52.2006.25
Licenza edilizia per riattare uno stabile situato nella zona del centro cittadino
5 aprile 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2006.25
Data decisione, Autorità:
05.04.2006, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per riattare uno stabile situato nella zona del centro cittadino
ACCESSO SUFFICIENTE
DIRITTO AUTONOMO COMUNALE
art. 21 LE
Incarto n.
52.2006.25
52.2006.23
Lugano
5 aprile 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 16 gennaio 2006 di
a.
b.
S__________,
L__________,
E__________,
A__________,
E__________,
patrocinate da: P__________,
contro
la decisione 13 dicembre 2005 del Consiglio di Stato
(n. 6013), che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la
licenza edilizia 21 giugno 2005 rilasciata dal municipio di C__________ alla
I__________ per riattare uno stabile situato nella zona del centro cittadino
(part. 663);
viste le risposte:
- 2 febbraio 2006 della I__________;
- 7 febbraio 2006 del
Consiglio di Stato;
- 8 febbraio 2006 del
municipio di C__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. L'8 aprile 2005 la Isacost SA ha chiesto al municipio di C__________
il permesso di riattare un vecchio palazzo ottocentesco, situato nel centro
cittadino, all'angolo tra piazza Indipendenza e via V__________ (part. 663). La
facciata rivolta verso la piazza è caratterizzata, a pianterreno, da tre ampie
aperture ad arco, decorate da lesene e sovrastate da altrettanti balconi con
parapetti di ferro battuto; due sono adibite a vetrine, mentre quella centrale,
leggermente più grande e munita di un massiccio portone in legno, funge da ingresso
e da accesso veicolare al cortile interno, raggiungibile attraverso un androne.
Il progetto prevede fra l'altro di adibire l'androne
a superficie commerciale, sostituendo il portone con una porta a vetri, inquadrata
in una serie di pannelli disposti simmetricamente. Per accedere con i veicoli al
cortile interno è prevista la formazione di un nuovo passaggio, simile a quello
esistente, ma sfociante su via Volta, invece che su piazza Indipendenza.
Alla domanda si sono opposte la S__________
nonché le proprietarie dello stabile retrostante (part. 1316), che beneficia di
un diritto di passo attraverso l'androne da trasformare in superficie
commerciale. Le opponenti hanno contestato l'intervento specialmente dal
profilo della sicurezza della circolazione e della tutela del patrimonio
architettonico del centro cittadino.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 5 ottobre 2005 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo le opposizioni.
B. Con
giudizio 13 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo a sua volta le impugnative contro di esso inoltrate dalle
opponenti.
Disattese le censure d'ordine sollevate
dalle ricorrenti con riferimento alla completezza dei piani ed alla motivazione
della decisione di rigetto delle opposizioni, il Governo ha anzitutto escluso
che il nuovo accesso possa pregiudicare la sicurezza del traffico.
Il ripristino della facciata originaria su
via V__________ e l'aggiunta di un corpo scale sul retro dell'edificio
sarebbero d'altro canto conformi alle norme del piano particolareggiato della
zona del centro cittadino (NAPPZCC).
C. Contro il
predetto giudizio le soccombenti insorgono con due distinti ricorsi davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa
licenza.
Le ricorrenti ripropongono e sviluppano in
questa sede con dovizia di argomenti le censure sollevate senza successo in
prima istanza con riferimento alla sicurezza del nuovo accesso ed alla
protezione del patrimonio architettonico della zona del centro.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio e la I__________, che contestano in dettaglio le tesi delle
insorgenti con argomenti di cui si dirà per quanto necessario nei seguenti
considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva delle ricorrenti, già opponenti, è certa (art. 8 LE e 43
PAmm). I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.
1.2. Essendo fondate sulla medesima
fattispecie, le impugnative possono essere evase con un unico giudizio sulla
base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della
contestazione emerge chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo
tribunale per conoscenza diretta. Il sopralluogo chiesto dalle insorgenti non
appare dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per
il giudizio. Le fotografie prodotte dalla resistente non disattendono affatto il
principio del contraddittorio. Nulla impediva invero alle ricorrenti di produrne
a loro volta qualora le ritenessero inattendibili o fuorvianti. Superfluo è
pure l'allestimento di una perizia sulla compatibilità dell'in-tervento con le
esigenze di protezione del palazzo della I__________.
Considerandi
2.
Accesso
2.1
Giusta l'art. 46 NAPR di Chiasso, gli
accessi alle strade devono permettere una buona visibilità e non devono
ostacolare il traffico viario. In caso di facoltà di accesso da diverse strade,
soggiunge la norma (lett. e), sarà favorita la soluzione con sbocco sull'arteria
di minor importanza viaria.
