52.2006.250
Licenza edilizia per la costruzione di un autorimessa in zona artigianale (gradi di molestia - attività moleste)
9 ottobre 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
52.2006.250
Data decisione, Autorità:
09.10.2006, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per la costruzione di un autorimessa in zona artigianale (gradi di molestia - attività moleste)
DISTANZA DALLA STRADA
art. 22 cpv. 2 let. a LPT
art. 3 cpv. 2 RBN
Incarto n.
52.2006.250
Lugano
9 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 agosto 2006 della
RI 1,
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 27 giugno 2006 del Consiglio di Stato
(n. 3181) che respinge le impugnative presentate dall'insorgente avverso le
decisioni 1° marzo 2006 con cui il municipio di CO 3 le ha negato la licenza
edilizia per costruire una rimessa per autoveicoli postali nella zona
artigianale (part. 310, 311, 313);
viste le risposte:
- 29 agosto 2006 del
Consiglio di Stato;
- 22 settembre 2006 di CO
2;
- 26 settembre 2006 del
municipio di CO 3;
- 28 settembre 2006 di CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. L'11
dicembre 2001 __________ ha chiesto al municipio di CO 3 il permesso di costruire
una rimessa per autoveicoli postali su un terreno (part. 310, 311, 313) situato
nella zona artigianale. Raccolto il preavviso dell'autorità cantonale, l'8
marzo 2002 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione
di CO 1, proprietaria di un fondo vicino (part. 308)
Con giudizio 24
settembre 2002 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla vicina opponente. In quel giudizio,
il Governo ha fra l'altro ritenuto che l'opera non fosse conforme alla funzione
della zona artigianale. In quanto volta a soddisfare le esigenze di un servizio
d'interesse pubblico, essa avrebbe dovuto essere realizzata nella vicina zona
AP/EP.
La decisione non
è stata impugnata.
B. Il
18 aprile 2005 la RI 1 ha inoltrato al municipio di CO 3 una domanda di
costruzione, volta a conseguire il permesso di edificare sui medesimi fondi un'autorimessa
per veicoli postali e per altri veicoli pesanti. L'opera, disposta lungo la
strada cantonale, consiste essenzialmente in una tettoia lunga una cinquantina
di metri, larga al massimo una quindicina e alta 5 m, che verrebbe chiusa su
tutti i lati mediante serrande avvolgibili. Sotto la tettoia sono previsti
sette stalli per il posteggio, uno dei quali dotato di un impianto di lavaggio.
Lungo la strada è inoltre prevista la costruzione di un muro alto m 1.50.
A questa nuova
domanda si sono opposti i vicini CO 1 e CO 2, contestando la conformità di
zona, l'inserimento estetico e le distanze dalla strada, rispettivamente dal
sottostante corso d'acqua. Al rilascio della licenza si è inoltre opposto anche
il Dipartimento del territorio, ritenendo che la costruzione deturpasse il
paesaggio protetto ai sensi del DLBN.
Adeguandosi al
preavviso negativo dell'autorità cantonale, con decisione 4 novembre 2005 il
municipio ha negato la licenza edilizia, ritenendo che la costruzione non fosse
conforme alla funzione artigianale della zona ed alle norme sull'altezza dei
muri di cinta. Con analoghe decisioni di ugual data, l'autorità comunale ha
inoltre accolto parzialmente le opposizioni dei due vicini.
C. Con
giudizio 27 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.
Richiamandosi al
suo precedente giudizio del 2002, il Governo ha anzitutto ritenuto che la
costruzione, destinata a soddisfare le necessità di un'impresa che svolge un
servizio pubblico, non fosse conforme alla funzione artigianale della zona. Più
consona sarebbe la limitrofa zona AP/EP. L'opera non sarebbe nemmeno configurabile
come un'attrezzatura di servizi generali, né come un deposito non molesto.
Condivise le
obiezioni sollevate dalla CBN in relazione all'inserimento estetico nel quadro
del paesaggio, l'Esecutivo cantonale ha infine ritenuto che la costruzione violasse
anche la distanza minima dall'antistante strada cantonale.
D. Contro
il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendo che sia annullato e che le sia rilasciata la licenza
richiesta. In via subordinata, la ricorrente chiede che sia almeno accertato
che l'opera è conforme alla funzione di zona.
Ripercorsi gli
antefatti, l'insorgente nega anzitutto che la rimessa non sia conforme alla
funzione della zona artigianale. Contesta in particolare le considerazioni
sviluppate dal Consiglio di Stato nel precedente giudizio circa l'opportunità
di insediare un simile fabbricato nella vicina zona AP/EP. La destinazione dell'opera,
prosegue, non sarebbe nemmeno molesta.
