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Decisione

52.2006.243

Assegnazione di un termine per lo sgombero di un mappale

15 settembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.243

Data decisione, Autorità:

15.09.2006, TRAM

Titolo:

Assegnazione di un termine per lo sgombero di un mappale

RIMOZIONE

art. 21 LE

art. 45 LE

art. 34 LPAMM

Incarto n.

52.2006.243

Lugano

15 settembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Micol Morganti, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 29 luglio 2006 di

RI 1

contro

la decisione 12 luglio 2006 del Consiglio di Stato

(n. 3510) che dichiara irricevibile il ricorso presentato dal ricorrente

avverso la decisione 5 aprile 2006 con cui il municipio gli ha assegnato un

ultimo termine per lo sgombero del mappale n. __________ RF;

viste le risposte:

- 18 agosto 2006 del CO 2;

- 23 agosto 2006 CO 1;

CO 5;

- 29 agosto 2006 del

Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il

ricorrente RI 1 è affittuario del fondo part. n. __________ RF di __________ di

proprietà della __________ e situato in zona agricola (SAC);

che il 20 novembre 1992 l'insorgente ha

chiesto il rilascio di un permesso per il deposito temporaneo di 4 roulottes

sul fondo in oggetto; la domanda è rimasta inevasa;

che con rapporto 31 gennaio 2005 il

municipio ha appurato che sul mappale erano state installate senza

autorizzazione quattro baracche in legno, una serra e diversi depositi di

legname e materiale vario;

che, preso atto che l'autorità cantonale riteneva

la domanda di costruzione divenuta priva di oggetto, il 15 giugno 2005 il municipio

ha imposto al ricorrente di presentare una domanda di costruzione in sanatoria

per gli interventi effettuati sul fondo in oggetto;

che, preso atto che il ricorrente non aveva

dato seguito all' ordine, il 22 agosto 2005 il municipio gli ha pertanto

ordinato di sgomberare il fondo dai manufatti non autorizzati;

Considerandi

che l'ordine, da eseguire entro il 21 settembre

2005, assortito della comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese

dell'obbligato in caso d'inosservanza, è rimasto lettera morta;

che rilevata la persistente inadempienza

dell'obbligato, il 27 ottobre e il 21 dicembre 2005 il municipio gli ha fissato

dei nuovi termini per l'esecuzione dello sgombero, l'ultimo scadente il 31

marzo 2006;

che, essendo il ricorrente rimasto

ulteriormente passivo, il 5 aprile 2006 il municipio gli ha assegnato un ultimo

termine improrogabile al 21 aprile 2006 per dare seguito all'ordine di

sgombero;

che con giudizio 12 luglio 2006 il Consiglio

di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame presentato dal ricorrente

siccome inoltrato contro un semplice provvedimento confermativo volto unicamente

a ribadire un ordine di sgombero già cresciuto in giudicato incontestato;

che contro il predetto giudizio governativo

il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo

in sostanza una nuova proroga per procedere allo sgombero;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di

Stato, dal municipio e dalla CO 1;

che il CO 5 ha presentato delle osservazioni

senza pronunciarsi nel merito del ricorso;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 45 e 21

LE; la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente

toccato dal giudizio governativo impugnato, è certa (art. 21 cpv. 2 LE); il

ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base

degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che, per principio, possono formare oggetto

di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti fondati sul diritto

pubblico, adottati iure imperii dall'autorità in un caso concreto per

costituire, modificare o annullare diritti obblighi oppure per costatarne l'esistenza,

l'inesistenza o l'estensione (cfr. RDAT II-1994, n. 8 e 16; DTF 114 Ia 463

consid. 2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

ad Art. 1, N. 14);

che non costituiscono una decisione nel

senso appena citato del termine semplici avvisi, comunicazioni, informazioni,

orientazioni, direttive o avvertimenti (Rhinow/Krähenmann; Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 35 B II c e rif.);

che, in quest'ottica, non è dato ricorso

contro un provvedimento confermativo di una precedente decisione, mediante il

quale l'autorità si limita a diffidare l'interessato a darvi seguito, assegnandogli

un ultimo termine per adeguarvisi e comminando l'esecuzione d'ufficio a sue

spese in caso d'inadempienza (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte

generale, 2a ed., n. 1002);

che, come risulta esplicitamente dall'art.

34.

cpv. 5 PAmm, la diffida costituisce un atto inappellabile, in quanto non

modifica la situazione giuridica dell'obbligato, ma si limita a ribadire

l'obbligo impostogli e le conseguenze del mancato ossequio (cfr. Borghi/Corti,

op. cit., ad art. 34 n. 5d e riferimenti; Scolari, op. cit., n. 772);

che, nella misura in cui il ricorrente

chiede una proroga del termine per procedere allo sgombero impostogli,

implicitamente egli postula l'annullamento del termine imposto dalla decisione

litigiosa;

che, nel caso concreto, nella risoluzione 5

aprile 2006 del municipio sono chiaramente ravvisabili gli estremi di una

diffida inappellabile, pedissequa all'ordine di sgombero 22 agosto 2005,

cresciuto in giudicato e rimasto ineseguito;

che, in effetti, constata a più riprese

l'inadempienza del ricorrente, con l'ingiunzione 5 aprile 2006 l'esecutivo

comunale gli ha soltanto assegnato un ultimo termine improrogabile per dar seguito

all'ordine impartitogli; irrilevanti a questo stadio di causa i motivi per cui

il ricorrente non ha ancora proceduto allo sgombero;

che pertanto, la decisione del Governo che

dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dall'insorgente contro un

provvedimento confermativo non impugnabile, va confermata;

che spese e tassa di giustizia sono poste a

carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 45 LE; 18, 28, 34, 46, 60 e 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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