52.2006.243
Assegnazione di un termine per lo sgombero di un mappale
15 settembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.243
Data decisione, Autorità:
15.09.2006, TRAM
Titolo:
Assegnazione di un termine per lo sgombero di un mappale
RIMOZIONE
art. 21 LE
art. 45 LE
art. 34 LPAMM
Incarto n.
52.2006.243
Lugano
15 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Micol Morganti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 luglio 2006 di
RI 1
contro
la decisione 12 luglio 2006 del Consiglio di Stato
(n. 3510) che dichiara irricevibile il ricorso presentato dal ricorrente
avverso la decisione 5 aprile 2006 con cui il municipio gli ha assegnato un
ultimo termine per lo sgombero del mappale n. __________ RF;
viste le risposte:
- 18 agosto 2006 del CO 2;
- 23 agosto 2006 CO 1;
CO 5;
- 29 agosto 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
ricorrente RI 1 è affittuario del fondo part. n. __________ RF di __________ di
proprietà della __________ e situato in zona agricola (SAC);
che il 20 novembre 1992 l'insorgente ha
chiesto il rilascio di un permesso per il deposito temporaneo di 4 roulottes
sul fondo in oggetto; la domanda è rimasta inevasa;
che con rapporto 31 gennaio 2005 il
municipio ha appurato che sul mappale erano state installate senza
autorizzazione quattro baracche in legno, una serra e diversi depositi di
legname e materiale vario;
che, preso atto che l'autorità cantonale riteneva
la domanda di costruzione divenuta priva di oggetto, il 15 giugno 2005 il municipio
ha imposto al ricorrente di presentare una domanda di costruzione in sanatoria
per gli interventi effettuati sul fondo in oggetto;
che, preso atto che il ricorrente non aveva
dato seguito all' ordine, il 22 agosto 2005 il municipio gli ha pertanto
ordinato di sgomberare il fondo dai manufatti non autorizzati;
Considerandi
che l'ordine, da eseguire entro il 21 settembre
2005, assortito della comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese
dell'obbligato in caso d'inosservanza, è rimasto lettera morta;
che rilevata la persistente inadempienza
dell'obbligato, il 27 ottobre e il 21 dicembre 2005 il municipio gli ha fissato
dei nuovi termini per l'esecuzione dello sgombero, l'ultimo scadente il 31
marzo 2006;
che, essendo il ricorrente rimasto
ulteriormente passivo, il 5 aprile 2006 il municipio gli ha assegnato un ultimo
termine improrogabile al 21 aprile 2006 per dare seguito all'ordine di
sgombero;
che con giudizio 12 luglio 2006 il Consiglio
di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame presentato dal ricorrente
siccome inoltrato contro un semplice provvedimento confermativo volto unicamente
a ribadire un ordine di sgombero già cresciuto in giudicato incontestato;
che contro il predetto giudizio governativo
il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo
in sostanza una nuova proroga per procedere allo sgombero;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, dal municipio e dalla CO 1;
che il CO 5 ha presentato delle osservazioni
senza pronunciarsi nel merito del ricorso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 45 e 21
LE; la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente
toccato dal giudizio governativo impugnato, è certa (art. 21 cpv. 2 LE); il
ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, per principio, possono formare oggetto
di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti fondati sul diritto
pubblico, adottati iure imperii dall'autorità in un caso concreto per
costituire, modificare o annullare diritti obblighi oppure per costatarne l'esistenza,
l'inesistenza o l'estensione (cfr. RDAT II-1994, n. 8 e 16; DTF 114 Ia 463
consid. 2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
ad Art. 1, N. 14);
che non costituiscono una decisione nel
senso appena citato del termine semplici avvisi, comunicazioni, informazioni,
orientazioni, direttive o avvertimenti (Rhinow/Krähenmann; Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 35 B II c e rif.);
che, in quest'ottica, non è dato ricorso
contro un provvedimento confermativo di una precedente decisione, mediante il
quale l'autorità si limita a diffidare l'interessato a darvi seguito, assegnandogli
un ultimo termine per adeguarvisi e comminando l'esecuzione d'ufficio a sue
spese in caso d'inadempienza (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte
generale, 2a ed., n. 1002);
che, come risulta esplicitamente dall'art.
34.
cpv. 5 PAmm, la diffida costituisce un atto inappellabile, in quanto non
modifica la situazione giuridica dell'obbligato, ma si limita a ribadire
l'obbligo impostogli e le conseguenze del mancato ossequio (cfr. Borghi/Corti,
op. cit., ad art. 34 n. 5d e riferimenti; Scolari, op. cit., n. 772);
che, nella misura in cui il ricorrente
chiede una proroga del termine per procedere allo sgombero impostogli,
implicitamente egli postula l'annullamento del termine imposto dalla decisione
litigiosa;
che, nel caso concreto, nella risoluzione 5
aprile 2006 del municipio sono chiaramente ravvisabili gli estremi di una
diffida inappellabile, pedissequa all'ordine di sgombero 22 agosto 2005,
cresciuto in giudicato e rimasto ineseguito;
che, in effetti, constata a più riprese
l'inadempienza del ricorrente, con l'ingiunzione 5 aprile 2006 l'esecutivo
comunale gli ha soltanto assegnato un ultimo termine improrogabile per dar seguito
all'ordine impartitogli; irrilevanti a questo stadio di causa i motivi per cui
il ricorrente non ha ancora proceduto allo sgombero;
che pertanto, la decisione del Governo che
dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dall'insorgente contro un
provvedimento confermativo non impugnabile, va confermata;
che spese e tassa di giustizia sono poste a
carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 45 LE; 18, 28, 34, 46, 60 e 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa e
le spese di giustizia per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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