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Decisione

52.2006.250

Licenza edilizia per la costruzione di un autorimessa in zona artigianale (gradi di molestia - attività moleste)

9 ottobre 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. L'11

dicembre 2001 __________ ha chiesto al municipio di CO 3 il permesso di costruire

una rimessa per autoveicoli postali su un terreno (part. 310, 311, 313) situato

nella zona artigianale. Raccolto il preavviso dell'autorità cantonale, l'8

marzo 2002 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione

di CO 1, proprietaria di un fondo vicino (part. 308)

Con giudizio 24

settembre 2002 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo

l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla vicina opponente. In quel giudizio,

il Governo ha fra l'altro ritenuto che l'opera non fosse conforme alla funzione

della zona artigianale. In quanto volta a soddisfare le esigenze di un servizio

d'interesse pubblico, essa avrebbe dovuto essere realizzata nella vicina zona

AP/EP.

La decisione non

è stata impugnata.

B. Il

18 aprile 2005 la RI 1 ha inoltrato al municipio di CO 3 una domanda di

costruzione, volta a conseguire il permesso di edificare sui medesimi fondi un'autorimessa

per veicoli postali e per altri veicoli pesanti. L'opera, disposta lungo la

strada cantonale, consiste essenzialmente in una tettoia lunga una cinquantina

di metri, larga al massimo una quindicina e alta 5 m, che verrebbe chiusa su

tutti i lati mediante serrande avvolgibili. Sotto la tettoia sono previsti

sette stalli per il posteggio, uno dei quali dotato di un impianto di lavaggio.

Lungo la strada è inoltre prevista la costruzione di un muro alto m 1.50.

A questa nuova

domanda si sono opposti i vicini CO 1 e CO 2, contestando la conformità di

zona, l'inserimento estetico e le distanze dalla strada, rispettivamente dal

sottostante corso d'acqua. Al rilascio della licenza si è inoltre opposto anche

il Dipartimento del territorio, ritenendo che la costruzione deturpasse il

paesaggio protetto ai sensi del DLBN.

Adeguandosi al

preavviso negativo dell'autorità cantonale, con decisione 4 novembre 2005 il

municipio ha negato la licenza edilizia, ritenendo che la costruzione non fosse

conforme alla funzione artigianale della zona ed alle norme sull'altezza dei

muri di cinta. Con analoghe decisioni di ugual data, l'autorità comunale ha

inoltre accolto parzialmente le opposizioni dei due vicini.

C. Con

giudizio 27 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza,

respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.

Richiamandosi al

suo precedente giudizio del 2002, il Governo ha anzitutto ritenuto che la

costruzione, destinata a soddisfare le necessità di un'impresa che svolge un

servizio pubblico, non fosse conforme alla funzione artigianale della zona. Più

consona sarebbe la limitrofa zona AP/EP. L'opera non sarebbe nemmeno configurabile

come un'attrezzatura di servizi generali, né come un deposito non molesto.

Condivise le

obiezioni sollevate dalla CBN in relazione all'inserimento estetico nel quadro

del paesaggio, l'Esecutivo cantonale ha infine ritenuto che la costruzione violasse

anche la distanza minima dall'antistante strada cantonale.

D. Contro

il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendo che sia annullato e che le sia rilasciata la licenza

richiesta. In via subordinata, la ricorrente chiede che sia almeno accertato

che l'opera è conforme alla funzione di zona.

Ripercorsi gli

antefatti, l'insorgente nega anzitutto che la rimessa non sia conforme alla

funzione della zona artigianale. Contesta in particolare le considerazioni

sviluppate dal Consiglio di Stato nel precedente giudizio circa l'opportunità

di insediare un simile fabbricato nella vicina zona AP/EP. La destinazione dell'opera,

prosegue, non sarebbe nemmeno molesta.

Parimenti lesive

del diritto, soggiunge l'insorgente, sarebbero le censure d'ordine estetico

sollevate dalla CBN. L'opera, conforme anche all'ordinamento delle distanze,

andrebbe quindi autorizzata.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari

osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio, limitandosi a

riassumere i fatti ed a ribadire che l'opera non è conforme alla funzione di

zona.

Gli opponenti,

dal canto loro, confermano e sviluppano ulteriormente le tesi addotte con successo

davanti alle precedenti istanze.