Parimenti lesive
del diritto, soggiunge l'insorgente, sarebbero le censure d'ordine estetico
sollevate dalla CBN. L'opera, conforme anche all'ordinamento delle distanze,
andrebbe quindi autorizzata.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari
osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio, limitandosi a
riassumere i fatti ed a ribadire che l'opera non è conforme alla funzione di
zona.
Gli opponenti,
dal canto loro, confermano e sviluppano ulteriormente le tesi addotte con successo
davanti alle precedenti istanze.
Considerato, in diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze
istruttorie potrà semmai essere posto rimedio mediante annullamento del giudizio
impugnato con rinvio della causa all'istanza inferiore affinché si pronunci nuovamente
(art. 65 cpv. 2 PAmm).
Considerandi
2.
Conformità
di zona
2.1
Giusta l'art.
22.
cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli
edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di
utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzati
soltanto insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella
funzione assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in
contrasto con tale funzione, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme
alle finalità perseguite dal PR per la zona di riferimento. Per essere
autorizzate le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato
alla funzione del comparto territoriale in cui si collocano (DTF 127 I 103
consid. 6, RDAT 1994 II 105 n. 56; Ruch, Kommentar zum RPG, ad art. 22, n. 70
seg., Adelio Scolari, Commentario, II. ed. ad art. 67 LALPT n. 472).
2.2
Secondo l'art.
42.
NAPR di __________, nella zona artigianale (Ar) possono essere installati
solo laboratori artigianali, attrezzature di servizio e depositi poco molesti,
purché il loro carattere non risulti in palese contrasto con la destinazione
delle zone adiacenti.
A dispetto del
titolo marginale della norma in esame, la zona artigianale non è riservata
esclusivamente all'insediamento di laboratori artigianali, ovvero di
stabilimenti destinati ad attività volte a produrre beni relativamente
individualizzati, in quantitativi ridotti e con un limitato impiego di mezzi
tecnici e di manodopera. Essa ammette infatti anche l'insediamento di attrezzature
di servizio e di depositi poco molesti, ovvero di costruzioni che
non sono specificatamente destinate allo svolgimento di attività produttive. Basta
che si tratti di stabilimenti che non si pongano in palese contrasto con la
destinazione delle zone adiacenti, in particolare con la funzione della zona residenziale
R2, situata sull'altro lato della strada cantonale che delimita la zona artigianale
verso nord. Nella zona artigianale possono dunque essere collocati anche depositi
destinati all'esercizio di attività commerciali o di servizio. È sufficiente
che si tratti di depositi, ossia di costruzioni destinate al semplice
stazionamento di materiali o macchinari, la cui gestione non rientra nella
categoria delle attività moleste.
2.3
La
definizione dei gradi di molestia è data dall'art. 6 NAPR e corrisponde a quella
usuale, che suddivide le attività in tre distinte categorie in funzione dell'intensità
e delle caratteristiche delle immissioni prodotte. Non moleste, secondo
tale disposizione, sono le attività che per la loro natura non alterano il
modo di vivere nell'abitato non provocando effetti e in special modo non provocando
ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare (lett. a). Poco
moleste sono, invece, di regola tutte le attività di carattere
artigianale, che si svolgono solo di giorno e le cui eventuali immissioni sono
di natura aleatoria (lett. b). Moleste sono infine considerate tutte
le altre attività non contemplate nei capoversi precedenti (lett. c).
Il grado di
molestia, definito in molti modi, più o meno simili, da numerosi ordinamenti
comunali, serve in ultima analisi a caratterizzare gli insediamenti che possono
essere ammessi nelle zone residenziali in quanto destinati ad attività
conciliabili con la funzione abitativa. Non moleste sono dunque le
attività che, valutate in modo astratto e secondo criteri oggettivi, non
distinguendosi dal profilo delle immissioni dall'abitare, possono essere ammesse
senza particolari riserve in quanto perfettamente compatibili con la funzione
residenziale. Poco moleste sono invece le attività che, pur generando
ripercussioni diverse, ovvero superiori a quelle che derivano dall'abitare, appaiono
tuttavia ancora compatibili con la destinazione abitativa. Moleste sono
infine le attività che a causa del loro impatto ambientale sono inconciliabili
con tale destinazione (STA 22.9.06 n. 52.6.235/236 in re comune di G.).
