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Decisione

52.2006.246

Procedura ad invito per la fornitura e la posa di una porta d'entrata

28 agosto 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.246

Data decisione, Autorità:

28.08.2006, TRAM

Titolo:

Procedura ad invito per la fornitura e la posa di una porta d'entrata

AGGIUDICAZIONE

art. 36 LCPUBB

art. 41 LCPUBB

art. 19 cpv. 2 RLCPUBB

Incarto n.

52.2006.246

Lugano

28 agosto

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 9 agosto 2006 della

RI 1

contro

la decisione 28 luglio 2006 della delegazione del CO

2 che delibera alla CO 1 la fornitura e la posa di una porta d'entrata per la

casa S__________ di B__________;

viste le risposte:

- 22 agosto 2006 della CO

1;

- 25 agosto 2006 della

delegazione del CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che

qualche tempo fa, il CO 2 ha invitato tre ditte del ramo, fra cui la ricorrente

RI 1 e la CO 1, ad inoltrare un'offerta per la fornitura e la posa di una porta

d'entrata per la casa per anziani S__________ di B__________;

che il capitolato, alla posizione R 391.100,

chiedeva la:

Fornitura,

posa e messa in funzione di porta ripiegabile a libro 2+2.

Nell'utilizzo

normale, le ante si aprono ripiegandosi verso l'interno, in caso di pericolo si

aprono verso la via di fuga all'esterno a 90° con la semplice pressione sulle

ante.

Che in tempo utile sono pervenute al

committente le offerte della RI 1 di fr. 13'826.60 e quella della CO 1 di fr.

9'910.0;

che, previa valutazione delle offerte, il 28

luglio 2006 la delegazione del CO 2 ha aggiudicato la commessa alla CO 1,

classificatasi al primo posto con 95.83 punti;

che contro questa decisione la RI 1,

risultata seconda con 51.18 punti, insorge davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, obiettando che la porta ad ante pieghevoli ridondante FFM non

sarebbe conforme alle prescrizioni del capitolato;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il

committente, rilevando che la porta scelta è equivalente a quella richiesta dal

capitolato in quanto munita della funzione di sicurezza prescritta dalle

condizioni di gara;

che con analoghe, succinte considerazioni la

CO 1 si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;

Considerandi

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara la

ricorrente è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1

LCPubb), è ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che, per principio, soltanto offerte

conformi alle prescrizioni di gara, in particolare del capitolato d'appalto,

entrano in considerazione ai fini dell'aggiudicazione;

che le prescrizioni di gara costituiscono in

effetti la legge stessa del concorso; offerte non conformi vanno pertanto

escluse dall'aggiudicazione (STA 26.7.2005 in re TM, 1.10.2003 in re D.; V__________,

Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I-2001, pag. 452); una delibera

fatta a condizioni diverse da quelle fissate dalla documentazione di gara

risulterebbe in effetti lesiva dei principi di legalità e della parità di trattamento;

che secondo l’art. 19 cpv. 2 RLCPubb, è vietato,

a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto della commessa, introdurre

nel capitolato prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata

fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano

l’effetto di favorire determinate imprese, o di eliminare altre o che indichino

marche, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata; indicazioni

del genere, accompagnate dalla menzione “o equivalente” sono ammesse allorché

non sia possibile una descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante

prescrizioni sufficientemente precise;

che questa prescrizione è essenzialmente

volta a promuovere una concorrenza efficace al fine di consentire un impiego

parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche (cfr. art. 1 LCPubb, Peter

Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht,

Zurigo 2003, n. 202 seg.);

che spesso il capitolato viene allestito

sulla base delle caratteristiche specifiche di un determinato prodotto,

indicando in dettaglio i relativi parametri tecnici; in questi casi, non basta

riservare genericamente ai concorrenti la facoltà di offrire prodotti alternativi

equivalenti, ma occorre anche relativizzare le indicazioni di dettaglio del capitolato,

che descrivono le peculiarità del prodotto al quale esso si ispira oppure

ammettere che tale facoltà si estenda anche a tali aspetti;

che, diversamente, sussiste il rischio che

aspetti tecnici sostanzialmente irrilevanti assurgano a

prescrizioni di gara vincolanti, suscettibili di determinare l'esclusione delle

offerte che non li soddisfano compiutamente (STA 26.7. 2005 in re TM consid.

3.1

); rischio, che è ancora maggiore quando non è data la facoltà di

presentare varianti;

che, nel caso concreto, il capitolato

esigeva la fornitura, la posa e la messa in funzione di una porta a due ante ripiegabili

a libro, precisando che nell'utilizzo normale, le ante si aprono ripiegandosi

verso l'interno, in caso di pericolo si aprono verso la via di fuga all'esterno

a 90° con semplice pressione sulle ante; prescrizione, questa, che riprende

quella del prospetto del prodotto record 16 FBO commercializzato dalla RI 1;

che il prodotto FFM, offerto dalla CO 1, è

costituito da due porte a due ante ripiegabili a libro, che si aprono verso

l'esterno tanto in caso di utilizzo normale, quanto in caso di pericolo;

che l'apertura d'emergenza della porta __________

non ha luogo mediante semplice pressione sulle ante, ma è azionata da un sensore

funzionante a batteria o da un dispositivo meccanico che la sblocca;

che il prodotto in questione non risponde

compiutamente alle esigenze del capitolato; in primo luogo, perché in caso

normale si apre verso l'esterno e non verso l'interno ma soprattutto perché in

caso di pericolo si apre con un sensore elettrico o con una leva di sblocco e

non con semplice pressione sulle ante come richiesto dalla posizione R 391.100

del capitolato;

che la prescrizione del capitolato che esige

che la porta si apra verso l'esterno mediante semplice pressione sulle ante non

può essere relativizzata al punto da ammettere che la funzione antipanico possa

essere adempiuta anche da un dispositivo meccanico di sblocco;

che il fatto che il prodotto offerto possa

essere considerato almeno in parte equivalente dal profilo funzionale non

permette di giustificare l'aggiudicazione, poiché varianti possono essere inoltrate

soltanto se il capitolato lo prevede espressamente (art. 29 LCPubb); ipotesi,

questa, che in concreto, non si verifica;

che, stando così le cose, il ricorso va

accolto, annullando la decisione impugnata;

che non rimanendo altre offerte all'infuori

di quella della ricorrente, la commessa va aggiudicata alla RI 1 (art. 41 cpv.

1.

LCPubb);

che, dato che la CO 1 si è rimessa al

giudizio del tribunale senza resistere all'impugnativa, la tassa di giustizia è

posta a carico del committente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29, 36, 37 LCPubb; 19 RLCPubb; 3, 18,

28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 28 luglio 2006 della delegazione

del CO 2 è annullata;

1.2.

la commessa è aggiudicata alla RI 1 in base

all'offerta da essa inoltrata.

2. La tassa di

giustizia di fr. 500.- è posta a carico del CO 2 resistente.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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