Considerato, in diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze

istruttorie potrà semmai essere posto rimedio mediante annullamento del giudizio

impugnato con rinvio della causa all'istanza inferiore affinché si pronunci nuovamente

(art. 65 cpv. 2 PAmm).

Considerandi

2.

Conformità

di zona

2.1

Giusta l'art.

22.

cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli

edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di

utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzati

soltanto insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella

funzione assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in

contrasto con tale funzione, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme

alle finalità perseguite dal PR per la zona di riferimento. Per essere

autorizzate le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato

alla funzione del comparto territoriale in cui si collocano (DTF 127 I 103

consid. 6, RDAT 1994 II 105 n. 56; Ruch, Kommentar zum RPG, ad art. 22, n. 70

seg., Adelio Scolari, Commentario, II. ed. ad art. 67 LALPT n. 472).

2.2

Secondo l'art.

42.

NAPR di __________, nella zona artigianale (Ar) possono essere installati

solo laboratori artigianali, attrezzature di servizio e depositi poco molesti,

purché il loro carattere non risulti in palese contrasto con la destinazione

delle zone adiacenti.

A dispetto del

titolo marginale della norma in esame, la zona artigianale non è riservata

esclusivamente all'insediamento di laboratori artigianali, ovvero di

stabilimenti destinati ad attività volte a produrre beni relativamente

individualizzati, in quantitativi ridotti e con un limitato impiego di mezzi

tecnici e di manodopera. Essa ammette infatti anche l'insediamento di attrezzature

di servizio e di depositi poco molesti, ovvero di costruzioni che

non sono specificatamente destinate allo svolgimento di attività produttive. Basta

che si tratti di stabilimenti che non si pongano in palese contrasto con la

destinazione delle zone adiacenti, in particolare con la funzione della zona residenziale

R2, situata sull'altro lato della strada cantonale che delimita la zona artigianale

verso nord. Nella zona artigianale possono dunque essere collocati anche depositi

destinati all'esercizio di attività commerciali o di servizio. È sufficiente

che si tratti di depositi, ossia di costruzioni destinate al semplice

stazionamento di materiali o macchinari, la cui gestione non rientra nella

categoria delle attività moleste.

2.3

La

definizione dei gradi di molestia è data dall'art. 6 NAPR e corrisponde a quella

usuale, che suddivide le attività in tre distinte categorie in funzione dell'intensità

e delle caratteristiche delle immissioni prodotte. Non moleste, secondo

tale disposizione, sono le attività che per la loro natura non alterano il

modo di vivere nell'abitato non provocando effetti e in special modo non provocando

ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare (lett. a). Poco

moleste sono, invece, di regola tutte le attività di carattere

artigianale, che si svolgono solo di giorno e le cui eventuali immissioni sono

di natura aleatoria (lett. b). Moleste sono infine considerate tutte

le altre attività non contemplate nei capoversi precedenti (lett. c).

Il grado di

molestia, definito in molti modi, più o meno simili, da numerosi ordinamenti

comunali, serve in ultima analisi a caratterizzare gli insediamenti che possono

essere ammessi nelle zone residenziali in quanto destinati ad attività

conciliabili con la funzione abitativa. Non moleste sono dunque le

attività che, valutate in modo astratto e secondo criteri oggettivi, non

distinguendosi dal profilo delle immissioni dall'abitare, possono essere ammesse

senza particolari riserve in quanto perfettamente compatibili con la funzione

residenziale. Poco moleste sono invece le attività che, pur generando

ripercussioni diverse, ovvero superiori a quelle che derivano dall'abitare, appaiono

tuttavia ancora compatibili con la destinazione abitativa. Moleste sono

infine le attività che a causa del loro impatto ambientale sono inconciliabili

con tale destinazione (STA 22.9.06 n. 52.6.235/236 in re comune di G.).

2.3

Nel caso

concreto, il municipio ha ritenuto che la controversa costruzione, destinata al

ricovero di autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri, non potesse insediarsi

nella zona artigianale, poiché il servizio di autopostali non può essere

considerata attività artigianale in ragione del suo stato di servizio pubblico.

Scostandosi

dalla precedente decisione dell'8 marzo 2002, con cui aveva rilasciato a __________

la licenza per un'analoga costruzione, l'autorità comunale si è adeguata al

giudizio 24 settembre 2002, con cui il Consiglio di Stato aveva annullato tale

provvedimento, ravvisandovi una disattenzione del principio della conformità di

zona.