2.3
Nel caso
concreto, il municipio ha ritenuto che la controversa costruzione, destinata al
ricovero di autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri, non potesse insediarsi
nella zona artigianale, poiché il servizio di autopostali non può essere
considerata attività artigianale in ragione del suo stato di servizio pubblico.
Scostandosi
dalla precedente decisione dell'8 marzo 2002, con cui aveva rilasciato a __________
la licenza per un'analoga costruzione, l'autorità comunale si è adeguata al
giudizio 24 settembre 2002, con cui il Consiglio di Stato aveva annullato tale
provvedimento, ravvisandovi una disattenzione del principio della conformità di
zona.
Ora, è ben vero
che lo stazionamento di autoveicoli postali non può essere considerato un'attività
artigianale. La deduzione del municipio, suggerita dal predetto giudizio
governativo, non può tuttavia essere condivisa, poiché la zona artigianale di __________
non ammette soltanto l'insediamento di laboratori artigianali, ma anche quello
di attrezzature di servizio e di depositi non molesti.
Da questo
profilo, non si può ragionevolmente sostenere che la costruzione non costituisca
un deposito. Irrilevante è il fatto che essa non serva ad uno
stabilimento artigianale. È sufficiente che si tratti di un deposito non
molesto, ovvero conciliabile con la funzione residenziale. Prive di qualsiasi fondamento
sono le considerazioni che il Consiglio di Stato ha sviluppato nel giudizio di
cui è detto sopra con riferimento alla natura del servizio assicurato dai
veicoli depositati. Né tale giudizio, cresciuto in giudicato, può essere
opposto all'insorgente, estranea a quel procedimento.
In quanto
destinata al ricovero di autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri, non
apparirebbe nemmeno fuori luogo ravvisare nella costruzione un'attrezzatura
di servizio, ossia un'infrastruttura destinata all'esercizio di una
determinata attività. La questione può comunque rimanere aperta, poiché l'opera
rispetta il principio della conformità di zona già come deposito.
2.4
Resta soltanto
da verificare se si tratti di un deposito non molesto o poco molesto, ossia se l'attività
connessa alla sua gestione non debba essere considerata inconciliabile con la
destinazione residenziale.
Dagli atti della
domanda di costruzione emerge che il deposito genererà 22 movimenti di veicoli
al giorno, 17 dei quali compresi tra le 0700 e le 1900, gli altri 5, considerati
gli orari del servizio, prima delle 2400. Contrariamente a quanto assume il
Consiglio di Stato, valutata nel suo complesso, la gestione del deposito non
può in nessun caso essere considerata alla stregua di un'attività molesta,
ovvero inconciliabile con la funzione residenziale. Nemmeno il municipio lo
sostiene. Le immissioni foniche che derivano dal traffico indotto dall'opera
sono in effetti contenute entro limiti assai modesti. Anche se sono di natura
diversa da quelle che derivano dall'abitare, le ripercussioni ambientali non
alterano in misura apprezzabile il modo di vivere nell'abitato. In quanto compatibili
con la destinazione residenziale, possono dunque essere considerate al massimo
poco moleste.
2.5
Nella
misura in cui ritiene che la costruzione disattenda il principio della questione
della conformità di zona, la decisione impugnata non può comunque essere confermata.
3.
DLBN
3.1
Giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. d RBN i paesaggi e i panorami pittoreschi
non devono essere deturpati. Sono, quindi, vietate le modificazioni dello stato
dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio.
Sono in particolare vietate, precisa ulteriormente la norma, le costruzioni,
ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata
o in contrasto con il carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante
in genere.
Per costante
giurisprudenza, affinché un intervento edilizio possa essere considerato
deturpante occorre un notevole effetto sfavorevole sul quadro del paesaggio.
Non basta che la costruzione non lo abbellisca o lo danneggi leggermente. Deve
verificarsi un contrasto con quanto esiste, che risulti notevolmente molesto.
Il pregiudizio arrecato dalla costruzione ai valori paesaggistici protetti deve
essere rilevante. Il criterio di giudizio non è dato dal modo di pensare e di
sentire di quelle singole persone dotate di particolare sensibilità estetica e
di speciale indirizzo artistico, ma deve essere ricercato nell'opinione di una
collettività assai vasta ed esprimente un giudizio generale.
La situazione
dei luoghi costituisce un importante fattore di giudizio. Un paesaggio di
particolare bellezza o con altre, particolari caratteristiche, che lo rendono
degno di tutela, può - a seconda delle circostanze - essere sfregiato da una
costruzione che non sarebbe necessariamente deturpante in un altro luogo (Adelio
Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 28 LALPT, n. 208 seg. e rimandi).
