondo, osservando che CO 2 ha
convenuto in giudizio lo Stato davanti alla Pretura di Bellinzona chiedendo un
risarcimento danni di fr. 1'100'000;
che il municipio di CO 1 si rimette al
giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, mentre CO 2 chiede il rigetto
dell'impugnativa con argomenti che saranno semmai discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che in quanto opponenti e proprietari di un
fondo vicino, i ricorrenti sono di principio legittimati a ricorrere;
che, da questo profilo, il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti;
che, giusta l’art. 58 PAmm, se il Consiglio
di Stato annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia gli
atti all’i-stanza inferiore per nuova decisione;
che i motivi posti a fondamento del giudizio
di rinvio sono vincolanti tanto per l’istanza inferiore alla quale la causa
viene rinviata, quanto per l’autorità di ricorso in caso di ulteriore
impugnativa interposta contro la nuova decisione (Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 58 PAmm n. 1 b);
che le decisioni con cui l’autorità di
ricorso rinvia la causa all’i-stanza inferiore per nuovo giudizio sono di natura
incidentale o definitiva a seconda del loro contenuto concreto (Borghi/Corti,
op. cit., ad art. 44 PAmm n. 2 lett. c);
che le decisioni di rinvio sono incidentali
- e pertanto impugnabili solo se provocano al ricorrente un danno non
altrimenti riparabile (art. 44 PAmm) - quando non esplicano effetti di cosa
giudicata;
che tali decisioni sono invece definitive -
e quindi normalmente impugnabili - se statuiscono in modo vincolante su
determinate questioni, soprattutto di merito (DTF 127 I 92 consid. 1a e b; 120
Ib 97 consid. 1b pag. 99, 118 Ib 196 consid. 1b pag. 327; 107 Ib 341 consid. 1; REPRAX 2002, 35; BEZ 2000 n. 54 consid. 3bb; LVGE 1994 n. 1
consid. Cc; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, n. 42 B IV; Thomas Merkli/Arthur
Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege
im Kanton Bern, art. 56 n. 1, 49 n. 15);
che, nel caso concreto, il giudizio
governativo impugnato non si pronuncia in modo vincolante per l'autorità inferiore
sulla legittimità sostanziale del grave ed evidente abuso edilizio,
verificatosi sul fondo del resistente, realizzando senza alcun permesso importanti
opere edilizie;
che la decisione del Consiglio di Stato si
limita infatti a rinviare gli atti al Dipartimento del territorio affinché
statuisca sulla conformità degli interventi con il diritto che disciplinava
l'attività edilizia fuori della zona edificabile sino al 31 agosto 2000;
che il giudizio impugnato è dunque di natura
incidentale (art. 44 PAmm);
che il giudizio non arreca alcun danno
irreparabile ai vicini opponenti e qui ricorrenti;
che il ricorso va dunque respinto siccome
irricevibile;
che, dato il carattere dilatorio del giudizio impugnato, si
prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
che le ripetibili sono invece poste a carico dei ricorrenti;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. I ricorrenti rifonderanno fr. 200.- al resistente a
titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
2 patrocinato da: PA 1
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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