Ora, è ben vero

che lo stazionamento di autoveicoli postali non può essere considerato un'attività

artigianale. La deduzione del municipio, suggerita dal predetto giudizio

governativo, non può tuttavia essere condivisa, poiché la zona artigianale di __________

non ammette soltanto l'insediamento di laboratori artigianali, ma anche quello

di attrezzature di servizio e di depositi non molesti.

Da questo

profilo, non si può ragionevolmente sostenere che la costruzione non costituisca

un deposito. Irrilevante è il fatto che essa non serva ad uno

stabilimento artigianale. È sufficiente che si tratti di un deposito non

molesto, ovvero conciliabile con la funzione residenziale. Prive di qualsiasi fondamento

sono le considerazioni che il Consiglio di Stato ha sviluppato nel giudizio di

cui è detto sopra con riferimento alla natura del servizio assicurato dai

veicoli depositati. Né tale giudizio, cresciuto in giudicato, può essere

opposto all'insorgente, estranea a quel procedimento.

In quanto

destinata al ricovero di autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri, non

apparirebbe nemmeno fuori luogo ravvisare nella costruzione un'attrezzatura

di servizio, ossia un'infrastruttura destinata all'esercizio di una

determinata attività. La questione può comunque rimanere aperta, poiché l'opera

rispetta il principio della conformità di zona già come deposito.

2.4

Resta soltanto

da verificare se si tratti di un deposito non molesto o poco molesto, ossia se l'attività

connessa alla sua gestione non debba essere considerata inconciliabile con la

destinazione residenziale.

Dagli atti della

domanda di costruzione emerge che il deposito genererà 22 movimenti di veicoli

al giorno, 17 dei quali compresi tra le 0700 e le 1900, gli altri 5, considerati

gli orari del servizio, prima delle 2400. Contrariamente a quanto assume il

Consiglio di Stato, valutata nel suo complesso, la gestione del deposito non

può in nessun caso essere considerata alla stregua di un'attività molesta,

ovvero inconciliabile con la funzione residenziale. Nemmeno il municipio lo

sostiene. Le immissioni foniche che derivano dal traffico indotto dall'opera

sono in effetti contenute entro limiti assai modesti. Anche se sono di natura

diversa da quelle che derivano dall'abitare, le ripercussioni ambientali non

alterano in misura apprezzabile il modo di vivere nell'abitato. In quanto compatibili

con la destinazione residenziale, possono dunque essere considerate al massimo

poco moleste.

2.5

Nella

misura in cui ritiene che la costruzione disattenda il principio della questione

della conformità di zona, la decisione impugnata non può comunque essere confermata.

3.

DLBN

3.1

Giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. d RBN i paesaggi e i panorami pittoreschi

non devono essere deturpati. Sono, quindi, vietate le modificazioni dello stato

dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio.

Sono in particolare vietate, precisa ulteriormente la norma, le costruzioni,

ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata

o in contrasto con il carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante

in genere.

Per costante

giurisprudenza, affinché un intervento edilizio possa essere considerato

deturpante occorre un notevole effetto sfavorevole sul quadro del paesaggio.

Non basta che la costruzione non lo abbellisca o lo danneggi leggermente. Deve

verificarsi un contrasto con quanto esiste, che risulti notevolmente molesto.

Il pregiudizio arrecato dalla costruzione ai valori paesaggistici protetti deve

essere rilevante. Il criterio di giudizio non è dato dal modo di pensare e di

sentire di quelle singole persone dotate di particolare sensibilità estetica e

di speciale indirizzo artistico, ma deve essere ricercato nell'opinione di una

collettività assai vasta ed esprimente un giudizio generale.

La situazione

dei luoghi costituisce un importante fattore di giudizio. Un paesaggio di

particolare bellezza o con altre, particolari caratteristiche, che lo rendono

degno di tutela, può - a seconda delle circostanze - essere sfregiato da una

costruzione che non sarebbe necessariamente deturpante in un altro luogo (Adelio

Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 28 LALPT, n. 208 seg. e rimandi).

