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Decisione

52.2006.25

Licenza edilizia per riattare uno stabile situato nella zona del centro cittadino

5 aprile 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. L'8 aprile 2005 la Isacost SA ha chiesto al municipio di C__________

il permesso di riattare un vecchio palazzo ottocentesco, situato nel centro

cittadino, all'angolo tra piazza Indipendenza e via V__________ (part. 663). La

facciata rivolta verso la piazza è caratterizzata, a pianterreno, da tre ampie

aperture ad arco, decorate da lesene e sovrastate da altrettanti balconi con

parapetti di ferro battuto; due sono adibite a vetrine, mentre quella centrale,

leggermente più grande e munita di un massiccio portone in legno, funge da ingresso

e da accesso veicolare al cortile interno, raggiungibile attraverso un androne.

Il progetto prevede fra l'altro di adibire l'androne

a superficie commerciale, sostituendo il portone con una porta a vetri, inquadrata

in una serie di pannelli disposti simmetricamente. Per accedere con i veicoli al

cortile interno è prevista la formazione di un nuovo passaggio, simile a quello

esistente, ma sfociante su via Volta, invece che su piazza Indipendenza.

Alla domanda si sono opposte la S__________

nonché le proprietarie dello stabile retrostante (part. 1316), che beneficia di

un diritto di passo attraverso l'androne da trasformare in superficie

commerciale. Le opponenti hanno contestato l'intervento specialmente dal

profilo della sicurezza della circolazione e della tutela del patrimonio

architettonico del centro cittadino.

Raccolto il preavviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 5 ottobre 2005 il municipio ha rilasciato la

licenza richiesta, respingendo le opposizioni.

B. Con

giudizio 13 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo a sua volta le impugnative contro di esso inoltrate dalle

opponenti.

Disattese le censure d'ordine sollevate

dalle ricorrenti con riferimento alla completezza dei piani ed alla motivazione

della decisione di rigetto delle opposizioni, il Governo ha anzitutto escluso

che il nuovo accesso possa pregiudicare la sicurezza del traffico.

Il ripristino della facciata originaria su

via V__________ e l'aggiunta di un corpo scale sul retro dell'edificio

sarebbero d'altro canto conformi alle norme del piano particolareggiato della

zona del centro cittadino (NAPPZCC).

C. Contro il

predetto giudizio le soccombenti insorgono con due distinti ricorsi davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa

licenza.

Le ricorrenti ripropongono e sviluppano in

questa sede con dovizia di argomenti le censure sollevate senza successo in

prima istanza con riferimento alla sicurezza del nuovo accesso ed alla

protezione del patrimonio architettonico della zona del centro.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il

municipio e la I__________, che contestano in dettaglio le tesi delle

insorgenti con argomenti di cui si dirà per quanto necessario nei seguenti

considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva delle ricorrenti, già opponenti, è certa (art. 8 LE e 43

PAmm). I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.

1.2. Essendo fondate sulla medesima

fattispecie, le impugnative possono essere evase con un unico giudizio sulla

base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della

contestazione emerge chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo

tribunale per conoscenza diretta. Il sopralluogo chiesto dalle insorgenti non

appare dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per

il giudizio. Le fotografie prodotte dalla resistente non disattendono affatto il

principio del contraddittorio. Nulla impediva invero alle ricorrenti di produrne

a loro volta qualora le ritenessero inattendibili o fuorvianti. Superfluo è

pure l'allestimento di una perizia sulla compatibilità dell'in-tervento con le

esigenze di protezione del palazzo della I__________.

Considerandi

2.

Accesso

2.1

Giusta l'art. 46 NAPR di Chiasso, gli

accessi alle strade devono permettere una buona visibilità e non devono

ostacolare il traffico viario. In caso di facoltà di accesso da diverse strade,

soggiunge la norma (lett. e), sarà favorita la soluzione con sbocco sull'arteria

di minor importanza viaria.

L'art. 46 NAPR, norma appartenente al

diritto autonomo comunale, riserva al municipio un ampio margine discrezionale

in ordine alla valutazione della sufficienza dell'accesso. L'autorità di

ricorso deve dunque limitarsi a verificare che la decisione adottata non violi

il diritto, in particolare sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 PAmm).