3.2
Nel caso
concreto, il Consiglio di Stato, con il giudizio qui impugnato, ha ritenuto che
la valutazione d'ordine estetico, effettuata dalla CBN e fatta propria dal
Dipartimento del territorio nel suo preavviso, circa l'inserimento della
controversa costruzione nel quadro del paesaggio protetto disattendesse il
divieto di deturpazione sancito dall'art. 2 cpv. 2 DLBN.
In sede di
osservazioni al ricorso dell'RI 1, la CBN ha in particolare rilevato che la costruzione
caratterizzata da una struttura data da una copertura sostenuta da pilastri
posti all'interno del perimetro che crea un grande vuoto e diventa una sorta di
grande ala sospesa. Si tratterebbe di una costruzione che difficilmente
può armonizzarsi correttamente nel territorio poiché le manca un adeguato
respiro spaziale. Il Consiglio di Stato, dal canto suo, pur reputando che
tale valutazione fosse improntata a qualcerta severità, ha
ritenuto che l'opera così come progettata fosse incompatibile con il
contesto paesaggistico particolarmente pregiato nel quale è chiamata ad
inserirsi.
Tale deduzione
si fonda esclusivamente sugli atti della domanda di costruzione, in particolare
sui piani. Non è minimamente verificabile, poiché il quadro paesaggistico
circostante non è documentato da adeguati riscontri fotografici.
Da questo
profilo, gli accertamenti operati dal Consiglio di Stato sono del tutto carenti.
Non avendo il Governo esperito alcun sopralluogo, documentandone adeguatamente
le risultanze, questo tribunale non è in grado di pronunciarsi sulla correttezza
delle conclusioni alle quali è giunto in merito all'inserimento dell'opera nel
quadro del paesaggio. In quanto fondato su accertamenti carenti, il giudizio
censurato andrebbe dunque annullato con rinvio degli atti all'istanza
inferiore, affinché, assunte le prove che documentino la situazione dei luoghi,
si pronunci nuovamente sull'impugnativa inoltratale dalla RI 1.
Da questa
conclusione si può tuttavia prescindere, poiché la licenza non può comunque
essere rilasciata per i motivi che seguono.
4.
Distanze
dalla strada
4.1
Secondo l'art.
8.
cpv. 3 NAPR, la distanza minima verso piazze, strade cantonali, comunali o
consortili è determinata dalle linee di arretramento (lett. a). Laddove le linee
di arretramento non risultino dal PR, soggiunge la norma, le nuove costruzioni
devono sorgere ad una distanza di almeno 10.00 m dall'asse delle strade
principali secondo la legislazione federale sulla circolazione stradale e di
almeno 7.00 dall'asse delle altre strade pubbliche (lett. b). La distanza non può
essere inferiore a 4.00 m dal ciglio della strada (lett. c). Deroghe dall'obbligo
di arretramento verso le strade pubbliche o aperte al pubblico possono essere
concesse solo in casi eccezionali: dall'autorità cantonale nel caso di strade
cantonali, rispettivamente dal municipio con l'approvazione dell'autorità
cantonale negli altri casi (lett. e ed f).
4.2
In
concreto, il piano del traffico non prevede alcuna linea di arretramento verso
la strada cantonale che passa lungo il confine est dei fondi dedotti in
edificazione. La strada in questione è una strada principale secondo la LCStr.
Le costruzioni devono dunque sorgere ad almeno 10.00 m dall'asse.
La controversa
autorimessa verrebbe edificata a poco più di 7 m dall'asse della strada, che in
quel punto è larga circa 6.00 m. Non rispetta dunque la distanza minima
prescritta dall'art. 8 cpv 3 lett. b NAPR.
La ricorrente
non ha chiesto deroghe. Il Dipartimento del territorio, dal canto suo, pur non
opponendosi al rilascio della licenza, non ne ha concesse. Parimenti, non ha
nemmeno messo in evidenza particolari motivi che potrebbero giustificarne la concessione.
Dal profilo
delle distanze dalla strada, non potendo questo tribunale sostituirsi all'autorità
cantonale nell'esercizio della facoltà di deroga, la costruzione non può dunque
essere autorizzata.
5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto,
confermando - seppur soltanto per un motivo - le conclusioni alle quali è
pervenuto il Consiglio di Stato.
La tassa di
giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 8, 9, 42 NAPR di __________;
3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà
fr. 2'000.- alla resistente CO 1 a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
,
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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