52.2006.244
Pubblico concorso per la manutenzione di un percorso ciclabile
14 agosto 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.244
Data decisione, Autorità:
14.08.2006, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso per la manutenzione di un percorso ciclabile
PROCEDURA
art. 36 LCPUBB
art. 43 LPAMM
Incarto n.
52.2006.244-245
Lugano
14 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a.
b.
20 luglio 2006 del
__________
24 luglio 2006 del
RI 1
contro
la decisione 5 luglio 2006 del Dipartimento del
territorio che indice un pubblico concorso per lavori di manutenzione del
percorso ciclabile d’interesse cantonale __________;
richiamati gli art. 48 PAmm e
26c cpv. 2 LOG;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 5
luglio 2006 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare determinati
lavori di manutenzione del percorso ciclabile d’interesse cantonale __________
(FU n. 54/2006, pag. 4605 seg.);
Considerandi
che contro il predetto bando di concorso il
patriziato ed il municipio RI 1, con distinte impugnative, sono insorti davanti
al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento;
che gli insorgenti obiettano che i lavori
eccedono la semplice manutenzione, rispettivamente che non è stata chiesta
alcuna autorizzazione ai sensi della LCStr, subordinatamente della LE;
che con decisione 8 agosto 2006 il Consiglio
di Stato ha dichiarato irricevibili i ricorsi, trasmettendoli al Tribunale
cantonale amministrativo per competenza;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di
ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve
motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella
composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di
principio o che non sono di rilevante importanza (art. 26c cpv. 2 LOG);
che a norma dell’art. 43 PAmm hanno
qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei
loro legittimi interessi dalla decisione impugnata;
che la legittimazione attiva presuppone che
l’insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone la
cui situazione appare legata all’oggetto del provvedimento impugnato da un
rapporto particolarmente stretto intenso che permetta di distinguerla da quella
del resto della collettività; l’insorgente deve inoltre essere portatore di un
interesse attuale, personale diretto e concreto a dolersi del provvedimento
censurato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca (M. Borghi/G.
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm n. 2);
che in materia di commesse pubbliche la
legittimazione attiva ad impugnare un bando di concorso è per principio
riconosciuta soltanto ai soggetti che dispongono dei requisiti necessari per partecipare
alla gara;
che oggetto del controverso bando di
concorso è una commessa edile (art. 4 cpv. 1 LCPubb);
che, giusta l’art. 27 cpv. 1 lett. a RLCPubb,
per le commesse edili riguardanti opere da impresario costruttore e di
pavimentazione sono legittimate a concorrere soltanto le imprese nelle quali almeno
un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto
di firma è in possesso di un diploma di studio conferito da una scuola tecnica
superiore, da una scuola universitaria professionale oppure di un diploma
federale di impresario-costruttore o titoli equivalenti, di architetto o
ingegnere del ramo (ETH, EPFL); per le imprese di costruzione è pure richiesta
l’iscrizione all’albo delle imprese secondo la Legge sull’esercizio della
professione di impresario costruttore del 1° dicembre 1997;
che tanto il patriziato, quanto il municipio
RI 1 non dispongono evidentemente dei requisiti per partecipare alla gara
d’appalto;
che già per questo motivo, i ricorsi devono
essere respinti siccome irricevibili;
che, date le circostanze, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 36, 37 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18,
28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono irricevibili.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
CO 1
Il presidente Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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