2.2

Nel caso concreto, il municipio ha

ritenuto che il nuovo accesso, previsto su via V__________, non arrechi

pregiudizi di sorta né alla sicurezza della circolazione, né alla fluidità del

traffico.

La valutazione è perfettamente sostenibile.

Essa non viene minimamente scalfita dalle lunghe disquisizioni sviluppate dalle

proprietarie dello stabile confinante. La configurazione del nuovo accesso è

del resto analoga a quella di molti altri palazzi che si affacciano sulla

pubblica via nei centri urbani. Il prevedibile, limitato numero di movimenti

veicolari, la buona visibilità laterale dell'accesso, la ridotta velocità del

traffico in transito su via V__________ permettono di escludere qualsiasi

pericolo per la sicurezza della circolazione. Parimenti sostenibile è d'altro

canto la decisione di privilegiare l'accesso su via Volta, aperta alla circolazione,

rispetto a quello esistente su piazza I__________, riservata anzitutto alla

circolazione dei pedoni.

3.

Tutela del

patrimonio architettonico

3.1

Secondo l'art. 14 lett. a NAPPZCC, le

facciata di valore ambientale devono essere restaurate considerando le

caratteristiche architettoniche emergenti: le aperture al piano terreno possono

essere adeguate alle esigenze di eventuali contenuti commerciali, a condizione

che venga rispettato il ritmo di ripartizione delle aperture dei piani

superiori e che tutte le componenti compositive esterne risultino rispettose

delle altre componenti della facciata.

Anche questa norma lascia all'autorità

comunale un ampio margine discrezionale in punto al giudizio sulla validità

delle proposte di adeguamento delle aperture a pianterreno alle esigenze di eventuali

contenuti commerciali.

3.2

Nel caso concreto, il progetto prevede

anzitutto di trasformare il corridoio d'accesso al cortile interno del palazzo

in un locale commerciale, sostituendo l'attuale portone in legno con una porta

a vetri inquadrata da pannelli vetrati di forma rettangolare.

Il municipio ha ritenuto che questa modifica

dell'aspetto esterno della facciata, dichiarata di valore architettonico, fosse

sostanzialmente conforme alle esigenze poste dall'art. 14 lett. a NAPPZCC. La

deduzione resiste perfettamente alle critiche delle ricorrenti. La

trasformazione non altera invero minimamente il ritmo delle aperture.

Considerare la vetrata rispettosa delle altre componenti della facciata non appare

d'altro canto insostenibile. Nemmeno le ricorrenti contestano la configurazione

della vetrata. Le loro contestazioni, del resto, non vertono tanto sulla sostituzione

del portone in legno con una porta a vetri, quanto piuttosto sulla trasformazione

dell'androne in un locale commerciale e sulla conseguente soppressione dell'accesso

veicolare al cortile interno. La trasformazione dell'androne in una superficie

commerciale non viola tuttavia alcuna disposizione del diritto edilizio. L'art.

14.

NAPPZCC tutela soltanto le facciate considerate di valore ambientale (lett.

a) od architettonico (lett. b). Non impone anche il mantenimento degli androni

e degli accessi veicolari ai cortili interni.

Analoghe considerazioni valgono per l'apertura

di un nuovo passaggio sulla facciata laterale, di minor pregio, destinato a permettere

ai veicoli di accedere al cortile interno da via V__________. La nuova apertura

si integra infatti armoniosamente nella facciata, della quale verrebbe recuperata

la struttura originaria.

Irrilevanti, dal profilo delle NAPPZCC, sono

le ulteriori, piccole modifiche strutturali, previste nel cortile interno per

realizzare un nuovo corpo scale.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque respinti.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate al valore di causa, sono suddivise fra la S__________ e le altre

ricorrenti proporzionalmente al lavoro occasionato dalle impugnative.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 46 NAPR, 14 NAPPZCC di C__________;

3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono respinti.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della S__________

nella misura di fr. 500.- e delle altre ricorrenti in solido per la differenza.

3. A titolo

di ripetibili la S__________ verserà alla resistente fr. 1'000.-, mentre le

altre ricorrenti le verseranno fr. 1'500.-.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

2 patrocinata da: PA 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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