52.2006.246
Procedura ad invito per la fornitura e la posa di una porta d'entrata
28 agosto 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.246
Data decisione, Autorità:
28.08.2006, TRAM
Titolo:
Procedura ad invito per la fornitura e la posa di una porta d'entrata
AGGIUDICAZIONE
art. 36 LCPUBB
art. 41 LCPUBB
art. 19 cpv. 2 RLCPUBB
Incarto n.
52.2006.246
Lugano
28 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 agosto 2006 della
RI 1
contro
la decisione 28 luglio 2006 della delegazione del CO
2 che delibera alla CO 1 la fornitura e la posa di una porta d'entrata per la
casa S__________ di B__________;
viste le risposte:
- 22 agosto 2006 della CO
1;
- 25 agosto 2006 della
delegazione del CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
qualche tempo fa, il CO 2 ha invitato tre ditte del ramo, fra cui la ricorrente
RI 1 e la CO 1, ad inoltrare un'offerta per la fornitura e la posa di una porta
d'entrata per la casa per anziani S__________ di B__________;
che il capitolato, alla posizione R 391.100,
chiedeva la:
Fornitura,
posa e messa in funzione di porta ripiegabile a libro 2+2.
Nell'utilizzo
normale, le ante si aprono ripiegandosi verso l'interno, in caso di pericolo si
aprono verso la via di fuga all'esterno a 90° con la semplice pressione sulle
ante.
Che in tempo utile sono pervenute al
committente le offerte della RI 1 di fr. 13'826.60 e quella della CO 1 di fr.
9'910.0;
che, previa valutazione delle offerte, il 28
luglio 2006 la delegazione del CO 2 ha aggiudicato la commessa alla CO 1,
classificatasi al primo posto con 95.83 punti;
che contro questa decisione la RI 1,
risultata seconda con 51.18 punti, insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, obiettando che la porta ad ante pieghevoli ridondante FFM non
sarebbe conforme alle prescrizioni del capitolato;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il
committente, rilevando che la porta scelta è equivalente a quella richiesta dal
capitolato in quanto munita della funzione di sicurezza prescritta dalle
condizioni di gara;
che con analoghe, succinte considerazioni la
CO 1 si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;
Considerandi
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara la
ricorrente è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1
LCPubb), è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, per principio, soltanto offerte
conformi alle prescrizioni di gara, in particolare del capitolato d'appalto,
entrano in considerazione ai fini dell'aggiudicazione;
che le prescrizioni di gara costituiscono in
effetti la legge stessa del concorso; offerte non conformi vanno pertanto
escluse dall'aggiudicazione (STA 26.7.2005 in re TM, 1.10.2003 in re D.; V__________,
Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I-2001, pag. 452); una delibera
fatta a condizioni diverse da quelle fissate dalla documentazione di gara
risulterebbe in effetti lesiva dei principi di legalità e della parità di trattamento;
che secondo l’art. 19 cpv. 2 RLCPubb, è vietato,
a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto della commessa, introdurre
nel capitolato prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata
fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano
l’effetto di favorire determinate imprese, o di eliminare altre o che indichino
marche, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata; indicazioni
del genere, accompagnate dalla menzione “o equivalente” sono ammesse allorché
non sia possibile una descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante
prescrizioni sufficientemente precise;
che questa prescrizione è essenzialmente
volta a promuovere una concorrenza efficace al fine di consentire un impiego
parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche (cfr. art. 1 LCPubb, Peter
Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht,
Zurigo 2003, n. 202 seg.);
che spesso il capitolato viene allestito
sulla base delle caratteristiche specifiche di un determinato prodotto,
indicando in dettaglio i relativi parametri tecnici; in questi casi, non basta
riservare genericamente ai concorrenti la facoltà di offrire prodotti alternativi
equivalenti, ma occorre anche relativizzare le indicazioni di dettaglio del capitolato,
che descrivono le peculiarità del prodotto al quale esso si ispira oppure
ammettere che tale facoltà si estenda anche a tali aspetti;
che, diversamente, sussiste il rischio che
aspetti tecnici sostanzialmente irrilevanti assurgano a
prescrizioni di gara vincolanti, suscettibili di determinare l'esclusione delle
offerte che non li soddisfano compiutamente (STA 26.7. 2005 in re TM consid.
3.1
); rischio, che è ancora maggiore quando non è data la facoltà di
presentare varianti;
che, nel caso concreto, il capitolato
esigeva la fornitura, la posa e la messa in funzione di una porta a due ante ripiegabili
a libro, precisando che nell'utilizzo normale, le ante si aprono ripiegandosi
verso l'interno, in caso di pericolo si aprono verso la via di fuga all'esterno
a 90° con semplice pressione sulle ante; prescrizione, questa, che riprende
quella del prospetto del prodotto record 16 FBO commercializzato dalla RI 1;
che il prodotto FFM, offerto dalla CO 1, è
costituito da due porte a due ante ripiegabili a libro, che si aprono verso
l'esterno tanto in caso di utilizzo normale, quanto in caso di pericolo;
che l'apertura d'emergenza della porta __________
non ha luogo mediante semplice pressione sulle ante, ma è azionata da un sensore
funzionante a batteria o da un dispositivo meccanico che la sblocca;
che il prodotto in questione non risponde
compiutamente alle esigenze del capitolato; in primo luogo, perché in caso
normale si apre verso l'esterno e non verso l'interno ma soprattutto perché in
caso di pericolo si apre con un sensore elettrico o con una leva di sblocco e
non con semplice pressione sulle ante come richiesto dalla posizione R 391.100
del capitolato;
che la prescrizione del capitolato che esige
che la porta si apra verso l'esterno mediante semplice pressione sulle ante non
può essere relativizzata al punto da ammettere che la funzione antipanico possa
essere adempiuta anche da un dispositivo meccanico di sblocco;
che il fatto che il prodotto offerto possa
essere considerato almeno in parte equivalente dal profilo funzionale non
permette di giustificare l'aggiudicazione, poiché varianti possono essere inoltrate
soltanto se il capitolato lo prevede espressamente (art. 29 LCPubb); ipotesi,
questa, che in concreto, non si verifica;
che, stando così le cose, il ricorso va
accolto, annullando la decisione impugnata;
che non rimanendo altre offerte all'infuori
di quella della ricorrente, la commessa va aggiudicata alla RI 1 (art. 41 cpv.
1.
LCPubb);
che, dato che la CO 1 si è rimessa al
giudizio del tribunale senza resistere all'impugnativa, la tassa di giustizia è
posta a carico del committente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 29, 36, 37 LCPubb; 19 RLCPubb; 3, 18,
28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 28 luglio 2006 della delegazione
del CO 2 è annullata;
1.2.
la commessa è aggiudicata alla RI 1 in base
all'offerta da essa inoltrata.
2. La tassa di
giustizia di fr. 500.- è posta a carico del CO 2 resistente.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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