3.2

Nel caso

concreto, il Consiglio di Stato, con il giudizio qui impugnato, ha ritenuto che

la valutazione d'ordine estetico, effettuata dalla CBN e fatta propria dal

Dipartimento del territorio nel suo preavviso, circa l'inserimento della

controversa costruzione nel quadro del paesaggio protetto disattendesse il

divieto di deturpazione sancito dall'art. 2 cpv. 2 DLBN.

In sede di

osservazioni al ricorso dell'RI 1, la CBN ha in particolare rilevato che la costruzione

caratterizzata da una struttura data da una copertura sostenuta da pilastri

posti all'interno del perimetro che crea un grande vuoto e diventa una sorta di

grande ala sospesa. Si tratterebbe di una costruzione che difficilmente

può armonizzarsi correttamente nel territorio poiché le manca un adeguato

respiro spaziale. Il Consiglio di Stato, dal canto suo, pur reputando che

tale valutazione fosse improntata a qualcerta severità, ha

ritenuto che l'opera così come progettata fosse incompatibile con il

contesto paesaggistico particolarmente pregiato nel quale è chiamata ad

inserirsi.

Tale deduzione

si fonda esclusivamente sugli atti della domanda di costruzione, in particolare

sui piani. Non è minimamente verificabile, poiché il quadro paesaggistico

circostante non è documentato da adeguati riscontri fotografici.

Da questo

profilo, gli accertamenti operati dal Consiglio di Stato sono del tutto carenti.

Non avendo il Governo esperito alcun sopralluogo, documentandone adeguatamente

le risultanze, questo tribunale non è in grado di pronunciarsi sulla correttezza

delle conclusioni alle quali è giunto in merito all'inserimento dell'opera nel

quadro del paesaggio. In quanto fondato su accertamenti carenti, il giudizio

censurato andrebbe dunque annullato con rinvio degli atti all'istanza

inferiore, affinché, assunte le prove che documentino la situazione dei luoghi,

si pronunci nuovamente sull'impugnativa inoltratale dalla RI 1.

Da questa

conclusione si può tuttavia prescindere, poiché la licenza non può comunque

essere rilasciata per i motivi che seguono.

4.

Distanze

dalla strada

4.1

Secondo l'art.

8.

cpv. 3 NAPR, la distanza minima verso piazze, strade cantonali, comunali o

consortili è determinata dalle linee di arretramento (lett. a). Laddove le linee

di arretramento non risultino dal PR, soggiunge la norma, le nuove costruzioni

devono sorgere ad una distanza di almeno 10.00 m dall'asse delle strade

principali secondo la legislazione federale sulla circolazione stradale e di

almeno 7.00 dall'asse delle altre strade pubbliche (lett. b). La distanza non può

essere inferiore a 4.00 m dal ciglio della strada (lett. c). Deroghe dall'obbligo

di arretramento verso le strade pubbliche o aperte al pubblico possono essere

concesse solo in casi eccezionali: dall'autorità cantonale nel caso di strade

cantonali, rispettivamente dal municipio con l'approvazione dell'autorità

cantonale negli altri casi (lett. e ed f).

4.2

In

concreto, il piano del traffico non prevede alcuna linea di arretramento verso

la strada cantonale che passa lungo il confine est dei fondi dedotti in

edificazione. La strada in questione è una strada principale secondo la LCStr.

Le costruzioni devono dunque sorgere ad almeno 10.00 m dall'asse.

La controversa

autorimessa verrebbe edificata a poco più di 7 m dall'asse della strada, che in

quel punto è larga circa 6.00 m. Non rispetta dunque la distanza minima

prescritta dall'art. 8 cpv 3 lett. b NAPR.

La ricorrente

non ha chiesto deroghe. Il Dipartimento del territorio, dal canto suo, pur non

opponendosi al rilascio della licenza, non ne ha concesse. Parimenti, non ha

nemmeno messo in evidenza particolari motivi che potrebbero giustificarne la concessione.

Dal profilo

delle distanze dalla strada, non potendo questo tribunale sostituirsi all'autorità

cantonale nell'esercizio della facoltà di deroga, la costruzione non può dunque

essere autorizzata.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto,

confermando - seppur soltanto per un motivo - le conclusioni alle quali è

pervenuto il Consiglio di Stato.

La tassa di

giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 8, 9, 42 NAPR di __________;

3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà

fr. 2'000.- alla resistente CO 1 a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a:

,

;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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