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Decisione

52.2006.244

Pubblico concorso per la manutenzione di un percorso ciclabile

14 agosto 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.244

Data decisione, Autorità:

14.08.2006, TRAM

Titolo:

Pubblico concorso per la manutenzione di un percorso ciclabile

PROCEDURA

art. 36 LCPUBB

art. 43 LPAMM

Incarto n.

52.2006.244-245

Lugano

14 agosto

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito

dal segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi

a.

b.

20 luglio 2006 del

__________

24 luglio 2006 del

RI 1

contro

la decisione 5 luglio 2006 del Dipartimento del

territorio che indice un pubblico concorso per lavori di manutenzione del

percorso ciclabile d’interesse cantonale __________;

richiamati gli art. 48 PAmm e

26c cpv. 2 LOG;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 5

luglio 2006 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto

dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare determinati

lavori di manutenzione del percorso ciclabile d’interesse cantonale __________

(FU n. 54/2006, pag. 4605 seg.);

Considerandi

che contro il predetto bando di concorso il

patriziato ed il municipio RI 1, con distinte impugnative, sono insorti davanti

al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento;

che gli insorgenti obiettano che i lavori

eccedono la semplice manutenzione, rispettivamente che non è stata chiesta

alcuna autorizzazione ai sensi della LCStr, subordinatamente della LE;

che con decisione 8 agosto 2006 il Consiglio

di Stato ha dichiarato irricevibili i ricorsi, trasmettendoli al Tribunale

cantonale amministrativo per competenza;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di

ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve

motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente

infondato;

che il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella

composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di

principio o che non sono di rilevante importanza (art. 26c cpv. 2 LOG);

che a norma dell’art. 43 PAmm hanno

qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei

loro legittimi interessi dalla decisione impugnata;

che la legittimazione attiva presuppone che

l’insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone la

cui situazione appare legata all’oggetto del provvedimento impugnato da un

rapporto particolarmente stretto intenso che permetta di distinguerla da quella

del resto della collettività; l’insorgente deve inoltre essere portatore di un

interesse attuale, personale diretto e concreto a dolersi del provvedimento

censurato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca (M. Borghi/G.

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm n. 2);

che in materia di commesse pubbliche la

legittimazione attiva ad impugnare un bando di concorso è per principio

riconosciuta soltanto ai soggetti che dispongono dei requisiti necessari per partecipare

alla gara;

che oggetto del controverso bando di

concorso è una commessa edile (art. 4 cpv. 1 LCPubb);

che, giusta l’art. 27 cpv. 1 lett. a RLCPubb,

per le commesse edili riguardanti opere da impresario costruttore e di

pavimentazione sono legittimate a concorrere soltanto le imprese nelle quali almeno

un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto

di firma è in possesso di un diploma di studio conferito da una scuola tecnica

superiore, da una scuola universitaria professionale oppure di un diploma

federale di impresario-costruttore o titoli equivalenti, di architetto o

ingegnere del ramo (ETH, EPFL); per le imprese di costruzione è pure richiesta

l’iscrizione all’albo delle imprese secondo la Legge sull’esercizio della

professione di impresario costruttore del 1° dicembre 1997;

che tanto il patriziato, quanto il municipio

RI 1 non dispongono evidentemente dei requisiti per partecipare alla gara

d’appalto;

che già per questo motivo, i ricorsi devono

essere respinti siccome irricevibili;

che, date le circostanze, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 36, 37 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18,

28, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono irricevibili.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

CO 1

Il presidente Il

segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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