L'art. 46 NAPR, norma appartenente al
diritto autonomo comunale, riserva al municipio un ampio margine discrezionale
in ordine alla valutazione della sufficienza dell'accesso. L'autorità di
ricorso deve dunque limitarsi a verificare che la decisione adottata non violi
il diritto, in particolare sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 PAmm).
2.2
Nel caso concreto, il municipio ha
ritenuto che il nuovo accesso, previsto su via V__________, non arrechi
pregiudizi di sorta né alla sicurezza della circolazione, né alla fluidità del
traffico.
La valutazione è perfettamente sostenibile.
Essa non viene minimamente scalfita dalle lunghe disquisizioni sviluppate dalle
proprietarie dello stabile confinante. La configurazione del nuovo accesso è
del resto analoga a quella di molti altri palazzi che si affacciano sulla
pubblica via nei centri urbani. Il prevedibile, limitato numero di movimenti
veicolari, la buona visibilità laterale dell'accesso, la ridotta velocità del
traffico in transito su via V__________ permettono di escludere qualsiasi
pericolo per la sicurezza della circolazione. Parimenti sostenibile è d'altro
canto la decisione di privilegiare l'accesso su via Volta, aperta alla circolazione,
rispetto a quello esistente su piazza I__________, riservata anzitutto alla
circolazione dei pedoni.
3.
Tutela del
patrimonio architettonico
3.1
Secondo l'art. 14 lett. a NAPPZCC, le
facciata di valore ambientale devono essere restaurate considerando le
caratteristiche architettoniche emergenti: le aperture al piano terreno possono
essere adeguate alle esigenze di eventuali contenuti commerciali, a condizione
che venga rispettato il ritmo di ripartizione delle aperture dei piani
superiori e che tutte le componenti compositive esterne risultino rispettose
delle altre componenti della facciata.
Anche questa norma lascia all'autorità
comunale un ampio margine discrezionale in punto al giudizio sulla validità
delle proposte di adeguamento delle aperture a pianterreno alle esigenze di eventuali
contenuti commerciali.
3.2
Nel caso concreto, il progetto prevede
anzitutto di trasformare il corridoio d'accesso al cortile interno del palazzo
in un locale commerciale, sostituendo l'attuale portone in legno con una porta
a vetri inquadrata da pannelli vetrati di forma rettangolare.
Il municipio ha ritenuto che questa modifica
dell'aspetto esterno della facciata, dichiarata di valore architettonico, fosse
sostanzialmente conforme alle esigenze poste dall'art. 14 lett. a NAPPZCC. La
deduzione resiste perfettamente alle critiche delle ricorrenti. La
trasformazione non altera invero minimamente il ritmo delle aperture.
Considerare la vetrata rispettosa delle altre componenti della facciata non appare
d'altro canto insostenibile. Nemmeno le ricorrenti contestano la configurazione
della vetrata. Le loro contestazioni, del resto, non vertono tanto sulla sostituzione
del portone in legno con una porta a vetri, quanto piuttosto sulla trasformazione
dell'androne in un locale commerciale e sulla conseguente soppressione dell'accesso
veicolare al cortile interno. La trasformazione dell'androne in una superficie
commerciale non viola tuttavia alcuna disposizione del diritto edilizio. L'art.
14.
NAPPZCC tutela soltanto le facciate considerate di valore ambientale (lett.
a) od architettonico (lett. b). Non impone anche il mantenimento degli androni
e degli accessi veicolari ai cortili interni.
Analoghe considerazioni valgono per l'apertura
di un nuovo passaggio sulla facciata laterale, di minor pregio, destinato a permettere
ai veicoli di accedere al cortile interno da via V__________. La nuova apertura
si integra infatti armoniosamente nella facciata, della quale verrebbe recuperata
la struttura originaria.
Irrilevanti, dal profilo delle NAPPZCC, sono
le ulteriori, piccole modifiche strutturali, previste nel cortile interno per
realizzare un nuovo corpo scale.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque respinti.
La tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate al valore di causa, sono suddivise fra la S__________ e le altre
ricorrenti proporzionalmente al lavoro occasionato dalle impugnative.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 46 NAPR, 14 NAPPZCC di C__________;
3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono respinti.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della S__________
nella misura di fr. 500.- e delle altre ricorrenti in solido per la differenza.
3. A titolo
di ripetibili la S__________ verserà alla resistente fr. 1'000.-, mentre le
altre ricorrenti le verseranno fr. 1'500.-.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
2 patrocinata da: PA 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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